DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1028

Type DPR
Publication 1960-07-14
Ultimo aggiornamento 1971-02-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi (A.N.D.I.L.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana (C.G.I.L.) e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); la Federazione Nazionale Edili e Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); il sindacato italiano Lavoratori dell'Industria dei Laterizi aderente alla S.I.L.L.E.A., con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.) e con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L); e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi (A.N.D.I.L.) e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini C.I.S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, stipulato tra le predette organizzazioni sindacali;

Visto l'accordo, in pari data, per la istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali, per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria dei laterizi e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al contratto suddetto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 del 15 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi, del 18 dicembre 1957, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal precitato contratto collettivo per gli impiegati ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi.((1)) Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 49. - VILLA

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI - (A.N.D.I.L.) - rappresentata dal Vice Presidente comm. rag. Luigi Inverni, assistito dagli Industriali: sig. Gualtiero Briganti, dott. Gualtiero Doniselli, ingegnere Vittorio Galotti, dott. Umberto Peretti, commendatore arch. Lino Vannuccini, nonche' dal dott. Mario Cantelli, Segretario Generale dell'A.N.D.I.L., con l'assistenza, della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Tommaso Bardoscia e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI e AFFINI (F.I.L.C.A.) - rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza, dal Segretario Generale Aggiunto sig. Paolo Bellandi e dai Segretari Nazionali sigg. Alfredo Messere e Alberto Abbiati, - con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Dionigi Coppo, Segretario Confederale ed i sigg.: Ettore Francesco Azais e Mario Pinna; la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI E AFFINI E DEL LEGNO - (FE.N.E.A.L.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Giordano Gattamorta e dai sigg. Natale Petitti e Paolo Mutti, - con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.) nella persona del sig. dott. Raffaele Vanni, Segretario Confederale; il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEI LATERIZI aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentata dai sigg.: Gino Bernini, Mario Calzolari, Osasco Davini, Egidio Giorgi, Amedeo Manzo, componenti la Segreteria Nazionale e dai sigg.: Comunardo Bagni, Giovanni Barbieri, Ermanno Biagi, Mario Zanini; - con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari signori: Carlo Ceri, Arvedo Forni e Giorgio Guerri, e con l'assistenza della Confederazione Generale del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on. Vittorio Foa e sig. Luciano Romagnoli, e del dott. Eugenio Giambarba; e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi nel territorio nazionale ed aderenti all'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi. Addi' 18 dicembre 1957 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI - A.N.D.I.L.) - rappresentata dal Vice Presidente comm. rag. Luigi Inverni, assistito dagli Industriali: sig. Gualtiero Briganti, dott. Gualtiero Doniselli, ingegnere Vittorio Galotti, dott. Umberto Peretti, commendatore arch. Lino Vannuccini, nonche' dal dottor Mario Cantelli, Segretario Generale dell'A.N.D.I.L., con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria, italiana nella persona del dott. Torquato Bardoscia. e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI - C.I.S.N.A.L. - rappresentata dal suo reggente Tommaso Senesi, assistito dai sigg.: Sperello Barardinelli, Romano Gatta e Carlo Angelini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacali Nazionali Lavoratori - C.I.S.N.A.L. - nella persona del sig. Verledo Guidi; e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi, nel territorio nazionale ed aderenti all'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione dei lavoratori dovra' essere fatta tramite gli Organi del Collocamento secondo le norme di legge in vigore (ved. artt. 14 e 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264). All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la qualifica, la categoria alla quale viene assegnato, nonche' la relativa retribuzione.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 2

Art. 2. DOCUMENTI All'atto dell'assunzione, l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equivalente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera per le assicurazioni obbligatorie; 4) stato di famiglia per l'operaio capo di famiglia agli effetti degli assegni familiari; 5) libretto della Cassa Mutua Malattia; 6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali e di legge. Il datore di lavoro potra' eventualmente richiedere il certificato penale con la data non anteriore a tre mesi. Nel caso che il lavoratore si presenti sprovvisto dei documenti riguardanti il trattamento previdenziale, il datore di lavoro e' tenuto a richiederli agli uffici competenti. L'operaio dovra' dichiarare il suo domicilio e la, sua residenza alla Direzione dell'azienda e tenerla informata degli eventuali cambiamenti. All'atto della sua assunzione, l'operaio che non ne sia provvisto ricevera' a cura dell'azienda copia del presente contratto. L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Entro il giorno - non festivo - successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda mettera', a disposizione dell'operaio, per il ritiro, i documenti dovutagli, regolarmente aggiornati e l'operaio dovra' ritirarli rilasciandone regolare ricevuta. La parte che contravvenisse a tale disposizione se ne assumera' la piena responsabilita' a tutti gli effetti.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 3

Art. 3. AMMISSIONE LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni della [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) e altre leggi in materia.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 4

Art. 4. VISITA MEDICA Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per gli operai per i quali e' prescritta, l'operaio prima dell'assunzione potra' essere sottoposto a visita da parte del medico fiduciario dell'azienda.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 5

Art. 5. PERIODO DI PROVA Il lavoratore di nuova assunzione puo' essere sottoposto ad un periodo di prova della durata di 6 giorni prorogabili di altri 6 giorni consensualmente. Il prolungamento del periodo di prova deve risultare da accordo scritto. Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso ne' indennita'. All'operaio confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fissera' la relativa paga che non potra' essere inferiore alla paga determinata nei contratti vigenti per la categoria alla quale l'operaio verra' assegnato. In tal caso l'anzianita', dell'operaio decorre dal primo giorno di assunzione. L'operaio che non verra' confermato o che non accetta le condizioni fissategli, lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. Nei caso che la paga non sia stata prestabilita, verra' retribuito in base alla paga minima fissata per la categoria nella quale ha prestato l'opera sua o in base al guadagno realizzato nel caso di lavoro a cottimo. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di infortunio sul lavoro l'operaio sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni dall'inizio dell'assenza. Per l'operaio che sia gia' stato precedentemente alle dipendenze della stessa azienda e con la stessa qualifica l'assunzione si intende fatta in via definitiva.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 6

