DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1960, n. 970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 7 della, legge 1 agosto 1959, n. 703, concernente il credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attivita' di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature;
Sentiti l'Istituto nazionale per il commercio estero e il Comitato nazionale ortofrutticolo;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e per il commercio; Decreta:
Art. 1
Le imprese individuali o in forma sociale o associata esercenti l'attivita' di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge 1 agosto 1959, n. 703, debbono presentare la domanda di finanziamento ad uno degli istituti di credito indicati dall'art. 1 della stessa legge, unitamente alla domanda per la concessione del contributo in conto interessi, diretta al Ministero del commercio con l'estero, al quale l'Istituto di credito provvedera' ad inoltrarla, nel caso e con le modalita' indicate nel seguente comma quinto. Alle due domande debbono essere allegati, in duplice originale, i documenti appresso indicati: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura; progetto dell'impianto da costruire, ampliare o migliorare; relazione tecnico-economica relativa al progetto; dichiarazione, anche se negativa, nella quale siano indicati gli altri concorsi finanziari che, per le medesime opere e lavori, l'impresa abbia attenuto, da parte dello Stato e di enti pubblici. Nella domanda le imprese debbono specificare gli elementi relativi il programma di attivita', iniziale o di sviluppo, con indicazione, sia pura approssimativa, della specie e dei prodotti da esportare, e fornire, inoltre, i dati relativi all'attivita' di esportazione eventualmente svolta, nel biennio precedente. L'istituto di credito, ai fini dell'istruttoria della domanda di finanziamento, puo' chiedere l'ulteriore documentazione che ritenga necessaria. Effettuata l'istruttoria, adotta le proprie determinazioni in ordine alla concessione del finanziamento e determina le garanzie, reali o personali, idonee, a suo giudizio, ad assistere il finanziamento. Quando deliberi di accordare il finanziamento, inoltra al Ministero del commercio con l'estero la domanda di concessione del contributo con la relativa documentazione, integrata da una propria nota illustrativa sulla corrispondenza del finanziamento accordato alla finalita' della legge 1 agosto 1959, n. 703, da una dichiarazione sulle modalita' del finanziamento e del progetto del piano di ammortamento. Il Comitato di cui al successivo art. 4, ai fini della valutazione della domanda di contributo, puo' chiedere, a sua volta, altri documenti che ritenga necessari. --------------- Nota integrativa Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 17/09/1960, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 2
Le opere da compiere a norma della legge 1 agosto 1959, n. 703, debbono essere rivolte all'attuazione di uno o piu' complessi organici unitari tali da consentire la realizzazione del miglioramento qualitativo dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare allo stato naturale ed il conseguente espletamento di una specifica attivita' di commercio con l'estero. In particolare, le opere debbono corrispondere ai requisiti minimi di cui appresso: a) gli stabilimenti, i magazzini ed i locali in genere devono rispondere, per ubicazione, ampiezza, dotazione di servizi igienico-sanitari ed impianti di sicurezza, all'uso cui sono destinati, in rapporto alla specie dei prodotti ed alla entita' del lavoro che la ditta richiedente svolge o si propone di svolgere; b) le attrezzature e i macchinari devono rispondere, per tipi e caratteristiche, alle particolari operazioni da compiere, quali raccolta o immagazzinaggio, selezionamento, lavorazione, confezionamento, trasporto e conservazione dei prodotti.
Art. 3
I complessi indicati dall'art. 2 si estendono alle opere complementari ed ai beni strumentali, e vi sono compresi: a) le costruzioni, gli impianti e le attrezzature per il ricovero, la riparazione e la manutenzione dei macchinari e dei mezzi di trasporto, nonche' per la fabbricazione e la conservazione degli imballaggi e dei loro accessori; b) le costruzioni destinate agli uffici, ai servizi di mensa ed all'alloggio del custode, con le relative attrezzature. c) la costruzione, gli impianti e le attrezzature per il fabbisogno di acqua e di energia illuminante e motrice. Nei progetti relativi ai su indicati complessi si possono altresi' comprendere l'acquisto delle aree occorrenti e l'acquisto di mezzi di trasporto.
Art. 4
Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito un Comitato consultivo nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, avente il compito di esprimere parere sulle domande presentate ai sensi dell'art. 1. Il Comitato e' composto: dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero; da un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero; da un direttore generale del Ministero del tesoro; da un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio; da un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; dal direttore generale dell'istituto nazionale per il commercio estero. Il Comitato e' presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e, in caso di assenza o impedimento, dal direttore generale del Ministero del commercio con l'estero. I direttori generali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da funzionari con qualifica non inferiore ad ispettore generale. Il presidente puo' chiamare a partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto a voto, rappresentanti della Associazione bancaria italiana e delle categorie economiche interessate. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a consigliere di la classe. I componenti del Comitato durano in carica due anni; tuttavia continuano ad esercitare la loro funzione fino a quando non siano stati sostituiti. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga utile. Il Comitato delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.
Art. 5
I decreti di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti stabiliscono i termini per l'inizio ed il compimento delle opere ammesse al contributo in conto interessi. Copia del decreto di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti viene subito inviata all'impresa richiedente ed all'istituto di credito. Quest'ultimo, stipulato l'atto di definitiva concessione del prestito o mutuo, ne invia copia al Ministero del commercio con l'estero, non oltre un mese dalla data di stipulazione. Deve inoltre comunicare al Ministero del commercio con l'estero le eventuali perdite delle garanzie reali o personali prestabilite nella concessione del finanziamento e ogni altra alterazione che intervenga nel rapporto creditizio.
Art. 6
Il Ministero del commercio con l'estero, avvalendosi in quanto occorra dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, vigila sull'utilizzazione dei finanziamenti, sull'osservanza dei termini per l'inizio ed il compimento delle opere, sulla corrispondenza di queste al programma ed ai requisiti predeterminati, sentendo, quando lo ritenga opportuno, il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 4. Le imprese hanno l'obbligo di corrispondere alle richieste di dati e notizie che possono essere fatte dal Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio della vigilanza sull'utilizzazione dei mutui e prestiti e sono tenute a consentire le indagini ed ispezioni che si rendano all'uopo necessarie.
GRONCHI TAMBRONI - MARTINELLI - TAVIANI - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 23. - VILLA
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