DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 779

Type DPR
Publication 1960-06-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova in data 11 aprile 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina, e chirurgia dell'Universita' di Padova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di neurochirurgia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo' i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MEDICI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1960

Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 118. - VILLA

Convenzione

Repertorio n. 797 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Padova per l'insegnamento della neurochirurgia. L'anno 1960 (millenovecentosessanta) e questo giorno 11 (undici) dei mese di aprile, nella sede del Rettorato della Universita' di Padova (via VIII Febbraio n. 9), innanzi a me dott. Pier Giovanni Fabri Colabich, nato a Padova il 15 settembre 1910, direttore amministrativo dell'Universita' medesima e funzionario delegato con decreto rettoriale 23 aprile 1952 a redigere gli atti e i contratti per conto e nell'interesse della Amministrazione universitaria di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129, del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674; alla presenza dei signori: Grossato dott. Enzo, nato a Padova il 7 febbraio 1914, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione universitaria, e Lion rag. Bruno, nato a Padova il 19 aprile 1915, primo ragioniere dell'Amministrazione universitaria, entrambi residenti a Padova, testi riconosciuti idonei ai sensi di legge ed a me personalmente noti; sono comparsi: da una parte il gr. uff. prof. ing. Ferro Guido, nato a Este (Padova) l'11 novembre 1898, domiciliato a Padova, professore ordinario e rettore dell'Universita' di Padova, il quale agisce in questo atto nella sua qualita' di legale rappresentante dell'Universita' stessa, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, e debitamente autorizzato dalle competenti autorita' accademiche; dall'altra parte il sig. avv. Walter Dolcini, nato a Campobasso il 9 novembre 1908, presidente e legale rappresentante della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, debitamente autorizzato alla stipulazione di questo atto dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, con deliberazione in data 8 aprile 1960 PV 782, che in estratto autentico si allega; Premesso che presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova dall'anno accademico 1957-58 e' impartito l'insegnamento complementare di neurochirurgia; che l'importanza assunta da tale disciplina specialistica e' andata progressivamente crescendo in campo pratico, scientifico e didattico; che esiste gia' la cattedra - di ruolo o convenzionata - di neurochirurgia presso altre Universita' italiane; che il Reparto neurochirurgico dell'Ospedale civile di Padova e' stato costruito dalla Pia Opera in accordo con l'Universita' in intima vicinanza e collegamento con la Clinica delle malattie nervose e mentali, si che ne e' risultato un complesso funzionale che assicura il massimo rendimento sia in campo assistenziale che scientifico, costituendo cosi' un proprio centro per la cura medica e chirurgica delle malattie del sistema nervoso; che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, al fine di consentire che l'insegnamento della neurochirurgia sia impartito da un professore di ruolo presso la Facolta' di medicina a chirurgia dell'Universita' di Padova, e' venuta nella determinazione di assumere ad ogni effetto l'onere di cui si tratta; che la Facolta' di medicina e chirurgia di Padova, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Padova hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la predetta iniziativa. Tutto cio' premesso fra la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, rappresentata come sopra, e l'Universita' di Padova, nella persona del suo rettore gr. uff. prof. Ing. Guido Ferro, si conviene e si stipula quanto segue: 1. Presso l'Universita' degli studi di Padova e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore da destinarsi all'insegnamento di "neurochirurgia" 2. Che la Cassa di risparmio di Padova a Rovigo, conformemente alla deliberazione del suo Consiglio di amministrazione, si obbliga in modo irrevocabile per il periodo di anni venti e cioe' fino all'anno 1980 (millenovecentottanta) a corrispondere - a semplice richiesta - all'Universita' degli studi di Padova, per il finanziamento della cattedra di neurochirurgia, la somma annua di L. 3.240.000 (tremilioniduecentoquarantamila) nonche' si impegna di corrispondere una somma annua pari al 20% dell'importo sopra specificato perche' sia provveduto all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di ruolo di cui si tratta, a decorrere dal 1 novembre 1960. Ove la richiesta di versamento delle annualita' di cui al comma precedente non venga effettuata dall'Universita' entro il termine di sei mesi dopo la scadenza dell'anno accademico cui l'annualita' stessa si riferisce, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo s'intende esonerata dall'obbligo di provvedere al versamento medesimo per quell'anno accademico. 3. L'Universita' di Padova si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di neurochirurgia, l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro, nonche' l'importo del 20% relativo ai trattamento economico di cessazione dal servizio. Le somme anzidette saranno versate in conto entrata del Tesoro al capitolo e all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 4. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 3.240.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione per il professore di ruolo di neurochirurgia, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa. Il medesimo Istituto versera' anche sul maggior onere la percentuale del 20% per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che spettera' al titolare. 5. La presente convenzione avra' la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dal 1 novembre 1960 e si riterra' tacitamente rinnovata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza. 6. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla sua scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art. 4, il posto di professore di ruolo restera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio. Verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si impegna di corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare del posto soppresso, anche nel caso che abbiano a verificarsi le proroghe della convenzione previste all'art. 5. Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Padova, sara' registrata in esenzione di tasse e di bollo ai sensi dell'art. 55 dei vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Il presente atto che consta di facciate cinque e righe diciotto della sesta, dattiloscritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perche' conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante. Il Rettore dell'Universita di Padova f.to Guido Ferro fu Ottone Il Presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo f.to Avv. Walter Dolcini Il sig. Grossato dott. Enzo, teste f.to Enzo Grossalo Il sig. Lion rag. Bruno, teste f.to Lion Bruno Il sig. Fabbri Colabich dott. cav. uff. Pier Giovanni, Ufficiale rogante f.to Pier Giovanni Fabbri Colabich Registrato a Padova il 12 aprile 1960, atti privati, vol. 371, n. 20766. Esatte lire: gratis. p. Il procuratore reggente (Antonio Betti n) f.to illeggibile

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