Art. 6. QUALIFICHE La classifica degli operai viene cosi' definita: UOMINI. a) specializzati: Capi squadra, fuochisti, modellisti, stampatori a mano ed al tornio (paltini), collocatori, elettricista meccanico, autista meccanico, specialista in filiere e macchine da laterizi, muratore specializzato, addetto alla regolazione e controllo dell'essiccatoio; b) qualificati: inforcatori, tagliatori a mano, meccanici comuni, elettricisti comuni, fabbri falegnami, muratore di fornace, autisti, draghisti, conduttori di locomotori, conduttori di carrelli semoventi a forca, conduttori di pale meccaniche, conduttori di trattorini, conduttori di carrelli elettrici trasbordatori; c) operai comuni o manovali specializzati: infornatori e sfornatori, prenditori, alimentatori e abbassatori di presse, arganisti, gambettisti, uscialaio, piegaferro, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri, barcaioli, cuochi (cucinieri); d) manovali comuni: operai di cantiere, sterratori, carriolanti comuni, porta combustibili, badilanti, stallieri e tutti gli operai manovali non compresi nelle suddette elencazioni; e) operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia: autisti, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri, stallieri infermieri, barcaioli, cuochi ecc. DONNE. La qualifica delle donne si ricava per analogia da quella degli uomini a seconda dei lavori ai quali le stesse vengono adibite. Allo scopo di evitare l'impiego della mano d'opera femminile nei lavori pesanti, le donne non potranno essere: 1) addette sia all'escavo sia al movimento della terra e dell'agilla; 2) addette alla scoperta; 3) addette al trasporto dell'argilla dalla cava; 4) addette ai forni; 5) addette al carico su mezzi di trasporto dei materiali cotti; esclusi: foratini, tegole, materiali speciali leggeri, quelli da pavimento ed i coppi; 6) addette all'impignonamento del materiale cotto, pieno e forato pesante; 7) addette al carico dei materiali fuori delle pertinenze dello stabilimento; 8) addette alla presa del materiale pieno dalle filiere; 9) addette all'alimentazione della molazza; 10) addette alla manovra dello stampo delle presse a mano; 11) addette all'ingambettamento del materiale pieno; 12) e a qualunque altro lavoro previsto dalla [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) e successive in argomento. RAGAZZI. I ragazzi minori di anni 16 sono esclusi dai lavori gia' indicati come vietati alle donne. I giovani dai 16 ai 18 anni non potranno, a norma di legge, essere adibiti a lavori pesanti che richiedono uno sforzo fisico sproporzionato alla loro costituzione e pertanto non potranno essere adibiti: 1) all'escavo della, terra e dell'argilla; 2) ai forni; 3) all'alimentazione della molazza; Potranno essere addetti come aiuti all'ingambettamento. Agli effetti della classificazione di cui sopra, le singole voci restano cosi' definite: Fuochista: e' l'operaio che attende alla cottura a regola d'arte, dei materiali laterizi somministrando il combustibile necessario con l'ausilio o meno di apparecchi alimentatori e sorvegliando e regolando l'andamento del fuoco. Modellista: e' l'operaio addetto alla confezione a regola d'arte di modelli e stampi. Stampatore a mano ed al tornio (paltino): e' l'operaio che, a regola d'arte, attende alla preparazione della argilla e successivamente alla confezione a mano ed al tornio di mattoni, mattoni a cuneo, pianelle, tegole a canale, vasi, ecc. Collocatore: e' l'operaio addetto esclusivamente al collocamento a regola d'arte del materiale crudo nel forno e capace di compiere in autonomia detto lavoro. Elettricista meccanico: e' l'operaio addetto alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e motori elettrici della fornace e capace di compiere tali lavori senza ricorrere ad officine specializzate. Meccanico autista: e' l'operaio addetto alla manutenzione e riparazione di motori a scoppio e combustione interna e macchine relative, e capace di compiere tali lavori senza ricorrere ad officine specializzate. Meccanico specialista in filiere e macchine da laterizi: e l'operaio addetto alla manutenzione, riparazione e revisione dell'impianto meccanico della fornace, compresa la preparazione, montaggio e riparazione delle filiere, capace di compiere tali lavori senza ricorrere ad officine specializzate. Per il riconoscimento di tale qualifica non e' requisito essenziale saper riparare le taglierine elettriche. Draghista: e' l'operaio addetto al funzionamento ed alla manutenzione giornaliera di draghe o escavatori meccanici, escluse le riparazioni di pertinenza del meccanico. Inforcatore: e' l'operaio addetto esclusivamente alla inforcatura dei forati alla uscita della filiera e capace di inforcare a regola d'arte qualunque forato. Meccanici, fabbri, falegnami, elettricisti: sono gli operai che compiono lavori attinenti alla rispettiva qualifica, che non richiedono specializzazione. Conduttore di locomobile: e' l'operaio addetto al funzionamento ed alla manutenzione giornaliera di locomotori, escluse le riparazioni di pertinenza del meccanico. Muratore di fornace: e' l'operaio muratore addetto ai lavori di ordinaria manutenzione. Infornatori e sfornatori: sono gli operai che immettono nel forno il materiale crudo e che estraggono dal forno il materiale cotto. Prenditori, tagliatori, alimentatori e abbassatori di presse: sono gli operai addetti alle macchine e che svolgono il lavoro definito dai nomi ora detti. Arganista: e' l'operaio addetto al funzionamento dell'argano. Operai di cantiere: si intendono tutti coloro che compiono lavoro di vario genere, non elencati nelle definizioni sopra indicate, nella fornace. Sterratori: sono gli addetti ai movimenti di terra e di argilla. Porta combustibili: sono gli addetti al trasporto sul forno del combustibile. Uscialai: sono gli addetti alla chiusura e all'apertura degli usciali del forno. Muratore specializzato: e' l'operaio capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, volte dei forni, posa in opera di davanzali e stipiti. Addetto alla regolazione e controllo dell'essiccatoio: e' l'operaio che controlla e regola le apparecchiature per il perfetto funzionamento dell'essiccatoio dal punto di vista della conduzione. Conduttore di locomotori, di carrelli semoventi a forca, di pale meccaniche, di trattorini, di carrelli elettrici trasbordatori: e' l'operaio addetto al funzionamento del mezzo affidatogli ed alla manutenzione giornaliera di esso, escluse le riparazioni di pertinenza del meccanico. Gambettista: e' l'operaio addetto al collocamento a regola, d'arte dei mattoni pieni sui pedali degli stenditoi. N.B. - Sara' attribuita la qualifica di gambettista anche all'operaio che trasporta i mattoni pieni dalla macchina agli stenditoi e ne esegue il collocamento a regola d'arte sui pedali degli stenditoi stessi. Nei contratti integrativi si provvedera', ad includere le altre categorie che eventualmente si rendessero opportune per consuetudini locali. Cosi' pure si provvedera' ad inserire fra gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli che si rendessero opportuni per consuetudini locali anche se compresi nelle classifiche dell'art. 6. Il fatto che operai addetti ai lavori discontinui siano inseriti nelle diverse qualifiche a), b), c) e d) ha valore puramente retributivo.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 7

