DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1955, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti dalle ditte esercenti l'industria manufatturiera delle pelli e del cuoio per la produzione di pelletterie, sellerie in genere, buffetterie, articoli sportivi, cinture in genere e cinturini per orologio, guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, selle, sedili e borsette per ciclo e motociclo, cinghie di trasmissione, valigie e bauli, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento con l'assistenza, della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Unitaria Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; la Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957, e relative tabelle, da valere per gli operai addetti alle industrie manufatturiere pelli e cuoio, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; al quale, la pari data, ha aderito la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento;
Visti:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957 per gli operai addetti all'industria manufatturiera pelli e cuoio - regolamentazione del lavoro a domicilio;
- l'accordo 28 febbraio 1957 per gli operai addetti alle industrie manufatturiere pelli e cuoio a completamento e perfezionamento del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957 e degli annessi accordi salariali nazionali;
- l'accordo 8 gennaio 1957 per gli aumenti dei minimi di retribuzione conglobata;
allegati al predetto contratto;
Visto l'accordo nazionale 20 ottobre 1948 per le mense aziendali da valere per i dipendenti delle aziende manufatturiere pelli e cuoio, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 28 del 22 febbraio 1960 e n. 81 del 4 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 30 giugno 1955 e 8 gennaio 1957 relativi agli impiegati ed agli operai addetti alle industrie manufatturiere delle pelli e del cuoio, nonche' l'accordo nazionale 20 ottobre 1948 per le mense aziendali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e dell'accordo anzidetti, annessi, al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal contratto operai 8 gennaio 1957 ed allo stesso allegate, del contratto e degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.
GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 52. - VILLA
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 30 GIUGNO 1955 DA VALERE PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE DITTE ESERCENTI L'INDUSTRIA MANUFATTURIERA DELLE PELLI E DEL CUOIO PER LA PRODUZIONE DI: PELLETTERIE - SELLERIE IN GENERE - BUFFETTERIE - ARTICOLI SPORTIVI - CINTURE IN GENERE E CINTURINI PER OROLOGIO - GUARNIZIONI E ARTICOLI TECNICI DI CUOIO - SELLE, SEDILI E BORSETTE: PER CICLO E MOTOCICLO - CINGHIE DI TRASMISSIONE - VALIGIE E BAULI Addi' 30 giugno 1955 in Milano, presso la sede della Confederazione Generale dell'Industria italiana - Delegazione Alta Italia tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI MANUFATTURIERI PELLI E CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata dal suo Presidente dott. ing. Guido A. Guidetti, con l'intervento dei rappresentanti delle Ditte: Compagnia Continentale S.C.E.A., Societa' Anonima Reina, in persona del dott. Bonalumi, Valigeria Valaguzza, rappresentata dal sig. Rinaldo Valaguzza, comm. Alfredo Lazzaroni, sig. Colombetti Mario, commendator Guido Locati, Soc. An. Fratelli Franzi in persona del dott. Rossi, sig. Umberto Locati della Ditta E. U. Locati, sig. Cesare Astorri della Soc. An. Industria Nazionale Articoli Viaggio, Cinghificio Pelosi Paolo in persona del sig. Pelosi, Ditta Redaelli in persona del sig. Gadda: e dei signori: dott. Rolando Fodera' dell'Associazione Industriale Lombarda di Milano, dott. Sandro Viola dell'Associazione Industriali di Varese, dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Monza, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal dott. Mario Binaghi e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo segretario responsabile sig. Remo Savio e dai segretari on. Renzo Pigni e sig. Giorgio Bucci, coll'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali dei sigg.: Angelo Massoni, Arsiero Blasi, Carlo Polliotti, Arias Tiberio, Maria Guerra, Alessandro Skuk, Giorgio Pacini, Pierucci Verano, Aldo Emanuelli; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nella persona dell'on. sen., Renato Bitossi; la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal segretario gen. Ascari cav. Silvio e dei segretari sigg. Fossati Giuseppe, Faverio Carlo, Gherra Maria, con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali dei sigg.: Lamera Michelangelo, Bernabo' Mario, Zenoni Mario, Dei Mario, Angelozzi Elio, Sabatini Dina, Manzella Franco, assistiti dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del suo segretario generale aggiunto dott. Bruno Storti; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (UILA), rappresentata dal suo segretario gen. dott. Tullio Repetto, con l'intervento dei signori: Mario Berardelli, Mario Franco e coll'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO nella persona dei sigg.: Raffaele Vanni e Scalvini Carlo. Addi' 30 giugno 1955, in Milano; tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI MANUFATTURIERI PELLI E CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata dal suo presidente dott. ing. Guido A. Guidetti, con l'intervento dei rappresentanti delle ditte: Compagnia Continentale S.C.E.A., Societa' Anonima Reina in persona del dott. Bonalumi, Valigeria Valaguzza, rappresentata dal sig. Rinaldo Valaguzza, comm. Alfredo Lazzaroni, sig. Colombetti Mario, commendator Guido Locati, Soc. An. Fratelli Franzi in persona del dott. Rossi, sig. Umberto Locati della Ditta E. U. Locati, sig. Cesare Astari della. Soc. An. Industria Nazionale Articoli Viaggio, Cinghificio Pelosi Paolo in persona del sig. Pelosi, Ditta Redaelli in persona del sig. Gadda; e dei rappresentanti: dottor Rolando Fodera' dell'Associazione Industriale Lombarda di Milano, dott. Sandro Viola dell'Associazione Industriali di Varese, dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Monza; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ABBIGLIAMENTO rappresentata dal segretario sig. Italico Utimperghe assistito dal sig. Camillo Tartaro, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal segretario generale dott. Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni; e' stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati addetti alle industrie manufatturiere delle pelli e del cuoio per la produzione di: Pelletterie, Sellerie in genere, Buffetterie, Articoli sportivi, Cinture in genere e cinturini per orologi, Guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, Selle, sedili e borsette per ciclo e motociclo, Cinghie di trasmissione, Valigie e bauli. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione vera, comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria e l'eventuale gruppo a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita' od altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) se capo famiglia, i documenti necessari per fruire degli assegni familiari; 4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio ed a notificarne i successivi mutamenti.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 2
Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di anzianita', di cui agli artt. 35, 36 e 37, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative ai preavviso e alla indennita' di anzianita'. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati della prima categoria ed a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Per l'impiegato in prova di 1ª e 2ª categoria, lo stipendio mensile potra' essere inferiore a quello minimo contrattuale nella misura massima del 6%. La differenza sara' pero' reintegrata all'impiegato che venga confermato in servizio. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di prima categoria e durante il primo mese per gli impiegati di seconda e terza categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fine alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e, conseguentemente, il periodo di priva sara' computato a tutti gli effetti contrattuali. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 4
Art. 4. CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI A seconda delle mansioni esplicate, gli impiegati di ambo i sessi vengono classificati come segue: 1ª Categoria: Impiegati di concetto con funzioni direttive: tecnici, amministrativi; 2ª categoria: Impiegati di concetto: tecnici, amministrativi; 3ª categoria: Gruppo A), impiegati di ordine: tecnici, amministrativi; Gruppo B), impiegati di ordine: tecnici e amministrativi. Appartengono al gruppo "B" della 3ª categoria gli impiegati di ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio (dattilografo, archivista, scritturale, copista, schedarista e mansioni analoghe). L'impiegato laureato non potra' essere assegnato a categorie inferiori alla 2ª. Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto della assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito: in questo ultimo caso l'applicazione della norma anzidetta avra' luogo dalla data della presentazione del titolo di studio stesso.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie e' riconosciuta la categoria o gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza agli effetti dell'importanza della mansione ovvero prevalenza, o almeno equivalenza, di tempo e sia svolta con normale continuita'.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 6
Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni inerenti a categoria o gruppo superiore, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla eventuale differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria o gruppo superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli affetti, nella categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria o di gruppo.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita' di cui agli artt. 34 e 35, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un anno per ogni quattro anni di anzianita' maturata con la qualifica di operaio. Tuttavia il primo anno di anzianita' convenzionale, quale impiegato, verra' computato a favore del lavoratore che, all'atto del mutamento di qualifica, abbia maturato un'anzianita' minima di cinque anni quale operaio.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 8
Art. 8. ORARIO DI LAVORO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni di miglior favore gia' stabilite con accordi locali.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 9
Art. 9. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cadra' di domenica, salve eccezioni di legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'impiegato un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 10
