DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1010

Type DPR
Publication 1960-07-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 agosto 1957 per i dirigenti di aziende agricole e forestali, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, la Federazione Nazionale della Mezzadria, la Federazione Nazionale dei Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale della Colonia, la Federazione Nazionale della Proprieta' Fondiaria e la Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Nazionale Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali;

Visto l'accordo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende agricole e forestali, stipulato in pari data, allegato al predetto contratto;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958 per gli impiegati di aziende agricole e forestali, stipulato tra la Confederazione Generale della Agricoltura italiana, la Federazione Nazionale della Mezzadria, la Federazione Nazionale dei Proprietari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale della Colonia, la Federazione Nazionale della Proprieta' Fondiaria e la Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Nazionale Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Visto l'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 luglio 1949 per gli impiegati di aziende agricole e forestali, allegato al predetto contratto;

Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 10 del 26 gennaio 1960 e n. 60 del 2 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi 6 agosto 1957 e 21 ottobre 1958 per i dirigenti e per gli impiegati delle aziende agricole e forestali sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dell'accordo e del contratto indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e di tutti gli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.

GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 50. - VILLA

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 6 AGOSTO 1957 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI L'anno 1957 il giorno 6 del mese di agosto in Roma, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana (Confagricoltura), Corso Vittorio Emanuele, 101 tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente Conte Dott. Alfonso Gaetani, assistito dal Direttore Generale Conte Dott. Antonio Zappi Recordati e dai Sigg. Dott. Michelangelo Do Palma, Rag. Pietro Gamalero, Dott. Mario Mancini, Dott. Giuseppe Castellari, Sig. A. Carzeri, Ing. Generoso Riccomini, Sig. G. B. Bachini, Dott. Alberto Pisinicca, Rag. Giovanni Fabiani, Dottor Enrico Bilotti, Avv. Umberto Coradini; la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA MEZZADRIA, rappresentata dal suo Presidente Ave. Alberto Violati, dai Vice Presidente Avv. Goffredo Orlandi Contucci, assistiti dal Segretario Dott. Alfonso Leoni; la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata dal suo Presidente Dott. Enrico Porro Savoldi e dal Vice Presidente Conte Alessandro Cavazza; la FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata per delega dal suo Presidente Dott. Virgilio Forni, dal Segretario Dott. Giuseppe Morosi; la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA COLONIA, rappresentata dal suo Presidente Barone Gioacchino Malfatti e dal Vice Presidente Barone Avv. Nicola De Gemmis; la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETA FONDIARIA, rappresentata dal suo Presidente Conte Dott. Carlo Gola, assistito dal Segretario Dott. Livio Di Lorenzo e dal Prof. Nino Famularo; e la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentata dal suo Presidente Per. Agr. Giacomo Morini e dal Segretario Nazionale Dott. Guglielmo Zanolli; il SINDACATO NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentato dal suo Presidente Rag. Lorenzoni Ottorino e dai Sigg.: Ing. Bartolotti Carlo Alberto, Prof. Malesani Livio, Dott. Mayer Giuseppe, Dott. Monticelli Adolfo, Rag. Orlandi Pierluigi, Dottor Zanardelli Giovanni, si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali. Il presente Contratto Collettivo Nazionale sostituisce il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali stipulato il 19 luglio 1949. Il presente Contratto Collettivo Nazionale ha efficacia per tutto il territorio dello Stato e vincola esclusivamente i datori di lavoro aderenti alle Federazioni stipulanti ed i Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali organizzati dalla Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali. Art. 1. DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO Il presente contratto ha la durata di due anni a decorrere dal 1 luglio 1957 e si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quattro mesi prima della scadenza e cosi' di seguito. Detto contratto ancorche' disdettato manterra' la sua validita' fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-art. 2

Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO Il presente contratto collettivo regola i rapporti tra i datori di lavoro agricolo (i proprietari con beni affittati, i conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole e forestali anche per le attivita' affini o connesse con l'agricoltura) e i dirigenti di aziende agricole e forestali.

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-art. 3

Art. 3. CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA IL CONTRATTO Agli effetti del presente contratto sono considerati dirigenti di aziende agricole e forestali coloro che sono investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro su tutta l'azienda o su di una parte di essa con struttura e funzioni autonome, con poteri di iniziativa ed ampie facolta' discrezionali nel campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtu' di ampia procura espressa o tacita e che rispondono dello andamento dell'azienda al datore di lavoro o a chi per lui.