Art. 7. ORARIO DI LAVORO L'orario normale massimo di lavoro e' di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali con le eccezioni di legge e le deroghe relative. Per un periodo massimo di 4 mesi all'anno, da stabilirsi localmente nei singoli accordi integrativi, l'orario normale di lavoro e' di 9 ore giornaliere. Se l'orario di lavoro nei detti 4 mesi e' prorogato a 10 ore ai sensi di legge, resta convenuto che la decima ora sara' retribuita con una maggiorazione del 10 per cento sulla retribuzione globale. Si precisa che qualora il datore di lavoro chieda la prestazione per la decima ora, il prestatore d'opera non potra' rifiutarsi di effettuare tale prestazione alle condizioni sopra stabilite. Per le aziende che non abbiano esigenze di carattere tecnico stagionale, l'orario normale massimo di lavoro e' per tutto l'anno di 8 ore giornaliere e 48 settimanali. Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario non puo' superare le 10 ore giornaliere. E' ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell'orario normale di lavoro, e regime salariale normale, oltre i limiti sopra indicati e fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 8

Art. 8. LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Con riferimento all'art. 6 per gli addetti ai lavori discontinui le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariale, la nona e decima ora saranno retribuite con la paga oraria suddetta ridotta ai 35%.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 9

Art. 9. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 7 e, per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le dieci ore giornaliere. E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. Per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti ala, lavorazione dei mattoni a mano, le Associazioni provinciali hanno la facolta' di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio ed il termine dell'orario notturno, anticipandolo al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4. E' lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell'art. 16 ai quale si fa riferimento anche per le maggiorazioni. Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) sono le seguenti: Lavoro straordinario normale................. 20% " notturno in turni avvicendati.......... 9% " notturno non in turni.................. 25% " notturno straordinario................. 35% " festivo ordinario...................... 35% " festivo straordinario.................. 40% " festivo notturno non in turni.......... 45% " festivo notturno straordinario......... 55% Entro i limiti consentiti dalla legge l'operaio non puo' rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili. Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge Per gli operai cottimisti le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) piu' il minimo di cottimo contrattuale.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 10

Art. 10. LAVORO A COTTIMO Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo normale o a cottimo pieno. Il lavoro a cottimo sara' regolato secondo le possibilita' tecniche dell'azienda con accordi da stipularsi tra le parti direttamente interessate. Il guadagno minimo del complesso dei lavoranti a cottimo normale in un medesimo reparto nei periodi normalmente considerati non dovra' risultare inferiore ai 12 per cento oltre i minimi di retribuzione. Nel caso in cui un operaio lavorando a cottimo normale non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra', integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Per i cottimi di lunga durata, il conteggio del guadagno verra' effettuato a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui sopra ed al lavoratore saranno concessi acconti sul presumibile guadagno non inferiori alla retribuzione maggiorata della percentuale minima di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avra' diritto al mantenimento dello utile di cottimo salvo il caso che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 11

Art. 11. LAVORI SPECIALI In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio quali lo spurgo di canali, pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sara' corrisposta la, percentuale di aumento del 20 per cento sulla; retribuzione globale di fatto a sulle tariffe di cottimo. Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovra' munire gli operai di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 12

Art. 12. CONDIZIONI DI LAVORO PER LA FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO In ogni provincia, le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, assistiti da una rappresentanza delle categorie, si accorderanno per precisare le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono, e le norme relative affinche' il lavoro si svolga in quelle migliori condizioni consentite dalle necessita' e consuetudini locali, dalle necessita' tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 13

Art. 13. PASSAGGIO DI MANSIONI All'operaio che venga temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario superiore a quello che normalmente percepisce, sara' corrisposto il salario proprio delle nuove mansioni durante il tempo per il quale vi resta adibito. Qualora il suddetto passaggio di mansioni si prolunghi oltre i due mesi consecutivi, s'intende che l'operaio avra', acquistato la nuova mansione, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, nei quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio della categoria. All'operaio che venga temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario inferiore a quello dallo stesso normalmente percepito, l'azienda continuera' a corrispondere il salario della categoria di provenienza, salvo quanto e' detto nell'articolo seguente.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 14

