DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito in data 21 giugno 1956 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 del 28 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. ((1))
GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto,il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 33. - VILLA
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-art. 1
ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 18 OTTOBRE 1950 SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 18 ottobre 1950. tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa e dal Vice-Presidente on. Eugenio Rosasco, assistiti dal Segretario Generale avv. Mario Morelli, dal Vice Segretario avv. Rosario Toscani e dall'avv. Riccardo Cocco; e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal Segretario on. Giuseppe Di Vittorio, dai Segretari on. Fernando Santi e Renato Bitossi e dai Vice-Segretari Luciano Lama e Domenico Bianco; la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore, Segretari dott. Bruno Storti, dott. Dionigi Coppo, dott. Amleto Mantegazza e dall'on. Armando Sabatini; la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal dottor Renato Bulleri, dal sig. Arturo Chiari, dal ragioniere Franco Novaretti, dal dott. Italo Viglianesi, e dal dott. Raffaele Vanni. Art. 1. Nel concorde intento di prevenire i licenziamenti individuali ingiustificati e possibilita' di turbamenti in occasione di licenziamenti individuali, le parti: a) preoccupate insieme del buon andamento delle aziende e della sorte dei lavoratori, nonche' di assicurare alle Organizzazioni sindacali il libero esercizio della loro attivita'; b) ritenendo con la regolamentazione di cui appresso di garantire lavoratori e aziende da eccessi, abusi ed ingiuste prevalenze e consapevoli che una retta applicazione di una norma regolatrice di rapporti sociali si affida soprattutto alla sua leale interpretazione; c) affermato contrario allo spirito del presente accordo ogni licenziamento ed ogni atto effettuati in contrasto con quanto espresso al comma a); sotto gli auspici e con l'assistenza del Ministro del Lavoro; fatte salve le rispettive posizioni di principio ed in via sperimentale; hanno deliberato di dar vita ad un apposito "Collegio di conciliazione ed arbitrato" al quale deferire l'esame dei licenziamenti individuali quando i lavoratori interessati ne facciano istanza, essendo stabilito che nel caso in cui il Collegio non ritenesse valide le ragioni addotte dal datore di lavoro questi, su invito del Collegio, provvedera' a ripristinare il rapporto di lavoro, oppure, qualora per considerazioni di opportunita', lo stesso datore di lavoro considerasse incompatibile la permanenza del lavoratore nell'azienda, a versare una penale in aggiunta al trattamento di licenziamento. Il lavoratore a sua volta ha facolta' di non accettare la penale, nel qual caso le parti riprendono la loro liberta'. Le norme di applicazione di quanto sopra determinato sono stabilite come segue:((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-art. 2
Art. 2. Il lavoratore che ritenga ingiustificato il suo licenziamento puo' richiedere l'intervento conciliativo della Organizzazione sindacale Territoriale cui e' iscritto o conferisce mandato, nei confronti della corrispondente Organizzazione Sindacale dei datori di lavoro. In tal caso, su richiesta della Organizzazione dei Lavoratori, le Organizzazioni delle due parti esperiranno il tentativo di conciliazione. Ove tale tentativo non riesca o, comunque, trascorsi i termini per la richiesta e per l'espletamento di esso, il lavoratore, sempre per tramite della Organizzazione Sindacale alla quale e' iscritto o conferisce mandato, puo' richiedere con lettera raccomandata inviata alla Azienda, tramite l'Associazione Territoriale degli Industriali, l'intervento del Collegio di conciliazione ed arbitrato. ((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-art. 3
Art. 3. La richiesta per l'intervento conciliativo delle Organizzazioni deve essere avanzata entro tre giorni dalla data di comunicazione del licenziamento ed il tentativi di conciliazione deve esaurirsi entro i successivi quattro giorni. La richiesta d'intervento del Collegio di conciliazione ed arbitrato deve essere avanzata non oltre, il decimo giorno dalla comunicazione del licenziamento. ((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-art. 4
Art. 4. Il Collegio di conciliazione ed arbitrato e' composto di un rappresentante del datore di lavoro e di uno del lavoratore designati dalle rispettive Organizzazioni, e di un Presidente. Il nominativo del Presidente verra' individuato mediante sorteggio tra quelli compresi in una lista, composta di un numero di nomi non superiore a dodici, formata di comune accordo tra le Organizzazioni sindacali provinciali interessate dei datori di lavoro e lavoratori. ((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-art. 5
Art. 5. Il Collegio espletera' un tentativo di componimento e, ove questo non riesca, emanera' il suo giudizio secondo equita' e senza obbligo di formalita' procedurali, entro dieci giorni dalla sua nomina, se costituito di volta in volta, o dalla richiesta del suo intervento, se abbia funzioni continuative.((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-art. 6
Art. 6. L'importo della penale di cui al punto 1 e' stabilito dallo stesso Collegio di conciliazione ed arbitrato con criterio di equita' da un minimo di cinque ad un massimo di otto mensilita' di retribuzione, intendendosi per tale quella stabilita per la liquidazione della indennita' di licenziamento, compresa la indennita' di contingenza. ((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-art. 7
Art. 7. Il giudizio emesso dal Collegio viene comunicato alle parti e alle rispettive Organizzazioni entro tre giorni dalla pronuncia.((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-art. 8
