LEGGE 11 giugno 1960, n. 885
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'art. 43 della Convenzione stessa.
GRONCHI TAMBRONI - SEGNI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione-art. 1
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo delle assicurazioni sociali, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno, quindi nominato come loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'Ambasciatore LUCIANO MASCIA, Direttore generale dell'Emigrazione; Il Presidente della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia: il sig. ZOENKO HAS, Direttore dell'Istituto federale per la previdenza sociale; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Art. 1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: 1) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Paese contraente, che concernono i regimi ed i rami della sicurezza, sociale previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 2 della presente Convenzione; 2) il termine "Autorita' competente" significa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per quanto riguarda la Jugoslavia, il Segretariato del Comitato Federale Esecutivo competente per l'applicazione della legislazione indicata nell'art. 2 della presente Convenzione; 3) il termine "Organismo di assicurazione sociale" significa, per quanto riguarda l'Italia, l'Istituto di assicurazione cui e' affidata la gestione di uno o piu' regimi assicurativi italiani, per quanto riguarda la Jugoslavia, l'Istituto Federale per l'Assicurazione Sociale; 4) il termine "lavoratori" designa le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri nonche' tutte le altre persone a quelle assimilate che sono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o nell'altro Paese contraente; 5) il termine "aventi diritto" designa le persone di famiglia i cui diritti nell'assicurazione sociale derivano dall'assicurato; 6) il termine "periodi di assicurazione" comprende i periodi di contribuzione o di occupazione cosi' come sono definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione secondo la legislazione sotto l'impero della quale essi sono maturati; 7) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi equivalenti ai periodi di assicurazione quali sono definiti dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione da tale legislazione.
Convenzione-art. 2
Art. 2. (1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: in Italia: a) l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) l'assicurazione malattie ivi comprese le indennita' funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni o rendite; d) l'assicurazione per la tubercolosi; e) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; f) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; g) gli assegni familiari; h) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; i) le assicurazioni volontarie previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; in Jugoslavia: a) le assicurazioni sociali; b) gli assegni familiari; c) le prestazioni agli operai e impiegati rimasti provvisoriamente disoccupati. (2) La presente Convenzione si applichera' ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1: tuttavia essa non si applichera' alle leggi ed altre disposizioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che coprono un nuovo ramo delle assicurazioni sociali, se a tale riguardo il Governo di un Paese contraente notifichi la propria opposizione al Governo dell'altro Paese entro tre mesi dalla data (della pubblicazione ufficiale di detti provvedimenti se trattasi del Paese che li ha emanati o dalla data della loro comunicazione ufficiale se trattasi dell'altro Paese. (3) La presente Convenzione non si applichera' alle modificazioni che saranno state apportate alle legislazioni indicate al paragrafo I da Convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate da ciascun Paese contraente con i terzi Stati, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra i due Paesi contraenti.
Convenzione-art. 3
Art. 3. I cittadini italiani in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi in Italia sono sottoposti alle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili rispettivamente in Jugoslavia ed in Italia, e ne beneficiano alle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno dei due Paesi.
Convenzione-art. 4
Art. 4. (1) Il principio stabilito nell'articolo precedente subisce le seguenti eccezioni: a) i lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che siano inviati nell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la propria sede, purche' la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in lino dei due Paesi contraenti, che soggiornano a piu' riprese nell'altro Paese a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e sempreche' ciascun periodo di soggiorno non superi i dodici mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di la' della durata originariamente prevista ed eccedesse i dodici mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese del luogo di lavoro abituale potra' eccezionalmente essere mantenuta col consenso dell'Autorita' competente del Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo; b) i lavoratori dipendenti da una impresa che effettua, per conto proprio o di terzi, trasporti di passeggeri o di merci, ferroviari, stradali, aerei o di navigazione interna e che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Paesi contraenti, e occupati nel territorio dell'altro Paese in qualita' di personale viaggiante, sono sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui territorio l'impresa ha la propria sede; tuttavia, nel caso in cui l'impresa possieda nel territorio dell'altro Paese contraente una succursale o una rappresentanza permanente, i lavoratori occupati da questa sono sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui territorio si trova la succursale o la rappresentanza permanente; nel caso in cui il lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel territorio di uno dei due Paesi contraenti e ivi risieda, la legislazione di tale Paese e' applicabile anche se l'impresa che lo occupa non abbia sede succursale o rappresentanza permanente in tale territorio; c) i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese di cui detta nave batte la bandiera; tuttavia, i lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al quale appartiene il porto; d) gli addetti a uffici pubblici (doganali, postali, controllo passaporti, ecc.) che siano da questi inviati nel territorio dell'altro Paese, sono assicurati secondo le norme del Paese da cui sono inviati. (2) Le persone che esercitano una attivita' autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Paesi contraenti e che si recano ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base alle legislazioni del primo Paese, purche' la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi. Nel caso in cui tale attivita' si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di la' dei dodici mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese di residenza abituale potra' essere mantenuta col consenso dell'Autorita' competente del Paese ove ha luogo il temporaneo esercizio di detta attivita'.
Convenzione-art. 5
Art. 5. Le disposizioni dell'art. 3 si applicano ai lavoratori di qualunque nazionalita' occupati nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o jugoslave o che sono al servizio personale di capi, membri o impiegati di tali rappresentanze. Tuttavia: 1) gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie sono eccettuati dall'applicazione del presente articolo; 2) i lavoratori, cittadini del Paese cui appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare, sono soggetti alla legislazione del Paese di origine. Essi possono nondimeno chiedere di essere sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.