Art. 14. PASSAGGIO DI CATEGORIA Considerate le particolari caratteristiche dell'Industria dei Laterizi; la quale e' soggetta, a delle soste stagionali che non involgono la totalita' dell'azienda, si conviene che durante il cosi' detto periodo di morta stagione, periodo in cui non e' possibile mantenere ogni lavoratore nelle sue normali mansioni, l'azienda e il lavoratore possono direttamente prendere accordi perche', finche' durino le condizioni suindicate, il lavoratore sia adibito a mansioni inferiori, con la relativa retribuzione. In questo caso si conviene che, per la liquidazione dei vari istituti contrattuali, l'azienda corrispondera' al lavoratore le sue spettanze in base ai ratei della qualifica di origine fino, al momento del passaggio; i restanti ratei in base alla paga percepita all'atto della liquidazione. E' inteso che, qualora il lavoratore non intenda valersi della suindicata facolta', egli potra' chiedere il licenziamento con il riconoscimento di tutti i diritti previsti in caso di licenziamento non per motivi disciplinari.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 15

Art. 15. RIPOSO SETTIMANALE Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadra' normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Il personale per il quale e' ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godra' del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamera' giorno di riposo compensativo.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 16

Art. 16. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale ai sensi dell'art. 15 del presente contratto; b) le seguenti festivita' previste dagli [artt. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-05-27;260~art1) e [2 della legge 27 maggio 1949, n. 260](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-05-27;260~art2): le quattro festivita' nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre); le seguenti 13 festivita': 1. Capodanno (1 gennaio); 2. Epifania (6 gennaio); 3. S. Giuseppe (19 marzo); 4. Lunedi successivo alla, Pasqua; 5. Ascensione; 6. Corpus Domini; 7. SS. Pietro e Paolo (29 giugno)> 8. Assunzione della B.V.M. (15 agosto); 9. Ognissanti (1 novembre); 10. Immacolata Concezione (8 dicembre); 11. S. Natale (25 dicembre); 12. S. Stefano (26 dicembre); 13. Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede la fornace. Per le festivita' di cui al punto b) il trattamento economico e' quello previsto dalla [legge 31 marzo 1954, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-03-31;90).

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 17

Art. 17. SOSPENSIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro, opera, la Cassa Integrazione. Il datore di lavoro anticipera' le integrazioni previste dalla Cassa stessa dopo l'autorizzazione al pagamento. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni, l'operaio potra' richiedere il suo licenziamento con diritto alla corresponsione del preavviso, della indennita' di licenziamento e degli altri eventuali diritti maturati.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 18

Art. 18. MANCATO INIZIO ED INTERRUZIONE DI LAVORO A) Mancato inizio di lavoro Il lavoratore che si presenti allo stabilimento e che per cause di forza maggiore o indipendenti dalla sua volonta' non possa iniziare il lavoro, qualora non venga utilizzato in altre mansioni, avra' diritto alla retribuzione per le ore non lavorate lino ad un massimo di 4 ore, con l'obbligo di rimanere a disposizione della azienda, per le stesse 4 ore, a meno che non sia autorizzato dalla medesima ad allontanarsi. Il trattamento di cui sopra competera' al lavoratore soltanto due volte in ogni ciclo di sei giorni lavorativi consecutivi. Nel caso invece sia possibile iniziare il lavoro nel corso della giornata, al lavoratore spettera' la retribuzione per le ore effettivamente lavorate; qualora pero' le ore lavorate siano inferiori a 4 al lavoratore spettera' ugualmente l'importo fino a 4 Ore di retribuzione. B) Interruzione di lavoro. Qualora il lavoratore, nel corso della lavorazione, dovesse comunque sospendere la lavorazione stessa per cause di forza maggiore o indipendenti dalla sua volonta', sempreche' non possa essere utilizzato in altre mansioni e resti a disposizione, avra' diritto, oltre al compenso per le ore effettivamente lavorate, ad una, integrazione fino alla concorrenza dell'importo di 4 ore di retribuzione, ivi compreso percio' quelle lavorate, se queste sono inferiori a 4. Per gli operai adibiti a lavoro a cottimo, e' intesa come retribuzione il minimo unificato e la contingenza. E' pacifico che, se il datore di lavoro ritenesse opportuno trattenere ugualmente in fabbrica l'operaio oltre le 4 ore senza poterlo utilizzare, dovra' corrispondergli la retribuzione per tutte le ore in cui lo ha trattenuto dopo le 4 ore. Chiarimento a verbale all'art. 18. L'azienda corrispondera' comunque quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando l'intervento della Cassa integrazione dalle 24 alle 40 ore settimanali il cui trattamento, ove concesso, non si cumula con quanto erogato dall'azienda. Le ore non lavorate, ma retribuite nei modi di cui alle lettere A) e B), possono essere recuperate con le modalita' di cui all'art. 20.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 19

Art. 19. RIDUZIONE DI LAVORO In caso di riduzione di lavoro, l'azienda provvedera' compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro o alla formazione di turni prima di ridurre il personale. Nel caso che la riduzione del lavoro renda assolutamente necessario il licenziamento di lavoratori, le aziende dovranno tener presente in modo particolare le condizioni di famiglia dei dipendenti, conservando in servizio, compatibilmente con le esigenze tecniche, e a parita' di rendimento, i lavoratori aventi condizioni economiche e familiari particolarmente disagiate.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 20

Art. 20. RECUPERO E' ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni, all'orario normale di lavoro concordate fra le organizzazioni interessate, purche' contenute nel limite massimo di un'ora al giorno e sempreche' il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 21

Art. 21. TRASFERTE Qualora il lavoratore sia comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in localita' diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 chilometri, avra' diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ad una diaria la cui misura verra' stabilita provincialmente.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 22

