LEGGE 11 agosto 1960, n. 821
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell'art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 614, limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantità di prodotto impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1960.
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