LEGGE 18 giugno 1960, n. 704

Type Legge
Publication 1960-06-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo scambio di Note, conclusa a L'Aja il 24 gennaio 1957.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXV della Convenzione stessa.

GRONCHI TAMBRONI - SEGNI - SPATARO - TRABUCCHI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione-art. I

Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi, allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato a questo scopo i loro plenipotenziari, e cioe': Il Presidente della Repubblica italiana: Giorgio BENZONI, Ambasciatore d'Italia, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: J. M. A. H. LUNS, Ministro degli Affari Esteri, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenute le disposizioni seguenti: Articolo I Par. 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle imposte seguenti, in principale, maggiorazioni e addizionali, a favore dello Stato, delle province, dei comuni o di altre istituzioni pubbliche: A) Per i Paesi Bassi: 1) la contribuzione fondiaria (sul reddito dei fabbricati e dei terreni) (de grondbelasting (van de opbrengst van gebouwde en ongebouwde eigendommen)); 2) l'imposta sui salari (de loonbelasting); 3) l'imposta sui commissari (de commissarissenbelasting); 4) l'imposta sui dividendi (de dividendbelasting); 5) l'imposta sul reddito delle societa' (de vennootschapsbelasting); 6) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (de inkomstenbelasting van natuurlijke personen); 7) l'imposta sul patrimonio (devermogensbelasting). B) Per l'Italia: 1) l'imposta sui redditi dei terreni; 2) l'imposta sui redditi dei fabbricati; 3) l'imposta sulla ricchezza mobile: a) categ. A: redditi di capitale; b) categ. B: redditi di capitale e lavoro; c) categ. C/1: redditi di lavoro indipendente; d) categ. C/2: redditi di lavoro dipendente; e) redditi agrari; 4) l'imposta complementare progressiva sul reddito globale. Par. 2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno a ogni altra imposta, ordinaria e straordinaria, sul reddito e sul patrimonio, che esiste o che sara' istituita nell'uno o nell'altro dei due Stati. Par. 3. Se modificazioni sensibili saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro dei due Stati, le autorita' competenti dei detti Stati si consulteranno.

Convenzione-art. II

Articolo II Par. 1. Per l'applicazione della presente Convenzione: a) Il termine "Paesi Bassi" designa soltanto la parte del Regno dei Paesi Bassi situata in Europa. b) Il termine "Italia" designa soltanto il territorio della Repubblica italiana in Europa. c) Il termine "persona" designa: 1) ogni persona fisica; 2) ogni persona giuridica; 3) ogni raggruppamento di persone fisiche che non abbia la personalita' giuridica. d) I termini "persona avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi" e "persona avente il domicilio fiscale in Italia" designano: quanto alle persone fisiche, ogni persona fisica, che, per l'applicazione dell'imposta olandese, ha il domicilio fiscale nei Paesi Bassi e ogni persona fisica che, per l'applicazione della imposta italiana, ha il domicilio fiscale in Italia; quanto alle altre persone, ogni persona la cui sede sociale, nel senso del centro di direzione effettiva, si trova nei Paesi Bassi o in Italia. Se una persona fisica puo' essere considerata come avente il domicilio fiscale nei due Stati, essa sara' considerata, ai sensi della presente Convenzione, come avente il domicilio fiscale nello Stato nei cui rapporti le circostanze concernenti la sua situazione personale ed economica sono piu' importanti. Quando non e' possibile determinare il domicilio fiscale in base a questa regola, la persona fisica sara' considerata come avente il domicilio fiscale nello Stato di cui essa ha la cittadinanza. Nel caso che essa abbia la cittadinanza dei due Stati o non abbia la cittadinanza di nessuno dei due Stati, le autorita' competenti decideranno di volta in volta, di comune accordo. e) Il termine "stabile organizzazione" designa una succursale, un'officina od un'altra installazione permanente, nella quale si esercita, in tutto o in parte, l'attivita' della impresa. Nel caso che non esista una installazione permanente in uno dei due Stati, l'esecuzione di lavori in questo Stato sara' considerata come stabile organizzazione allorche' vi sia in questo Stato una direzione effettiva di tali lavori. Sono, in particolare, considerate come stabili organizzazioni le agenzie, quando l'agente e' investito del potere generale di negoziare e concludere contratti per conto di una impresa ed esercita abitualmente questo potere, o quando l'agente esegue ordinariamente ordinazioni per conto di un'impresa a mezzo di uno stock di merci di cui egli dispone, o quando egli rappresenti esclusivamente una sola impresa. La semplice esistenza di un deposito di merci per facilitare le consegne e non per fini pubblicitari non costituisce una stabile organizzazione. Un'impresa di uno dei due Stati non e' considerata come avente una stabile organizzazione nell'altro Stato unicamente perche' mantiene relazioni di affari in quest'altro Stato per mezzo di un commissionario o mediatore che agisce abitualmente come tale nella condotta dei propri affari. Il fatto che un'impresa di uno dei due Stati abbia nell'altro Stato una installazione permanente, la cui attivita' si limita all'acquisto di prodotti o di merci destinati all'approvvigionamento dei propri stabilimenti di vendita o di trasformazione nel primo Stato, non basta, di per se', a far considerare questa installazione come una stabile organizzazione dell'impresa. Il fatto che una societa' avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati abbia una filiale con domicilio fiscale nell'altro ((Stato o, non avendo)) il domicilio fiscale in questo Stato, vi eserciti un'attivita' commerciale, industriale o di ogni altra analoga, non basta di per se',a far assimilare questa filiale ad una stabile organizzazione della, societa' madre. f) Il termine "autorita' competente" designa, per quanto riguarda i Paesi Bassi, il Ministro delle finanze o il Direttore Generale degli affari fiscali, debitamente autorizzato, e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle finanze. Par. 2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell'uno o dell'altro dei due Stati, ogni espressione non definita nella presente Convenzione, a meno che il contesto non esiga un'interpretazione differente, ha il significato che le e' attribuito nella legislazione dello Stato interessato, relativamente alle imposte considerate nella presente Convenzione.

