DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 833
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 della legge 30 luglio 1959, n. 547, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1959-1960;
Visto l'art. 2 della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalita' del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata Azienda di Stato;
Visto l'art. 3 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, relativa alla proroga ed alla modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici, il quale articolo dispone che all'onere derivante dalla applicazione della stessa legge si fara' fronte, per lo esercizio finanziario 1959-1960, con un prelevamento di L. 800.000.000 dal fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Visto che il fondo di riserva dell'Azienda medesima presenta una disponibilita' di L. 800.000.000 depositate in conto corrente presso la Tesoreria Centrale;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di L. 800.000.000 per far fronte, per l'esercizio 1959-1960, all'onere derivante dall'applicazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, concernente la proroga, e la modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, sull'impianto di collegamenti telefonici.
Art. 2
Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1959-1960, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Entrata: Cap. n. 13-ter (di nuova, istituzione).- "Pre- levamento dal fondo di riserva".................. L. 800.000.000 Spesa: Cap. n. 60 (modificata la denominazione). - " Spese per l'impianto di collegamenti telefonici. Concorso nelle spese per l'esecuzione di impianti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova isti- tuzione (legge 11 dicembre 1952, n. 2529, modifi- cata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, 28 giugno 1956, n. 716 e 30 dicembre 1959, numero 1215) ............................................ L. 800.000.000 ---------- Il presente decreto sara' comunicato al Parlamento insieme al conto consuntivo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1959-1960.
GRONCHI MANNA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 212. - VILLA
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