LEGGE 4 agosto 1960, n. 918
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi: a) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956; b) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente agli articoli 8 e 16 delle Convenzioni stesse.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori. (L'Aja, 24 ottobre 1956). Parte di provvedimento in formato grafico
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