Art. 22. TRASFERIMENTI All'operaio che sia trasferito per ordine del datori di lavoro in localita' diversa dalla normale e per un periodo di tempo che comporta la necessita' da parte del lavoratore di trasferire anche il proprio domicilio, sara' dovuto il rimborso delle spese da lui sostenute per se e per la famiglia nonche' per il trasporto delle masserizie. Inoltre e' dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto, oltre ad una speciale indennita' da concordarsi fra le parti, caso per caso. Gli verra' anche corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo occorrente per il trasferimento. Si l'operaio non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di licenziamento ed a tutte le altre indennita' previste per la sua liquidazione. Nel caso in cui il luogo di destinazione si trovi la zona malarica, qualora l'operaio, per accertati motivi di salute, non possa lavorare in detta zona, il rifiuto di trasferirsi non puo' costituire motivo di licenziamento. All'operaio che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro i diciotto mesi successivi venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita' in cui risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese strettamente necessarie per il viaggio di ritorno per lui e famiglia e per il trasporto delle masserizie, sempreche' il rientro avvenga entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 23

Art. 23. TRAPASSO DI AZIENDA Il trapasso, la trasformazione o la fusione dell'azienda non risolvono, di per se' il rapporto di lavoro, per cui il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. In caso di fallimento, seguito da licenziamento o da cessazione di azienda, il lavoratore avra' diritto alla indennita' di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 24

Art. 24. PERMESSI Potranno essere accordati brevi permessi orari agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facolta' per l'azienda di corrispondere o meno la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 25

Art. 25. CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al [decreto luogotenenziale 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-09-13;303). All'operaio ripresentatosi nel termine di cui all'art. 3 del citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sara' riconosciuta l'anzianita' per il periodo di tempo trascorso sotto le armi ai soli effetti della corresponsione della indennita' di licenziamento e del premio di fedelta' di cui all'art. 37.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 26

Art. 26. CONGEDO MATRIMONIALE Agli operai di ambo i sessi sara' concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi. Pertanto spetta agli operai un assegno di importo pari a 10 giornate di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall'Istituto di Previdenza sociale a tale titolo.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 27

Art. 27. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli operai che sono membri di Organi Direttivi delle Organizzazioni sindacali, provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti d'ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 28

Art. 28. ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segretario o dirigente nazionale, nonche' di segretario o vice segretario regionale, provinciale o comunale nelle Organizzazioni dei lavoratori, oppure chiamati a ricoprire la carica di sindaco nelle amministrazioni comunali e che ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verra' sospeso fino alla fine della, stagione lavorativa, o dell'anno in corso, a meno che non si tratti di operaio addetto a lavorazione continua, nel qual caso il rapporto di lavoro rimarra' sospeso sino a un massimo di due anni con la sola conservazione del posto. Le parti raccomandano alle aziende di conservare all'operaio anche la decorrenza della anzianita'.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 29

Art. 29. ASSENZE Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il primo giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. L'assenza non giustificata e' punita con multa pari al 10 per cento della paga che il lavoratore avrebbe percepito lavorando durante il periodo di assenza. L'importo della multa verra' devoluto alla Cassa Mutua Malattia. In caso di malattia, il lavoratore - salvo giustificato motivo di impedimento - dovra' avvertire l'azienda entro 48 ore dall'inizio della malattia; l'azienda ha facolta' di fare effettuare visite mediche di controllo. Il lavoratore colpito da infortunio dovra' dare immediato avviso all'azienda. L'operaio puo' essere licenziato senza preavviso, ne' eventuale indennita' di anzianita': a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito; b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata, nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 30

Art. 30. PRONTO SOCCORSO Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, riportate in allegato al presente contratto, che dovranno essere rigorosamente osservate. In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attivita' lavorativa, l'operaio dovra' immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale provvedera' a che vengano prestate le cure di pronto soccorso. Quando l'infortunio sul lavoro accade all'operaio comandato fuori dello stabilimento, la denuncia verra' stesa al piu' vicino posto di soccorso producendo le dovute testimonianze. Il materiale sanitario in dotazione alla fornace sara' dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini che all'occorrenza sara' incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sara' fornito il testo delle istruzioni per l'uso del materiale sanitario.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 31

Art. 31. MALATTIA E INFORTUNIO In caso di malattia o infortunio, l'operaio avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza interruzione di anzianita'. Per gli operai ricoverati in sanatori, la conservazione del posto sara' di mesi 9. Trascorso tale periodo, ove l'azienda licenzi l'operaia e la malattia o l'infermita' conseguente all'infortunio debitamente accertata non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio avra' diritto allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento. Per il trattamento economico si fa riferimento alle norme generali circa l'assistenza in caso di malattia a di infortunio ai lavoratori dell'industria. Nel caso in cui avvenga una menomazione fisica in conseguenza di infortunio o di malattia, l'azienda potra' assicurare all'operaio un posto adeguato alle sue nuove capacita', corrispondendogli il salario proprio alla sua nuova mansione.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 32

Art. 32. TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA' Per il trattamento in caso di maternita' si la riferimento alle norme di legge in vigore.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 33

Art. 33. PREVIDENZE SOCIALI L'azienda provvedera' alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai nonche' a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 34

Art. 34. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di licenziamento e l'indennita' sostitutiva del preavviso saranno corrisposte al coniuge, a figli e, se viventi a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone sopra indicate, le indennita' di cui sopra sono attribuite secondo la norma della successione legittima.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 35

