LEGGE 5 luglio 1960, n. 733

Type Legge
Publication 1960-07-05
Ultimo aggiornamento 1960-08-12
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. È autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Sanza, di vari appezzamenti di terreno demaniale, siti nel territorio dello stesso Comune, complessivamente estesi ettari 457.04.48 e provenienti dall'ex Ricettizia di Santa Maria Assunta, per il prezzo di lire 31.500.000 pagabili in cinque annualità con gli interessi legali a scalare. All'approvazione del relativo atto provvederanno il Ministro per le finanze e il Ministro per l'interno, con decreto interministeriale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - TRABUCCHI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)