DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilita' della indennita' di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro; nonche' tra la Confederazione Generale dell'industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 del 28 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilita' della indennita' di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 34. - VILLA
Accordo 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa- art. 1
ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 20 APRILE 1956 SULLA COMPUTABILITA' DELLA INDENNITA' DI MENSA NELLA RETRIBU ZIONE VALEVOLE AI FINI DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI 20 aprile 1956, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Vice presidente dott. Senatore Borletti e dall'ing. Emilio Zacchi, Presidente del Comitato permanente per i Problemi sindacali, assistiti dal Vice segretario generale avv. Rosario Toscani, dall'avvocato Amedeo Zanchi e dal dott. Mario Rossi e con l'intervento di una Delegazione industriale composta dai sigg.: avv. Renzo Boccardi, dott. Aldo Baro, avvocato Michele E. Bianchi, dott. Belmiro Boni, dottor Manlio Bucci, dott. Aldo Burzio, dott. Mario Cantelli, dott. Gastone Carini, per. tecn. Vittorio Casale, dottore Vincenzo Ciminelli, avv. Alberto Colli, ing. Severino Cristofoli, avv. Vito Ficarelli, avv. Alberto Francioli, dott. Grillo, dott. Mario Iori, avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, dott. Rino Nosadini, dott. Filippo Ongarato, dott. Italo Ramorino, ragioniere Sergio Reposi, dott. Dino Solaini, ing. Marco Sostero, dott. Dino Stefani, avv. Guerino Zagari; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Giulio Pastore, dott. Bruno Storti, dott. Dionigi Coppo, assistiti dal comm. Ettore Azais con la partecipazione del sig. Amleto Barni e on. Fassina; la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal sen. Renato Bitossi, dall'on. Ferdinando Santi, dal dott. Pietro Boni e dall'ing. Giuseppe Tanzarella, assistiti dal dott. Eugenio Giambarba con la partecipazione del sig. Nando Maggioni; l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal suo Segretario sig. Raffaele Vanni, assistito dal sig. Sergio Cesare nonche' dal sig. Franco Novaretti; Addi' 20 aprile 1956, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA; rappresentata dal suo Vice presidente dott. Senatore Borletti e dall'ing. Emilio Zacchi, Presidente del Comitato permanente per i Problemi sindacali, assistiti dal Vice segretario generale avv. Rosario Toscani, dall'avvocato Amedeo Zanchi e dal dott. Mario Rossi e con l'intervento di una Delegazione industriale composte dai sigg.: avv. Renzo Boccardi, dott. Aldo Baro, avvocato Michele E. Bianchi, dott. Belmiro Boni, dottor Manlio Bucci, dott. Aldo Burzio, dott. Mario Cantelli dott. Gastone Carini, per. tecn. Vittorio Casale, dottore Vincenzo Ciminelli, avv. Alberto Colli, ing. Severino Cristofoli, avv. Vito Ficarelli, avv. Alberto Francioli, dott. Grillo, dott. Mario Iori, avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, dott. Rino Nosadini, dott. Filippo Ongarato, dott. Italo Ramorino, ragioniere Sergio Reposi, dott. Dino Solaini, ing. Marco Sostero, dott. Dino Stefani, avv. Guerino Zagari; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario generale prof. Giuseppe Landi, assistito dai signori: Verledo Guidi ed Enrico Bruni; presa in esame la controversia relativa alla computabilita' della indennita' di mensa nella retribuzione presa a base per il pagamento della indennita' di licenziamento, della indennita' sostitutiva di preavviso, delle ferie, delle festivita' retribuite, nonche' per il calcolo della gratifica natalizia e della tredicesima mensilita'; le parti, dopo ampie e cordiali discussioni: constatato che in sede contrattuale e' stato generalmente escluso il carattere retributivo alla indennita' di mensa e pertanto nulla puo' eccepirsi sul comportamento delle aziende che si sono regolate in conformita' delle norme contrattuali; premesso che con l'acquisizione dei benefici ottenuti per effetto della disposizione di cui al punto terzo, le Organizzazioni sindacali dichiarano a nome dei lavoratori rappresentati che questi null'altro hanno da pretendere allo stesso titolo per il passato e che in ogni caso eventuali richieste che comportino maggiori oneri non possono essere avanzate, dovendosi tener conto della entita' globale dei benefici assicurati dai predetti istituti contrattuali; animate dal proposito di tener conto per l'avvenire degli orientamenti della recente giurisprudenza e delle aspettative dei lavoratori; convengono quanto segue: Art. 1. A far tempo dalla data di stipulazione del presente accordo ai lavoratori che per contratto o di fatto percepiscono la indennita' di mensa questa verra' considerata come elemento utile ai fini del calcolo della indennita' sostitutiva di preavviso e di anzianita', del trattamento di festivita' e di quello di ferie nonche' della gratifica natalizia e della 13ª mensilita'.
