DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1032

Type DPR
Publication 1960-07-14
Ultimo aggiornamento 1969-02-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento, economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959,

e relative tabelle, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato tra la Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana (C.G.I.L.) e la Federazione Nazionale Edili Affini del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L); la Federazione italiana Lavoratori del legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); il Sindacato Ferrovieri italiani (S.F.I.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana dei Lavoratori (C.G.I.L.); contratto al quale ha aderito la Federazione Nazionale dei Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L) data 18 gennaio 1960;

Visto l'art. 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato in data 18 dicembre 1954, allegato al predetto contratto;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959, e relative tabelle, per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini, stipulato tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana (C.G.I.L.) e l'Associazione Impiegati dell'Edilizia (A.I.D.E.); la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.); la Federazione italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); il Sindacato Ferrovieri italiani (S.F.I.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.); contratto al quale ha aderito la Federazione S.N.A.L., con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.), in data 18 gennaio 1960;

Visti:

gennaio 1952 per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini;

tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende esercenti, l'industria edile; allegati al predetto contratto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 del 5

gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini del 24 luglio 1959 e del 1 agosto 1959 sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dei contratti e dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dell'edilizia ed affini. (1) (2) (3) (4) (5) ((6))

Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 37. - VILLA --------------- AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 1963, n. 129 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1963 n. 194) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, per la parte con cui rende obbligatori erga omnes l'art. 34, pel riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terz'ultimo

comma, e l'art. 62 del contratto collettivo 24 luglio 1959 che disciplina l'istituzione di tali Casse per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini". --------------- AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio-9 giugno 1965, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1965 n. 151) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia." --------------- AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-6 luglio 1965, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 10/07/1965 n. 171) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14

luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24

luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia e affini,

che dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per

violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 45 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966 n. 131) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti

all'industria edile 24 luglio 1959, che sancisce la decadenza dal diritto di azione quando non sia stato esercitato dal lavoratore

entro i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 4 febbraio 1967, n. 9 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967 n. 38) ha dichiarato "l'illegittimita'

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli

impiegati addetti all'industria edilizia ed affini, che dispone

l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, per

violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art. 76 della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio-10 febbraio

1969, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 12/02/1969 n. 38) ha dichiarato

"l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, nonche' del D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069, nelle parti in cui rendono obbligatori erga omnes l'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edile ed affini (nonche' l'accordo 14 novembre 1947) e gli artt. 1 e 9 e l'allegato alla parte terza del contratto nazionale per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957."

