LEGGE 10 luglio 1960, n. 736
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Dopo l'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aggiunto il seguente: "Nel caso di cui alla lettera b) l'interessato, che eserciti la professione in ospedale italiano all'estero, può chiedere il mantenimento della iscrizione nell'Albo".
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