LEGGE 1 agosto 1960, n. 910

Type Legge
Publication 1960-08-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo IX dell'Accordo stesso.

GRONCHI - TRABUCCHI - TAVIANI - COLOMBO - MARTINELLI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo-art. I

Accordo Integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America. (Washington, 26 settembre 1951). La Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, desiderando dare ulteriore incoraggiamento agli investimenti di capitali in imprese di riconosciuta utilita' da un Paese all'altro e consapevoli del contributo che a tal fine puo' essere costituito dall'ampliare i principi di equo trattamento enunciati con il Trattato di amicizia, commercio e navigazione firmato a Roma il 2 febbraio 1948, hanno stabilito di concludere un accordo integrativo e a tale scopo hanno nominato come loro Plenipotenziari, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: GIUSEPPE PELLA, Ministro del bilancio della Repubblica italiana, e IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA: DEAN ACHESON, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, i quali, avendo notificato l'un l'altro i loro pieni poteri ed avendoli trovati nelle forme dovute, hanno concordato sui seguenti articoli: Articolo I. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno sottoposti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente a misure arbitrarie o discriminatorie che abbiano in particolare per conseguenza a) d'impedire il loro effettivo controllo e l'amministrazione delle imprese che essi abbiano ricevuto il permesso di stabilire o di acquistare; oppure: b) di pregiudicare altri loro diritti ed interessi relativamente a tali imprese od investimenti da essi effettuati sotto forma di apporto di fondi (prestiti, partecipazioni azionarie o altro) materiali, macchinari, servizi, processi di produzione, patenti, ritrovati tecnici o altro. Ciascuna Alta Parte Contraente si impegna a non agire in maniera discriminatoria nei riguardi di cittadini e persone giuridiche e associazioni dell'altra Alta Parte Contraente cosi' che essi possano ottenere a condizioni normali i capitali, i procedimenti e i ritrovati tecnici occorrenti per lo sviluppo economico.

Accordo-art. II

Articolo II. Con riferimento all'articolo I, paragrafo 2 (c), del predetto Trattato di amicizia, commercio e navigazione, la legislazione relativa ai requisiti per l'esercizio di una professione non impedira' ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente di assumere esperti tecnici ed amministrativi, o stipulare con essi contratti per l'utilizzazione dei loro servizi, per il particolare scopo di effettuare, esclusivamente nell'ambito dell'impresa, esami, ispezioni contabili ed indagini tecniche nonche' di redigere relazioni, per detti cittadini e persone giuridiche ed associazioni, delle loro imprese, e di quelle nelle quali essi abbiano una compartecipazione finanziaria, nei territori della altra Alta Parte Contraente.

Accordo-art. III

Articolo III. 1. - Circa la trasferibilita' dei capitali investiti dai cittadini e dalle persone giuridiche ed associazioni di una delle Alte Parti Contraenti nei territori dell'altra e dei redditi derivanti da tali investimenti, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad accordarsi l'un l'altra il trattamento piu' liberale possibile. 2. - Ciascuna Alta Parte Contraente permettera' ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni della altra Alta Parte Contraente di trasferire liberamente, ottenendo la valuta dei proprio Paese; a) i redditi, sia in forma di salari, interessi, dividendi, commissioni, diritti di privativa industriale, pagamenti per servizi tecnici, sia di altra natura, o i fondi per l'ammortizzamento dei prestiti e il deprezzamento degli investimenti diretti, e b) i fondi e trasferimenti di capitali. Se e' in vigore piu' di un tasso di cambio, il tasso applicabile ai trasferimenti di cui al presente paragrafo sara' il tasso che sia specificatamente approvato dal Fondo monetario internazionale per tali transazioni, oppure, in mancanza di tale tasso di cambio specificatamente approvato, un tasso di cambio effettivo, che, compresa qualsiasi tassa o sopratassa sui trasferimenti di valuta, sia equo e ragionevole.

Accordo-art. IV

Articolo IV. 1. - Nonostante le disposizioni di cui all'articolo III del presente Accordo, ciascuna Alta Parte Contraente conserva il diritto, in periodi di difficolta' valutarie, di applicare: a) restrizioni di cambio fino al limite necessario per assicurare la disponibilita' di valuta estera per il pagamento di beni e servizi essenziali alla salute e al benessere della propria, popolazione; b) restrizioni di cambio fino al limite necessario per prevenire la diminuzione delle riserve monetarie a un livello molto basso o per produrre un moderato aumento di riserve monetarie molto basse; e c) particolari restrizioni di cambio specificatamente autorizzate o richieste dal Fondo monetario internazionale. Nella eventualita' che ciascuna Alta Parte Contraente applichi restrizioni di cambio essa dovra', nel termine di tre mesi, adottare ragionevoli, specifiche misure per i trasferimenti di cui all'articolo III, paragrafo 2 (a), e, nei limiti del possibile, per i trasferimenti di cui all'articolo III, paragrafo 2 (b), tenendo presente le speciali esigenze in relazione ad altre transazioni, e fornira' all'altra Alta Parte Contraente adeguata opportunita', per consultazione in ogni momento circa tali misure ed altre questioni relative ai trasferimenti stessi. Tali misure saranno riesaminate in consultazione con l'altra Alta Parte Contraente ad intervalli non maggiori di dodici mesi. 2. - Le disposizioni del presente articolo, piuttosto che quelle dell'articolo XXIV, paragrafo 1 (f), del predetto Trattato, regoleranno le questioni di cui al presente Accordo.