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI In Roma, il 24 luglio 1959 tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI - A.N.C.E. - rappresentata dal Presidente cav. lav. ing. Francesco M. Salvi e dalla Delegazione Industriale presieduta dal Consigliere dell'A.N.C.E., geom. Bramante Boggio e composta dei sigg.: avv. Enrico Bencini, ragioniere Olao Maini, dott. Carlo Pelizza, rag. Lino Tomei, geom. Antonio Vela, prof. Claudio Agostinelli, dott. Enzo Bettini, dott. Luigi Capo, avv. Federico Delpino, dott. Cesare Di Cesare, rag. Giovanni Manganaro, rag. Silvio Martucelli, avv. Bruno Mazzarelli, dott. Bruno Munari, dott. Augusto Mussato e con la partecipazione degli Industriali dell'Armamento Ferroviario nelle persone dei titolari delle Imprese omonime: ing. Pietro Chiocci, sig. Giovanni Curino, sig. Ferruccio Dedonno, sig. Luigi Galeazzi, sig. Gaetano Romano e sig. Rinaldo Quaglia; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA - C.G.I.L. - rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia; e, in ordine alfabetico FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO Fe.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario Nazionale Giordano Gattamorta, dai membri della Segreteria Gnani Armando e Petitti Natale e dai signori: Paolo Mutti, Antonio Di Nuzzo, Giuseppe Bencivenga, Angelo Di Filippo; con l'assistenza della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L. - nelle persone di Raffaele Vanni, Segretario Confederale, Tullio Repetto e Sergio Cesare dell'Ufficio sindacale; FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale signor Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali signori: Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con la partecipazione dei signori: Giuseppe Buelli, Vincenzo Lettera, Giovanni Oggero e Angelo Pintossi; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L. - nelle persone del dottor Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e sig. Mario Pinna; FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio, dai Segretari signori: Arredo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con la partecipazione dell'on.le Claudio Cianca, dei signori: Armando Becuti, Sante Fanelli, Edoardo Franzi, Alberto Fredda, Gastone Materassi, Cesare Mazzacurati, Giovanni Massarelli, Emanuele Moricca, Avvenire Paterlini, Edoardo Picollo, Gavino Pinna, Stelio Sternini e Franco Troiani; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L. - nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli. SINDACATO FERRIOVIERI ITALIANI (S.F.I.) rappresentato, dal Segretario Generale sen. Cesare Massimi e dai Segretari Nazionali sig. Giuseppe De Blasio e dott. Sandro Stimilli e dal sig. Domenico Ciardullo rappresentante Nazionale del Raggruppamento Appalti Ferroviari; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L. - nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli; viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale; per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all'edilizia; per le Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonche' di opere per acquedotti, gas e fognature; e per gli Operai da esse dipendenti. Dichiarazioni a verbale. Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non e' applicabile al personale marittimo perche' non e' da esse rappresentato. L'A.N.C.E. dichiara che le Imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nei presente contratto anche ai lavoratori suddetti. Art. 1. ASSUNZIONE Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 2

Art. 2. DOCUMENTI All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare: 1) la carta d'identita' o altro documento equipollente; 2) il libretto di lavoro; 3) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni familiari; 4) La tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie ed il libretto personale; 5) i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia; 6) i documenti eventuali relativi ai versamenti effettuati a favore dell'operaio per ferie, gratifica natalizia, festivita', ecc. Nel caso in cui l'operaio ne fosse sprovvisto, l'impresa provvedera' a far munire l'operaio dei documenti di cui trattasi. Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari. E' in facolta' dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio deve dichiarare all'Impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti. Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvedera' agli adempimenti stessi. Cessato il rapporto di lavoro, l'Impresa deve restituire all'operaio che ne rilascera' ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza. Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 3

Art. 3. LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge. Si conferma il divieto, di norma, di impiego di mano d'opera femminile nei lavori di costruzione. Eventuali deroghe potranno essere stabilite tra le Organizzazioni provinciali, tenuto conto di inderogabili necessita' locali.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 4

Art. 4. VISITA MEDICA Oltre i casi nei quali la legge rende obbligatoria la visita medica, l'Impresa puo' sottoporre l'operaio a visita da parte di un medico da essa designato.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 5

