DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini), stipulato tra l'Associazione Nazionale tra gli Industriali degli Olii da Semi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Organizzazione Sindacale tra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del lavoro, la Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale tra gli Industriali degli Olii da Semi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 56 del 18 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1958, relativo agli addetti alla industria degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini), sono regolati da, norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nel confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).
GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 53. VILLA
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DELL'11 NOVEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI OLII DA SEMI E DEI GRASSI ALIMENTARI (ESCLUSI IL BURRO ED I GRASSI SUINI) Addi' 11 novembre 1955, in Roma, tra L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA GLI INDUSTRIALI DEGLI OLII DA SEMI, rappresentata dal suo Presidente, commendatore Carlo Benassati, assistito dal V. Presidente Avv. Giustino Madia, dal Dott. Oscar Trumpy e dal Dott. Giorgio Mortari, Direttore dell'Associazione stessa, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona del Dott. Torquato Bardoscia e dall'Avv. Enzo Bajocco; e L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE TRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Feder-Chimici) rappresentata dal Segretario (Generale Sig. Giuseppe Reggio, dai Segretari Signori: Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta, con la partecipazione dei Sigg.: Ottavio Delfino, Giuseppe Ulivi. Antonio Simonetti, Danilo Beretta e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) in persona del Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo assistito dal Dott. Ettore Azais, la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.O.) rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncoglione e Sig. Silvano Verzelli, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, in persona dei segretari Confederali On. Vittorio Foa e Luciano Romagnoli, l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.) rappresentata dai Segretari Nazionali Sigg.: Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Ernesto Cornelli e Leo Biggi; con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) in persona dei Segretari Nazionali Sigg. Italo Viglianesi e Raffaele Vanni e del Capo Ufficio Servizio Sindacale Confederale Dott. Tullio Repetto. Addi' 11 novembre 1955, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA GLI INDUSTRIALI DEGLI OLII DA SEMI, rappresentata dal suo Presidente, commendatore Carlo Bonassati, assistito dal V. Presidente Avv. Giustino Madia, dal Dott. Oscar Trumpy e dal Dott. Giorgio Mortari, Direttore dell'Associazione stessa, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona del Dott. Torquato Bardoscia e dell'Avv. Enzo Bajocco; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI, rappresentata dal Segretario Sig. Francesco Parrello e dai Sigg.: Orlando Orlandini e Benedetto Novella, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.) in persona del capo ufficio Sindacale Sig. Verledo Guidi; si e' stipulato il presente Contratto Nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende rappresentate dalla anzidetta Associazione esercenti l'industria degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini). Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli. Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 2
Art. 2. DOCUMENTI RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, a notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto. Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. Il lavoratore che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 4
Art. 4. CLASSIFICAZINE DEI LAVORATORI La classificazione dei lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza o, complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: Conduttori di grandi impianti di distillazione continua di acidi grassi; conduttori di grandi apparecchi di sintesi; conduttori degli apparecchi di distillazione e di estrazione con solventi; analisti esecutori di un gruppo determinato e ricorrente di analisi anche con pesate di precisione; conduttori di impianti per la produzione di olii tecnici speciali tipo bossoli, standoli, polimerizzati, etc. Carpentieri in legno ed in ferro con adeguata conoscenza del disegno; tornitori di precisione, attrezzisti finiti; meccanici in genere provetti; tracciatori a mano; fucinatori non a stampo finiti; saldatori elettrici ed autogeni capaci di saldare sia alluminio e sue leghe sia acciai inossidabili, piombisti costruttori di apparecchi di lavorazione oppure esecutori di saldature verticali - anche in lastra sottile - o di piombature omogenee; montatori di macchine o apparecchi cui si richieda adeguata conoscenza del disegno; elettricisti addetti a mansioni che richiedono provata capacita' ed esperienza; fuochisti abilitati alla condotta di importanti impianti di generatori di vapore; tubisti addetti a sagomature di tubi di acciaio comune di diametro da 100 mm. in piu', con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione; costruttori modellatori secondo disegno di apparecchi in legno; ebanisti-mobilieri; falegnami finiti; muratori esecutori di murature refrattarie od antiacide o di murature a vista; turbinisti a vapore; macchinisti patentati di locomotive, etc. etc. Operai qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: Conduttori o addetti ad apparecchi o a macchinari comuni di distillazione, neutralizzazione, deodorizzazione, decolorazione, idrogenazione, celle elettrolitiche e presse continue od automatiche, etc. etc., quando sia loro affidato l'andamento degli apparecchi e delle reazioni che vi si svolgono. Addetti ai filtri-presse negli impianti di estrazione a mezzo solventi; addetti ai rulli refrigeranti per la margarina. Tornitori; fresatori; piallatori; muratori e arrotini; aggiustatori meccanici; fabbri; carpentieri in ferro; fucinatori a stampo, saldatori comuni a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico; piombisti comuni; lattonieri; stagnini; carpentieri in legno; bottai; falegnami comuni; elettricisti comuni; fuochisti patentati di generatori vapore; macchinisti di motrici a vapore; tubisti comuni; muratori comuni; scalpellini; cementisti; ferraioli verniciatori; decoratori comuni; laccatori; addetti alla conduzione di macchine per la prima lavorazione del legno; etc. etc. Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: Addetti a facili operazioni quali possono essere: acidificazioni; precipitazioni per salatura; lavaggi; decantazioni; soluzioni; macinazioni; essiccazioni; carico e scarico di filtri, centrifughe, filtri-presse, presse idrauliche, presse continue, emulsionatrici, impastatrici, mescolatrici, zangole, forni, estrattori di impianti di estrazione con solventi; etc. etc., anche se tenuti ad elementari e semplicissime annotazioni. Addetti a semplici apparecchiature o macchinari, quali ad esempio: pompe, panettatrici, taglierine, apparecchi di trasporto materiali, etc. etc. Aiutanti di operai specializzati o qualificati. Bertellisti comuni, Bilanceristi, tranciatori; punzonatori; trapanisti addetti a lavori semplici; battimazza di fucina; scaldachiodi, tienichiodi, tienileva, ribaditori; aggraffatori; saldatori a punto; stuccatori; addetti alla lubrificazione di macchine e di motori; sbozzatori e muratori di pietre, pezzi refrattari o ceramiche; tassellatori; imballatori e incassatori semplici; imbragatori: aiutanti di operati specializzati e qualificati, etc. etc. Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia o analoghi lavori di fatica anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio appartengono a tale categoria: Addetti ai lavori di pulizia; addetti al carico, scarico e trasporto in genere anche nei reparti di lavorazione. Donne di I categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnicopratiche conseguite con adeguato tirocinio. Donne di II categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. Donne di III categoria. - Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o analoghi lavori anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Gli elenchi sopra riportati sono fatti a puro titolo di esempio e, come tali, non risultano completi; pertanto verranno assegnati alle singole categorie coloro che svolgono mansioni rientranti nelle relative declaratorie e che siano equivalenti agli esempi sopra riportati. Il passaggio del lavoratore alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI Al lavoratore al quale vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 6
Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine. In detta ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre il lavoratore continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore. Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, abbia durata fino a due giorni. Il lavoratore che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 7
Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le organizzazioni stipulanti si incontreranno entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto per addivenire alla opportuna regolamentazione dell'apprendistato.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 8
Art. 8. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, onde migliorare ed aumentare il loro rendimento. La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell'esistenza di scuole professionali locali.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 9
Art. 9. ABITI DA LAVORO A tutti i lavoratori assunti successivamente alla stipulazione della presente regolamentazione, eccezione fatta per quelli assunti a tempo determinato o per un periodo inferiore ai sei mesi, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio. L'azienda rinnovera' di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa nella misura dell'80%, a meno che il lavoratore vi rinunci. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o piu' all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessita' di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della, sicurezza e dell'igiene sul lavoro. A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla manipolazione di sostanze corrosive o caustiche quali ad esempio acidi, alcali caustici, ecc. oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto ad usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura, come avviene, per esempio, per i saldatori, oppure i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla. Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari, che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovra' pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero di ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attivita' in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno piu' appropriati alle specifiche condizioni di lavoro. Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potra' essere fatta a mezzo di dotazione di reparto. Ai lavoratori addetti ai lavori particolarmente imbrattanti la azienda deve assicurare la possibilita' del ricambio dell'abito durante il lavoro. Per casi eccezionali di operazioni, particolarmente imbrattanti o deterioranti, effettuate saltuariamente, il ricambio dell'abito da lavoro in occasione di dette operazioni puo' essere fatto a mezzo di dotazione di reparto. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovra' provvedere a proprie spese alla loro fornitura. Le modalita', concernenti la distribuzione, l'uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo fra i rappresentanti dei lavoratori e delle aziende.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 10
Art. 10. ORARIO NORMALE DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 12 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per' le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali. L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda ed esposto in apposita tabella, da affliggersi secondo le norme di legge. Le ore di lavoro saranno contate sugli orologi dello - stabilimento (ove esistano) regolati in base ad unico orario. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza, prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 per il lavoro straordinario.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 11
