DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 876
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della citta' di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 23 dicembre 1958, con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consiliare 3 luglio 1958, n. 786, approvata dal Ministero dell'interno in data 8 maggio 1959, ha chiesto l'approvazione della variante ter al piano particolareggiato di esecuzione n. 75, per la sistemazione delle adiacenze della Stazione Termini, approvato con regio decreto 4 agosto 1939; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate le seguenti opposizioni nei termini: Scuro Ada in Borgna (1); Tonini Luisa (2); Consolini Alceste (3); Istituto Romano Beni Stabili (4); Giorgi Valeria (5);Palombaro Giovanni (6); Ritenuto che fuori termine e' stata presentata una opposizione a firma di Palombaro Giovanni (7); Ritenuto che il Comune ha formulato le proprie deduzioni in ordine alle opposizioni presentate; Ritenuto che la variante progettata prevede: a) la riduzione in larghezza di via Giolitti, per il tratto compreso tra le vie Manin e Cattaneo, allineando il nuovo fronte con il filo esterno dei porticati esistenti sulla piazza dei Cinquecento e variando, in conseguenza, l'esistente vincolo di demolizione con quello di demolizione e ricostruzione intensiva, per la fascia compresa tra il nuovo allineamento e la zona gia' vincolata a demolizione e ricostruzione intensiva; b) la creazione di porticati della larghezza di m. 6,50 in corrispondenza del fronte sulla via Giolitti, in prosecuzione di quelli esistenti negli edifici prospicienti piazza dei Cinquecento; Considerato che lo slargo gia' previsto dal piano particolareggiato in corrispondenza dei due isolati ai lati di via Gioberti, era stato determinato dalla ubicazione, lungo la via Giolitti, di uno degli accessi principali alla Stazione; Che, con la definitiva sistemazione dell'edificio della Stazione gli accessi principali alla stessa sono stati riportati su piazza dei Cinquecento, convenientemente allargata; Considerato, pertanto, che la proposta del Comune di portare l'allineamento dei fabbricati prospicienti la via Giolitti allo stesso filo degli esistenti edifici porticati che affacciano sul piazzale della Stazione appare ammissibile e puo' essere accolta; Considerato che l'opposizione della signora Scuro Ada in Borgna (1) la quale lamenta: a) che non e' prevista dal piano la sistemazione di tutta la zona adiacente la Stazione Termini, nonche' di tutta la via Principe di Piemonte; b) che la decisione del Comune e' in contrasto con la delibera consiliare n. 268 del 17 gennaio 1940; c) che nella relazione tecnica che accompagna il piano non sono indicati i motivi che hanno determinato la proposta di variante; d) che non vi e' accenno, negli atti progettuali, ai diritti che competono ai proprietari degli stabili interessati, derivanti dalle leggi 24 marzo 1932, n. 355 e 17 agosto 1942, n. 1150; e' da respingere perche': i motivi di cui al punto a) non possono essere presi in considerazione in questa sede in quanto estranei all'approvazione del piano; il motivo di cui al punto b) e' infondato, in quanto la variante e' stata adottata in adempimento della deliberazione consiliare n. 268 del 18 febbraio 1957 e non del 17 febbraio 1940, come citato dalla ricorrente; l'opposizione di cui al punto c) e' destituita di fondamento, giacche' nella relazione che accompagna il piano, oltre ai motivi che lo hanno determinato, sono efficacemente illustrate le direttive seguite e gli scopi che si intendono raggiungere con le sistemazioni progettate; l'ultimo motivo di ricorso e' del pari infondato, nonche' i diritti derivanti alla interessata dalla legge 24 marzo 1932, n. 355, sono validi e non era, pertanto, necessario farne menzione nella relazione illustrativa; Che le opposizioni Tonini Luisa (2) e Consolini Alceste (3), attraverso le quali vengono mosse critiche generiche alla impostazione del piano ed alla procedura da seguire per la sua approvazione, devono essere respinte perche' infondate, tenuto anche conto che le ricorrenti non sono proprietari di immobili ricadenti nel perimetro della variante in esame; Che l'opposizione dell'Istituto Romano dei Beni Stabili (4), con cui si chiede che venga mantenuta la destinazione gia' data alla zona con il piano precedentemente approvato e, in via subordinata, che non sia approvato il vincolo di demolizione e ricostruzione intensiva per gli edifici in via Turati, e' da respingere poiche' sebbene gli immobili prospicienti la via Turati non siano direttamente interessati da allargamenti stradali, tuttavia, data la dimensione della spina tra via Giolitti e via Turati, essi devono necessariamente essere sottoposti a vincolo di demolizione e ricostruzione per esigenze di estetica architettonica; Che le opposizioni Giorgi Valeria (5) e Palombaro Giovanni (6), che assumono non dovere essere i loro immobili compresi nell'elenco delle espropriazioni, in quanto sono stati gia' oggetto di transazione che ha dato luogo alla formazione della variante, e' da respingere, poiche' la transazione riguarda solo la fase di attuazione del piano e non anche quella della sua approvazione; Che l'opposizione, Palombaro Giovanni (7), che lamenta che la variante proposta modifica sensibilmente la consistenza del comparto edificatorio, del quale fanno parte le proprieta' del ricorrente, e' da respingere - anche indipendentemente dal fatto di essere stata presentata fuori termine - perche' tende alla salvaguardia di un particolare interesse privato che, d'altra parte, il Comune ha gia' garantito con la convenzione di cui alla delibera consiliare n. 268 del 18 febbraio 1957, impegnandosi di acquistare le unita' immobiliari del ricorrente qualora questi non potesse attuare la costituzione del Consorzio per la ricostruzione; Considerato che per l'attuazione della presente variante non e' necessaria la formazione di un piano finanziario - ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - in quanto, per le sistemazioni e vincoli imposti non derivano diretti oneri alle finanze comunali, come precisato nella lettera del comune di Roma, in data 3 ottobre 1959, n. 40833; Considerato che per l'esecuzione dei lavori previsti appare congruo fissare il termine di anni due dalla data del presente decreto; Vista la legge 26 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1357; Visto il voto n. 695 espresso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, nell'adunanza del 28-29 aprile 1959; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Respinte tutte le opposizioni presentate, e' approvata la variante ter al piano particolareggiato n. 75, di esecuzione del piano regolatore generale di Roma, per la sistemazione delle adiacenze della Stazione Termini. Per l'esecuzione dei lavori previsti e' fissato il termine di anni due dalla data del presente decreto. Il progetto sara' vistato dal Ministro proponente in una planimetria, in scala 1: 1000, in una planimetria in scala 1: 5000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprieta' interessate.
GRONCHI TAMBRONI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 234. - VILLA
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