Art. 5. CATEGORIE E QUALIFICHE L'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche vengono letti in base ai seguenti criteri. CATEGORIE Operai specializzati. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Operai qualificati. Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacita' per la loro esecuzione. Manovali specializzati (operai comuni). Per manovali specializzati (operai comuni) si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo e' associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni. In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purche' non siano operai qualificati. Manovali comuni. Per manovali comuni si intendono tutti coloro che, non appartenendo alla categoria precedente, compiono lavori prevalentemente di fatica, che non comportano speciale conoscenza e pratica di lavoro. QUALIFICHE Operai specializzati. A titolo di esempio sono considerati operai specializzati: - Carpentiere in legno o in ferro: capace di eseguire, su disegno, capriate o centine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti; - Muratore: capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra; volte a crociera, a vela o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo; posa in opera di davanzali e stipiti; - Caminista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali; - Pontatore: capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in ferro; - Ferraiolo: capace di eseguire e porre in opera, su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato; - Imboscatore o armatore: capace di eseguire, su disegno, armature centinate di galleria, effettuandone la posa in opera; - Minatore: operaio che stabilisce la posizione dei fori da mina e predispone e sorveglia l'armamento; - Fochino: operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla posa della mina ed al suo brillamento; - Falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine; - Cementista formatore: capace di eseguire rilievi ornamentali di qualsiasi tipo, forme di gesso od in cemento, su modello o disegno; - Operaio ornatista e modellista: capace di eseguire ornati e modelli richiedenti capacita' adeguate ai lavori di stuccatore; - Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o altri agglomeranti, sia al banco che sul posto; - Decoratore, verniciatore: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e riquadratura a chiaroscuro; macchiature ad imitazione legni e marmi; dorature in fogli; scritture di insegne e filettature a mano libera; - Tappezziere di parati speciali (linkustra, tekko, salubra, in plastica e similari); - Vetrocementista: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetro-cemento; - Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro, ceramica, marmo, alla, palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficolta' di esecuzione; - Posatore di rivestimenti: capace di eseguire tipi di rivestimenti in gres, vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari difficolta' di esecuzione; - Palchettista: che sa mettere in opera qualsiasi tipo di palchetto; - Linoleista: che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno; - Mosaicista: capace di eseguire, su disegno, rivestimenti in vetro, mosaico, klinker e ceramica; - Asfaltatore: capace di eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione per costruzioni civili e industriali con asfalto colato; - Scalpellino: che sa eseguire, su disegno, cornici di qualsiasi sagomatura, con ornati semplici, sia su marmo, sia su pietra; - Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida l'attivita' esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% (dieci per cento) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 spettanti all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo). Quando la mansione di caposquadra si eserciti su piu' gruppi di operai la maggiorazione e' riconosciuta nella misura del 14% (quattordici per cento). - Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che indica e controlla l'esattezza del livello dei binari e dei deviatoi; Colui che da' il tracciamento per la posa dei deviatoi; - Motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere - anche per i lavori dell'armamento ferroviario - in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni; - Autista o motoscafista meccanico: capace di provvedere alla riparazione del motore e della macchina in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio; - Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili; addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mezza battente superiore a 10 q.li: che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle; - Macchinista di locomotive a vapore per decauville e macchinista di rulli compressori stradali: capace di condurre la macchine e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa; - Conducente di coperta e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di motori, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari; in questa voce sono compresi: il capitano e cioe' il marinaio autorizzato o padrone al comando, il capo pontone, il capo draga, il motorista di prima il macchinista ed il fuochista autorizzati; - Nostromo di prima; - Palombaro di prima: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee. Operai qualificati. A titolo di esempio sono considerati operai qualificati: - Carpentiere in legno o in ferro: che sa eseguire lavori propri della categoria (non indicati per gli specializzati, gia' considerati eventualmente nei contratti collettivi in base a condizioni obiettive locali); - Muratore: che sa eseguire lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per il muratore specializzato, gia' considerati come sopra detto per il carpentiere); - Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacita' dell'operaio specializzato o impalcature di servizio con elementi obbligati predisposti, sia in ferro che in legno; - Imboscatore o armatore: capace di eseguire lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi, di fognature; - Minatore: capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino; - Cementista per getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro; - Scalpellino e martellista per pietra artificiale; - Scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra o marmo; - Lucidatore di pietra artificiale; - Squadratore di tufo; - Falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di