Art. 11. DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Per gli addetti a lavori discontinui o alle mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia. Gli operai anzidetti sono classificati nei sottoindicati gruppi: Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo e di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione. Gruppo B. - Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardiani notturni e diurni, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione. Gruppo C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che non richiedano specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio. Gruppo D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc. Le prime otto ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai specializzati (Gruppo A), qualificati (Gruppo B), comuni (Gruppo C), manovali (Gruppo i); la 9° e la 10° ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 25 per cento. Per i guardiani notturni (Gruppo B), fermo quanto al precedente comma, in considerazione della particolare caratteristica del lavoro dei guardiani che prestano servizio esclusivamente di notte viene riconosciuta una maggiore paga di lire 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore). Conseguentemente ai guardiani che prestano servizio esclusivamente di notte non va pertanto corrisposta la maggiorazione prevista dall'art. 18, n. 3 per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati il lavoro prestato oltre la 10° ora sara' compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario di cui all'art. 18. L'indennita' giornaliera di contingenza e' ragguagliata, per gli operai regolati dal presente articolo, ad un orario di dieci ore od a quel maggiore orario previsto al primo comma. Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza, sara' corrisposta nella intera misura giornaliera. Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 12
Art. 12. SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella, giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, il lavoratore puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 13
Art. 13. RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta la interruzione.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 14
Art. 14. DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario. Per i lavoratori che rientrano nelle esclusioni sottoindicate la azienda stabilira' dei turni che consentano loro la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni. A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria. 1) Lavoratori addetti ad attivita' a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attivita' o mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorre il riposo settimanale a turno; cioe': a) attivita' di cui all'[art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art5) e tabelle integrative I, II e III approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1935; b) attivita' relative ad opifici la cui prevalente forza motrice e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente delle opificio ad esclusivo uso di questo; c) mansioni che, pur non rientrando nelle attivita' sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe': - mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; - mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitata, mente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse; - mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso; - mansioni svolte da personale addetto a lavorazioni il cui processo produttivo non possa essere sospeso nel pomeriggio del sabato senza pregiudizio degli impianti o del prodotto. 2) Lavoratori addetti ad attivita' diverse: a) attivita' soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possano compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale; b) vigilanza delle aziende e degli impianti; c) attivita' rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime o di prodotti soggetti a facile deterioramento; d) attivita' che non possono essere sospese, per ragioni tecniche per piu' di un giorno alla settimana; e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda; f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricanti dalle aziende stesse; g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso. B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni. Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana. C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali. In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica. E' infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreche' si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 15
Art. 15. RIPOSO SETTIMANALE Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge, permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito; resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 16
Art. 16. LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge. In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni 1) e' vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14; 2) e' vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo; 3) e' vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti; 4) e' vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi eta' a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore comprendente l'intervallo dalle ore 22 alle ore 6; 5) e' vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge); 6) e' vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto. Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui la azienda e' tenuta, ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonche' a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi eta' che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore a 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 17