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-art. 4

Art. 4. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TERMINE L'assunzione del dirigente puo' avvenire in qualunque epoca dell'anno e, salvo sia diversamente stabilito tra le parti, s'intende fatta a tempo indeterminato. L'assunzione deve effettuarsi a mezzo di documento scritto (contratto individuale costituito anche da scambio di lettere) dal quale debbono risultare: la data di inizio del rapporto d'impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi. Le condizioni del contratto individuale dovranno essere informate alle norme del presente contratto e non potranno essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori. Ogni modifica delle condizioni di assunzione dovra' risultare da impegno scritto. L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di impegno scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione. Il contratto a termine deve risultare in modo esplicito dalla lettera di assunzione in cui dovranno essere precisati gli aspetti ed i termini dello speciale rapporto ed il corrispondente trattamento economico. Le norme del presente contratto, escluse quelle relative al preavviso ed alla indennita' di anzianita', si applicano anche nel caso di contratto a termine.

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-art. 5

Art. 5. DIRIGENTI DI PIU' AZIENDE Il presente contratto collettivo, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, si applica anche a coloro i quali, pure essendo al servizio di una sola azienda, esplicano la loro attivita' in piu' aziende di diversi datori di lavoro e a coloro i quali, per contratto di assunzione o per altro documento scritto posteriore, sono liberi di svolgere altre attivita', anche non agricole, retribuite, purche' ricorra, congiuntamente e non isolatamente, l'insieme dei seguenti elementi: a) attivita' riferita, al complesso della gestione aziendale; b) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro; c) remunerazione periodica del dirigente; d) rapporto continuativo tra i contraenti. Nei casi previsti dal presente articolo non sono applicabili le clausole inerenti ai minimi di stipendio ed alle ferie annuali.

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-art. 6

Art. 6. PERIODO DI PROVA Salvo esplicita clausola del contratto individuale con la quale si rinunci al periodo di prova o si limiti la prova stessa ad un periodo inferiore, l'assunzione del dirigente s'intende fatta per un periodo di prova non superiore ad un anno. In mancanza del contratto scritto o, comunque, di lettera di assunzione, il dirigente si intende assunto senza prova ed alle condizioni tutte del presente contratto collettivo. Durante il periodo di prova e' in facolta' delle parti risolvere il contratto in qualunque momento senza obbligo di preavviso e indennita'. Il dirigente avra' pero un periodo massimo di 60 giorni per lo sgombero dell'abitazione. Superato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva senza necessita' di conferma. Il periodo di prova deve computarsi agli effetti della anzianita' di servizio. Qualora il contratto sia risolto durante il periodo di prova od al termine di esso, il dirigente ha diritto allo stipendio per l'intero mese durante il quale la risoluzione e' avvenuta. Quando la risoluzione del rapporto avvenga, per volonta' del datore di lavoro, il dirigente ha diritto per se e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio necessarie a tornare al luogo di provenienza, nonche' al rimborso delle spese di trasporto del mobilio sempreche' il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato col datore di lavoro. Se il periodo di prova effettivamente prestato e' superiore a mesi 6, il dirigente ha diritto, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del periodo di prova convenuto, ai corrispondenti dodicesimi della tredicesima mensilita'.

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-art. 7

Art. 7. DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL DIRIGENTE Il dirigente e' tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformita' e nei limiti dell'incarico conferitogli dal datore di lavoro, dedicando all'azienda, o a quella parte di essa che gli e' stata affidata, tutta l'attivita' richiesta sia nel campo tecnico come in quello economico-amministrativo, per la sua normale gestione. Egli e' responsabile, di fronte al datore di lavoro, sempre nei limiti del mandato conferitogli, dell'attivita' produttiva o amministrativa, o di entrambe, del l'azienda affidatagli. Ha il dovere di prestare tutta la sua opera al fine di favorire il buon andamento generale, nonche' l'incremento produttivo dell'azienda razionalmente inteso ai buoni fini economici. Il dirigente e' responsabile di ogni atto compiuto nell'esplicazione del mandato ricevuto. Qualora il dirigente si trovi nella impossibilita' di provvedere tempestivamente all'osservanza di leggi e regolamenti o comunque di esercitare una qualsiasi funzione inerente al mandato ricevuto, deve prontamente informare il datore di lavoro o chi per lui. Il dirigente, ove desideri svolgere inattivita' al di fuori dei compiti a lui derivanti dal rapporto, dovra' preventivamente ottenere l'autorizzazione del datore di lavoro. E' vietato al dirigente: a) di assumere incarichi incompatibili con le funzioni da esso esplicate nell'azienda; b) di svolgere, anche se non retribuita, attivita' contrastante o comunque in concorrenza con gli interessi dell'azienda da cui dipende.