Art. 10. FESTIVITA' Oltre alle domeniche od ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili e la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora. Presentemente i giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti: a) festivita' nazionali: - Anniversario della Liberazione: 25 aprile - Festa del Lavoro: 1 maggio - Proclamazione della Repubblica: 2 giugno - Giorno Unita' Nazionale: 4 novembre; b) giorni festivi a tutti gli effetti civili: - Capodanno: 1 gennaio - Epifania: 6 gennaio - S. Giuseppe: 19 marzo - Lunedi' di Pasqua: mobile - Ascensione: mobile - Corpus Domini: mobile - SS. Pietro e Paolo: 29 giugno - Assunzione: 15 agosto - Ognissanti: 1 novembre - Immacolata Concezione: 8 dicembre - Natale 25 dicembre - S. Stefano: 26 dicembre. Qualora una o piu' festivita' di cui alle lettere a) e b) precedenti cadono di domenica od in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato e' dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto (1/26 della retribuzione mensile), salve restando le eventuali migliori condizioni in atto.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 11
Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 8 del presente contratto. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nei giorni festivi previsti dallo articolo 10 del presente contratto. La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non e' dovuta agli impiegati adibiti al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Il lavoro straordinario o notturno o festivo deve essere richiesto od autorizzato. Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di restrizione: Lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% Lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% Lavoro festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% Lavoro straordinario festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . 70% Le percentuali suddette non sono comulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Nei casi di lavoro straordinario - sia diurno che notturno - nonche' di lavoro comunque compiuto nei giorni festivi, all'impiegato competono, per le ore di lavoro prestate, oltre alla normale retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria, debitamente maggiorate secondo le percentuali stabilite dal comma 6° del presente articolo. Resta salva la deroga prevista dal 2° comma dell'art. 9 del presente contratto. Invece il lavoro notturno, contenuto nei limiti dello orario normale giornaliero, sara' compensato con l'aggiunta della relativa percentuale di maggiorazione sulla retribuzione oraria. Agli effetti del presente articolo la quota orario di retribuzione si intende costituita dai seguenti elementi: a) stipendio minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale. b) indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento. Qualora la retribuzione sia composta, in tutto o in parte, di elementi variabili, si prendera' per base un importo comunque non inferiore al complesso degli elementi specificati nel comma precedente.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 12
Art. 12. ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi: a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); b) indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento; c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato; d) tredicesima mensilita'. L'impiegato puo' anche essere rimunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazione agli utili nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del sesso e dell'eta' dell'impiegato, nonche' del grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti commi del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno. Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria di retribuzione si divide la retribuzione mensile rispettivamente per 26 (ventisei) e per 180 (centottanta). Uguali coefficienti si adotteranno per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio propriamente detto di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 13
Art. 13. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione liquidabile mensilmente sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione stessa e con la particolareggiata distinta degli importi delle trattenute. In caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione mensile, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di impiego con diritto alla corresponsione dell'indennita' di anzianita' e di quella di mancato preavviso. Tanto in pendenza del rapporto d'impiego quanto all'atto della risoluzione dello stesso, in caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere corrisposta, alla relativa scadenza, la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, debitamente contestati ed accertati nel loro ammontare, non potra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 14
Art. 14. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° aiuto di eta' presso una stessa azienda o gruppo di aziende (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, per ogni biennio e per otto bienni consecutivi, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione dei trattamento retributivo mensile. Tale maggiorazione, nella misura del 5% biennale, verra' conteggiata come segue: - per l'anzianita' maturata sino al 14 giugno 1952 e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato; - per l'anzianita' maturata dopo tale data, e fino al 30 maggio 1954, invece, l'aliquota stessa e' calcolata oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato, anche sull'indennita' di contingenza; - per l'anzianita' maturata dal 1 giugno 1954, sullo stipendio unificato e sulla nuova indennita' di contingenza. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici maturati dopo il 14 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, restando consolidati in cifra gli scatti maturati precedentemente al 14 giugno 1952, nonche' le seguenti quote globali di rivalutazione per ogni scatto maturato: Eta 1ª Cat. 2ª Cat. 3ª Cat. A 3ª Cat. B Uomini superiori ai 20 anni 468 390 338 312 Donne superiori ai 20 anni 468 343 297 276 Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Resta acquisito per gli impiegati attualmente in servizio il riconoscimento, agli effetti degli aumenti periodici, dell'anzianita' per servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione, in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del ventunesimo anno di eta'. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Lo stipendio mensile di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo, restera' invariato qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria. Nel caso che l'impiegato abbia goduto di un aumento di merito, questo gli sara' conservato, nella misura del 50%, in aggiunta al nuovo stipendio minimo contrattuale mensile, salvo, come stabilito nel precedente comma, che risulti piu' favorevole all'impiegato il mantenimento in cifra dello stipendio mensile di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo, goduto nella precedente categoria.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 15
Art. 15. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione dalla durata dell'orario di lavoro, disposte dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 16
Art. 16. TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrispondera' all'impiegato, per ciascun anno di anzianita', una tredicesima mensilita' d'importo pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato stesso. La corresponsione di tale mensilita' deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita' maturati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' computata come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 17
Art. 17. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, ed il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' all'impiegato un adeguato indennizzo da stabilirsi di comune accordo.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 18
Art. 18. INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e del grado di appartenenza e della indennita' di contingenza. Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 19
Art. 19. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorita' sanitarie locali.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 20
Art. 20. FERIE L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a: - giorni 15 di calendario in caso di anzianita' fino a 2 anni; - giorni 20 di calendario in caso di anzianita' da oltre 2 anni sino a 10 anni; - giorni 25 di calendario in caso di anzianita' da oltre 10 anni a 20 anni; - giorni 30 di calendario in caso di anzianita' di oltre 20 anni. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo. Non saranno computate nel periodo feriale le festivita' nazionali ed infrasettimanali eventualmente cadenti nel periodo stesso. L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze della azienda e dell'interesse dell'impiegato. Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usarli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 28 del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella localita' di riposo, non verra' computato nelle ferie. La risoluzione del rapporto d'impiego, per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'annata, l'impiegato, non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianita' maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 21
Art. 21. ASSENZE E PERMESSI Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia giustificata domanda la azienda puo' accordare permessi di breve durata, con facolta' di non corrispondere; per tali periodi, la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 22
Art. 22. CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio agli impiegati sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione mensile. Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali, ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 23
Art. 23. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda da cui l'impiegato dipende.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 24
Art. 24. ASPETTATIVA All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali, verra' concessa una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni complessivamente. L'azienda puo' concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari una aspettativa la cui durata sara' in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivata la richiesta stessa. Qualora l'azienda, durante l'aspettativa, accerti che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione potra' revocare l'aspettativa stessa. Durante l'aspettativa per cariche pubbliche e sindacali l'anzianita' decorrera' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita', mentre quando l'aspettativa e' richiesta dall'impiegato per necessita' personali o familiari non maturera' ad alcun effetto contrattuale. In ogni caso di aspettativa non compete retribuzione alcuna.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 25