Art. 17. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale ai sensi dell'art. 15; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite; c) le quattordici seguenti festivita': 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio (Epifania); 3) 19 marzo (S. Giuseppe); 4) Ascensione; 5) Corpus-Domini; 6) 29 giugno (SS. Pietro e Paolo); 7) 15 agosto (Assunzione); 8) 1 novembre (Ognissanti); 9) 8 dicembre (Immacolata, Concezione); 10) 25 dicembre (Natale); 11) 26 dicembre (S. Stefano); 12) il giorno dei S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; 13) il giorno di Pasqua; 14) il lunedi dopo Pasqua. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festivita', oltre le 14 sopra elencate od in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intendera' integrato o variato con le nuove festivita' riconosciute. Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera ai e' consentito sotto la osservanza delle norme di cui all'art. 15 sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; Comunque la effettuazione del lavoro, e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 22 della presente regolamentazione.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 18
Art. 18. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore dieci giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sul recupero delle ore perdute e dall'art. 14 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' nazionale e infrasettimanali previsti dall'art. 17 della presente regolamentazione, salvo la festivita' del Santo Patrono. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo Settimanale dovra' essere preavvertito non piu' tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito, per il lavoro festivo o straordinario festivo. Durante il periodo di attivita' stagionale detto preavviso sara' ridotto a due giorni. Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nel limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto e autorizzato. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno (feriale).. per la prima ora....................... 25 % ore successive......................... 35 % 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi............. 50 % 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati............................ 30 % 4) Lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni........................... 4 % turni notturni......................... 25 % 5) lavoro straordinario festivo........... 70 % 6) lavoro straordinario notturno (compre- so e non compreso in turni avvicendati) prima ora.............................. 60 % ore successive......................... 75 % Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 10 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70%. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga, oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza. Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) (sulla, tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovra' essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista: per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 19
Art. 19. TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO La paga oraria minima afferente a ciascuna categoria di lavoratori e' riportata nelle allegate tabelle, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 20
Art. 20. DONNE ADIBITE A MANSIONI CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI D'OPERA MASCHILI Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d'opera maschili compete, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 21
Art. 21 LAVORO A COTTIMO - PREMI DI PRODUZIONE Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita', lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia almeno il 9% superiore al minimo di paga della propria categoria. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale. Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere concessi acconti di circa il 90% sul presumibile guadagno. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Sempre allo scopo di stimolare l'alimento della produzione nelle aziende nelle quali le possibilita' tecniche lo consentano, possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 22
Art. 22. TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO Di FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI Il trattamento economico spettante ai lavoratori in caso di festivita' e' regolato come segue: 1) Per i giorni festivi di cui al punto b) dell'articolo 17: a) qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte otto ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio; b) qualora vi sia prestazione d'opera, al lavoratore deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui al punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o, in quanto spetti, per lavoro straordinario festivo. 2) Per le festivita' infrasettimanali, salvo quella del Santo Patrono: a) qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale; b) in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la, maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o, in quanto spetti, per lavoro straordinario festivo. 3) Per la festivita' del Santo Patrono: a) qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato prestato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita'; b) in caso di prestazione di lavoro in tale giornata, sara', corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a), l'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per le ore lavorate come in giorno feriale. 4) Festivita' della Pasqua. Per quanto concerne la ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale festivita', in via eccezionale si conviene di corrispondere in coincidenza con essa l'importo di una giornata di intera retribuzione ragguagliata ad otto ore. Il trattamento stabilito ai comma 1, 2 e 3 verra' praticato anche qualora la festivita' coincida con una giornata domenicale o di riposo compensativo, che, nel caso della festivita' del Santo Patrono, verra' ragguagliato alla retribuzione normale, corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale. Analogo trattamento verra' praticato, per ciascuna festivita', allorche' due festivita', coincidano o insieme coincidano con la domenica. Il trattamento di cui al presente articolo per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili comprendera' il valore delle quote mobili calcolato sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Il trattamento stabilito nel presente articolo dovra' essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c) sospensione dal lavoro a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volonta' del lavoratore. Il trattamento stabilito nel presente articolo ai precedenti punti 2) e 3) non sara' viceversa corrisposto nei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 23