Convenzione-art. III

Articolo III I redditi dei beni immobili sono tassabili nello Stato in cui i beni stessi sono situati. Per l'applicazione della disposizione del presente articolo, i redditi dei beni immobili comprendono i canoni (redevances-royalties) versati in corrispettivo del diritto allo sfruttamento di miniere o cave o per ogni altra estrazione di prodotti naturali.

Convenzione-art. IV

Articolo IV Par. 1. I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati dall'esercizio di una attivita' industriale, agricola, mineraria, commerciale, o di ogni altra natura analoga, non sono tassabili nell'altro Stato, a meno che essa non eserciti la sua attivita' in quest'altro Stato per mezzo di una organizzazione stabile ivi situata. In tal caso, quest'altro Stato non puo' prelevare l'imposta che sui benefici attribuibili alla detta organizzazione stabile. Par. 2. L'ammontare dei benefici menzionati al Par. 1, del presente articolo viene determinato dall'ammontare dei benefici che la organizzazione stabile avrebbe prodotto se fosse stata una impresa indipendente esercitante le stesse attivita' o attivita' similari, nelle stesse condizioni o in condizioni similari, e operante come un qualunque terzo con l'impresa di cui essa e' una stabile organizzazione. Par. 3. Per determinare i benefici menzionati al Par. 2 del presente articolo, le operazioni di semplice acquisto di prodotti o di merci nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione non sono considerate come produttive di benefici, quando l'acquisto e' destinato all'approvvigionamento degli stabilimenti di vendita o di trasformazione dell'impresa nell'altro Stato. Par. 4. Le autorita' competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, fissare delle norme per la ripartizione dei benefici sopra indicati.

Convenzione-art. V

Articolo V Se: a) una impresa di uno dei due Stati partecipa, direttamente o indirettamente alla direzione, alla gestione o al capitale di una impresa dell'altro Stato, o se b) le stesse persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, alla gestione o al capitale di una impresa in uno dei due Stati e di una impresa, nell'altro Stato, e se, nel uno o nell'altro caso, le condizioni stabilite o imposte nelle relazioni commerciali o finanziarie delle diverse imprese sono differenti da quelle che esisterebbero fra imprese indipendenti, i benefici che una delle imprese avrebbe normalmente ricavati, e che a causa di queste condizioni non sono stati cosi' ricavati, saranno considerati, redditi di questa impresa e tassati in conseguenza.