Art. 35. FERIE Gli operai che abbiano presso l'azienda un anno di anzianita' consecutiva hanno diritto annualmente ad un periodo di ferie retribuito con retribuzione globale di fatto come indicato nell'art. 12 del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946 e nelle misure di: a) giorni 12 (ore 96) dal 1° al 5° anno compiuto; b) giorni 14 (ore 112) dal 6° al 14° anno compiuto; c) giorni 16 (ore 128) oltre il 14° anno compiuto. Per i lavoranti a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo feriale o la indennita', sostitutiva, sara' ragguagliata alla retribuzione ad economia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all'art. 10. Per i lavoranti a cottimo pieno, la retribuzione sara' ragguagliata al guadagno medio giornaliero percepito nelle 4 settimane o due quindicine precedenti la data nella quale si e' compiuto il periodo annuale cui le ferie sono riferite o la data della risoluzione del rapporto. In caso di licenziamento o di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie, spettera' il godimento delle stesse. In caso di ferie collettive o di licenziamenti, o di dimissioni, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spettera' il godimento di tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di anzianita'. All'operaio che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo feriale per non avere un'anzianita' di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spettera' una giornata (8 ore) di ferie per ogni mese di anzianita'. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata, agli effetti delle ferie come mese intero. L'epoca delle ferie sara' stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo contemporaneamente per fornace, per squadre o individualmente. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. I giorni festivi di cui all'art. 16 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si fara' luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Allo scopo di non incidere sulla produttivita' delle aziende nel presente delicato momento dell'economia nazionale, resta convenuto perdurando tali condizioni, la possibilita' di suddividere in due periodi dell'anno il godimento dei giorni di ferie, ovvero di sostituire il godimento fino a sei giorni, corrispondendo un dodicesimo di retribuzione calcolato nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non godute.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 36

Art. 36. GRATIFICA NATALIZIA Agli operai in servizio alla data di applicazione del presente contratto la liquidazione della gratifica natalizia sara' effettuata per ciascun anno nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per gli operai lavoranti a cottimo normale, il trattamento sara' pari alla retribuzione (minimi unificati e contingenza) maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 10. Per i lavoratori a cottimo pieno, si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. Nel casa di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata agli effetti della gratifica natalizia come mese intero. Qualora un operaio abbia prestato servizio durante il corso dell'anno in lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo sara' fatto secondo il sistema stabilito per i cottimisti per quei mesi per i quali l'operaio ha lavorato a cottimo e secondo il sistema stabilito per i lavoranti ad economia per quei mesi per i quali ha invece lavorato ad economia. Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia con orario superiore alle 8 ore giornaliere, la gratifica natalizia sara' ragguagliata a 25 giornate della retribuzione giornaliera di fatto percepita secondo il proprio orario giornaliero.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 37

Art. 37. PREMIO DI FEDELTA' Ai lavoratori che abbiano compiuto il 20° anno di anzianita' presso la stessa azienda, verra' corrisposto un premio pari all'importo di 140 ore lavorative. Ai soli effetti di questo istituto si conviene, oltre a quanto stabilito dall'art. 25, che qualora durante il rapporto di lavoro si sia verificata o si verifichi una unica interruzione non superiore ai 4 mesi, questa non interrompe il maturarsi dell'anzianita'.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 38

Art. 38. MODALITA' DI PAGAMENTO La paga verra' effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente secondo le consuetudini. A richiesta degli operai, quando la paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, dovranno essere corrisposti acconti settimanali di circa il 90 per cento della paga maturata. La paga si effettua con busta o documento equivalente preparata individualmente e recante la descrizione dei singoli elementi che la compongono, il nominativo dell'azienda ed il periodo cui si riferisce. La paga sara' corrisposta immediatamente dopo la cessazione del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera e comunque in modo da evitare che i lavoratori debbano subire perdite di tempo superiori alla mezz'ora circa oltre la fine dell'orario lavorativo. Nel caso che la paga si faccia in localita' diversa dalla fornace, si concedera' all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo ove si effettua la distribuzione delle paghe al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso. Non saranno ammessi reclami sulla, rispondenza fra la somma percepita e quella indicata sulla busta paga o documento equivalente nonche' sulla qualita' della moneta, se non all'atto del pagamento.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 39

Art. 39. MENSE AZIENDALI Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto. L'indennita' sostitutiva, ove attualmente e' corrisposta, rimane fissata in L. 20 (venti) giornaliere, ferma restando la eventuale maggiore misura gia' in vigore localmente.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 40

Art. 40. ALLOGGI Il lavoratore che per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza, sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, avra' a disposizione da parte della azienda, oltre ad una camera o camerata con una o piu' finestre, munita di illuminazione, i seguenti oggetti: a) un letto o branda; b) un materasso di lana o di crine o di foglie di granturco mantenuto in condizioni d'uso; c) un guanciale. La fornitura delle coperte sara' esaminata e risolta dalle Associazioni locali. Durante il periodo invernale, il locale adibito a dormitorio, dovra' essere, a spese dell'azienda, convenientemente riscaldato. Il lavoratore e' tenuto a conservare in buono stato i soprascritti locali e suppellettili dei quali sara' responsabile in caso di rottura, deterioramento o smarrimento cansati da sua negligenza.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 41

Art. 41. SPOGLIATOI, DOCCE, REFETTORI, ECC. Le aziende porranno a disposizione dei lavoratori: n. 1 spogliatoio per uomini e 1 per donne; n. 1 doccia o lavatoio; n. 1 deposito per biciclette e altri mezzi di trasporto; n. 1 locale per uso refettorio.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 42

Art. 42. COMMISSIONI INTERNE Per le Commissioni Interne si fa riferimento alle disposizioni dell'accordo interconfederale ed a quelle che potessero essere definite in materia tra le Confederazioni.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 43

Art. 43. DISCIPLINA SUL LAVORO I lavoratori di qualsiasi grado o categoria sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nei contratti integrativi e nei regolamenti interni aziendali secondo le norme di legge e gli accordi interconfederali. In modo speciale l'operaio deve: 1) osservare l'orario stabilito per la sua categoria o turni di servizio; 2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilita' ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni avute; 3) conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro dara', diritto all'azienda di rivalersi sulle sue competenze previa contestazione dell'addebito. Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo. In caso di licenziamento o di dimissioni, l'operaio deve riconsegnare al magazzino od al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna. L'operaio rispondera', e l'azienda potra' rivalersene sulle sue competenze, delle perdute di materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreche' l'operaio sia stato messo in condizioni di custodirlo. E' vietato agli operai: a) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione; b) introdurre bevande alcooliche senza permesso; c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti, ecc.; d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine ed autorizzazione della Direzione; e) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad essi non siano stati espressamente affidati.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 44