Art. 25. REGOLAMENTI E NORME AZIENDALI Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto o dalle norme dei vigenti concordati interconfederali in quanto applicabili agli impiegati disciplinati dal presente contratto, nonche' dalle norme interconfederali vigenti su compiti delle Commissioni interne, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme aziendali, in ogni caso, saranno portati a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda a ciascun impiegato.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 26
Art. 26. COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'IMPRESA Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 27
Art. 27. SERVIZIO MILITARE La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare; non presentandosi entro tale termine, sara' considerato dimissionario. Per l'impiegato non in prova, il servizio militare di leva e' computato come anzianita' utile agli effetti della indennita' di anzianita', sempreche' l'impiegato non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui riprende il lavoro. L'impiegato che si dimetta per rispondere alla chiamata di leva o al richiamo alle armi, ha diritto al trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, con un minimo pari ad un mese di retribuzione; in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva. Per il caso di richiamo il tempo passato sotto le armi dall'impiegato non in prova verra' computato, agli effetti dell'anzianita', come se fosse maturato presso l'azienda. Le norme di cui al presente articolo devono essere integrate da quelle portate dalle leggi vigenti in materia ed, in particolare, per il caso di richiamo alle armi valgono le disposizioni della [legge 10 giugno 1940 n. 653 e 3 maggio 1955, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370), ed eventuali successive modifiche. Ai sensi delle citate disposizioni legislative, in favore degli impiegati richiamati alle armi sara' continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita' e la vecchiaia, in quanto dovuti, e alle altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di esse, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento dello stesso, salvo le variazioni conseguenti a modifiche del loro stato di famiglia.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 28
Art. 28. TRASFERTE All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spettera' inoltre il rimborso, a piede di lista, delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti. L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dalla azienda.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 29
Art. 29. TRASFERIMENTI L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella localita' di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Acquisisce pero' quelle indennita' e competenze che siano in atto per gli impiegati della nuova localita' di lavoro e che siano inerenti alle specifiche prestazioni a cui viene adibito. L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di anzianita' e al preavviso, o alla relativa indennita' sostitutiva, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato, nel quale caso l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso non avra' diritto, in caso di licenziamento, ne' al preavviso ne' alla relativa indennita' sostitutiva. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore, riconosciuta dall'azienda, anche nell'ipotesi avanti prevista l'impiegato conserva pure il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' di trasferimento, commisurata a meta' della retribuzione mensile, qualora si tratti del trasferimento di impiegato celibe senza congiunti a carico, ovvero dell'intera retribuzione mensile - oltre un giorno per ogni figlio a carico - quando si tratti di impiegato che si trasferisce con i congiunti a carico. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto stipulato anteriormente alla data di comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non compete l'indennita' di cui sopra. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato tempestivamente per iscritto all'impiegato. Per i casi di trasferimento all'estero, varranno i particolari accordi che interverranno fra le parti.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 30
Art. 30. TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia o infortunio dovra' essere comunicata alla azienda entro il termine di 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda ha facolta' di far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia o d'infortunio dell'impiegato. Avvenendo la interruzione del lavoro per malattia od infortunio, e sempreche' le infermita' non siano state scientemente provocate dall'impiegato, al medesimo, qualora non sia in periodo di prova, sara' praticato il seguente trattamento: a) in caso di anzianita' fino a tre anni; conservazione del posto per sei mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi due mesi e di meta' della retribuzione mensile per i quattro mesi successivi; b) in caso di anzianita' da oltre tre anni e fino a sei anni: conservazione del posto per otto mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi tre mesi e di meta' della retribuzione mensile per i cinque mesi successivi; c) in caso di anzianita' oltre i sei anni: conservazione del posto per dieci mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi quattro mesi e di meta' della retribuzione mensile per i sei mesi successivi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato durante il periodo di preavviso per licenziamento e sino alla scadenza del periodo stesso. Il periodo di assenza dal lavoro per malattia od infortunio deve essere computato nell'anzianita', a tutti gli effetti contrattuali. Superato il termine di conservazione del posto, la azienda potra' risolvere il rapporto di impiego ed in tal caso dovra' corrispondere all'impiegato l'indennita' di anzianita' sostitutiva del preavviso, di cui agli articoli 35 e 34 del presente contratto. Qualora la prosecuzione dell'infermita' per malattia o infortunio oltre i termini predetti non consenta allo impiegato di riprendere il lavoro, l'impiegato stesso puo' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla indennita' di anzianita', ma non al preavviso. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianita' ai soli effetti del preavviso e delle indennita' di anzianita'. E' in facolta' dell'azienda di dedurre quanto l'impiegato percepisce per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda per i casi di infortunio non sul lavoro e di malattia. Per l'assistenza di malattia e per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni vigenti in materia.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 31
Art. 31. TUTELA DELLA MATERNITA In caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla [legge 26 agosto 1950 n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860) (sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri) e successive disposizioni.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 32
Art. 32. DOVERI DELL'IMPIEGATO L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: 1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze; 2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonche' le istruzioni impartite dai superiori; 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo aver risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'[art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825~art8); 4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 33
Art. 33. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di due ore di stipendio; d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni; e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego. Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 34
Art. 34. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso. I termini di preavviso, nel caso di licenziamento da parte dell'azienda, sono stabiliti come segue: a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di anzianita': 1) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 1 1/2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 1 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; b) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di anzianita' e non i 10: 1) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 2, di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 1 1/2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria; c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di anzianita': 1) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria; 2) mesi 2 1/2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria; 3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i predetti termini di preavviso sono ridotti alla meta'. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto d'impiego senza la osservanza di predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. Il periodo di preavviso compiuto in servizio sara' computato a tutti gli effetti contrattuali; qualora sia sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. L'impiegato gia' in servizio allo luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di anzianita' in piu' della misura spettantegli in base al trattamento in vigore al 30 giugno 1937 e sino ai limite di 25/30 (venticinque trentesimi).
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 35
Art. 35. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 33, comma 1°, lettera e), si applicheranno le seguenti norme: a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del [R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, o concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563), e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1951, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivante da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla [legge 3 aprile 1926, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563) e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuitu personae", per i quali varra' la norma dell'art. 43 del presente contratto; c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1952 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita', salvo il caso di eventuali condizioni di miglior favore portate da contratti individuali "intuitu personae", per i quali varra' la, norma dell'art. 43 del presente contratto. In ogni caso la liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di anzianita' le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurandosi le frazioni di mese. E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti liberamente dalla azienda: nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 28 del presente contratto.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 36
Art. 36. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 35 del presente contratto: a) 100% (cento per cento) agli uomini che abbiano compiuto 60 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto 55 anni di eta' o che si dimettano per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio; ai dimissionari che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' presso l'azienda; b) 50% (cinquanta, per cento) ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato, per cause attribuibili all'azienda e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 37