Art. 23. GRATIFICA NATALIZIA A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane. Agli operai svolgenti mansioni discontinue, di semplice attesa o custodia con orario normale superiore alle 8 ore, la gratifica verra' corrisposta sulla base di 25 giornate di retribuzione media di fatto (9 o 10 ore) riferita alle due quindicine immediatamente precedenti quella in corso al 25 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 24
Art. 24. PREMIO DI ANZIANITA' Al lavoratore, sia uomo che donna, che ultimera' presso la stessa azienda il decimo o il quindicesimo o il ventesimo anno di anzianita' continuativa, sara' corrisposto "una tantum") un premio ragguagliato nel primo caso a 125, nel secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. I premi di cui al comma precedente ed alla seguente norma transitoria assorbono, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende. Norma transitoria all'art. 21. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il 13° anno di anzianita' ma non il ventesimo, verra' corrisposta sotto la stessa data il secondo premio di anzianita' in ore 125 di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto stesso. Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il 20° anno di anzianita' ed abbia gia' fruito del premio di anzianita' relativo, verra' corrisposta e una tantum" sotto la stessa data una somma pari a 25 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 25
Art. 25. INDENNITA' PER LAVORAZIONI NOCIVE PERICOLOSE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da, apposito allegato al presente contratto, di cui e' parte integrante.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 26
Art. 26. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa. All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, assegni familiari ecc.) e la elencazione delle trattenute. Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 27
Art. 27. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 28
Art. 28 FERIE Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio secondo i termini sottoindicati: giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 7 anni compiuti; giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 7 e fino ai 15 anni compiuti; giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 e fino ai 20 anni compiuti: ; giorni 18 (pari a 144 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 20 ani compiuti. Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o quattro settimane. Ai lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia verra' corrisposta la retribuzione giornaliera media di fatto percepita secondo il proprio orario per il numero di giorni stabilito per le varie anzianita' nel presente articolo e riferita alle ultime due quindicine immediatamente precedenti la data di effettivo godimento delle ferie stesse. Il riposo annuale ha, normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Le festivita' previste dal precedente art. 17 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennita' come specificato al successivo comma settimo. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio. Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennita' di contingenza compresa). In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito di un maggior periodo di ferie, nel quale caso saia tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 31. A norma del secondo comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni. Il diritto alle ferie in proporzione ai mesi di anzi - nita' maturata compete anche ai lavoratori stagionali.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 29
Art. 29. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio, si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia. In tal modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 12. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di dodici giorni di intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo. Nel caso in cui, l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso, che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s'intendera' sostituito, fino a concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale. Per i giorni festivi di cui alla lettera b) dell'art. 17 e le festivita' infrasettimanali cadenti nei dodici giorni del periodo stabilito come congedo matrimoniale sara' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto per il congedo predetto, quello per le festivita'. Per gli operai che, avvalendosi della norma prevista dal contratto, abbiano rinunciato al godimento di tutto o parte del periodo previsto come congedo matrimoniale percependo il relativo trattamento economico, la ricorrenza di una o piu' festivita' nel periodo relativo alla durata del congedo stesso non puo' implicare, nel caso in cui l'operaio presti la sua opera nel giorno della festivita', la corresponsione di un trattamento economico complessivo per i vari titoli (congedo, festivita', lavoro prestato) superiore alle due giornate di retribuzione.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 30
Art. 30. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [decreto-legge C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303) a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 47 sull'indennita' di licenziamento e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Nel caso di chiamata di leva il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 31
Art. 31. TRASFERTA All'operaio in missione per esigenze di servizio, verra' corrisposto un trattamento da, concordare in sede aziendale in caso di mancato accordo l'azienda corrispondera' il seguente trattamento: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione; d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera (comprensiva della indennita' di contingenza) se la missione dura oltre le 12 ore e sino alle 24. Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra verra' calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione. Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinarie: Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra localita' o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d), dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%. La indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 32