Convenzione-art. 6
Art. 6. Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti possono prevedere, di comune accordo, per alcuni lavoratori o gruppi di lavoratori, se cio' e' nell'interesse di questi, delle eccezioni alle disposizioni degli articoli da 4 a 5 della presente Convenzione, riguardo alla legislazione applicabile.
Convenzione-art. 7
Art. 7. I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni delle assicurazioni malattie in Jugoslavia e delle assicurazioni malattie e tubercolosi in Italia, qualora: 1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti: 2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese; 3) la malattia si sia manifestata posteriormente alla loro entrata nel Paese del nuovo luogo di lavoro, a meno che la legislazione applicabile non preveda condizioni piu' favorevoli.
Convenzione-art. 8
Art. 8. I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni di maternita' in Jugoslavia o in Italia, qualora: 1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti; 2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.
Convenzione-art. 9
Art. 9. I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia, in Jugoslavia o viceversa hanno o danno diritto, secondo i casi, alle indennita' funerarie in Jugoslavia o in Italia, qualora: 1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nei Paese in cui si sono da ultimo trasferiti; 2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.
Convenzione-art. 10
Art. 10 Le prestazioni per i familiari residenti nel Paese di origine del lavoratore che si trasferisce nell'altro Paese sono corrisposte dall'Ente assicuratore competente del primo Paese con le norme, i limiti e le modalita' in vigore per i familiari dei propri assicurati e sono ad esso rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro.
Convenzione-art. 11
Art. 11 (1) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi i Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui si trova uno degli istituti debitori della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di di una rendita dovuta in virtu' della sola legislazione del Paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituto del Paese di residenza. (2) Se il titolare di una pensione o di una, rendita dovuta in virtu' della legislazione di uno dei due Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui non si trova l'istituto debitore della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione del Paese di residenza. Le prestazioni cosi' corrisposte saranno rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro Paese.
Convenzione-art. 12
Art. 12. (1) L'assicurato o l'avente diritto che, dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione, si trasferisca nel territorio dell'altro Paese, conserva il diritto alle prestazioni, a condizione che egli, prima del trasferimento abbia, ottenuto dal competente Ente assicuratore il consenso al trasferimento. Tale consenso puo' essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia dell'assicurato o dell'avente diritto. L'Ente assicuratore puo' concedere il consenso posticipatamente, qualora esistano le condizioni per la concessione dei consenso stesso e l'assicurato o l'avente diritto non abbia potuto chiederlo, per motivi scusabili, prima del trasferimento. (2) L'assicurato o l'avente diritto conserva il diritto alle prestazioni nei confronti dell'Ente presso il quale e' assicurato anche se l'evento coperto da assicurazione si verifichi nel territorio dell'altro Paese, qualora il rapporto di assicurazione non sia ancora terminato. (3) Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 l'Ente assicuratore obbligato delega l'Ente assicuratore competente dell'altro Paese a corrispondere le prestazioni. Le prestazioni in natura, saranno corrisposte con gli stessi mezzi e della stessa qualita' di quelle corrisposte agli assicurati dell'Ente delegato.
Convenzione-art. 13
Art. 13. Per il rimborso delle spese di cui agli articoli 10 a 12 potranno essere stabiliti compensi unitari pro-capite o globali sulla base dei costi medi nazionali risultanti dall'ultimo bilancio degli enti interessati. Le modalita' saranno determinate nell'Accordo amministrativo previsto all'art. 29.
Convenzione-art. 14
Art. 14. (1) Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di ognuno dei due Paesi contraenti sono dovute dall'Ente assicuratore del Paese nel cui territorio e' stata esercitata da ultimo una, lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio specifico dell'insorgere delle malattie professionali. (2) Qualora un assicurato, al quale e' stato corrisposto in uno dei due Paesi contraenti un indennizzo per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia, nell'altro Paese, l'Ente assicuratore del primo Paese rimane obbligato per la concessione di ulteriori prestazioni. Se pero' detto assicurato e' stato successivamente occupato nell'altro Paese in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto il primo indennizzo le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Ente assicuratore di quest'altro Paese.
Convenzione-art. 15
Art. 15. Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado dell'incapacita' lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale per i quali deve essere applicata la, legislazione di uno dei due Paesi contraenti, si tiene conto in base alla stessa legislazione degli infortuni sul lavoro nonche' delle malattie professionali, anteriormente verificatesi nell'altro Paese. Quali precedenti infortuni sul lavoro o malattie professionali sono considerati sia gli infortuni o le malattie professionali per i quali si concede un indennizzo, sia quelli per i quali il grado di incapacita' lavorativa rimane al di sotto del grado minimo richiesto per l'indennizzo. Un indennizzo per il successivo infortunio o per la successiva malattia professionale e' tuttavia corrisposto soltanto se la legislazione da applicarsi per lo infortunio o per la malattia professionale lo prevede.
Convenzione-art. 16
Art. 16. Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi contraenti occupato nel territorio dell'altro Paese e che abbia causato o che potra' causare sia la morte, sia una incapacita' permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'Ente assicuratore competente alla rappresentanza diplomatica, o consolare del Paese nella cui giurisdizione rientra il caso e di cui l'infortunato sia cittadino.
Convenzione-art. 17
Art. 17. L'infortunio subito da un cittadino di una dei due Paesi contraenti, mentre egli si reca, ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Paese, deve essere risarcito dall'Ente assicuratore di quest'ultimo Paese in conformita' delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via piu' breve, dal luogo di partenza fino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nel Paese di origine subito dopo la fine dei contratto di lavoro per effetto del quale si e' trasferito nell'altro Paese.
Convenzione-art. 18
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