DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1030

Type DPR
Publication 1960-07-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimti di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 novembre 1957 per gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso, stipulato tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); la Federazione italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e delle Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); la Federazione Nazionale Edili ed Affini (F.E.N.E.A.), con l'assistenza dell'Unione italiana del lavoro (U.I.L.); nonche' tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Caico e dei Gesso e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.);

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 dell'11 gennaio 1960, dell'atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo agli operai addetti a stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso, del 22 novembre 1957, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso.

GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio 38. VILLA

CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 NOVEMBRE 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA STABILIMENTI ESERCENTI LA PRODUZIONE DELLA CALCE E DEL GESSO Addi' 22 novembre 1957, tra l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO, DELLA CALCE E DEL GESSO rappresentata dal suo Presidente dott. Arnaldo Aonzo, assistito dal Segretario avv. Paolo Armani e dal dottor Gaetano Mancini, con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende nelle persone dei sigg.: dott. Luigi De Niederhausern e dott. Angelo Zanon e di rappresentanti di varie Associazioni Territoriali e con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana in persona del dott. Torquato Bardoscia; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (FILCA) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza, dal Segretario Generale aggiunto sig. Paolo Bellandi e dai Segretari nazionali sigg.: Alfredo Messere e Alberto Abbiati; con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del dott. Dionigi Coppo Segretario Confederale e dei sigg.: Ettore Francesco Azzais e Mario Pinna; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL, LEGNO, DELLA EDILIZIA E' DELLE INDUSTRIE AFFINI (FILLEA) rappresentata dal Segretario Generale sig. Rinaldo Scheda, dai Segretari dott. Elio Capodaglio, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con la partecipazione del sig. Edoardo Picollo e con l'assistenza della CGIL nelle persone dei Segretari on. Fernando Santi e dott. Luciano Lama, e del dott. Eugenio Giambarba; e la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILi E AFFINI (FENEA) rappresentata dal Segretario Nazionale dott. Giordano Gattamorta e dai Vice Segretari dott. Natale Petitti e rag. Giuliano Sommi con la partecipazione del signor Paolo Mutti e con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro (UIL) nella persona del dott. Raffaele Vanni, segretario Confederale; Addi' 22 novembre 1957, tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, rappresentata dal suo Presidente dott. Arnaldo Aonzo, assistito dal Segretario Paolo Armani e dal dott. Gaetano Mancini con la partecipazione di una Delegazione di rappresentanti delle Aziende nelle persone dei Sigg.: Luigi Niederhausern e dott. Angelo Zanon e di rappresentanti di varie Associazioni territoriali e con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana in persona del dott. Torquato Bardoscia; e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal suo Reggente sig. Tommaso Sanesi, assistito dai sigg.: Sperello Berardinelli e Carlo Angelini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.) nella persona del sig. Varledo Guidi, e' stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la produzione della calce e del gesso. Art. 1. ASSUNZIONE Gli operai dovranno essere regolarmente assunti tramite gli Uffici di Collocamento secondo le norme di legge e secondo le particolari norme contrattuali che potranno essere concordate tra le Confederazioni. Qualora l'azienda si trovi nella necessita' di assumere nuovo personale, essa procurera' di dare la preferenza a quegli operai disoccupati che gia' siano stati in precedenza alle dipendenze dell'azienda stessa e non licenziati per motivi disciplinari, che abbiano i requisiti richiesti per il lavoro a cui debbono essere adibiti.

CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso-art. 2

Art. 2. ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E FANCIULLI Per l'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge. Comunque e' fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 15 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Compatibilmente con le esigenze aziendali, si evitera' di richiedere prestazioni di lavoro femminili nei giorni festivi. Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso-art. 3

Art. 3. DOCUMENTI All'atto dell'assunzione, l'operaio deve presentare: 1) la carta d'identita' od altri documenti equivalenti; 2) il libretto di lavoro; 3) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie; 4) il libretto dell'assistenza malattia; 5) lo stato di famiglia, per gli operai capi famiglia, agli effetti degli assegni familiari; 6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge. E' in facolta' dell'azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio dovra' dichiarare alla Direzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti. Per i documenti per i quali la legge od il contratto prevedano determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, l'azienda provvedera' agli adempimenti stessi.

CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso-art. 4

Art. 4. VISITA MEDICA Quando se ne presenti la necessita' e l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio, l'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'azienda, sin prima dell'assunzione in servizio sia durante il rapporto di lavoro.

CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso-art. 5

Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di sei giorni che potra' prolungarsi, d'accordo tra le due parti, non oltre, in ogni caso, due settimane. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso, ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascera' senz'altro lo stabilimento ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. L'operaio che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Nel caso di assunzione di operai che siano gia' stati alle dipendenze della stessa azienda, secondo quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1, non sara' richiesto il periodo di prova all'operaio che venga adibito alle medesime mansioni gia' in precedenza esplicate.

CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso-art. 6

Art. 6. CLASSIFICA OPERAI SPECIALIZZATI: sono gli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali e' necessaria una capacita' tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso lungo tirocinio e mediante adeguata preparazione tecnica, e che compiono, a regola d'arte, tutti i lavori inerenti alla loro specialita', che vengono ad essi affidati. Esemplificazione: a) conduttori patentati di caldaie a vapore aventi superficie superiore a 25 mq. o addetti a piu' caldaie di superficie interiore; b) conduttori di turbo alternatori o di turbine; c) conduttori patentati di locomotive e locomotori; d) minatori all'interno ed all'esterno ed armatori all'interno provetti, ossia gli operai cui e' affidato il compito di adoperare gli esplosivi, di fissare la posizione dei fori da mina, la carica ed il brillamento della medesima, e di disporre ed eseguire l'armamento: e) meccanici provetti; tornitori provetti; fresatori provetti; saldatori provetti; fabbri, forgiatori e calderari provetti; fonditori provetti; aggiustatori provetti; attrezzisti provetti; montatori di macchine provetti; elettricisti e bobinatori provetti: tubisti-idraulici provetti; muratori, carpentieri in legno o ferro e ferraioli provetti; modellisti e falegnami provetti, ecc. Sono equiparati agli effetti salariali, agli operai specializzati i seguenti: f) conducenti-mneccanici patentati di automezzi; g) infermieri patentati; h) cuochi provetti. QUALIFICATI: sono gli operai che eseguono lavori per i quali e' richiesta una buona capacita' e pratica di mestiere, acquisita dopo adeguato tirocinio. Esemplificazione: a) fornaciai; b) mugnai e mugnai-idratatori; c) manovratori di escavatori meccanici, di draghe natanti, gruisti e barcaioli che curino altresi' la normale manutenzione dei mezzi loro affidati: d) miniatori all'interno ed all'esterno ed armatori all'interno, cioe' gli operai che svolgono i lavori inerenti all'impiego di mine ed i lavori di armamento sotto la sorveglianza di specializzati o superiori. I medesimi potranno considerarsi specializzati quando, dopo un tirocinio di un anno, svolgano in modo completamente autonomo tutte le mansioni dei minatori ed armatori provetti; e) aiutanti alle prove di laboratorio; f) binaristi-montatori; g) conduttori di caldaie a vapore fino a 25 mq.; h) conduttori di locomotori per i quali non sia richiesta la patente, che carino anche la normale manutenzione della macchina; i) tutti gli operai non provetti aventi le mansioni di cui alla lettera, e) degli specializzati: l) insaccatori addetti a macchine insaccatrici che abbiano compiuto con esito favorevole un tirocinio di sei mesi nelle mansioni: m) cuochi. Sono equiparati, agli effetti salariali, agli operai qualificati i seguenti: guardie giurate, portieri con mansioni di custodia e controllo ma non contabili, guardiani diurni e notturni, conducenti patentati di automezzi. MANOVALI SPECIALIZZATI: sono coloro che eseguono lavori, per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato, ma solo un periodo di pratica. Esemplificazione: a) dosatori molini e aiutanti mugnai; b) aiutanti fornaciai e sfornaciatori; c) addetti a: essiccatoi, frantoi, laminatoi e cilindraie, elevatori, estrattori ad eliche, montacarichi, argani trasportatori pneumatici e meccanici, nodulizzatori, impastatrici, macchine dosatrici in genere, compressori, omogeneizzatori, filtri ed elettrofiltri, teleferiche, pompe, ecc. ecc.; d) oliatori ed ingrassatori; e) manovratori e frenatori di vagoni a trazione meccanica, a mano, ed animale; f) cucinieri; g) confezionatori di conci a mano ed a macchina; h) carrettieri e cavallanti; i) battimazza; l) inservienti di laboratorio; m) insaccatori durante il periodo di tirocinio di sei mesi; n) aiutanti minatori all'interno ed all'esterno, aiutanti ariatori; o) addetti al carico, al trasporto ed alla manovra dei vagoni nelle gallerie di raccolta e di carreggio; p) addetti alla rimozione del materiale sui frontoni di cava. Chiarimento a verbale. Per gli operai di cui alle lettere c) e d), le parti concordano quanto segue: Nel caso in cui l'operaio svolga anche mansioni pertinenti ad una qualifica superiore, secondo quanto definito nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 10 (mansioni promiscue). MANOVALI COMUNI: sono gli operai che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre alcun periodo di pratica e che compiono lavori di fatica in genere. Esemplificazione: a) caricatori e scaricatori di stabilimento, piani caricatori e trasbordo, piazzali ecc. di qualsiasi materiale; b) personale di fatica in genere, cariolanti, badilanti, addetti alla pulizia dei locali e piazzali, inservienti; c) addetti al carico ed allo scarico all'esterno delle miniere o nelle cave a cielo aperto; ecc. ecc. DONNE: 1ª Categoria (corrispondente agli operai qualificati). 2ª Categoria (corrispondente ai manovali specializzati): a) cuciniere; b) rammendatrici sacchi e tele. 3ª Categoria (corrispondente ai manovali comuni): a) inservienti in genere; b) addette a lavori di pulizia in genere; c) addette a lavori di manovalanza in genere.

CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso-art. 7

Art. 7. PASSAGGIO DI MANSIONI L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di salario. All'operaio che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il salario percepito e quello minimo della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi consecutivi nel disimpegno delle mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, ferie, richiamo alle armi ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria. In caso di temporaneo passaggio a mansioni che comportino una, diminuzione di salario, all'operaio verra', ancora, corrisposto il suo normale salario. Qualora il passaggio alla categoria inferiore si prolunghi oltre il periodo di due settimane, l'operaio avra' diritto di richiedere la risoluzione del rapporto e di percepire una indennita' pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento non per motivi disciplinari. Tutti i passaggi definitivi di categoria dovranno risultare da regolare registrazione sui libretti di lavoro con l'indicazione della decorrenza. Chiarimento a verbale. Ferino restando che le indennita' di cui all'art. 23 competono soltanto in quanto si svolgano le mansioni e si verifichino le condizioni di lavoro per le quali sono state istituite, si chiarisce che nei casi in cui esiste la consuetudine di mantenere temporaneamente le indennita' in questione quando siano effettuati passaggi non definitivi a mansioni che non le comportino, tale trattamento di maggior favore sara' conservato in conformita' a quanto previsto dall'art. 51.

CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso-art. 8

Art. 8. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO Qualora l'operaio sia stato chiamato dall'azienda a svolgere, da almeno sei mesi, continuativamente ed ininterrottamente mansioni proprie delle categorie impiegatizie, egli avra' diritto al riconoscimento della qualifica impiegatizia ed il trattamento relativo sara' disciplinato dall'art. 6 del contratto collettivo 5 agosto 1937 e successive modificazioni.

CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso-art. 9

Art. 9. PASSAGGIO DA OPERAIO A INTERMEDIO Il passaggio dalla categoria operaia a quella speciale o intermedia non costituisce di per se' risoluzione del rapporto di lavoro.

CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso-art. 10

Art. 10. MANSIONI PROMISCUE L'operaio che sia adibito, con carattere di continuita' a mansioni relative a diverse qualifiche, sara' classificato nella qualifica superiore e ne percepira' la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attivita' svolta dall'operaio.

CCNL 22 novembre 1957 operai dipendenti stabilimenti produzione calce e gesso-art. 11

Art. 11. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali ripartite in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.

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