Convenzione-art. VI

Articolo VI In deroga alle disposizioni dell'articolo IV della presente Convenzione, i benefici derivanti dall'esercizio di navi o di aeronavi sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea, a condizione che le navi o le aeronavi battano bandiera o posseggano la nazionalita' del detto Stato.

Convenzione-art. VII

Articolo VII Par. 1. I dividendi corrisposti da una societa', che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati ad una persona che abbia il domicilio fiscale nell'altro Stato, sono tassabili nel primo Stato. Par. 2. Poiche' alla data della firma della presente Convenzione i dividendi corrisposti da una, societa' avente il domicilio fiscale in Italia non sono assoggettabili ad imposta reale distinta dall'imposta prelevata sul reddito della detta societa', i dividendi corrisposti da una societa' avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi ad una persona avente il domicilio fiscale in Italia sono tassabili nei Paesi Bassi soltanto se costituiscono per questa persona redditi di una stabile organizzazione della sua impresa nei Paesi Bassi. Nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche che comportino l'applicazione di una imposta sui dividendi corrisposti da una societa' avente il domicilio fiscale in Italia ad una societa' avente il domicilio fiscale all'estero, i Paesi Bassi manterranno il trattamento previsto nell'alinea precedente, e l'Italia non tassera' i dividendi corrisposti ad una societa' avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi se la detta societa' sia effettivamente e direttamente proprietaria di almeno il 75 per cento del capitale, effettivamente versato, della societa' avente il domicilio fiscale in Italia, fatta eccezione per i dividendi che costituiscono per la prima societa' redditi di una stabile organizzazione in Italia della sua impresa. Par. 3. Per l'applicazione del presente articolo, l'espressione "dividendi" designa i dividendi ed altri, redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle obbligazioni partecipanti ai benefici e delle altre quote sociali analoghe, nonche' delle quote sociali di societa' a responsabilita' limitata.

Convenzione-art. VIII

Articolo VIII Par. 1. Gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra forma di prestito, dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altro credito sono tassabili nello Stato in cui il debitore ha il domicilio fiscale. Par. 2. Se il debitore possiede nei due Stati stabili organizzazioni ai sensi dell'art. IV della presente Convenzione e se una di queste organizzazioni, nel quadro della, propria attivita', contragga un debito o riceva un deposito, l'imposta e' percepita dallo Stato sul territorio del quale e' situata questa organizzazione.

Convenzione-art. IX

Articolo IX Par. 1. I canoni (redevances-royalties) ed altri proventi ricavati in uno dei due Stati da una persona avente il domicilio fiscale nell'altro Stato a titolo di diritti di autore o in corrispettivo della concessione dell'uso di brevetti, disegni o modelli, processi o formule di carattere segreto, marchi di fabbrica o di commercio o di ogni altro diritto analogo (diversi da quelli previsti all'art. III della presente Convenzione) nonche' per il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per il diritto di locazione di pellicole cinematografiche, sono tassabili nello Stato in cui il debitore ha il domicilio fiscale soltanto nel caso che detti redditi costituiscano, per l'avente diritto, redditi di una organizzazione stabile della sua impresa nel detto Stato. Par. 2. Nella eventualita' e nella misura in cui i canoni (redevances-royalties) ed altri proventi eccedano il valore intrinseco e normale dei diritti per i quali sono corrisposti, la norma del Par. 1 del presente articolo non e' applicabile. Par. 3. I principi del Par. 1 e 2 del presente articolo si applicano ugualmente ai profitti dell'alienazione del diritti medesimi.

Convenzione-art. X

Articolo X Par. 1. I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati nell'esercizio di una professione liberale non sono tassabili nell'altro Stato, a meno che essa non eserciti la sua professione in questo Stato per mezzo di una organizzazione stabile ivi situata. In tal caso, quest'altro Stato non puo' prelevare l'imposta che sui benefici attribuibili alla detta organizzazione stabile. Par. 2. Le autorita' competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, fissare delle norme per la ripartizione dei benefici sopra indicati.