cantiere; - Stuccatore comune di soffitti e pareti; - Stuccatore da banco comune; - Decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e comunque lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati); - Cementista per pietra artificiale; - Verniciatore: capace di eseguire verniciature e filettature; - Tappezziere: capace di eseguire lavori propri della categoria con materiali diversi da quelli indicati per gli specializzati; - Vetrocementista: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetrocemento; - Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficolta'; - Posatore di rivestimenti: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficolta'; - Palchettista: capace di eseguire pavimenti di legno di tipo comune; - Linoleista: che non abbia la capacita' specifica dell'operaio specializzato; - Mosaicista: capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno; - Asfaltista stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione; - Calderaio: addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi; - Selciatore: capace di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze; - Lastricatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune pendenze; - Scalpellino stradale; - Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che regolarizza lo scartamento con foratura delle traverse o dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici; colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami dei binari con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione); colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico; colui che e' addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro o dei passaggi a livello, abilitato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Non puo' essere adibito a tali mansioni chi non e' munito di abilitazione; - Motorista o meccanico o elettricista di seconda: addetto ai funzionamento ed alla manutenzione dei motori, macchine ed impianti; anche per i lavori dell'armamento ferroviario; - Autista o motoscafista: capace di provvedere alla ordinaria manutenzione del motore e della macchina; - Conduttore di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa; - Meccanico ed elettricista comune; - Fuochista e conduttore di generatori di vapore, motorista di seconda su natanti per cui e' richiesta la patente di 3° grado generale e particolare; - Conduttore di locomobili a vapore: per cui e' richiesta la patente di 4° grado; - Conduttore di coperta di mezzi d'opera natanti sforniti' di motori di propulsione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari, - Fabbro di cantiere; - Lattoniere e tubista comune; - Nostromo di seconda; - Palombaro di seconda; - Guida palombaro; - Campanaro-pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di equilibrio; - Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque cucinieri. Manovali specializzati (operai comuni). A titolo di esempio sono considerati manovali specializzati (operai comuni): - Terrazziere: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo per i quali occorre attenersi al tracciato ed al filo a piombo, nonche' la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura; - Calcinaio o calcinaiolo; - Piegaferro; - Massicciatore stradale; - Battitore o aiutante posatore stradale; - Spezzatore o spaccapietre o pietriscante; - Aiuto decoratore, aiuto verniciatore: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria; comunque che esegue lavori di preparazione, imbiancature, coloriture e verniciature semplici e lavori di carattere industriale: - Aiuto tappezziere: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria; - Gettatore o tubista in cemento; - Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie; - Addetto all'uso di martelli pneumatici; - Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa; - Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti; - Molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore di pavimenti; - Aiutante posatore di coperture impermeabili; - Bitumatore o catramista stradale; - Canneggiatore; - Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami; colui che effettua lo stringimento delle caviglie e delle chiavarde dei binari; colui che esegue lo smontaggio dei binari; colui che esegue il cambio delle traverse e dei legnami; colui che e' addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie; - Addetto al funzionamento di macchinario; - Frenatore: addetto a cave di sabbia od a cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura; - Aiutante fuochista; - Magazziniere: l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini dei cantieri dei lavori dell'armamento ferroviario; - Carrettiere, barcaiolo, battellante; - Marinaio; - Cuciniere. Manovali comuni. A titolo di esempio sono considerati manovali comuni: - Badilante: che esegue lavori per la cui esecuzione non sono richieste le cognizioni e la capacita' propria del terrazziere; - Addetto ai lavori di armamento ferroviario: che compie lavori di sola copertura e scopertura, di trasporto, di carico e scarico di materiali, di terra, di ghiaia e di pietrisco, lavori di diserbamento o ad esso simili, nonche' ogni altra mansione di manovalanza; - Addetto al servizio dei massicciatori stradali; - Stradino; - Manovale addetto alle cave di sabbia; - Addetto a trasporti con carriole, decouville; - Guardiano o custode: addetto esclusivamente alla guardiana o custodia; - Spalatore di neve; - Facchino; - Aiuto cuciniere, sguattero. Le occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono quelle fissate dalla legge. Resta fermo che l'operaio, a qualsiasi categoria o qualifica, appartenga, verra', retribuito in relazione alle mansioni per le quali e' stato assunto, sempreche' non venga adibito a mansioni di categoria superiore a quella di assunzione. Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, caposciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'Impresa a sorvegliare ed a guidare la attivita' esecutiva di un gruppo di cinque o piu' operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, e' riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% del minimo di paga base della categoria di appartenenza. Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella del manovale specializzato oltre alla maggiorazione del 10% di cui sopra sul minimo contrattuale di paga base del manovale specializzato.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 6

Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova non superiore a sei giorni di lavoro durante il quale e' ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' diritto ad indennita'. Sono esenti da tale periodo di prova gli operai che abbiano gia' prestato servizio presso la stessa Impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreche' quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni. Ove l'operaio, in base all'esito della prova, venga confermato, l'Impresa, all'atto della conferma, determinera' la retribuzione da corrispondersi dal primo giorno dell'assunzione; retribuzione che non potra' mai essere inferiore a quella stabilita per la qualifica con la quale l'operaio e' stato assunto. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni propostegli lascera' senz'altro il cantiere e gli verranno pagate le ore di lavoro compiute in base alla retribuzione fissata contrattualmente per la qualifica con la quale e' stato assunto. Il periodo di prova sara' utilmente considerato agli effetti del computo della anzianita' dell'operaio confermato.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 7

Art. 7. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. Gli orari di lavoro da valere nelle varie localita' sono quelli fissati dai contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonche' dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga. L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne. Agli operai che eseguono lavori preparatori e complementari di cui all'[art. 6 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-03-15;692~art6), vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 22 del presente contratto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 8

Art. 8. ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con [regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2657) e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa. L'orario normale degli operai addetti a tali lavori non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in caro vane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non puo' superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali. Le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga base ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariale: le ore eccedenti le 8 ore giornaliere e fino alla concorrenza, rispettivamente, delle 10 ore e delle 12 ore giornaliere di lavoro normale sono compensate col minimo di paga base oraria ridotto al 50%. Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti comma, e' riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno, prevista dall'articolo 22. La indennita' di contingenza si intende a tutti gli effetti frazionabile ad ora in rapporto al predetto orario di 10 ore o 12 ore giornaliere. Le ore oltre la decima e la dodicesima saranno compensate con la maggiorazione di straordinario. * * * All'operaio di produzione che durante il giorno da' la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, il compenso forfettario di L. 300 giornaliere. Resta esclusa comunque ogni responsabilita' discendente da doveri di guardiana o di custodia. Quando nel cantiere pernotti piu' di un operaio, il particolare compenso spettera' soltanto a quell'operaio che sia stato richiesto per iscritto dall'Impresa di pernottare in cantiere. In caso contrario si presume ad ogni effetto che il pernottamento in cantiere sia stato richiesto dallo stesso operaio senza alcun onere per l'Impresa. Qualora si tratti di un solo operaio che pernotti in cantiere, l'Impresa e' esonerata di pagamento di cui sopra, solo nel caso in cui l'operaio abbia richiesto per iscritto di essere autorizzato a pernottare nel cantiere medesimo. Restano confermate le diverse norme ed i compensi relativi stabiliti dai contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 9

Art. 9. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non puo' avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle Imprese ed agli operai regolati dal presente contratto. Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo, in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 21, sempreche' non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 22, punto 10). L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima. In difetto e in caso di prestazione di lavoro, e' dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 10

Art. 10. SOSTE DI LAVORO In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata. Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora la Impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 11

Art. 11. SOSPENSIONE DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facolta' di richiedere il suo licenziamento con diritto alla corresponsione della indennita' sostitutiva del preavviso, della indennita' di anzianita' prevista per il caso di licenziamento e degli altri eventuali diritti maturati.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 12

Art. 12. RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI In caso di riduzione di lavoro l'impresa procedera', compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 13

Art. 13. RECUPERI E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volonta' dell'operaio e dell'Impresa e che derivino da cause di forza maggiore e dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'Impresa e gli operai. I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui e' avvenuta la sosta o la interruzione. In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si puo' eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 14

