LEGGE 10 luglio 1960, n. 736

Type Legge
Publication 1960-07-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dopo l'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aggiunto il seguente: "Nel caso di cui alla lettera b) l'interessato, che eserciti la professione in ospedale italiano all'estero, può chiedere il mantenimento della iscrizione nell'Albo".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.