Art. 8. Per le aziende che occupano non piu' di 35 lavoratori la procedura di cui sopra non si applica. Il lavoratore licenziato puo' promuovere un esame conciliativo tra l'azienda ed il delegato d'impresa. Per le aziende che occupano da 36 a 80 lavoratori il minimo ed il massimo della penale di cui al punto 6 s'intendono ridotti rispettivamente a due mensilita' e mezza e quattro mensilita'.((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-art. 9
Art. 9. Ai licenziamenti per riduzione di personale si applica l'accordo interconfederale del 21 aprile 1950. Per il licenziamento dei membri delle Commissioni interne e dei delegati d'impresa si applicano le disposizioni particolari contenute nell'accordo interconfederale per le Commissioni interne.((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-art. 10
Art. 10. In caso di licenziamento per motivi previsti dalla legge e dai contratti di lavoro, senza corresponsione di preavviso o di indennita' di licenziamento (in tronco), si svolge la procedura prevista dal presente accordo. Fallito il tentativo di conciliazione davanti al Collegio di conciliazione ed arbitrato, il Collegio stesso, su istanza del datore di lavoro e con il conforme parere della: sua Organizzazione, sospende il giudizio. In tal caso, a richiesta della Organizzazione dei Lavoratori, verra' esperito un tentativo di conciliazione in sede interconfederale. In caso di mancato accordo, il lavoratore puo' promuovere il giudizio dell'Autorita' Giudiziaria ordinaria. Se quest'ultima abbia giudicato che siano dovute le indennita' di preavviso o di licenziamento, il lavoratore avra' diritto di chiedere l'applicazione del seguito della procedura di cui al presente accordo. Nel caso in cui il Collegio di conciliazione ed arbitrato inviti il datore di lavoro a ripristinare il rapporto oppure a versare la penale di cui al punto 1, potra' maggiorare detta penale fino al doppio della misura di cui ai punti 6 e 8. ((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-art. 11
Art. 11. In caso di scarso rendimento, l'azienda procedera' ad una ammonizione scritta al lavoratore segnalandolo alla Commissione interna che invitera' il lavoratore a normalizzare il proprio rendimento. Qualora l'azienda, considerando che queste ammonizioni non abbiano sortito il loro effetto, proceda al licenziamento si applichera' la procedura di cui al presente accordo.((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-art. 12
Art. 12. Il presente accordo decorre dalla data della sua stipulazione ed avra' durata sino al 31 dicembre 1951, intendendosi rinnovato successivamente di anno in anno se non disdetto tre mesi prima da una delle parti contraenti.((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-Norme integrative
NORME INTEGRATIVE Sugli articoli 6 e 8: Per i lavoratori assunti per lavori stagionali o saltuari, o comunque a termine, per i quali si faccia luogo alla applicazione del presente accordo per i licenziamenti avvenuti prima della scadenza del periodo lavorativo o del termine, la penale di cui ai punti 6 o 8 non potra' superare la entita' corrispondente alla retribuzione relativa al periodo di prevedibile occupazione residua al momento del licenziamento, ne' essere inferiore al minimo della penale quando il periodo residuo di prevedibile occupazione superi il tempo al quale e' commisurato tale minimo.((1))
Accordo interconfederale 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali-Dichiarazioni a verbale
CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE Sull'art. 1: Nel caso in cui il datore di lavoro accetti di ripristinare il rapporto di lavoro riconoscera' al lavoratore l'anzianita' maturata anteriormente al licenziamento agli effetti dei vari istituti contrattuali che prevedono benefici variabili in relazione alla anzianita' di servizio, previa restituzione della indennita' di licenziamento eventualmente percepita. Sull'art. 2: Nel tentativo di conciliazione le Organizzazioni dei Lavoratori possono farsi assistere da una rappresentanza della Commissione interna e le Organizzazioni industriali dai rappresentanti dell'azienda interessata. Sugli articoli 2 e 4: A chiarimento delle norme riguardanti l'esperimento del tentativo di conciliazione tra le Organizzazioni sindacali territoriali e la designazione dei rappresentanti delle Organizzazioni stesse in seno al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato si da' atto che nel settore elettrico per Organizzazioni territoriali si intendono, da parte industriale, le Associazioni regionali o interregionali delle imprese elettriche e, da parte dei prestatori d'opera, le corrispondenti Segreterie regionali ed interregionali dei lavoratori della categoria. Salvo casi analoghi da accertarsi, si chiarisce inoltre che per Organizzazioni territoriali si intendono le Associazioni industriali provinciali e le corrispondenti Organizzazioni provinciali orizzontali dei lavoratori (Camere del Lavoro, Unioni, Camere Sindacali) salvo che l'Associazione Industriale abbia una competenza ad ambito territoriale piu' ristretto, nel qual caso alle disposizioni previste dai punti 2 e 4 sara' data applicazione da tale Associazione industriale competente per territorio e dalle corrispondenti Organizzazioni dei lavoratori ove esistano. Sull'ultima parte dell'art. 4: Verificandosi casi di mancato accordo sulla formazione delle liste si fara' luogo all'intervento delle Confederazioni stipulanti per risolvere la controversia. Sull'art. 8: Le esclusioni e limitazioni di cui al n. 8 non si applicano quando l'unita' aziendale da cui il lavoratore licenziato dipende faccia parte di un'azienda avente un numero complessivo di dipendenti superiore a quello indicato al detto n. 8. Sull'art. 9: In relazione alla disposizione contenuta nell'ultimo comma del punto 9 le parti si danno atto che la regolamentazione particolare per i membri delle Commissioni interne in carica o scaduti (per, questi ultimi secondo i criteri che saranno concordati) non comprendera' la facolta' di scelta della soluzione economica prevista dal punto 1. Sull'art. 11: Le parti si danno atto che la norma di cui al punto 11 non e suscettibile di estensione ad altri casi di motivazione dei licenziamenti. ((1)) Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI
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