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-art. 8

Art. 8. STIPENDIO La fissazione dello stipendio per il dirigente e' lasciata all'accordo delle parti. A tutti gli effetti del presente contratto per stipendio si intende l'insieme di tutte le corresponsioni di carattere continuativo godute dal dirigente, siano esse in denaro o in natura ivi compresi l'abitazione ed annessi, l'eventuale cointeressenza, gli eventuali premi di produzione, con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese. Lo stipendio annuo complessivo, spettante al dirigente al servizio esclusivo di una sola azienda, deve essere superiore al minimo concordato dalle Organizzazioni sindacali competenti per territorio per la piu' elevata categoria degli impiegati agricoli e per la corrispondente classificazione di aziende (grandi, medie) in ogni caso deve essere superiore allo stipendio di fatto (che non sia inferiore al minimo contrattuale) percepito dall'impiegato piu' elevato in grado nell'ambito dell'azienda, tenuto anche conto del titolo professionale. La valutazione in denaro delle corresponsioni in natura dovute al dirigente come parte di stipendio e da esso prelevate in piu' limitatamente al fabbisogno familiare, e' fatta in base al prezzo di ammasso per i generi ad esso soggetti ed in base alle mercuriali della Camera di Commercio per vendita all'ingrosso franco azienda al momento del prelievo per tutti gli altri. Al dirigente che esplica le sua attivita' a servizio esclusivo di una sola azienda il datore di lavoro deve fornire in godimento: una abitazione decorosa provvista di illuminazione per le normali esigenze familiari, un appezzamento per l'orto, il pollaio; deve permettere il prelevamento della legna necessaria per usi domestici. Per accordo tra le parti le corresponsioni in natura di cui sopra (abitazione, orto, pollaio, legna) possono essere sostituite da altre corresponsioni di valore equivalente o tradotte in denaro la cui entita', da precisarsi in contratto individuale, non puo' essere inferiore a quella spettante, in base al contratto integrativo provinciale per gli impiegati vigente in provincia, alla figura piu' elevata della categoria degli impiegati di concetto della corrispondente classificazione aziendale. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire al dirigente un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per raggiungere l'azienda nel caso non vi risieda; se il mezzo di trasporto non e' fornito dall'azienda ma dal dirigente questi ha diritto al relativo compenso a titolo di rimborso. La parte di stipendio in denaro sara' pagata in mensilita' posticipata.

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-art. 9

Art. 9. COINTERESSENZA Lo stipendio puo' essere convenuto tra datore di lavoro e dirigente esclusivamente con il sistema della cointeressenza o anche parte in una quota fissa in denaro o natura e parte in una percentuale di cointeressenza. I criteri sui quali si basano tali forme di pagamento ed ogni modalita' relativa a questo debbono risultare dal contratto individuale o da altro documento scritto; comunque l'importo totale annuo da percepirsi tal dirigente non puo' essere inferiore allo stipendio minimo previsto dal precedente art. 8 comma 3°.

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-art. 10

Art. 10. PREMI DI PRODUZIONE Tra datore di lavoro e dirigente puo' essere convenuta a favore del secondo la corresponsione, in aggiunta allo stipendio di cui all'art. 8, di premi annuali di produzione da computarsi sui maggiori utili realizzati dall'azienda dal momento dell'assunzione del dirigente o dal momento in cui viene adottato il premio di produzione. I criteri di determinazione dei premi ed il modo di pagamento di essi debbono risultare dal contratto individuale o da altro documento scritto.

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-art. 11

Art. 11. SCATTI PER ANZIANITA' DI SERVIZIO Il dirigente, salvo l'eventuale trattamento in atto a lui piu' favorevole, ha diritto a sei aumenti periodici di stipendio, di cui tre triennali e tre quadriennali, nella misura del 5% ciascuno da conteggiarsi sullo stipendio percepito alla data in cui e' maturato il diritto al primo scatto. I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente contratto si trovano gia' in servizio presso le aziende agricole conservano il diritto agli scatti gia' maturati presso dette aziende secondo il disposto dell'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati di Aziende Agricole e Forestali del 19 luglio 1949. Ai dirigenti, i quali all'entrata in vigore del presente contratto abbiano gia' beneficiato di uno o piu' aumenti di stipendio per "scatti" di anzianita' di servizio, sono scomputati gli "scatti" goduti dai 6 "scatti" previsti dal presente contratto.

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-art. 12

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