Art. 14. MINIMI DI PAGA BASE ORARIA Dal 1 gennaio 1960, agli operai il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dal presente contratto sono applicati i minimi di paga base oraria, comprensivi dell'indennita' di caropane per lavori pesanti, di cui alle tabelle (alleg. A e B) che formano parte integrante del presente articolo. Gli eventuali superminimi collettivi localmente esistenti - derivanti dalla differenza tra le tabelle salariali fissate dalle Associazioni territoriali con i contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro e quelle allegate al c.c.n.l. 13 settembre 1957 - saranno localmente riportati in cifra in aggiunta ai minimi di paga base oraria di cui alle tabelle allegate al presente contratto. Inoltre, in quelle province in cui esistono paghe differenziate per zone - alla cui determinazione provvederanno le Organizzazioni territoriali - le differenze in cifra saranno mantenute ed applicate alle nuove paghe.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 15

Art. 15. INDENNITA' SPECIALE L'indennita' speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia, - quali la saltuarieta' delle prestazioni, le soste metereologiche, la instabilita' del luogo di lavoro e la necessita' di favorire l'afflusso delle maestranze nell'industria edilizia e' dovuta nelle misure percentuali di cui alla tabella (alleg. C) che forma parte integrante del presente articolo. Dette percentuali vanno computate sulla paga base di fatto e sulla indennita' di contingenza e corrisposte per tutte le ore effettivamente lavorate.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 16

Art. 16. INDENNITA' PER LOGORIO DI INDUMENTI E DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO Agli operai deve essere corrisposta, a titolo di indennita' vestiario e rimborso spese di mezzi personali di trasporto, una indennita' nelle seguenti misure: operai specializzati e qualificati ed operaie di 1ª categoria................... L. 32 giornaliere manovali specializzati (operai comuni) ed operaie di 2ª categoria................ " 24 " manovali comuni, operaie di 3ª catego- ria ed apprendisti, di eta superiore ai 18 anni...................................... " 24 " manovali comuni, operaie di 3ª catego- ria ed apprendisti, di eta inferiore ai 18 anni...................................... " 20 " Detta indennita' e' frazionabile ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 ore o a quel maggiore orario proprio di determinate categorie che eseguono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. L'indennita' suddetta cosi' determinata nella sua misura oraria e' dovuta per ogni ora di effettivo lavoro.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 17

Art. 17. MENSE AZIENDALI Per le mense si fa riferimento alle situazioni in atto. L'indennita' sostitutiva, ove attualmente e' corrisposta, rimane fissata in L. 20 giornaliere, ferma restando la eventuale maggiore misura gia' in vigore localmente.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 18

Art. 18. COTTIMI Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme. Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso dei lavoranti a cottimo in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore al 23% oltre i minimi di paga base e l'indennita' di contingenza. Le tariffe di cottimo, cosi' determinate non divengono definitive se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi. Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente. Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', gli verra' garantito il raggiungimento di detto minimo. L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione, del lavoro, e' vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione e' fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, l'operaio e' vincolato ad un ritmo analogo a quello del cottimista, all'operaio stesso deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo. La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla retribuzione operaia ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo. Agli operai interessati al lavoro a cottimo devono essere comunicati preventivamente per iscritto: il lavoro da eseguire, le modalita' di esecuzione e le tariffe di cottimo concordate direttamente fra le parti interessate. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al secondo comma ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli articoli 50 e 51 del presente contratto di lavoro. Dichiarazioni di parte a verbale. Dichiarazione di parte operaia i rappresentanti della F.I.L.L.E.A. esprimono la necessita' di stabilire per le voci piu' elementari delle opere di fabbrica, tabelle di minimo rendimento, demandando la formazione di esse alle Associazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Dichiarazione di parte industriale I rappresentanti dell'A.N.C.E. dichiarano la impossibilita' e contestano la necessita' di stabilire le tabelle di minimo rendimento.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 19

Art. 19. DIVIETO DI COTTIMISMO L'Impresa non puo' affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguire da operai assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi. In caso di violazione di tale divieto l'impresa risponde direttamente, nei confronti degli operai assunti dai propri dipendenti, degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 20

