LEGGE 9 agosto 1960, n. 867
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'ammontare dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a contrarre in forza della legge 19 novembre 1956, n. 1328, per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-1965 e per il complessivo importo di lire 22 miliardi, è così ripartito: Esercizio 1960-61 .......................... L. 10.000.000.000 Esercizio 1961-62 .......................... L. 8.000.000.000 Esercizio 1962-63 .......................... L. 4.000.000.000 ------------- L. 22.000.000.000 -------------
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