DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1032

Type DPR
Publication 1960-07-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento, economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959,

e relative tabelle, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato tra la Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana (C.G.I.L.) e la Federazione Nazionale Edili Affini del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L); la Federazione italiana Lavoratori del legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); il Sindacato Ferrovieri italiani (S.F.I.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana dei Lavoratori (C.G.I.L.); contratto al quale ha aderito la Federazione Nazionale dei Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L) data 18 gennaio 1960;

Visto l'art. 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato in data 18 dicembre 1954, allegato al predetto contratto;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959, e relative tabelle, per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana (C.G.I.L.) e l'Associazione Impiegati dell'Edilizia (A.I.D.E.); la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); la Federazione italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); il Sindacato Ferrovieri italiani (S.F.I.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); contratto al quale ha aderito la Federazione S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.), in data 18 gennaio 1960;

Visti:

gennaio 1952 per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini;

tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende esercenti, l'industria edile; allegati al predetto contratto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 del 5

gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini del 24 luglio 1959 e del 1 agosto 1959 sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dei contratti e dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dell'edilizia ed affini. (1) (2) (3) (4) (5) ((6))

Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 37. - VILLA --------------- AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 1963, n. 129 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1963 n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, per la parte con cui rende obbligatori erga omnes l'art. 34, pel riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terz'ultimo

comma, e l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di tali Casse per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini". --------------- AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio-9 giugno 1965, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1965 n. 151) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia." --------------- AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-6 luglio 1965, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 10/07/1965 n. 171) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24

luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia e affini,

che dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per

violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 45 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966 n. 131) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti

all'industria edile 24 luglio 1959, che sancisce la decadenza dal diritto di azione quando non sia stato esercitato dal lavoratore

entro i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 4 febbraio 1967, n. 9 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967 n. 38) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli

impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone

l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, per

violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio-10 febbraio

1969, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 12/02/1969 n. 38) ha dichiarato

"l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, nonche' del D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069, nelle parti in cui rendono obbligatori erga omnes l'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edile ed affini (nonche' l'accordo 14 novembre 1947) e gli artt. 1 e 9 e l'allegato alla parte terza del contratto nazionale per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957."

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI In Roma, il 24 luglio 1959 tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - A.N.C.E. - rappresentata dal Presidente cav. lav. ing. Francesco M. Salvi e dalla Delegazione Industriale presieduta dal Consigliere dell'A.N.C.E., geom. Bramante Boggio e composta dei sigg.: avv. Enrico Bencini, ragioniere Olao Maini, dott. Carlo Pelizza, rag. Lino Tomei, geom. Antonio Vela, prof. Claudio Agostinelli, dott. Enzo Bettini, dott. Luigi Capo, avv. Federico Delpino, dott. Cesare Di Cesare, rag. Giovanni Manganaro, rag. Silvio Martucelli, avv. Bruno Mazzarelli, dott. Bruno Munari, dott. Augusto Mussato e con la partecipazione degli Industriali dell'Armamento Ferroviario nelle persone dei titolari delle Imprese omonime: ing. Pietro Chiocci, sig. Giovanni Curino, sig. Ferruccio Dedonno, sig. Luigi Galeazzi, sig. Gaetano Romano e sig. Rinaldo Quaglia; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA - C.G.I.L. - rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia; e, in ordine alfabetico FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO Fe.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario Nazionale Giordano Gattamorta, dai membri della Segreteria Gnani Armando e Petitti Natale e dai signori: Paolo Mutti, Antonio Di Nuzzo, Giuseppe Bencivenga, Angelo Di Filippo; con l'assistenza della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L. - nelle persone di Raffaele Vanni, Segretario Confederale, Tullio Repetto e Sergio Cesare dell'Ufficio sindacale; FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale signor Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali signori: Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con la partecipazione dei signori: Giuseppe Buelli, Vincenzo Lettera, Giovanni Oggero e Angelo Pintossi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L. - nelle persone del dottor Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e sig. Mario Pinna; FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio, dai Segretari signori: Arredo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con la partecipazione dell'on.le Claudio Cianca, dei signori: Armando Becuti, Sante Fanelli, Edoardo Franzi, Alberto Fredda, Gastone Materassi, Cesare Mazzacurati, Giovanni Massarelli, Emanuele Moricca, Avvenire Paterlini, Edoardo Picollo, Gavino Pinna, Stelio Sternini e Franco Troiani; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L. - nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli. SINDACATO FERRIOVIERI ITALIANI (S.F.I.) rappresentato, dal Segretario Generale sen. Cesare Massimi e dai Segretari Nazionali sig. Giuseppe De Blasio e dott. Sandro Stimilli e dal sig. Domenico Ciardullo rappresentante Nazionale del Raggruppamento Appalti Ferroviari; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L. - nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli; viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale; per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all'edilizia; per le Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonche' di opere per acquedotti, gas e fognature; e per gli Operai da esse dipendenti. Dichiarazioni a verbale. Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non e' applicabile al personale marittimo perche' non e' da esse rappresentato. L'A.N.C.E. dichiara che le Imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nei presente contratto anche ai lavoratori suddetti. Art. 1. ASSUNZIONE Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 2

Art. 2. DOCUMENTI All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare: 1) la carta d'identita' o altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni familiari; 4) La tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie ed il libretto personale; 5) i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia; 6) i documenti eventuali relativi ai versamenti effettuati a favore dell'operaio per ferie, gratifica natalizia, festivita', ecc. Nel caso in cui l'operaio ne fosse sprovvisto, l'impresa provvedera' a far munire l'operaio dei documenti di cui trattasi. Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari. E' in facolta' dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio deve dichiarare all'Impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti. Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvedera' agli adempimenti stessi. Cessato il rapporto di lavoro, l'Impresa deve restituire all'operaio che ne rilascera' ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza. Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 3

Art. 3. LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge. Si conferma il divieto, di norma, di impiego di mano d'opera femminile nei lavori di costruzione. Eventuali deroghe potranno essere stabilite tra le Organizzazioni provinciali, tenuto conto di inderogabili necessita' locali.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 4

Art. 4. VISITA MEDICA Oltre i casi nei quali la legge rende obbligatoria la visita medica, l'Impresa puo' sottoporre l'operaio a visita da parte di un medico da essa designato.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 5

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