Art. 20. SUBAPPALTI Nel caso di subappalto o cessione totale o parziale di un'opera privata o pubblica, se i lavori compresi nel subappalto o nella cessione importino da parte del subappaltatore o cessionario soltanto l'impiego di mano d'opera - escluse cioe' ogni fornitura di materiali o la prestazione, sia pure parziale, dell'attrezzatura occorrente per i lavori - l'appaltatore principale resta responsabile verso gli operai dipendenti dal subappaltatore o cessionario del pagamento delle retribuzioni, indennita', maggiorazioni, assegni e di quanto altro stabilito dai contratti collettivi e dalle leggi sociali, per le prestazioni fornite per l'esecuzione dell'opera stessa. Ai fini del presente articolo gli attrezzi personali di lavoro non si considerano "attrezzatura". Pertanto, qualora il subappaltatore o cessionario non soddisfi ai pagamenti, gli operai da cui dipendenti potranno pretendere il pagamento nei riguardi dell'appaltatore principale, salvo a costui ogni diritto di rivalsa e di indennizzo verso il subappaltatore o cessionario. Le disposizioni del presente articolo, essendo unicamente dirette a favore degli operai di cui ai precedenti commi, non pregiudicano ne' modificano in alcun modo la situazione giuridica dell'appaltatore o cessionario nei loro rispettivi rapporti o nei confronti dei terzi (fornitori, ecc.). Nota a verbale di contenuto contrattuale. Fino a quando non saranno emanate le norme giuridiche, aventi forza di legge, di cui al disegno di legge n. 515, la materia sara' disciplinata dalle seguenti disposizioni: "Nel caso di subappalto o cessione totale o parziale di un'opera privata o pubblica, l'appaltatore principale resta responsabile, verso gli operai dipendenti dal subappaltatore o cessionario, del pagamento delle retribuzioni, indennita', maggiorazioni, assegni e di quanto altro stabilito dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi sociali, per le prestazioni fornite per l'esecuzione dell'opera stessa. "Pertanto, qualora il subappaltatore o cessionario non soddisfi ai pagamenti, gli operai da quest'ultimo dipendenti potranno pretendere il pagamento nei riguardi dell'appaltatore principale, salvo a costui ogni diritto di rivalsa o indennizzo verso il proprio contraente. "Detta responsabilita' non sussiste allorquando il subappaltatore o cessionario sia un'impresa tenuta ad osservare per la durata dei lavori i contratti collettivi di lavoro delle industrie edilizia ed affini vigenti nelle localita' ove l'opera viene eseguita. "Tuttavia, nel caso che i lavori compresi nel subappalto o nella cessione importino da parte del subappaltatore o cessionario soltanto l'impiego di mano d'opera - escluse cioe' ogni fornitura di materiali o la prestazione, sia pure parziale, dell'attrezzatura tecnica occorrente per i lavori - l'appaltatore principale resta sempre responsabile come sopra previsto, anche se nel subappaltatore o cessionario ricorra il requisito di cui al terzo comma. "Le disposizioni del presente articolo, essendo unicamente dirette a favore degli operai di cui ai precedenti commi, non pregiudicano ne' modificano in alcun modo la situazione giuridica dell'appaltatore o cessionario nei loro rispettivi rapporti o nei confronti dei terzi (fornitori, ecc.). Chiarimento a verbale. "Nella attrezzatura, di cui al quarto comma del presente articolo, non sono compresi gli attrezzi personali di lavoro".

