DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1012

Type DPR
Publication 1960-07-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile per i salari agricoli, e relativa tabella, stipulato il 24 settembre 1952 tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, la Federazione Nazionale Proprietari Conduttori, la Federazione Nazionale Affittuari Conduttori, la Federazione Nazionale Coltivatori Diretti, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Braccianti e Salariati Agricoli, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Nazionale Salariati Braccianti e Maestranze Agricole e Forestali, la Unione italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Salariati e Braccianti della Unione italiana Lavoratori-Terra; con l'adesione della Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori in data 20 agosto 1953;

Visto il verbale della Commissione interconfederale paritetica per l'applicazione della scala mobile in agricoltura, allegato al predetto accordo;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile, e relativa tabella, per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali, stipulato il 26 aprile 1954 tra la Federazione Nazionale della Mezzadria, la Federazione Nazionale della Colonia, la Federazione Nazionale dei Proprietari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale della Proprieta' Fondiaria e la Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali; con l'intervento della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana;

Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 10 del 26 gennaio 1960 e n. 14 del 27 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati gli accordi nazionali di scala mobile relativi ai salariati agricoli, del 24 settembre 1952, ed ai dirigenti e impiegati di aziende agricole e forestali, del 26 aprile 1954, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dall'accordo del 24 settembre 1952 ed allo stesso allegate, del verbale indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese agricole e forestali.

GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte del conti, addi' 10 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 54. - VILLA

Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-art. 1

ACCORDO NAZIONALE DI SCALA MOBILE PER I SALARI AGRICOLI DEL 24 SETTEMBRE 1952 Addi' 24 settembre 1952, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, in Roma tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Alfonso Gaetani e dal Vice Presidente dott. Giuseppe Cantoni; assistiti dal dott. Antonio Zappi Recordati, Direttore Generale, e dai sigg. dott. Michelangelol De Palma, dott. Donato Donati, dott. Mario Mancini, dottore Mario Benacchio, dott. Giuseppe Castellari, dottor Arnaldo Gualazzi, sig. Aldo Cervi, dott. Cristoforo Colombini, sig. Giambattista Bachini, dott. Alberto Pisinicca, geom. Carlo Ricci, sig. Romeo Suadoni, dottor Giuseppe Mancini, dott. Francesco Blandino, signor Renato Pichi, dott. Flavio Podesta'; la FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETARI CONDUTTORI, rappresentata dal suo Presidente dott. Enrico Porro Savoldi, assistito dal Segretario dott. Renzo Fanti; la FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI, rappresentata dal suo Presidente dott. Virgilio Forni, assistito dal Segretario dott. Giuseppe Morosi; la FEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente Giuseppe Baraldi, assistito dal Segretario dott. Max Pietrosi; la CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente on. dott. Paolo Bonomi, assistito dal dott. Luigi Anchisi, dall'avv. Odoardo Censi e dal dott. Attilio Parlagreco, anche per conto della Federazione Nazionale Affiuttuari Conduttori e della Federazione Nazionale Piccoli e Medi Proprietari Conduttori; e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dall'on. Giuseppe Di Vittorio e dal sen. Renato Bitossi; la FEDERAZIONE NAZIONALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLl, rappresentata dai Segretari Nazionali Luciano Romagnoli, Gustavo Nannetti, Magnani Otello; con la partecipazione dei sigg.: Decimo Martelli e William Reggiani, assistiti dai sigg. dott. Eugenio Giambarba e dott. Giovanni Giunti; la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Giulio Pastore e dall'on. Enrico Parri; e la FEDERAZIONE NAZIONALE SALARIATI BRACCIANTI E MAESTANZE AGRICOLE E FORESTALI, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Responsabile Angelo Formis, con la partecipazione del sig. Nando Dal Buono, assistiti dal prof. Salvatore Papa; la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai signori dott. Enzo Dalla Chiesa e Amedeo Sommovigo del Comitato di Segreteria; il SINDACATO NAZIONALE SALARIATI E BRACCIANTI DELLA U.I.L. TERRA, rappresentato dal Segretario dott. Giampaolo Visentin e dal sig. Igino De Cao; riconosciuta la necessita' di dare ai salari una mobilita' in funzione del variare del costo della vita; viene stipulato il presente ACCORDO NAZIONALE DI SCALA MOBILE PER I SALARI AGRICOLI da valere in tutto il territorio della Repubblica italiana. Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dell'agricoltura retribuiti in tutto od in parte con salario in danaro, con le modalita' di cui appresso e per la sola parte in danaro. Sono usclusi i prestatori d'opera aventi qualifica impiegatizia.

Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-art. 2

Art. 2. INDICE DEL COSTO DELLA VITA Il numero indice che si assume a base del costo della vita e che viene fatto uguale a cento, e' quello ufficiale nazionale dell'I.S.T.A.T. relativo alla media del periodo 1 gennaio-30 aprile 1952 e cioe' 54,58 = 100. Le successive variazioni verranno ugualmente calcolate sullo stesso indice ufficiale dell'I.S.T.A.T. di variazione del costo della vita.

Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-art. 3

Art. 3. FREQUENZA DELLE VARIAZIONI Le variazioni del costo della vita saranno rilevate periodicamente di bimestre in bimestre e riportate in variazioni della indennita' di contingenza o dei salari con le modalita' di cui al presente accordo.

Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-art. 4

Art. 4. INIZIO DELLE VARIAZIONI L'inizio delle variazioni di scala mobile avra' decorrenza dal 1° del mese di ottobre 1952 per il bimestre ottobre-novembre 1952. Il 1° bimestre da considerare per le rilevazioni delle variazioni del costo della vita e' quello di luglio-agosto 1952, secondo le modalita' dell'art. 5. Le variazioni risultanti si applicheranno in tutte le province del territorio nazionale e cosi' di seguito, di bimestre in bimestre, per le successive variazioni.

Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-art. 5

Art. 5. CALCOLO ED APPLICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE Le variazioni medie di ciascun bimestre del costo della vita, saranno commisurate in punti di cento e relative frazioni, fino a due decimali, nel modo seguente: a) l'indice del costo della vita di ciascun bimestre viene rapportato alla base cento (100) di cui all'art. 2; b) la differenza tra gli indici percentuali di cui alla lettera a), fra il bimestre considerato e quello immediatamente precedente, fornisce la misura delle variazioni del costo della vita da applicarsi per le variazioni di scala mobile. La applicazione delle variazioni avverra' alla distanza di un mese dallo scadere del bimestre considerato. Esempio: se il bimestre considerato e' quello di luglio-agosto, nel mese successivo di settembre si procedera' alle rilevazioni ed alla elaborazione dei dati nei modi indicati; le variazioni risultanti avranno decorrenza dal bimestre ottobre-novembre.

Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-art. 6

Art. 6. VALORE DEL PUNTO Le variazioni del numero indice, di cui all'art. 5, saranno tradotte in variazioni della indennita' di contingenza nel modo seguente: a) ad ogni punto di variazione percentuale del numero indice del costo della vita corrispondera' una variazione della indennita' di contingenza per i lavori ordinari o comuni, in vigore per l'unita' piena uomo, pari all'1% dei salari relativi a detti lavori; b) a tal fine per ogni provincia viene determinato il valore da attribuirsi a ciascun punto di variazione del costo della vita, come all'art. 10; c) i salari da prendere a base per la determinazione del valore del punto sono quelli contemplati dai contratti collettivi provinciali in vigore alla data del presente accordo e relativi alla giornata lavorativa di 8 ore; il valore del punto che ne deriva si intende riferito ad una giornata lavorativa di 8 ore; pertanto la variazione risultante divisa per otto costituisce la variazione da applicarsi alla tariffa oraria; d) qualora i contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti per braccianti avventizi non distinguano i lavori ordinari o comuni da quelli speciali, si debbono considerare lavori ordinari o comuni, ai fini dell'applicazione del presente articolo, quelli retribuiti con le tariffe piu' basse da identificarsi dalle Organizzazioni provinciali; per i salariati fissi si dovra' assumere come categoria base quella piu' diffusa o considerata comune nella provincia; e) salve le rispettive tesi e posizioni di principio in merito alla indennita' di caro-pane, le parti convengono che il salario da prendere a base per la determinazione del valore del punto deve essere quello di cui alla lettera c) del presente articolo, escluso il terzo elemento. Nelle sole province nelle quali l'indennita' di caropane risulta gia' conglobata nel salario, questa verra' considerata nella determinazione del valore del punto. In tutte le altre province il valore del punto sara' calcolato su due soli elementi della retribuzione: paga base e contingenza; f) in deroga a quanto sopra stabilito, si conviene: 1) per i salari che raggiungono o superano le lire 1000 giornaliere il valore del punto e' fissato in lire 10; 2) per le province nelle quali gli accordi in atto di scala mobile stabiliscono un valore del punto uguale o superiore a lire 10, il valore del punto resta fissato in lire 10; 3) per i salari che non superano le lire 650 giornaliere, il valore del punto e fissato in lire 6,50; 4) per i salari che vanno da lire 650 a lire 700 il valore del punto e' fissato in lire 7; g) applicate al salario dell'unita' piena uomo le variazioni relative al funzionamento della scala mobile in dipendenza del presente accordo, le variazioni delle retribuzioni per i giovani e per le donne ecc. saranno determinate applicando le norme 9 e 16 dei contratti collettivi nazionali di lavoro rispettivamente per braccianti avventizi e per salariati fissi; h) il valore del punto determinato al punti 1 e 2 del comma f) rimarra' invariato per tutta la durata del presente accordo anche nei casi di eventuali futuri aumenti di salario (aumenti contrattuali non dovuti a variazioni di scala mobile).

Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-art. 7

Art. 7. LIMITAZIONI DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE Le variazioni bimestrali in aumento del costo della vita si applicano per intero se uguali o superiori all'1%. Le variazioni bimestrali inferiori all'1% non si applicano nel bimestre corrispondente, ma saranno computate e applicate congiuntamente (in senso positivo o negativo) a quelle del bimestre successivo. Le variazioni in discesa del costo-vita non determinano variazioni di salario finche' non hanno raggiunto il livello di punti 3,5. Quando la variazione o la somma delle variazioni di piu' bimestri consecutivi ha raggiunto il livello di punti 3,51 si fara' luogo ad una diminuzione di salario corrispondente a 0,50 punti; al livello di 4,01 ad una diminuzione ulteriore di 0,50 punti (1 punto in totale); al livello di 5,01 ad una diminuzione ulteriore di 0,50 punti (1,5 punti in totale) ai livello di 6,01, ad una diminuzione ulteriore di 1 punto (2,5 punti in totale). Per ogni ulteriore discesa del numero indice pari o superiore al punto si far;) luogo ad una corrispondente integrale riduzione salariale, con rispetto sempre dei 3,5 punti di franchigia. Quando il numero indice dopo una discesa riprende a salire, si recupereranno i punti di ascesa con gli stessi criteri di gradualita' applicati in discesa sino a recuperare tutta la franchigia, dopo di che rientreranno in funzione i criteri normali validi per le variazioni dei numero indice in ascesa. Per le province per le quali e' stato fissato il valore minimo del punto in lire 6,50 di cui all'articolo 6 nei casi di variazioni in discesa della scala mobile il valore del punto da applicarsi, nella fase stessa di discesa, sara' quello corrispondente all'1% dell'effettivo salario di cui alle norme generali dello stesso articolo 6 in luogo del valore minimo concordato di lire 6,50.

Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-art. 8

Art. 8. Per tutti i salari per i lavori speciali o non ordinari, o comunque superiori a quello per lavori ordinari di cui all'art. 6, le variazioni di scala mobile avverranno nel modo seguente: 1) quando nei contratti collettivi provinciali di lavoro i salari suddetti sono fissati sulla base di maggiorazioni percentuali del salario, dovuto per i lavori ordinari o comuni di cui all'articolo 6, tale sistema continuera' ad avere vigore: pertanto dette maggiorazioni percentuali opereranno anche sulle variazioni della scala mobile; 2) negli altri casi nei quali non sono previste maggiorazioni percentuali come al punto 1), ma salari con cifra finita, si valuta la, differenza, in atlo in lire e centesimi in differenza percentuale e successivamente si procedera' come al punto 1), riportando tali differenze percentuali ad ogni variazione di scala mobile. Fanno eccezione i compensi forfettari dovuti, oltre il salario, a singoli o a categorie di lavoratori per determinate prestazioni o qualifiche, i quali non subiranno modificazioni in relazione alle variazioni di scala mobile.

Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-art. 9

Art. 9. SALARI MISTI IN DANARO E NATURA I caso di lavoratori retribuiti con salario parte in danaro e parte in natura, il valore del punto determinato con i criteri di cui agli articoli 6 e 8, sara' applicato in proporzione all'incidenza percentuale della parte in danaro del salario, sul globale di esso al momento di entrata in vigore del presente accordo. Le variazioni che potranno sopravvenire a seguito di modificazioni della parte in danaro (indipendenti dal funzionamento della scala mobile) o delle quantita' dei generi in natura, daranno luogo a rettifica della percentuale sopra detta. Per le province nelle quali e' gia' in vigore un congegno di scala mobile per effetto del quale il valore del punito dei salari misti (in danaro e in natura) viene applicato con una incidenza percentuale diversa da quella sopra prevista, le Organizzazioni sindacali provinciali interessate si riuniranno per decidere la soluzione da adottare.

Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-art. 10

Art. 10. TABELLA DEI SALARI ORDINARI E DEI RELATIVI VALORI DEL PUNTO In base ai dati risultanti alle parti, dalla consultazione dei contratti collettivi vigenti o da comunicazioni delle Organizzazioni provinciali, viene compilata una tabella dei salari per lavori ordinari o commi, di cui all'articolo 6, in vigore nelle province alla data della stipulazione del presente accordo e quindi, dei relativi valori del punto da attribuire a, ciascuno di essi in relazione a quanto stabilito dal predetto articolo 6. Detta tabella verra' compilata dalla Commissione di cui all'articolo 11 e diverra' definitiva, a seguito delle eventuali rettifiche da apportarsi sulla scorta delle segnalazioni che le Organizzazioni provinciali dovranno inviare, a firme congiunte, su modulo appositamente concordato. La tabella definitiva sara' allegata al presente accordo del quale fara' parte integrante.

Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-art. 11

Art. 11. COMMISSIONE INTERCONFEDERALE E' istituita una Commissione interconfederale paritetica composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 10, 12 e degli altri eventuali derivanti dal presente accordo. Le risultanze degli adempimenti di cui sopra dovranno essere comunicate alle rispettive Organizzazioni provinciali con verbali firmati dai componenti di detta Commissione, nel mese successivo a ciascun bimestre cui i rilievi si riferiscono, in tempo utile per l'applicazione delle variazioni ai salari. La Commissione dovra' riunirsi il giorno 18 di detti mesi. Se la data del 18 coincide con una giornata festiva, la riunione avra' luogo il primo giorno feriale successivo. I rappresentanti di detta Commissione saranno designati dalle Organizzazioni stipulanti il presente accordo nel modo seguente: uno da ciascuna delle tre Organizzazioni dei lavoratori (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.); due dalla Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana; uno dalla Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti. I nominativi dei componenti la Commissione dovranno essere comunicati da ciascuna Organizzazione alle altre entro 5 giorni dalla firma dell'accordo. La Commissione si riunira' a Roma presso la sede della Confagricoltura. In caso di impedimento i componenti la Commissione hanno la facolta' di delegare un proprio sostituto.

Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-art. 12

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