Accordo-art. V

Articolo V. In aggiunta, e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Accordo o del predetto Trattato, saranno applicate agli investimenti eseguiti in Italia le norme relative alle speciali agevolazioni previste in materia fiscale, doganale e di tariffe dei trasporti, per l'industrializzazione dell'Italia meridionale (legge del 14 dicembre 1948, n. 1598) e per lo sviluppo della zona industriale Apuana e di quelle di Verona, Gorizia, Trieste, Livorno, Marghera, Bolzano ed altre contemplate dalla legislazione italiana attualmente in vigore o che possa essere adottata in futuro.

Accordo-art. VI

Articolo VI. Le clausole dei contratti stipulati tra i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente ed i cittadini, le persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente che prevedono il regolamento delle controversie a mezzo di arbitrato non saranno ritenute invalide ai fini della esecuzione nei territori dell'altra Alta Parte Contraente unicamente perche' il luogo designato per la procedura di arbitrato e' al di fuori di tali territori o perche' la nazionalita' di uno o piu' degli arbitri non e' quella di tale altra Alta Parte Contraente. Nessuna decisione debitamente resa in conformita' a tale clausola arbitrale che sia definitiva, o suscettibile di esecuzione in base alla legislazione del luogo ove e' resa sara' ritenuta invalida o non suscettibile di esecuzione nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente unicamente perche' il luogo ove tale decisione e' stata resa e' al di fuori di tali territori o perche' la nazionalita' di uno o piu' degli arbitri non e' quella di tale Alta Parte Contraente. Nulla nel presente articolo deve essere interpretato in modo che una decisione arbitrale possa divenire esecutiva nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente prima di esservi stata debitamente delibata.

Accordo-art. VII

Articolo VII. 1. - Le due Alte Parti Contraenti allo scopo di eliminare le lacune nel sistema delle assicurazioni sociali a protezione dei rispettivi cittadini che in diverse epoche abbiano cumulato apprezzabili periodi di copertura in base al sistema principale di assicurazione per vecchiaia e superstiti di una delle Alte Parti Contraenti e anche in base alla corrispondente legislazione dell'altra Alta Parte Contraente si dichiarano d'accordo in principio di permettere il conteggio di tutti tali periodi secondo l'una o l'altra legislazione nel determinare i diritti dei propri cittadini e delle loro famiglie. Le Alte Parti Contraenti prenderanno i necessari accordi al fine di attuare tale direttiva secondo i seguenti principi: a) tali periodi di copertura saranno cumulabili in misura tale da non sovrapporsi o duplicarsi e solo in quanto entrambi i sistemi assicurino analoghi benefici; b) nel caso in cui i periodi di copertura di un assicurato siano cumulati l'ammontare dei benefici eventualmente da pagarsi all'interessato da ciascuna Alta Parte Contraente sara' determinato in modo tale da rappresentare per quanto possibile ed equo la proporzione della copertura complessivamente accumulata in base al sistema della medesima Alta Parte Contraente; c) l'interessato avra' facolta' di decidere se il proprio diritto ai benefici spettantegli e l'ammontare relativo debba essere determinato senza riguardo alle disposizioni del presente paragrafo. I suddetti accordi potranno disporre l'estensione di questo paragrafo ad uno o piu' speciali sistemi di assicurazione vecchiaia e superstiti di ciascuna Alta Parte Contraente oppure ai sistemi di assicurazione per inabilita' permanente o prolungata di ciascuna Alta Parte Contraente. 2. - Allorquando la Convenzione del 1935 sul mantenimento dei diritti di pensione degli emigranti entrera' in vigore per entrambe le Alte Parti Contraenti le disposizioni di tale Convenzione avranno precedenza per quanto possano essere in contrasto sul paragrafo 1 del presente articolo e sui relativi accordi raggiunti.

Accordo-art. VIII

Articolo VIII. Ciascuna Alta Parte Contraente considerera' con spirito amichevole dando adeguata opportunita' di consultazione tutte le questioni che l'altra Alta Parte Contraente possa sollevare in merito a qualsiasi questione che influisca sul funzionamento del presente Accordo o del predetto Trattato.

Accordo-art. IX

Articolo IX. Il presente Accordo sara' ratificato e lo scambio delle ratifiche avra' luogo a Washington al piu' presto possibile. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e costituira', da quel momento parte integrante del predetto Trattato di amicizia, commercio e navigazione. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in doppio esemplare nelle lingue italiana ed inglese, entrambi ugualmente autentici a Washington il giorno ventisei settembre millenovecentocinquantuno. Per gli Stati Uniti d'America DEAN ACHESON Per la Repubblica italiana GIUSEPPE PELLA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

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