Art. 32. TRASFERIMENTO Al lavoratore trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa, localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono (coniuge, figli, altri parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennita' di trasferta di cui all'art. 31 punto d). In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una indennita' commisurata a 20 giorni di retribuzione (indennita' di contingenza compresa). Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per la abitazione lasciata. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dall'art. 46 della presente regolamentazione. Chiarimento a verbale. Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 33
Art. 33. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO PREVENZIONI DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI La prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori. In particolare l'azienda: 1) sottopone il lavoratore a visita medica al momento dell'assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno; 2) sottopone - ove lo ritenga opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche; 3) e' tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza; 4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto. Un parte sua il lavoratore e' tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per La tutela della sua salute; in particolare e' tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda, soltanto durante il lavoro curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi. L'azienda curera' che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione. Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 34
Art. 34. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la direzione per i provvedimenti del caso. Per il momento, nel caso di malattia o di infortunio professionale, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 35 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 35 stabilito. Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, la garanzia della conservazione del posto di cui all'art. 35 e' elevata come minimo a mesi dieci. Al termine del periodo di invalidita' temporanea, Come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro. I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 35
Art. 35. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO L'assenza per malattia o per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio della assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facolta' di far accertare lo stato di salute del lavoratore mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia. Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.). Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: 1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni; 2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 anni e fino ai 15 anni; 3) mesi 10 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni. Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la t.b.c. valgono le norme legislative in vigore. Li' lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento in caso di malattia od infortunio nonche' i doveri del lavoratore durante l'interruzione del servizio, si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 36
Art. 36. DISCIPLINA AZIENDALE Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda avra' cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 37
Art. 37. INIZIO E FINE DEL LAVORO L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue: il primo segnale e' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significhiera' l'apertura dell'accesso allo stabilimento; il secondo segnale e' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio dei lavoro il terzo segnale e' dato all'ora precisa per l'inizio de lavoro ed in tal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa. La cessazione del lavoro e' annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potra' cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 38
Art. 38. PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA A meno che non vi sia un esplicito permesso, non e' consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non puo' entrare nello stabilimento se non e' autorizzato dalla Direzione. Durante le ore di lavoro nessun lavoratore puo' lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. Il permesso richiesto ed ottenuto per l'uscita nella prima mezz'ora non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro. In via eccezionale il permesso di uscita puo' essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro: in tal caso al lavoratore compete la retribuzione della durata del lavoro effettivamente prestato.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 39
Art. 39. ASSENZE Le assenze debbono essere giustificate centro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato, L'assenza ingiustificata puo' essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della paga corrispondente alle ore non lavorate. Prolungandosi l'assenza, ingiustificata, o ripetendosi, il lavoratore puo' essere punito a termine degli articoli 42, 43 e 44. L'assenza, ancorche' giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione. Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), e' considerato assente, a meno che possa far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento: in tale caso pero', sara' considerato ritardatario.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 40
Art. 40. CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto. Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di liceziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate. E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la Direzione della azienda. Il lavoratore rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza, il relativo ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 2 della parte comune. Il lavoratore non puo' apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti. Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare.
CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 41
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