LEGGE 16 luglio 1960, n. 706

Type Legge
Publication 1960-07-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al primo comma dell'art. 1 e al primo comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennità stessa, non raggiunge l'unità".

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