Art. 37. INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE In caso di morte dell'impiegato, l'indennita' di anzianita', l'indennita' sostitutiva di preavviso, di cui agli artt. 35 e 34 del presente contratto, e la indennita' sostitutiva delle ferie nonche' i ratei maturati di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti od affini secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di essi le indennita' predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione. Si richiamano inoltre le norme di cui al [R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1942-01-08;5) e ai [D.L.L. 1 agosto 1945 n. 708](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1945-08-01;708) circa la concessione di una indennita' integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidita' permanente dell'impiegato.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 38
Art. 38. PREVIDENZA Nei riguardi della "Previdenza impiegati industria" ci si atterra' alle norme di cui all'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa ed a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordo collettivo interconfederale o disposizioni di legge.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 39
Art. 39. CESSIONI, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA I casi di cessione, trapasso, trasformazione, usufrutto e affitto della azienda non risolvono di per se' il contratto di impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare giuste le disposizioni di legge che qui si intendono richiamate. Nel caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, all'indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze. Per il caso di fallimento valgono le disposizioni di legge.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 40
Art. 40. CERTIFICATO DI LAVORO Ferme restando le annotazioni prescritte dalla [legge 10 gennaio 1935, n. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112), sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente esclusivamente la indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 41
Art. 41. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame dalle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione. A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 42
Art. 42. COLLEGI TECNICI Le contestazioni sull'assegnazione ai vari gradi e categorie dell'impiegato, come previsto dall'art. 4 del presente contratto, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, verranno demandate all'esame di Collegi tecnici paritetici provinciali, la costituzione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati dalle seguenti norme: a) il Collegio tecnico e' composto, in ogni provincia, dai rappresentanti della Associazione sindacale di categoria degli industriali e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente; b) l'intervento del Collegio tecnico sara' richiesto da una o dalle Associazioni sindacali competenti; c) l'Associazione che richiede l'intervento del Collegio tecnico ne dara' notizia, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione corrispondente e all'Ispettorato del Lavoro, comunicando gli estremi della vertenza. L'Ispettorato del Lavoro riunira' il Collegio entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dando alle Associazioni interessate un preavviso, comunque non inferiore a cinque giorni; d) comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad in equo componimento. Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile. Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico dovra', in apposito verbale, sottoscritto dai membri del Collegio stesso, formulare sempre il proprio parere indicando il grado o la categoria o la qualifica da assegnare al lavoratore e i motivi che hanno determinato detta assegnazione. A richiesta di una delle parti, il Collegio tecnico ha facolta' di procedere a quei sopraluoghi ed a quegli accertamenti che si rendessero opportuni. In ogni caso il Collegio tecnico rilascera' copia autenticata del verbale a richiesta degli interessati.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 43
Art. 43. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. La previdenza e l'indennita' di anzianita', anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti in unico istituto.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 44
Art. 44. SOSTITUZIONE DEGLI USI Il presente contratto, salvo quanto disposto dall'articolo 35 del presente contratto per l'indennita' di anzianita' relativa alla anzianita' maturata sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso dall'art. 34 del presente contratto, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche e piu' favorevoli a gli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 45
Art. 45. DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto d'impiego nelle aziende industriali. Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 43 del presente contratto, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 46
Art. 46. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto nazionale collettivo di lavoro ha decorrenza dal 1 luglio 1955 e sara' valido sino al 30 giugno 1957. Qualora il presente contratto non venga disdettato da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza, si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- Tabella
