DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1960, n. 845
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi la convenzione stipulata in Siena in data 5 luglio 1959 e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in data 11 settembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Siena.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Siena, nella tabella D, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 225. - VILLA
Convenzione un posto di ruolo medicina lavoro Università Siena- art. 1
Repertorio n. 60 REPUBBLICA ITALIANA Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena. L'anno millenovecentocinquantanove (1959) e questo di cinque luglio, avanti a me dott. Camillo Amic, nato a Sassari il 9 marzo 1900, direttore amministrativo dell'Universita' di Siena, delegato con decreto n. 676 del 9 novembre 1953 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674 e alla presenza dei sotto elencati testimoni, idonei a termini di legge ed a me noti: 1) dott. Buonaventura Orlandini, consigliere nell'Universita' di Siena; 2) sig. Paciotti Mario, applicato di segreteria, sono comparsi in una sala del Palazzo del rettorato dell'Universita' di Siena i signori: grand'uff. prof. Giuseppe Bianchini, nato a San Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, Rettore magnifico della Universita' degli studi di Siena e suo legale rappresentante, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Siena del 23 aprile 1959; prof. Umberto Chiappelli, nato a Cento (Ferrara) il 3 gennaio 1905, commissario dell'Istituto di medicina sociale ed in tale qualita' rappresentante legale del detto Istituto, domiciliato a Roma in piazza Liberta', 20, sede dell'Istituto predetto, che ha deliberato, con delibera n. 41 del 22 giugno 1959, di sottoscrivere la convenzione per la creazione di una Cattedra di medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena. Premesso: che l'Istituto di medicina sociale con sede in Roma, piazza della Liberta', 20, ha espresso l'intendimento di istituire nell'Universita' di Siena mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della medicina del lavoro al fine di ottenere una migliore preparazione professionale dei futuri medici verso i problemi sociali del lavoro; che in conseguenza di quanto sopra l'Istituto di medicina sociale ha rivolto preghiera affinche' venga presa in considerazione la possibilita' della stipulazione di una convenzione per una Cattedra di medicina del lavoro e di assumere a proprio carico le relative spese: che la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena presso la quale l'insegnamento viene impartito, nelle sedute del 19 dicembre 1958 e 17 marzo 1959 ha riconosciuto come pienamente corrispondente agli interessi degli studi la Istituzione del posto di ruolo suddetto; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Siena nella seduta del 23 aprile 1959, ha esaminato ed approvato nell'ambito della sua competenza la proposta formulata in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il Rettore alla stipulazione della presente convenzione. Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' di Siena e' istituita, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della medicina del lavoro.
Convenzione un posto di ruolo medicina lavoro Università Siena- art. 2
Art. 2. L'Istituto di medicina sociale con sede in Roma, piazza della Liberta', 20, si obbliga a versare, a titolo di liberalita' in due rate semestrali uguali ed anticipate all'Universita' di Siena per il mantenimento del posto di ruolo di medicina del lavoro di cui all'art. 1 il contributo annuo di L. 2.600.000 pari all'importo della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.
Convenzione un posto di ruolo medicina lavoro Università Siena- art. 3
Art. 3. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita od indennita' di legge) del professore titolare della Cattedra di medicina del lavoro di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2 l'Istituto di medicina sociale, si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici ad opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 2.600.000.
Convenzione un posto di ruolo medicina lavoro Università Siena- art. 4
Art. 4. L'Istituto di medicina sociale si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Siena, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti l'ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) pari cioe' al 20% del contributo annuo di cui all'art. 2 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto del professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di durata della eventuale proroga della convenzione stessa. Il predetto Istituto di medicina sociale si obbliga inoltre ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore del professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Convenzione un posto di ruolo medicina lavoro Università Siena- art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Siena si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della Medicina del lavoro compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della Cattedra; b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 520.000 che le verra' corrisposta dall'Istituto di medicina del lavoro in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della Cattedra di medicina del lavoro la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere. Le somme di cui al punti a) e b) del presente articolo, dovranno affluire al capitolo 19, art. 13 - recuperi diversi - dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario nel quale sara' nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.
