DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 742
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Veduto lo statuto del Consorzio universitario di Cagliari, approvato con regio decreto 11 gennaio 1937, n. 165;
Veduti gli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta l'istanza in data 18 dicembre 1959, con la quale il presidente del Consorzio universitario di Cagliari chiede la modifica di alcuni articoli del vigente statuto del Consorzio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Consorzio universitario di Cagliari, approvato con regio decreto 11 gennaio 1937, n. 165, e' modificato come appresso:
Art. 1
Al Consorzio possono partecipare anche altri Comuni, Associazioni, Enti morali, Istituti di credito, nonche' Enti privati e privati cittadini, anche quando ciascun contribuente intenda destinare i fondi a scopi ben precisi e determinati. Art. 2. - Il Consorzio ha per scopo di integrare l'opera dello Stato nel provvedere ai bisogni dell'Universita' di Cagliari e in particolar modo: a) di sussidiare gli istituti e i laboratori delle varie Facolta' o Scuole, per acquisto di collezioni, strumenti, apparecchi, libri e ogni altro materiale scientifico e didattico; b) creare e concorrere a creare cattedre di alta importanza scientifica; c) promuovere e sussidiare iniziative dirette al migliore svolgimento della vita universitaria, anche nel campo pratico-sociale; d) svolgere attivita' edilizia relativa a costruzione di nuovi edifici, al completamento ed ampliamento di edifici esistenti ed a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Art. 4. - I fondi del Consorzio sono costituiti: a) dal contributo annuo di L. 2.000.000 (lire duemilioni) del comune di Cagliari; b) dal contributo annuo di L. 3.000.000 (lire tremilioni) dalla provincia di Cagliari; c) dal contributo annuo di L. 300.000 (lire trecentomila) della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari; d) dai contributi annuali permanenti o a tempo limitato a piu' anni o anche per un solo anno di Associazioni, Comuni, Enti, ecc. (come al comma secondo dell'art. 1). Art. 5. - Il materiale scientifico, i libri ed in genere il materiale mobile, acquistati con i fondi del Consorzio, passa in proprieta' all'Universita' e saranno presi in carico secondo le norme vigenti. Gli immobili che saranno costruiti dal Consorzio nello svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera d) dell'art. 2 diverranno proprieta' dello Stato e saranno da questo ceduti all'Universita' in uso perpetuo e gratuito. Art. 8. - Il Consorzio universitario e' amministrato da un Consiglio composto dal rettore dell'Universita' che lo presiede, dei delegati rispettivamente del Comune, della Provincia e della Camera di commercio, industria e agricoltura, di un delegato del Collegio generale dei professori e dal direttore amministrativo. Possono far parte del Consiglio e per la durata del loro impegno finanziario anche altri delegati di contribuenti quando conferiscono una somma annua non inferiore a L. 1.000.000 (lire unmilione). Del pari i Comuni che raggruppati raggiungano tale contributo hanno il diritto di nominare un loro rappresentante secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Art. 10. - Il rettore della Universita' rappresenta il Consorzio in tutti i suoi atti e a lui spetta: a) la formazione del bilancio preventivo e la compilazione del conto consuntivo; b) l'erogazione degli assegni e sussidi agli Istituti e il pagamento delle altre spese in conformita' delle deliberazioni del Consiglio.
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1939
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 101. - VILLA
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