LEGGE 16 luglio 1960, n. 727
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al personale ispettivo della scuola elementare, al quale, per effetto della prima applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, competa nella qualifica rivestita alla data del 1 gennaio 1958 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora non avesse conseguito la promozione, viene attribuito, previa ricostruzione della carriera, a decorrere dal 1 gennaio 1958, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello che avrebbe conseguito alla data del 1 gennaio 1958, se non fosse stato promosso alla categoria superiore.
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