Convenzione-art. XI

Articolo XI Le remunerazioni del lavoro dei prestatori d'opera, nonche' le remunerazioni dei servizi personali al di fuori dell'esercizio di una professione liberale, sono tassabili nello Stato sul cui territorio l'attivita' e' esercitata, salvo le contrarie disposizioni contenute negli articoli dal XII al XVI incluso.

Convenzione-art. XII

Articolo XII In deroga alle disposizioni dell'articolo XI della presente Convenzione, le remunerazioni del lavoro dei prestatori d'opera, nonche' le remunerazioni dei servizi personali al di fuori dell'esercizio di una professione liberale, compiuti o resi in uno dei due Stati da una persona avente il domicilio fiscale nell'altro Stato, non sono tassabili nel primo Stato, se: 1) la detta persona soggiorna a titolo temporaneo in questo Stato per un periodo o per periodi che non superino una durata totale di novanta giorni nel corso dell'esercizio fiscale; 2) le remunerazioni le sono corrisposte per un lavoro compiuto o per servizi personali resi in qualita' di dipendente di una persona che abbia il domicilio fiscale nell'altro Stato, o in virtu' di un contratto stipulato con una tale persona e questa persona sopporta il peso effettivo delle remunerazioni; 3) le dette remunerazioni non abbiano gravato come tali il reddito tassabile nel primo Stato di una organizzazione stabile del suo datore di lavoro.

Convenzione-art. XIII

Articolo XIII Le remunerazioni dei servizi personali resi sulle navi o sulle aeronavi sono tassabili nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.

Convenzione-art. XIV

Articolo XIV Par. 1. Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonche' le pensioni e le rendite, corrisposti, sia da uno dei due Stati o da una sua suddivisione politica, sia da enti o da istituti pubblici del detto Stato, a persone fisiche che abbiano il domicilio fiscale nell'altro Stato e non siano cittadini del detto altro Stato, non sono tassabili in quest'ultimo Stato. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle remunerazioni, pensioni e rendite relative ai servizi resi in rapporto a transazioni industriali e commerciali effettuate da uno dei due Stati nell'altro Stato. Par. 2. Le pensioni e le rendite private, la cui fonte si trova in uno dei due Stati e che sono corrisposte a persone fisiche che abbiano il domicilio fiscale nell'altro Stato, non sono tassabili nel primo Stato. Par. 3. Nel presente articolo, il termine "pensione" designa i versamenti periodici effettuati in consegnenza di servizi resi, di danni alla persona, subiti, di vecchiaia, infermita' o invalidita'. Par. 4. Nel presente articolo, il termine "rendita" designa una somma fissa pagabile periodicamente a date stabilite, durante la vita o per un numero fisso di anni, in virtu' di un obbligo di effettuare dei versamenti in contropartita di una somma adeguata integralmente versata in denaro o in valori equivalenti.

Convenzione-art. XV

Articolo XV Par. 1. Le remunerazioni corrisposte ad un amministratore, a membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa' che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati o ad una persona che eserciti funzioni analoghe presso una tale societa', sono tassabili nel detto Stato. Par. 2. Per l'applicazione del Par. 1 del presente articolo il termine "remunerazioni" non comprende le remunerazioni corrisposte ad un amministratore in relazione ad un contratto di lavoro con la societa'.

Convenzione-art. XVI

Articolo XVI I professori ed altri membri del personale insegnante, che abbiano il domicilio fiscale in uno dei due Stati e si rechino temporaneamente nell'altro Stato allo scopo di insegnarvi, per un periodo non superiore a due anni, in una universita', un collegio, una scuola o in qualunque altro luogo di insegnamento situato in quest'ultimo Stato, sono esonerati nello Stato stesso dall'imposta relativa alle remunerazioni che essi ricevono dal primo Stato o da una persona che ivi abbia il domicilio fiscale, in relazione al loro insegnamento per il detto periodo.

Convenzione-art. XVII

Articolo XVII Gli studenti e gli apprendisti, che abbiano il domicilio fiscale in uno dei due Stati e si rechino temporaneamente nell'altro Stato allo scopo esclusivamente di farvi i loro studi o di acquistarvi una formazione professionale o tecnica, non sono sottoposti ad alcuna tassazione in quest'ultimo Stato sui sussidi che ricevono dall'estero per il loro mantenimento e per i loro studi.

Convenzione-art. XVIII

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