DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. 980
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1973, con il quale i comuni di Venegono Superiore e di Venegono Inferiore furono riuniti in unico Comune, denominato "Venegono";
Viste le istanze in data 5, 6, 20, 27 ottobre, 22 dicembre 1957 e 16 marzo, 15 aprile 1958, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Venegono Inferiore ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Venegono in data 4 ottobre 1958, n. 28, ed in data 27 febbraio 1960, n. 15, del Consiglio provinciale di Varese in data 9 maggio 1959, n. 28, ed in data 18 marzo 1960, n. 27, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 luglio 1960, n. 1318;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
E' ricostituito il comune di Venegono Inferiore, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al comune di Venegono e' restituita l'antica denominazione di Venegono Superiore.
Art. 2
Il Prefetto della provincia di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Venegono Superiore ed il ricostituito comune di Venegono Inferiore, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Venegono alla data del presente decreto. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Venegono, che sara' inquadrato negli organici del comune di Venegono Inferiore, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
GRONCHI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 65. - VILLA
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