Accordo 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa- art. 2
Art. 2. Quando esista la mensa, il valore della mensa in natura da calcolarsi ai fini del presente accordo e' ragguagliato convenzionalmente alla indennita' sostitutiva di fatto corrisposta aziendalmente. Se manca la mensa e vi e' solo la corresponsione della indennita' sostitutiva, questa deve essere presa a base per la computabilita' sui vari istituti contrattuali. Nel caso in cui esiste la mensa, senza che risulti alcuna indennita', sostitutiva della stessa, comunque determinata in sede aziendale o risultante da contratti nazionali o locali, il valore da prendere a base ai soli effetti della computabilita' sui vari istituti contrattuali non puo' comunque essere inferiore alla minima indennita' sostitutiva di mensa risultante nell'ambito provinciale in cui e' situato lo stabilimento, ne' puo', comunque, essere superiore alle L. 25 (venticinque).
Accordo 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa- art. 3
Art. 3. Qualsiasi richiesta o pretesa che sia stata o che possa essere avanzata per il periodo anteriore alla entrata in vigore del presente accordo si intende ad ogni fine tacitata e transatta con la corresponsione di n. 100 quote di indennita' sostitutiva giornaliera nella misura individuata al precedente punto 2. L'importo come sopra, stabilito non verra' corrisposto dalle aziende che hanno provveduto per il passato a computare l'indennita' di mensa negli istituti contrattuali e verra' corrisposto per la differenza nei casi in cui i benefici complessivamente conseguiti dai lavoratori nell'ultimo biennio, per effetto di un detto computo, siano inferiori all'importo stesso. Tale importo verra' inoltre proporzionalmente ridotto in relazione alla anzianita' del lavoratori inferiore a due anni. La misura dell'indennita' da prendere a base per il calcolo delle quote di cui ai primo comma dei presente articolo e' data dalla media aritmetica delle indennita' sostitutive dell'ultimo biennio.
Accordo 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa- art. 4
Art. 4. Le parti si danno atto che con il presente accordo non hanno inteso interferire nelle situazioni in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in natura o la indennita', sostitutiva, nonche' modificare, anche per quanto riguarda il computo, le situazioni regolato da leggi speciali.
Accordo 20 aprile 1956 sulla computabilità della indennità di mensa- art. 5
Art. 5. Le aziende, in particolari casi, hanno facolta' di corrispondere le somme dovute ai sensi dell'art. 3 del presente accordo in due o piu' rate in un periodo massimo di mesi quattro a partire dalla data di stipulazione dell'accordo stesso. Le parti hanno inoltre convenuto quanta segue: in considerazione dell'avanzato sviluppo delle trattative per i contratti nazionali tessili e delle dichiarazioni verbalmente rese dalle Associazioni interessate, nel corso della presente trattativa, per quanto riguarda la parte tabellare di detti contratti l'esame del problema del computo della indennita' di mensa, per i settori tessili, e' demandato alle trattative in sede nazionale. In caso di disaccordo per i contratti tessili le parti si incontreranno entro dieci giorni dalla rottura in sede confederale per ricercare una soluzione, anche per questi settori, del problema del computo delle indennita' di mensa, limitatamente alla questione degli arretrati. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI
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