LEGGE 9 agosto 1960, n. 869
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le prescrizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, entreranno in vigore con il 30 settembre 1960. Gli imballaggi recanti iscrizioni non conformi alle norme dell'art. 4 della legge succitata, se riempiti entro il 30 agosto 1960 potranno rimanere in circolazione fino ad esaurimento ma comunque non oltre la data del 30 settembre 1960.
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