DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1025

Type DPR
Publication 1960-07-14
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini), stipulato tra l'Associazione Nazionale tra gli Industriali degli Olii da Semi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Organizzazione Sindacale tra Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del lavoro, la Unione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale tra gli Industriali degli Olii da Semi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 56 del 18 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1958, relativo agli addetti alla industria degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini), sono regolati da, norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nel confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini).

GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 53. VILLA

CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 1

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DELL'11 NOVEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI OLII DA SEMI E DEI GRASSI ALIMENTARI (ESCLUSI IL BURRO ED I GRASSI SUINI) Addi' 11 novembre 1955, in Roma, tra L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA GLI INDUSTRIALI DEGLI OLII DA SEMI, rappresentata dal suo Presidente, commendatore Carlo Benassati, assistito dal V. Presidente Avv. Giustino Madia, dal Dott. Oscar Trumpy e dal Dott. Giorgio Mortari, Direttore dell'Associazione stessa, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona del Dott. Torquato Bardoscia e dall'Avv. Enzo Bajocco; e L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE TRA LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Feder-Chimici) rappresentata dal Segretario (Generale Sig. Giuseppe Reggio, dai Segretari Signori: Egidio Quaglia, Vera Acutis, Mario Zanetta, con la partecipazione dei Sigg.: Ottavio Delfino, Giuseppe Ulivi. Antonio Simonetti, Danilo Beretta e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) in persona del Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo assistito dal Dott. Ettore Azais, la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.O.) rappresentata dai Segretari Nazionali Rag. Egidio Roncoglione e Sig. Silvano Verzelli, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, in persona dei segretari Confederali On. Vittorio Foa e Luciano Romagnoli, l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.) rappresentata dai Segretari Nazionali Sigg.: Lino Ravecca, Domenico Tardioli, Giulio Polotti, Ernesto Cornelli e Leo Biggi; con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) in persona dei Segretari Nazionali Sigg. Italo Viglianesi e Raffaele Vanni e del Capo Ufficio Servizio Sindacale Confederale Dott. Tullio Repetto. Addi' 11 novembre 1955, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA GLI INDUSTRIALI DEGLI OLII DA SEMI, rappresentata dal suo Presidente, commendatore Carlo Bonassati, assistito dal V. Presidente Avv. Giustino Madia, dal Dott. Oscar Trumpy e dal Dott. Giorgio Mortari, Direttore dell'Associazione stessa, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona del Dott. Torquato Bardoscia e dell'Avv. Enzo Bajocco; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI, rappresentata dal Segretario Sig. Francesco Parrello e dai Sigg.: Orlando Orlandini e Benedetto Novella, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.) in persona del capo ufficio Sindacale Sig. Verledo Guidi; si e' stipulato il presente Contratto Nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende rappresentate dalla anzidetta Associazione esercenti l'industria degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i grassi suini). Art. 1. ASSUNZIONE Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli. Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge.

CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 2

Art. 2. DOCUMENTI RESIDENZA E DOMICILIO Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equipollente. E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio, a notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 3

Art. 3. PERIODO DI PROVA Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' superare sei giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto. Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. Il lavoratore che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.

CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 4

Art. 4. CLASSIFICAZINE DEI LAVORATORI La classificazione dei lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate: Operai specializzati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza o, complessita', la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: Conduttori di grandi impianti di distillazione continua di acidi grassi; conduttori di grandi apparecchi di sintesi; conduttori degli apparecchi di distillazione e di estrazione con solventi; analisti esecutori di un gruppo determinato e ricorrente di analisi anche con pesate di precisione; conduttori di impianti per la produzione di olii tecnici speciali tipo bossoli, standoli, polimerizzati, etc. Carpentieri in legno ed in ferro con adeguata conoscenza del disegno; tornitori di precisione, attrezzisti finiti; meccanici in genere provetti; tracciatori a mano; fucinatori non a stampo finiti; saldatori elettrici ed autogeni capaci di saldare sia alluminio e sue leghe sia acciai inossidabili, piombisti costruttori di apparecchi di lavorazione oppure esecutori di saldature verticali - anche in lastra sottile - o di piombature omogenee; montatori di macchine o apparecchi cui si richieda adeguata conoscenza del disegno; elettricisti addetti a mansioni che richiedono provata capacita' ed esperienza; fuochisti abilitati alla condotta di importanti impianti di generatori di vapore; tubisti addetti a sagomature di tubi di acciaio comune di diametro da 100 mm. in piu', con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione; costruttori modellatori secondo disegno di apparecchi in legno; ebanisti-mobilieri; falegnami finiti; muratori esecutori di murature refrattarie od antiacide o di murature a vista; turbinisti a vapore; macchinisti patentati di locomotive, etc. etc. Operai qualificati. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: Conduttori o addetti ad apparecchi o a macchinari comuni di distillazione, neutralizzazione, deodorizzazione, decolorazione, idrogenazione, celle elettrolitiche e presse continue od automatiche, etc. etc., quando sia loro affidato l'andamento degli apparecchi e delle reazioni che vi si svolgono. Addetti ai filtri-presse negli impianti di estrazione a mezzo solventi; addetti ai rulli refrigeranti per la margarina. Tornitori; fresatori; piallatori; muratori e arrotini; aggiustatori meccanici; fabbri; carpentieri in ferro; fucinatori a stampo, saldatori comuni a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico; piombisti comuni; lattonieri; stagnini; carpentieri in legno; bottai; falegnami comuni; elettricisti comuni; fuochisti patentati di generatori vapore; macchinisti di motrici a vapore; tubisti comuni; muratori comuni; scalpellini; cementisti; ferraioli verniciatori; decoratori comuni; laccatori; addetti alla conduzione di macchine per la prima lavorazione del legno; etc. etc. Operai comuni. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio appartengono a questa categoria: Addetti a facili operazioni quali possono essere: acidificazioni; precipitazioni per salatura; lavaggi; decantazioni; soluzioni; macinazioni; essiccazioni; carico e scarico di filtri, centrifughe, filtri-presse, presse idrauliche, presse continue, emulsionatrici, impastatrici, mescolatrici, zangole, forni, estrattori di impianti di estrazione con solventi; etc. etc., anche se tenuti ad elementari e semplicissime annotazioni. Addetti a semplici apparecchiature o macchinari, quali ad esempio: pompe, panettatrici, taglierine, apparecchi di trasporto materiali, etc. etc. Aiutanti di operai specializzati o qualificati. Bertellisti comuni, Bilanceristi, tranciatori; punzonatori; trapanisti addetti a lavori semplici; battimazza di fucina; scaldachiodi, tienichiodi, tienileva, ribaditori; aggraffatori; saldatori a punto; stuccatori; addetti alla lubrificazione di macchine e di motori; sbozzatori e muratori di pietre, pezzi refrattari o ceramiche; tassellatori; imballatori e incassatori semplici; imbragatori: aiutanti di operati specializzati e qualificati, etc. etc. Manovali. - Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia o analoghi lavori di fatica anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. A titolo di esempio appartengono a tale categoria: Addetti ai lavori di pulizia; addetti al carico, scarico e trasporto in genere anche nei reparti di lavorazione. Donne di I categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessita' che richiedono specifiche capacita' tecnicopratiche conseguite con adeguato tirocinio. Donne di II categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio. Donne di III categoria. - Sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o analoghi lavori anche se compiuti nei reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione. Gli elenchi sopra riportati sono fatti a puro titolo di esempio e, come tali, non risultano completi; pertanto verranno assegnati alle singole categorie coloro che svolgono mansioni rientranti nelle relative declaratorie e che siano equivalenti agli esempi sopra riportati. Il passaggio del lavoratore alla categoria superiore non consente la risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 5

Art. 5. CUMULO DI MANSIONI Al lavoratore al quale vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.

CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 6

Art. 6. PASSAGGIO DI MANSIONI La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine. In detta ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre il lavoratore continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore. Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, abbia durata fino a due giorni. Il lavoratore che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.

CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 7

Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO Le organizzazioni stipulanti si incontreranno entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto per addivenire alla opportuna regolamentazione dell'apprendistato.

CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 8

Art. 8. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, onde migliorare ed aumentare il loro rendimento. La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell'esistenza di scuole professionali locali.

CCNL 11 novembre 1958 addetti industria olii da semi e grassi alimentari Parte I- art. 9

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.