Tabella 1 - IMPIEGATI Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 8 gennaio 1957- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 8 GENNAIO 1957 DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE MANUFATTURIERE PELLI E CUOIO Addi' 8 gennaio 1957 in Milano, presso la sede della Confederazione Generale dell'Industria italiana. - Delegazione Alta Italia, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI MANUFATTURIERI PELLI E CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata dal suo presidente, dott. ing. Guido A Guidetti, assistito da una delegazione composta dei signori: dott. Ugo Bazan della Compagnia Continentale S.C.E.A.R. di Milano, comm. Alfredo Lazzaroni della Ditta omonima Milano, dott. Adamo Bonalumi della S.p.A. A. Rejna Milano, sig. Umberto Locati della Ditta E.U. Locati Milano, cav. Mario Regazzi della F.I.G.M.A.T. Milano gr. uff. Angelo Valaguzza della Azienda omonima Milano, rag. Guido Toja della Valigeria italiana Varese cav. Renato Ascoli della Valigeria BOSSI Varese, professor Ferrario della Valigeria Pelitti e Neuroni Varese sig. Malaterra delle Valigerie Riunite Monza, Valagassa della Ditta omonima di Missaglia (Como) signor Giuseppe Gadda della Manifattura Radaelli di Rho, sig. Carcassoli Enzo della Valigeria italiana SAVIP di Perugia, dott. Franco Leone della Valigeria Emilia Leone S.p.A. Firenze. rag. Colombo della Cartiera di S. Cesario Milano e dei signori: dott. Achille Rossi dell'Associazione Industriale Lombarda, dott. Algido Ferraris dell'Unione Industriale di Torino, rag. Ettore Bergamaschi della Associazione Industriali di Varese dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Monza e della Brianza, sig. Egisto Massi dell'Associazione Industriali di Bergamo, e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo segretario generale sig. Remo Savio e dal segretario on. Giuseppina Palumbo; con l'intervento, in rappresentanza dei sindacati provinciali, dei signori Angelo Massoni, Arsiere Blasi, Giorgio Pacini, Franco Guazzoni, Maria Guerra Aldo Emanuelli, Carlo Polliotti, Tina Genova, Anita Malavasi, Maria Ghedini, Gustavo Hermann, Mario Gorini e dei lavoratori: Angelo Franciosi, Mario Bodini Cortini; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone dei segretari on. Renato Bitossi e Fernando Santi; la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.) rappresentata dal suo segretario generale cav. Silvio Ascari, dai segretari nazionali, signori: Giuseppe Fossati, Carlo Faverio e Maria Gherra; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei signori: Elio Angelozzi, Mario Barnabo', Enrico De Carli, Gianfranco Baldini, Michelangelo Lamora, Franco Manzella, Dino Sabatini, Mario Zenoni, Dei Mario, Romeo Romei, Landi Carmelita, Mario Ferronato, Isacco Miotto e Mario Maltempi e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del suo segretario confederale, dott. Dionigi Coppo e dal cav. Alberto Abbiati; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal suo segretario generale dott. Tullio Repetto; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei signori dott. Vincenzo Coraletti, Mauro Mazzilli e Piero Eusebio; con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO nella persona del segretario nazionale dott. Raffaele Vanni e Mario Zuppiroli, e' stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per le maestranze addette alle industrie manufatturiere della pelle e del cuoio per la produzione di: Pelletterie - Sellerie in genere - Buffetterie - Articoli Sportivi - Cinture in genere e cinturini per orologio - Guarnizioni e articoli tecnici di cuoio - Selle, sedili, cascini e borsette: per ciclo e motociclo - Cinghie di trasmissione - Valigie e bauli. Art. 1. ASSUNZIONE - DOCUMENTI DI LAVORO RESIDENZA E DOMICILIO L'assunzione degli operai deve essere fatta in conformita' alle norme di legge sul collocamento. L'assunzione verra' normalmente comunicata per iscritto all'interessato, specificando: a) la data di assunzione; b) la categoria a cui viene assegnato e la relativa paga; c) la localita' di prestazione del lavoro. All'atto dell'assunzione, l'interessato e' tenuto a presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identita', o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da disposizioni di legge; 4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia gia' in possesso; 5) titoli di preparazione professionale in quanto ne sia gia' in possesso; 6) certificato penale di data non anteriore a 3 mesi, se richiesto dall'azienda; 7) documenti necessari per fruire degli assegni familiari. L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e' tenuto a comunicare all'azienda la propria residenza e domicilio e a notificarne i successivi cambiamenti. I membri delle Commissioni interne od il delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. Copia dello stesso contratto dovra' essere esposta in modo visibile a tutti i lavoratori, unitamente all'eventuale regolamento interno. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a far prendere visione all'operaio del presente contratto di lavoro e dell'eventuale regolamento interno. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la azienda e' tenuta a restituire all'operaio tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati. In caso di impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i 5 giorni successivi ed intanto l'azienda rilascera' all'operaio interessato una dichiarazione che possa servire all'operaio stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro. L'operaio rilascera' ricevuta dei documenti avuti in restituzione.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 2
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