DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1029
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto l'accordo interconfederale 3 dicembre 1954 per il trattamento degli impiegati e degli altri lavoratori retribuiti in misura fissa nelle ricorrenze festive che cadono di domenica, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana, Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; nonche' tra la Confederazione Generale dell'Industria, italiana e la Confederazione italiana Sindacati razionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 del 28 gennaio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita':
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 3 dicembre 1954 sul trattamento economico degli impiegati e degli altri lavoratori retribuiti in misura fissa nelle ricorrenze festive che cadono di domenica sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 35. - VILLA
Accordo 3 dicembre 1954 lavoratori retribuiti misura fissa ricorrenze festive-art. 1
ACCORDO DEL 3 DICEMBRE 1954 PER IL TRATTAMENTO DEGLI IMPIEGATI E DEGLI ALTRI LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA NELLE RICORRENZE FESTIVE CHE CADONO DI DOMENICA 3 dicembre 1954, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa e dall'ing. Emilio Zacchi, Presidente del Comitato permanente per gli affari Sindacali, assistiti dal Vice segretario generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Mario Milano, con l'intervento di una delegazione industriale composta dei sigg.: dott. Fausto Alcaro, dott. Aldo Baro, dott. Enzo Ciminelli, dott. Francioli, avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, rag. Mario Moretti, dott. Rino Nosadini, dott. Dino Stefani; e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dall'on. sen. Renato Bitossi, Segretario confederale, dall'ing. Giuseppe Tanzarella, Vice segretario, dal dott. Eugenio Giambarba e dal sig. Amino Pizzorno; assistiti dai sigg.: Adriano Sipsz e Pietro Andreoni: la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI rappresentata dal dott. Bruno Storti Segretario generale aggiunto, dal dott. Paolo Cavezzali, Segretario confederale e dal sig. Ettore Azais, nonche' dal prof. Salvatore Papa, assistiti dai sigg.: Testa e Valbonesi; l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Raffaele Vanni, assistito dal sig. Sergio Cesare e dall'avv. Fenizio Fenizi. Addi' 3 dicembre 1954, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa e dall'ing. Emilio Zacchi, Presidente del Comitato permanente per gli affari Sindacali, assistiti dal Vice segretario generale avv. Rosario Toscani e dal dott. Mario Milano, con l'intervento di una delegazione industriale composta dei sigg.: dott. Fausto Alcaro, dott. Aldo Baro, dott. Enzo Cimielli, dott. Francioli, avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, rag. Mario Moretti, dott. Rino Nosadini, dott. Dino Stefani; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata. dal Segretario generale prof Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni; si e' convenuto quanto segue: Art. 1. Qualora una delle ricorrenze nazionali, oppure una delle altre festivita' elencate nell'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, cadono di domenica, agli impiegati ed ai lavoratori retribuiti in misura fissa e' dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto. Il predetto importo sara' determinato, per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti mensilmente, sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa. Per i lavoratori retribuiti ogni quattro settimane, oppure a quindicina, quattordicina. o settimana, il calcolo avverra' dividendo la retribuzione fissa rispettivamente per 24, 13, 12 e 6.
Accordo 3 dicembre 1954 lavoratori retribuiti misura fissa ricorrenze festive-art. 2
Art. 2. Allo scopo di semplificare la corresponsione, il trattamento di cui all'art. 1 e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita', anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso eventualmente previsto dai contratti di lavoro per tali prestazioni.
Accordo 3 dicembre 1954 lavoratori retribuiti misura fissa ricorrenze festive-art. 3
Art. 3. Per i settori e per le province (o zone provinciali) od aziende, nelle quali si corrispondono, di fatto, quote aggiuntive, derivanti dalla concessione, a suo tempo effettuata, della contingenza per 30 giornate, dall'importo dovuto ai sensi dell'art. 1 del presente contratto sara' dedotto, per ogni festivita' cadente di domenica, un quarto delle dette quote.
Accordo 3 dicembre 1954 lavoratori retribuiti misura fissa ricorrenze festive-art. 4
Art. 4. Qualora i contratti di lavoro vigenti per determinati settori abbiano gia' regolato, nei confronti dei lavoratori retribuiti in misura fissa, il trattamento per il caso di ricorrenze festive cadenti di domenica, prevedendo la sostituzione delle ricorrenze stesse con altre da concordare o stabilendo l'aggiunta delle relative giornate ai periodi feriali contrattuali, o con altri sistemi, verra' mantenuto il trattamento di cui ai predetti contratti. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ZACCAGNINI
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