DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 814
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;
Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550 e 27 dicembre 1956, n. 1571;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il bilancio e con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Dopo la lettera d) dell'art. 17 del regolamento generale, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, nel nuovo testo recato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 550, viene aggiunto il seguente comma: "E in facolta' dell'Amministrazione di ridurre le percentuali di cui sopra fino al 50% del loro ammontare qualora l'incasso delle lotterie e la disponibilita' del fondo di riserva rendano opportuna e possibile tale riduzione".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 180. - VILLA
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