DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 742

Type DPR
Publication 1960-06-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Veduto lo statuto del Consorzio universitario di Cagliari, approvato con regio decreto 11 gennaio 1937, n. 165;

Veduti gli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta l'istanza in data 18 dicembre 1959, con la quale il presidente del Consorzio universitario di Cagliari chiede la modifica di alcuni articoli del vigente statuto del Consorzio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Consorzio universitario di Cagliari, approvato con regio decreto 11 gennaio 1937, n. 165, e' modificato come appresso:

Art. 1

Al Consorzio possono partecipare anche altri Comuni, Associazioni, Enti morali, Istituti di credito, nonche' Enti privati e privati cittadini, anche quando ciascun contribuente intenda destinare i fondi a scopi ben precisi e determinati. Art. 2. - Il Consorzio ha per scopo di integrare l'opera dello Stato nel provvedere ai bisogni dell'Universita' di Cagliari e in particolar modo: a) di sussidiare gli istituti e i laboratori delle varie Facolta' o Scuole, per acquisto di collezioni, strumenti, apparecchi, libri e ogni altro materiale scientifico e didattico; b) creare e concorrere a creare cattedre di alta importanza scientifica; c) promuovere e sussidiare iniziative dirette al migliore svolgimento della vita universitaria, anche nel campo pratico-sociale; d) svolgere attivita' edilizia relativa a costruzione di nuovi edifici, al completamento ed ampliamento di edifici esistenti ed a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Art. 4. - I fondi del Consorzio sono costituiti: a) dal contributo annuo di L. 2.000.000 (lire duemilioni) del comune di Cagliari; b) dal contributo annuo di L. 3.000.000 (lire tremilioni) dalla provincia di Cagliari; c) dal contributo annuo di L. 300.000 (lire trecentomila) della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari; d) dai contributi annuali permanenti o a tempo limitato a piu' anni o anche per un solo anno di Associazioni, Comuni, Enti, ecc. (come al comma secondo dell'art. 1). Art. 5. - Il materiale scientifico, i libri ed in genere il materiale mobile, acquistati con i fondi del Consorzio, passa in proprieta' all'Universita' e saranno presi in carico secondo le norme vigenti. Gli immobili che saranno costruiti dal Consorzio nello svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera d) dell'art. 2 diverranno proprieta' dello Stato e saranno da questo ceduti all'Universita' in uso perpetuo e gratuito. Art. 8. - Il Consorzio universitario e' amministrato da un Consiglio composto dal rettore dell'Universita' che lo presiede, dei delegati rispettivamente del Comune, della Provincia e della Camera di commercio, industria e agricoltura, di un delegato del Collegio generale dei professori e dal direttore amministrativo. Possono far parte del Consiglio e per la durata del loro impegno finanziario anche altri delegati di contribuenti quando conferiscono una somma annua non inferiore a L. 1.000.000 (lire unmilione). Del pari i Comuni che raggruppati raggiungano tale contributo hanno il diritto di nominare un loro rappresentante secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Art. 10. - Il rettore della Universita' rappresenta il Consorzio in tutti i suoi atti e a lui spetta: a) la formazione del bilancio preventivo e la compilazione del conto consuntivo; b) l'erogazione degli assegni e sussidi agli Istituti e il pagamento delle altre spese in conformita' delle deliberazioni del Consiglio.

GRONCHI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1939

Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 101. - VILLA

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