DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1028
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi (A.N.D.I.L.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana (C.G.I.L.) e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); la Federazione Nazionale Edili e Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); il sindacato italiano Lavoratori dell'Industria dei Laterizi aderente alla S.I.L.L.E.A., con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.) e con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L); e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi (A.N.D.I.L.) e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini C.I.S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.);
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, stipulato tra le predette organizzazioni sindacali;
Visto l'accordo, in pari data, per la istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali, per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria dei laterizi e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al contratto suddetto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 del 15 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi, del 18 dicembre 1957, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal precitato contratto collettivo per gli impiegati ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi.((1)) Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 49. - VILLA
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI - (A.N.D.I.L.) - rappresentata dal Vice Presidente comm. rag. Luigi Inverni, assistito dagli Industriali: sig. Gualtiero Briganti, dott. Gualtiero Doniselli, ingegnere Vittorio Galotti, dott. Umberto Peretti, commendatore arch. Lino Vannuccini, nonche' dal dott. Mario Cantelli, Segretario Generale dell'A.N.D.I.L., con l'assistenza, della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Tommaso Bardoscia e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI e AFFINI (F.I.L.C.A.) - rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza, dal Segretario Generale Aggiunto sig. Paolo Bellandi e dai Segretari Nazionali sigg. Alfredo Messere e Alberto Abbiati, - con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Dionigi Coppo, Segretario Confederale ed i sigg.: Ettore Francesco Azais e Mario Pinna; la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI E AFFINI E DEL LEGNO - (FE.N.E.A.L.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Giordano Gattamorta e dai sigg. Natale Petitti e Paolo Mutti, - con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.) nella persona del sig. dott. Raffaele Vanni, Segretario Confederale; il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEI LATERIZI aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentata dai sigg.: Gino Bernini, Mario Calzolari, Osasco Davini, Egidio Giorgi, Amedeo Manzo, componenti la Segreteria Nazionale e dai sigg.: Comunardo Bagni, Giovanni Barbieri, Ermanno Biagi, Mario Zanini; - con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari signori: Carlo Ceri, Arvedo Forni e Giorgio Guerri, e con l'assistenza della Confederazione Generale del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on. Vittorio Foa e sig. Luciano Romagnoli, e del dott. Eugenio Giambarba; e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi nel territorio nazionale ed aderenti all'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi. Addi' 18 dicembre 1957 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI - A.N.D.I.L.) - rappresentata dal Vice Presidente comm. rag. Luigi Inverni, assistito dagli Industriali: sig. Gualtiero Briganti, dott. Gualtiero Doniselli, ingegnere Vittorio Galotti, dott. Umberto Peretti, commendatore arch. Lino Vannuccini, nonche' dal dottor Mario Cantelli, Segretario Generale dell'A.N.D.I.L., con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria, italiana nella persona del dott. Torquato Bardoscia. e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI - C.I.S.N.A.L. - rappresentata dal suo reggente Tommaso Senesi, assistito dai sigg.: Sperello Barardinelli, Romano Gatta e Carlo Angelini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacali Nazionali Lavoratori - C.I.S.N.A.L. - nella persona del sig. Verledo Guidi; e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi, nel territorio nazionale ed aderenti all'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione dei lavoratori dovra' essere fatta tramite gli Organi del Collocamento secondo le norme di legge in vigore (ved. artt. 14 e 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264). All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la qualifica, la categoria alla quale viene assegnato, nonche' la relativa retribuzione.
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 2
Art. 2. DOCUMENTI All'atto dell'assunzione, l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equivalente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera per le assicurazioni obbligatorie; 4) stato di famiglia per l'operaio capo di famiglia agli effetti degli assegni familiari; 5) libretto della Cassa Mutua Malattia; 6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali e di legge. Il datore di lavoro potra' eventualmente richiedere il certificato penale con la data non anteriore a tre mesi. Nel caso che il lavoratore si presenti sprovvisto dei documenti riguardanti il trattamento previdenziale, il datore di lavoro e' tenuto a richiederli agli uffici competenti. L'operaio dovra' dichiarare il suo domicilio e la, sua residenza alla Direzione dell'azienda e tenerla informata degli eventuali cambiamenti. All'atto della sua assunzione, l'operaio che non ne sia provvisto ricevera' a cura dell'azienda copia del presente contratto. L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Entro il giorno - non festivo - successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda mettera', a disposizione dell'operaio, per il ritiro, i documenti dovutagli, regolarmente aggiornati e l'operaio dovra' ritirarli rilasciandone regolare ricevuta. La parte che contravvenisse a tale disposizione se ne assumera' la piena responsabilita' a tutti gli effetti.
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 3
Art. 3. AMMISSIONE LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni della [legge n. 653 del 26 aprile 1934](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) e altre leggi in materia.
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 4
Art. 4. VISITA MEDICA Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per gli operai per i quali e' prescritta, l'operaio prima dell'assunzione potra' essere sottoposto a visita da parte del medico fiduciario dell'azienda.
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 5
Art. 5. PERIODO DI PROVA Il lavoratore di nuova assunzione puo' essere sottoposto ad un periodo di prova della durata di 6 giorni prorogabili di altri 6 giorni consensualmente. Il prolungamento del periodo di prova deve risultare da accordo scritto. Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso ne' indennita'. All'operaio confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fissera' la relativa paga che non potra' essere inferiore alla paga determinata nei contratti vigenti per la categoria alla quale l'operaio verra' assegnato. In tal caso l'anzianita', dell'operaio decorre dal primo giorno di assunzione. L'operaio che non verra' confermato o che non accetta le condizioni fissategli, lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. Nei caso che la paga non sia stata prestabilita, verra' retribuito in base alla paga minima fissata per la categoria nella quale ha prestato l'opera sua o in base al guadagno realizzato nel caso di lavoro a cottimo. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di infortunio sul lavoro l'operaio sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni dall'inizio dell'assenza. Per l'operaio che sia gia' stato precedentemente alle dipendenze della stessa azienda e con la stessa qualifica l'assunzione si intende fatta in via definitiva.
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi-art. 6
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