Art. 44. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI L'inosservanza da parte dell'operaio delle disposizioni contenute nel presente contratto puo' dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino all'importo di 3 ore lavorative; c) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; d) licenziamento senza preavviso ne' indennita'. L'azienda, nel comunicare al lavoratore i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni. I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno, dovranno essere versati alla Cassa Malattia.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 45

Art. 45. MULTE E SOSPENSIONI L'azienda ha facolta' di applicare la multa nei seguenti casi: 1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo; 2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute; 3) ritardo inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione; 4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione; 5) stato di ubriachezza sul lavoro; 6) offese ai compagni di lavoro; 7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento. In caso di mancanza di maggiore gravita' o di recidiva la Direzione potra' infliggere la sospensione.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 46

Art. 46. LICENZIAMENTO PER MANCANZE L'azienda potra' procedere al licenziamento dell'operaio senza preavviso ne' indennita' di licenziamento nei seguenti casi: a) concorrenza sleale; b) insubordinazione verso i superiori; c) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; d) rissa nell'interno dello stabilimento, furti, frodi, e danneggiamento volontario; e) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente; f) fatti colposi che possano compromettere la stabilita' e la sicurezza dello stabilimento e la incolumita' del personale e del pubblico; g) trafugamento di disegni, di modelli, utensili e materiale di proprieta' dell'azienda; h) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria, alla vigilanza ed ai magazzini.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 47

Art. 47. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 46 o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno mediante preavviso di: 6 giornate lavorative (ore 48) in caso di anzianita' presso l'azienda fino a 5 anni; 8 giornate lavorative (ore 64) in caso di anzianita' oltre i 5 anni e fino a 10; 10 giornate lavorative (ore 80) in caso di anzianita' oltre i 10 anni. Il periodo di preavviso sara' computato agli effetti dell'anzianita'. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso sopra indicato, deve corrispondere all'altra un'indennita' pari all'importo della retribuzione globale di ratto per il periodo di mancato preavviso. In tal caso per i lavoratori a cottimo l'indennita' sostitutiva del preavviso sara' calcolata sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 10. Per i lavoranti a cottimo pieno l'indennita' stessa sara' calcolata sulla retribuzione oraria media giornaliera percepita nell'ultimo periodo di paga. In caso di dimissioni i periodi di cui sopra sono ridotti della meta'.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 48

Art. 48. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 46, sara' corrisposta, per ciascuno degli anni di anzianita' non interrotta presso l'Azienda, compresi nei sottoindicati scaglioni, una indennita' nelle seguenti misure: da anni 1 a 3....................... giornate 6 oltre i 3 fino a 6.................. " 7 oltre i 6 fino a 10................. " 9 oltre i 10 fino a 15................ " 10 oltre i 15 fino a 18................ " 13 oltre i 18 anni..................... " 15 La gratifica natalizia sara' conteggiata nella retribuzione ai fini del calcolo della indennita' di licenziamento. Agli effetti della liquidazione di tale indennita', le frazioni si computano in dodicesimi. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove l'operaio non abbia compiuto un anno di anzianita' gli verra' liquidata la frazione di indennita' in proporzione ai mesi di anzianita' raggiunta. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata agli effetti dell'anzianita' come mese intero. Le maggiori indennita' previste dal presente contratto non verranno corrisposte per l'anzianita', gia' maturata all'entrata in vigore del contratto stesso: pero' tale anzianita' sara' computata agli effetti del diritto delle maggiori indennita', stesse, per il periodo di servizio successivo alla data di entrata in vigore del presente contratto. La misura dell'indennita' di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianita' complessiva del l'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissato per lo scaglione relativo. Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai successivi scaglioni si e' inteso attenersi al principio di proporzionalita' sancito dall'[art. 2120 del C. C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2120) mediamente favorendo le anzianita' piu' elevate.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 49

Art. 49. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, verranno corrisposte agli operai le sottoindicate aliquote della indennita' di cui al precedente articolo: per anzianita' da 2 a 4 anni: 50 per cento; da oltre 4 anni e fino a 10 anni: 75 per cento; oltre 10 anni: 100 per cento. Per gli operai che abbiano compiuto 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne, la indennita' di cui sopra verra' corrisposta nella misura del 100 per cento. Tale trattamento e' esteso agli operai dimissionari per malattia o infortunio ed alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza, puerperio.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 50

Art. 50. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Restano immutate le condizioni piu' favorevoli eventualmente praticate agli operai in servizio presso le singole aziende alla data di decorrenza del presente contratto.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 51

Art. 51. ACCORDI INTEGRATIVI PROVINCIALI Le Associazioni Territoriali si incontreranno entro due mesi dalla entrata in vigore del presente contratto per accordarsi sulle questioni espressamente ad esse demandate dai vari articoli del contratto e cioe' articoli 6, 7, 9, 12 e 21. In quelle province per le quali i contratti integrativi del precedente contratto nazionale prevedevano particolari norme di carattere locale, le Associazioni Provinciali si incontreranno per esaminare anche quelle particolari norme contenute nei contratti integrativi del precedente contratto nazionale.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 52

Art. 52. ACCORDI INTERCONFEDERALI Gli accordi interconfederali anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 53

Art. 53. RECLAMI E CONTROVERSIE Tutti i reclami di carattere plurimo e individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell'azienda e saranno risolti con trattative fra gli operai interessati ed i loro rappresentanti e l'Azienda. Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia individuale o collettiva, questa dovra', prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle Organizzazioni stipulanti per esperire l'amichevole componimento. In considerazione delle particolari caratteristiche dell'Industria dei Laterizi e della possibilita' che al termine della stagione di produzione l'organizzazione della fornace venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 11-17 febbraio 1971, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1971, n. 49)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del [d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1028](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-07-14;1028), nella parte in cui attribuisce efficacia erga omnes all'art. 53, terzo comma, del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi".