Convenzione un posto di ruolo medicina lavoro Università Siena- art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo od in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di medicina del lavoro si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della Cattedra medesima cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione un posto di ruolo medicina lavoro Università Siena- art. 7
Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' di Siena del professore titolare della Cattedra di medicina del lavoro e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione un posto di ruolo medicina lavoro Università Siena- art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione. Essendo stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Siena, sara' registrata in esenzione di tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art1) del [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380). Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testimoni, ai comparenti che l'approvano e la sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Siena. Il presente atto, escluse le firme, consta di n. 6 facciate e di righIe n. 12. Il Rettore fto Prof. GIUSEPPE BIANCHINI Il commissario dell'Istituto di medicina sociale fto prof. UMBERTO CHIAPPELLI fto dott. Buonaventura Orlandini, teste fto Mario Paciotti, teste fto Camillo Amic Registrato a Siena il 7 luglio 1959, al volume 199 n. 60, mod. I. Esatte lire: gratis. Il procuratore reggente: fto G. Mozzi
Convenzione un posto di ruolo medicina lavoro Università Siena Atto aggiuntivo-art. 1
Repertorio n. 61 Atto aggiuntivo della convenzione stipulata tra l'Universita' degli studi di Siena e l'Istituto di medicina sociale di Roma. L'anno 1959 (millenovecentocinquantanove) il giorno undici (11) del mese di settembre, nella sala del Rettorato della Universita' degli studi di Siena, in via Banchi di Sotto n. 55. Premesso: Che con convenzione in data 5 luglio 1959, numero di repertorio 60, a rogito dott. Camillo Amic, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Siena, stipulato tra la Universita' medesima e l'Istituto di medicina sociale di Roma, convenzione registrata a Siena il 7 luglio 1959, al volume 199 n. 60, il predetto Istituto ha assunto l'impegno di istituire e sovvenzionare ai sensi dell'art. 63, comma secondo, dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta al posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della Medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena, fissandone il relativo impegno ventennale di spesa della copertura degli emolumenti da corrispondersi in annue L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) oltre il 20% di detta somma pari a L. 520.000 (cinquecentoventimila) per la costituzione dello speciale fondo destinato a provvedere allo eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio del professore che sara' chiamato a coprire la Cattedra; Che in seguito a rilievo ministeriale con lettera 29 luglio 1959, n. 3168, si e' precisato che i due predetti impegni di spesa annui debbono essere rispettivamente elevati a lire 3.080.000 (tremilioniottantamila) e a L. 616.000 (seicentosedicimila) in relazione alla nuova misura delle retribuzioni spettanti ai professori di ruolo universitario come da legge 18 marzo 1958 n. 311. Tutto cio' premesso Avanti di me dott. Buonaventura Orlandini, nato a Siena il 20 marzo 1914 e domiciliato a Siena, consigliere di 1ª classe presso l'Universita' degli studi di Siena, abilitato a ricevere atti e contratti in forma pubblica per conto dell'Amministrazione universitaria di Siena, in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 679 e delegato con decreto rettorale in data 5 settembre 1956, registrato a pag. 122 del vol. II della raccolta, sono personalmente comparsi i signori: grand'uff. prof. Giuseppe Bianchini, nato a San Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, Rettore magnifico della Universita' e suo legale rappresentante, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento della Medicina del lavoro, con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 23 aprile 1959; prof. Umberto Chiappelli, nato a Cento (Ferrara) il 3 gennaio 1905, commissario dell'Istituto di medicina sociale, domiciliato a Roma in piazza della Liberta' n. 20, sede dell'Istituto predetto, che ha deliberato - con delibera n. 41 del 22 giugno 1959 - di sottoscrivere la convenzione per la creazione di una Cattedra di medicina del lavoro presso la Universita' di Siena. Essi comparenti, da me ufficiale rogante personalmente conosciuti e della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, rinunciando di comune accordo alla presenza dei testimoni, dando esecuzione ai precedenti accordi e confermando le premesse di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'Istituto di medicina sociale di Roma si obbliga ad elevare da L. 2.600.000 (duemilioseicentomila) a L. 3.080.000 (tremilioniottantamila) per venti anni l'impegno annuo di finanziamento del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della Medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia, assunto in base alla convenzione stipulata in data 5 luglio 1959 con l'Universita' anzidetta, e da L. 520.000 (cinquecentoventimila) a L. 616.000 (seicentosedicimila) l'impegno accessorio annuo di spesa corrispondente al 20% di L. 3.080.000 destinato a costituire lo speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di ruolo cosi' costituito.
Convenzione un posto di ruolo medicina lavoro Università Siena Atto aggiuntivo-art. 2
Art. 2. Restano integralmente confermate tutte le altre clausole riprodotte nella convenzione 5 luglio 1959 in quanto non modificate dal presente atto aggiuntivo. Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto steso sul prescritto bollo ed esente da tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1952) e del [decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1925-04-09;380), di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti le quali da me interpellate lo dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volonta' espressa e, in prova di cio', qui di seguito si sottoscrivono con me ufficiale rogante. Prof. Giuseppe Bianchini, rettore fto Giuseppe Bianchini Prof. Umberto Chiappelli fto Umberto Chiappelli Dott. Buonaventura Orlandini fto Buonaventura Orlandini Registrato a Siena il 15 settembre 1959, al vol. 200 n. 644, mod. 1°. - Esatte lire: gratis. Il procuratore reggente: (firma illeggibile).
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