DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1017

Type DPR
Publication 1960-07-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1955, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti dalle ditte esercenti l'industria manufatturiera delle pelli e del cuoio per la produzione di pelletterie, sellerie in genere, buffetterie, articoli sportivi, cinture in genere e cinturini per orologio, guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, selle, sedili e borsette per ciclo e motociclo, cinghie di trasmissione, valigie e bauli, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento con l'assistenza, della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Unitaria Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; la Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957, e relative tabelle, da valere per gli operai addetti alle industrie manufatturiere pelli e cuoio, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; al quale, la pari data, ha aderito la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento;

Visti:

allegati al predetto contratto;

Visto l'accordo nazionale 20 ottobre 1948 per le mense aziendali da valere per i dipendenti delle aziende manufatturiere pelli e cuoio, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 28 del 22 febbraio 1960 e n. 81 del 4 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 30 giugno 1955 e 8 gennaio 1957 relativi agli impiegati ed agli operai addetti alle industrie manufatturiere delle pelli e del cuoio, nonche' l'accordo nazionale 20 ottobre 1948 per le mense aziendali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e dell'accordo anzidetti, annessi, al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal contratto operai 8 gennaio 1957 ed allo stesso allegate, del contratto e degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.

GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 52. - VILLA

CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 30 GIUGNO 1955 DA VALERE PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE DITTE ESERCENTI L'INDUSTRIA MANUFATTURIERA DELLE PELLI E DEL CUOIO PER LA PRODUZIONE DI: PELLETTERIE - SELLERIE IN GENERE - BUFFETTERIE - ARTICOLI SPORTIVI - CINTURE IN GENERE E CINTURINI PER OROLOGIO - GUARNIZIONI E ARTICOLI TECNICI DI CUOIO - SELLE, SEDILI E BORSETTE: PER CICLO E MOTOCICLO - CINGHIE DI TRASMISSIONE - VALIGIE E BAULI Addi' 30 giugno 1955 in Milano, presso la sede della Confederazione Generale dell'Industria italiana - Delegazione Alta Italia tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI MANUFATTURIERI PELLI E CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata dal suo Presidente dott. ing. Guido A. Guidetti, con l'intervento dei rappresentanti delle Ditte: Compagnia Continentale S.C.E.A., Societa' Anonima Reina, in persona del dott. Bonalumi, Valigeria Valaguzza, rappresentata dal sig. Rinaldo Valaguzza, comm. Alfredo Lazzaroni, sig. Colombetti Mario, commendator Guido Locati, Soc. An. Fratelli Franzi in persona del dott. Rossi, sig. Umberto Locati della Ditta E. U. Locati, sig. Cesare Astorri della Soc. An. Industria Nazionale Articoli Viaggio, Cinghificio Pelosi Paolo in persona del sig. Pelosi, Ditta Redaelli in persona del sig. Gadda: e dei signori: dott. Rolando Fodera' dell'Associazione Industriale Lombarda di Milano, dott. Sandro Viola dell'Associazione Industriali di Varese, dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Monza, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal dott. Mario Binaghi e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo segretario responsabile sig. Remo Savio e dai segretari on. Renzo Pigni e sig. Giorgio Bucci, coll'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali dei sigg.: Angelo Massoni, Arsiero Blasi, Carlo Polliotti, Arias Tiberio, Maria Guerra, Alessandro Skuk, Giorgio Pacini, Pierucci Verano, Aldo Emanuelli; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nella persona dell'on. sen., Renato Bitossi; la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal segretario gen. Ascari cav. Silvio e dei segretari sigg. Fossati Giuseppe, Faverio Carlo, Gherra Maria, con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali dei sigg.: Lamera Michelangelo, Bernabo' Mario, Zenoni Mario, Dei Mario, Angelozzi Elio, Sabatini Dina, Manzella Franco, assistiti dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del suo segretario generale aggiunto dott. Bruno Storti; la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (UILA), rappresentata dal suo segretario gen. dott. Tullio Repetto, con l'intervento dei signori: Mario Berardelli, Mario Franco e coll'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO nella persona dei sigg.: Raffaele Vanni e Scalvini Carlo. Addi' 30 giugno 1955, in Milano; tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI MANUFATTURIERI PELLI E CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata dal suo presidente dott. ing. Guido A. Guidetti, con l'intervento dei rappresentanti delle ditte: Compagnia Continentale S.C.E.A., Societa' Anonima Reina in persona del dott. Bonalumi, Valigeria Valaguzza, rappresentata dal sig. Rinaldo Valaguzza, comm. Alfredo Lazzaroni, sig. Colombetti Mario, commendator Guido Locati, Soc. An. Fratelli Franzi in persona del dott. Rossi, sig. Umberto Locati della Ditta E. U. Locati, sig. Cesare Astari della. Soc. An. Industria Nazionale Articoli Viaggio, Cinghificio Pelosi Paolo in persona del sig. Pelosi, Ditta Redaelli in persona del sig. Gadda; e dei rappresentanti: dottor Rolando Fodera' dell'Associazione Industriale Lombarda di Milano, dott. Sandro Viola dell'Associazione Industriali di Varese, dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Monza; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ABBIGLIAMENTO rappresentata dal segretario sig. Italico Utimperghe assistito dal sig. Camillo Tartaro, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal segretario generale dott. Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni; e' stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati addetti alle industrie manufatturiere delle pelli e del cuoio per la produzione di: Pelletterie, Sellerie in genere, Buffetterie, Articoli sportivi, Cinture in genere e cinturini per orologi, Guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, Selle, sedili e borsette per ciclo e motociclo, Cinghie di trasmissione, Valigie e bauli. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione vera, comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria e l'eventuale gruppo a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita' od altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) se capo famiglia, i documenti necessari per fruire degli assegni familiari; 4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge. L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio ed a notificarne i successivi mutamenti.

CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 2

Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di anzianita', di cui agli artt. 35, 36 e 37, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative ai preavviso e alla indennita' di anzianita'. Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati della prima categoria ed a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1. Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Per l'impiegato in prova di 1ª e 2ª categoria, lo stipendio mensile potra' essere inferiore a quello minimo contrattuale nella misura massima del 6%. La differenza sara' pero' reintegrata all'impiegato che venga confermato in servizio. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne indennita'. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di prima categoria e durante il primo mese per gli impiegati di seconda e terza categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fine alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e, conseguentemente, il periodo di priva sara' computato a tutti gli effetti contrattuali. Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 4

Art. 4. CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI A seconda delle mansioni esplicate, gli impiegati di ambo i sessi vengono classificati come segue: 1ª Categoria: Impiegati di concetto con funzioni direttive: tecnici, amministrativi; 2ª categoria: Impiegati di concetto: tecnici, amministrativi; 3ª categoria: Gruppo A), impiegati di ordine: tecnici, amministrativi; Gruppo B), impiegati di ordine: tecnici e amministrativi. Appartengono al gruppo "B" della 3ª categoria gli impiegati di ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio (dattilografo, archivista, scritturale, copista, schedarista e mansioni analoghe). L'impiegato laureato non potra' essere assegnato a categorie inferiori alla 2ª. Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto della assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito: in questo ultimo caso l'applicazione della norma anzidetta avra' luogo dalla data della presentazione del titolo di studio stesso.

CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 5

Art. 5. CUMULO DI MANSIONI All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie e' riconosciuta la categoria o gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza agli effetti dell'importanza della mansione ovvero prevalenza, o almeno equivalenza, di tempo e sia svolta con normale continuita'.

CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 6

Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni inerenti a categoria o gruppo superiore, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla eventuale differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria o gruppo superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli affetti, nella categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria o di gruppo.

CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 7

Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita' di cui agli artt. 34 e 35, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un anno per ogni quattro anni di anzianita' maturata con la qualifica di operaio. Tuttavia il primo anno di anzianita' convenzionale, quale impiegato, verra' computato a favore del lavoratore che, all'atto del mutamento di qualifica, abbia maturato un'anzianita' minima di cinque anni quale operaio.

CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 8

Art. 8. ORARIO DI LAVORO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni di miglior favore gia' stabilite con accordi locali.

CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 9

Art. 9. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cadra' di domenica, salve eccezioni di legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'impiegato un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 10

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