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 54

Art. 54. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Agli effetti del presente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo-regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso ed indennita' di anzianita' per licenziamento ed in caso di dimissioni, malattia ed infortunio, puerperio). Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, piu' favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 55

Art. 55. DISPOSIZIONI FINALI Qualora dalle Federazioni Nazionali dei Lavoratori stipulanti il presente contratto siano concordate con altre Associazioni dei datori di lavoro condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 56

Art. 56. MINIMI DI PAGA ORARIA Dalla data di entrata in vigore del presente contratto agli operai del Settore saranno applicati i minimi salariali della tabella allegata che sostituiscono quelli contenuti nella tabella allegata al contratto 11 novembre 1954.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 57

Art. 57. INDENNITA' SPECIALI A tutti gli operai dell'industria dei laterizi in relazione alle particolari caratteristiche dell'industria stessa, sara' corrisposta una indennita' ragguagliata ad anno nella misura di L. 4.500 per gli uomini di eta' superiore ai 20 anni e di L. 3.700 per gli uomini di eta' inferiore ai 20 anni e per le donne. Sara' anche corrisposta a titolo di rimborso spese per il logorio degli indumenti una indennita' vestiario ragguagliata ad anno nella misura di L. 4000 per gli uomini di eta' superiore ai 20 anni e di L. 3000 per gli uomini di eta' inferiore ai 20 anni e per le donne. Le anzidette indennita' sono frazionabili in dodicesimi. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata come mese intero. Le indennita' di cui sopra assorbono fino alla concorrenza, quanto eventualmente corrisposto dalle aziende per gli stessi titoli e verranno corrisposte trimestralmente o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Chiarimento a verbale. Le indennita' di cui all'art. 57 saranno corrisposte sia dalle Aziende a carattere stagionale che da quelle a carattere continuo.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 58

Art. 58. VALIDITA' E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 dicembre 1957 e scadra' il 30 novembre 1960. Il preavviso per la disdetta e' di tre mesi e deve essere dato con lettera raccomandata. Quando nessuna delle parti contraenti lo abbia denunciato nei termini suddetti il contratto si intendera' tacitamente rinnovato per altri tre anni. La parte che avra' data la disdetta dovra' comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza e, l'altra dovra', rispondere a tali proposte non oltre un mese prima della scadenza del contratto.

CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-Tabelle

OPERAI - (Uomini) - Paga minima oraria in vigore dal 1 dicembre 1957 Parte di provvedimento in formato grafico OPERAI - (Donne) - Paga minimo oraria in vigore dal 1 dicembre 1957 Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI Addi' 18 dicembre 1957 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI (A.N.D.I.L.), rappresentata dal Vice Presidente comm. rag. Luigi Inverni, assistito dagli industriali: sig. Gualtiero Briganti, dott. Gualtiero Doniselli, ing. Vittorio Galotti, dott. Umberto Peretti, commendatore arch. Lino Vannuccini, nonche' dal dott. Mario Cantelli, Segretario Generale dell'A.N.D.I.L.; - con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana nella persona dell'avv. Enzo Baiocco e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.), rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza, dal Segretario Generale Aggiunto sig. Paolo Bellandi e dai Segretari Nazionali sigg. Alfredo Messere e Alberto Abbiati, con la partecipazione del sig. Aldo Orazio; - con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dottore Dionigi Coppo, Segretario Confederale ed i signori: Ettore Francesco Azais e Mario Pinna; la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI E AFFINI E DEL LEGNO (FE.N.E.A.L.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Giordano Gattamorta e dai sigg.: Natale Petitti e Paolo Mutti; - con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.) nella persona del sig. dott. Raffaele Vanni, Segretario Confederale; il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEI LATERIZI aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentata dai sigg.: Gino Bernini, Mario Calzolari, Osasco Davini, Egidio Giorgi, Amedeo Manzo, componenti la Segreteria Nazionale e dai sigg.: Comunardo Bagni, Giovanni Barbieri, Ermanno Biagi, Mario Zanini; - con la partecipazione della FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E DELLE INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari signori: Carlo Cerri, Arredo Forni e Giorgio Guerri; e con l'assistenza della Confederazione Generale del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on. Vittorio Foa e sig. Luciano Romagnoli, e del dott. Eugenio Giambarba; e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi nel territorio nazionale ed aderenti all'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi Addi' 18 dicembre 1957 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI (A.N.D.I.L.), rappresentata dal Vice Presidente comm. rag. Luigi Inverni, assistito dagli industriali: sig. Gualtiero Briganti, dott. Gualtiero Doniselli, ing. Vittorio Galotti, dott. Umberto Peretti, commendatore arch. Lino Vannuccini, nonche' dal dott. Mario Cantelli, Segretario Generale dell'A.N.D.I.L. - con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona dell'avv. Enzo Baiocco e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal suo reggente Tommaso Senesi, assistito dai sigg.: Sperello Barardinelli, Romano Gatta e Carlo Angelmi; - con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.), nella persona del sig. Verledo Guidi; e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi nel territorio nazionale ed aderenti all'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi. Art. 1. ASSUNZIONE Il rapporto di impiego, osservate le disposizioni legislative in materia, si costituisce con la lettera di assunzione nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) la durata dell'eventuale periodo di prova; 4) l'eventuale prefissione di termine; 5) il trattamento economico iniziale.

CCNL 18 dicembre 1957 impiegati aziende produttrici materiali laterizi-art. 2

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