DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 711, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto l'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito in data 21 giugno 1956 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 del 28 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.((1))
GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960
Atti del Governo,registro n. 129, foglio n. 36. - VILLA
Accordo 20 dicembre 1950 licenziamenti per riduzione di personale- art. 1
ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 20 DICEMBRE 1950 PER I LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE 29 dicembre 1950, la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa e dal Vice-Presidente on. Eugenio Rosasco, assistiti dal Segretario Generale avv. Mario Morelli, dal ViceSegretario Generale avv. Rosario Toscani e dall'avvocato Riccardo Cocco; e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata, dal Segretario Generale on. Giuseppe Di Vittorio, dai Segretari on.li Fernando Santi e Renato Bitossi e dai Vice Segretari Luciano Lama e Domenico Bianco; la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore, dal Segretario Sindacale on. Luigi Morelli, dai ViceSegretari dott. Bruno Storti, dott. Dionigi Coppo, dott. Amleto Mantegazza e dall'on. Armando Sabatini; la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal dottor Renato Bulleri, dal sig. Arturo Chiari, dal ragioniere Franco Novaretti, dal dott. Italo Viglianesi, e dal dott. Raffaele Vanni; hanno proceduto alla sottoscrizione del seguente testo dell'accordo interconfederale per i licenziamenti per riduzione di personale gia' siglato il 21 aprile 1950, confermadone la decorrenza da tale ultima data e la durata di un anno dalla data stessa, prorogabile salvo disdetta: premesso che la presenza del personale esuberante determina aggravi nei costi di produzione dannosi alla vita delle aziende e che, d'altra parte, nell'attuale situazione di disoccupazione il licenziamento di tale personale preoccupa dal punto di vista sociale le organizzazioni dei lavoratori stessi, con spirito di mutua comprensione le parti hanno stabilito quanto appresso: Art. 1. INIZIO DELLA PROCEDURA Allorquando la Direzione dell'azienda dovesse ravvisare la necessita' di attuare una riduzione nel numero del personale dell'azienda, per riduzione o per trasformazione di attivita' o di lavoro, ne informera' la propria Associazione territoriale comunicandone i motivi del divisato provvedimento, la data di attuazione e la entita' numerica.
Accordo 20 dicembre 1950 licenziamenti per riduzione di personale- art. 2
Art. 2. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA a) l'Associazione degli Industriali competente trasmettera' immediatamente la comunicazione ricevuta alle Organizzazioni provinciali territoriali dei lavoratori le quali, entro 5 giorni dal ricevimento di essa, potranno richiedere un incontro allo scopo di esaminare, con spirito di mutua comprensione, i motivi del licenziamento e le possibilita', concrete e attuali di evitarlo, in tutto o in parte, senza costituire un carico improduttivo per l'azienda; b) se l'incontro non viene richiesto nei predetti 5 giorni i provvedimenti hanno senz'altro corso; qualora invece una delle Organizzazioni dei lavoratori chieda la convocazione, essa dovra' avere luogo non piu' tardi dei successivi 5 giorni; c) qualora l'esame predetto realizzi un accordo tra le Organizzazioni dei lavoratori e l'Associazione industriale, sul numero dei licenziamenti, i provvedimenti avranno corso conformemente all'accordo stesso; d) la procedura di conciliazione fra le Organizzazioni sindacali deve essere tassativamente esaurita entro il termine complessivo di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione alle Organizzazioni dei lavoratori, intendendosi che l'azienda sospendera' l'attuazione dei provvedimenti predisposti fino allo scadere di tale termine o fino alla comune constatazione della impossibilita' di accordo che sia intervenuta entro detto termine; e) l'azienda, tanto in caso di accordo come in caso di insuccesso della procedura conciliativa, terra' conto, nella identificazione dei lavoratori da licenziarsi, dei seguenti criteri in concorso tra loro: 1) esigenze tecniche e di rendimento; 2) anzianita'; 3) carichi di famiglia; 4) situazione economica; f) negli incontri di cui sopra, le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori possono farsi assistere, rispettivamente, dai rappresentanti dell'azienda interessata, e dalla Commissione interna o da una rappresentanza di essa. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 3-8 febbraio 1966, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 12/02/1966, n. 38) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del [D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-07-14;1019), concernente norme sui licenziamenti per riduzione di personale dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, nella parte in cui prescrive l'obbligo di un previo procedimento di conciliazione fra le organizzazioni sindacali competenti, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ravvisare la necessita' di attuare quella riduzione".
Accordo 20 dicembre 1950 licenziamenti per riduzione di personale- art. 3
Art. 3. NORME PARTICOLARI PER LE PICCOLE AZIENDE La procedura prevista dal presente accordo e' limitata, negli stabilimenti che occupano normalmente da oltre 10 a 25 dipendenti, ad un esame conciliativo tra l'azienda, ed il Delegato d'impresa; negli stabilimenti da 26 a 100 dipendenti i termini, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 per l'espletamento di detta procedura s'intendono ridotti da 5 a 3 giorni e quello complessivo, di cui alla lettera d) dello stesso articolo, da 15 a 10 giorni. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 3-8 febbraio 1966, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 12/02/1966, n. 38) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del [D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-07-14;1019), concernente norme sui licenziamenti per riduzione di personale dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, nella parte in cui prescrive l'obbligo di un previo procedimento di conciliazione fra le organizzazioni sindacali competenti, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ravvisare la necessita' di attuare quella riduzione".
Accordo 20 dicembre 1950 licenziamenti per riduzione di personale- art. 4
Art. 4. TITOLO DEI LICENZIAMENTI E PRECEDENZA NELLE RIASSUNZIONI I licenziamenti per riduzione di personale saranno motivati come tali e i lavoratori interessati avranno diritto di essere riassunti presso la stessa azienda nel caso che essa proceda entro un anno a nuove assunzioni nelle mansioni e specialita' proprie dei lavoratori gia' licenziati. In tal caso la riassunzione avverra' con i criteri obiettivi di precedenza, inversa rispetto a quelli in base ai quali furono eseguiti i licenziamenti.
Accordo 20 dicembre 1950 licenziamenti per riduzione di personale- art. 5
Art. 5. ESCLUSIONI Le norme di cui al presente accordo non si applicano ai licenziamenti effettuati per scadenza, dei rapporti regolati con contratto a termine, nonche' a quelli per fine lavoro nelle costruzioni edili e nelle industrie stagionali o saltuarie.
Accordo 20 dicembre 1950 licenziamenti per riduzione di personale- art. 6
Art. 6. CARATTERISTICA E FINALITA' DELL'ACCORDO SUA DECORRENZA E DURATA Il presente accordo stabilisce una procedura conciliativa il cui ambito deve, intendersi contenuto e diretta ai particolari fini che l'accordo stesso persegue e che, in caso di mancata conciliazione, non comporta alcuna limitazione dei diritti e delle facolta' delle parti. Le Organizzazioni contraenti addivengono alla stipulazione del presente accordo nel presupposto e nella fiducia di porre in essere uno strumento idoneo a favorire la collaborazione tra le loro Organizzazioni e gli appartenenti alle categorie rappresentate ed a risolvere pacificamente i contrasti che i provvedimenti di licenziamento frequentemente determinano nei rapporti di lavoro aziendali. Tale accordo decorre dal giorno della sua stipulazione ed avra' la durata di un anno, intendendosi prorogato di anno in anno qualora non disdetto da una delle Organizzazioni stipulanti con preavviso di due mesi rispetto alla scadenza, ordinaria, ed a quella prorogata. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 3-8 febbraio 1966, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 12/02/1966, n. 38) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del [D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1019](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-07-14;1019), concernente norme sui licenziamenti per riduzione di personale dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, nella parte in cui prescrive l'obbligo di un previo procedimento di conciliazione fra le organizzazioni sindacali competenti, nel caso in cui il datore di lavoro dovesse ravvisare la necessita' di attuare quella riduzione".
Accordo 20 dicembre 1950 licenziamenti per riduzione di personale- Note a verbale
NOTE A VERBALE Sugli articoli 2 e 3. In relazione a quanto disposto agli articoli 2 e 3, circa la esecuzione dei provvedimenti aziendali nelle varie ipotesi considerate nei commi di detti articoli, si chiarisce che la notifica del licenziamento ed i termini di preavviso, nei confronti dei singoli lavoratori, decorrono dall'esaurimento delle procedure previste in detti comuni. Sull'art. 2. Nell'ipotesi in cui si sia raggiunto l'accorcio sul numero dei licenziamenti, l'Organizzazione dei lavoratori potra' esaminare la lista dei nominativi allo scopo di segnalare gli eventuali casi individuali meritevoli di un riesame e di conseguente sostituzione in relazione ai criteri indicati al comma c) dell'art. 2 senza che tale riesame possa comunque ritardare l'esecuzione dei provvedimenti aziendali. CHIARIMENTI Sugli articoli 1 e 2. A chiarimento delle norme relative alla identificazione delle Organizzazioni competenti a dare e ricevere le notifiche di cui agli articoli 1 e 2, si da' atto che nel settore elettrico per organizzazioni territoriali si intendono, da parte industriale, le Associazioni regionali o interregionali delle imprese elettriche e, da parte dei prestatori d'opera, le corrispondenti Segreterie regionali e interregionali dei lavoratori della categoria. Salvo casi analoghi, da accertarsi con la necessaria sollecitudine, si chiarisce inoltre che le comunicazioni previste dagli articoli 1 e 2 vengono fatte dalle Associazioni industriali provinciali alle Organizzazioni provinciali orizzontali dei lavoratori (Camere del Lavoro, Unioni) salvo che l'Associazione industriale abbia una competenza, ad ambito territoriale piu' ristretto, nel qual caso le comunicazioni saranno fatte da essa alle Organizzazioni corrispondenti dei lavoratori ove esistano. Sull'art. 5. In relazione alla particolare importanza o frequenza che il caso di fine lavoro presenta nel campo dell'industria edilizia, si ritiene opportuno chiarire che il concetto di fine lavoro nella predetta industria, comprende anche i casi del graduale esaurirsi di singole fasi di lavoro che comportano la utilizzazione successiva di lavoratori di differente qualifica. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.