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 21

Art. 21. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue: 1) Minimi di paga, base oraria. Si intendono i minimi di paga previsti dalle tabelle allegate al presente contratto. 2) Paga base oraria di fatto. Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale piu' eventuale superminimo). 3) Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 (per il caposquadra dell'armamento ferroviario), 8, 9, 22, 23, 24 e 39 debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione: a) per gli operai che lavorano ad economia: - paga base di fatto; - indennita' di contingenza; - indennita' speciale; b) per gli operai che lavorano a cottimo: - paga base di fatto; - indennita' di contingenza; - indennita' speciale; - utile minimo contrattuale di cottimo (23% di cui all'art. 18); - utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli articoli 22, 34, 50 e 51 del presente contratto. 4) Ai fini dell'applicazione degli articoli 34, 50 e 51 oltre agli elementi retributivi di cui al punto 3) deve essere assunta a base di calcolo anche l'indennita' sostitutiva di mensa laddove esista. 5) Agli effetti dell'applicazione degli articoli 5 (ultimo capoverso), 6, 10,18, 28, 29, 30, 33, 41, 42, 43 e 44 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 22

Art. 22. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli articoli 7 e 8. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: 1) Lavoro straordinario diurno........................ 27% 2) Lavoro festivo..................................... 45% 3) Lavoro festivo straordinario....................... 55% 4) Lavoro notturno non compreso in turni periodici.... 25% 5) Lavoro notturno compreso in turni periodici........ 8% 6) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte.................. 15% 7) Lavoro notturno straordinario...................... 40% 8) Lavoro festivo notturno, escluso quello compreso in turni periodici............................................ 50% 9) Lavoro festivo notturno straordinario.............. 70% 10) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti................................................. 8% Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo. Le percentuali corrispondenti alle voci numeri 1, 7 e 9 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 23

Art. 23. INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennita' percentuali stabilite nei contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro, di cui alle tabelle (alleg. D. 1, D. 2 e D. 3) che formano parte integrante del presente articolo. Tali percentuali vanno computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo: 1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione). 2) Lavori su scale aeree tipo Porta. 3) Lavori in pozzi neri preesistenti. 4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti. 5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio e' costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12). 6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondita' superiore a m. 3. 7) Costruzione di pozzi a profondita': a) da m. 3 1/2 a 10; b) oltre i m. 10. 8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora). 9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino e' incorporato nel fabbricato stesso. 10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre. 11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario. 12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondita' superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio. 13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe. 14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti. 15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. 16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli). 17) Lavori in cassoni ad aria compressa: a) da m. 0 a 10; b) da oltre m. 10 a 16; c) da oltre m. 16 a 22; d) oltre m. 22. Agli effetti dell'indennita' da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in piu' o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna di acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri. 18) Lavori in galleria, per il personale addetto: a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; - ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficolta' e di disagio; b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; - ai lavori per opere sussidiarie; - al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie. Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sara' corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18), la ulteriore indennita' risultante dai contratti integrativi di cui al primo comma. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto. Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma. Addetti ai lavori marittimi. - Personale imbarcato su natanti. - Al personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennita' gia' stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali. - Lavori sotto acqua: palombari. - Indennita' del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza. Lo stesso trattamento sara' corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata. Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sara' corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a 4 ore. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto. *** Nelle province in cui non si sia finora ritenuto necessario fissare talune percentuali per lavori speciali disagiati, le Associazioni provinciali vi provvederanno al presentarsi delle concrete necessita'. Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioe' la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 24

Art. 24. LAVORI FUORI ZONA All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, e' dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre due chilometri dai confini territoriali del Comune per il quale e' stato assunto, ha diritto a percepire una indennita' del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali gia' stabilite localmente. *** L'indennita', non e' dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad esser favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. L'operaio che percepisce l'indennita' di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro. *** In caso di pernottamento in luogo, l'Impresa e' tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto all'indennita' di cui al secondo comma. Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario. Nei lavori dell'armamento di linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto d'appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" s'intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera. Cio' premesso, resta stabilito che gli attrezzi di lavoro debbono essere normalmente consegnati dall'Impresa all'operaio sul posto di lavoro. Qualora sia diversamente disposto per la consegna degli attrezzi e l'operaio debba provvedere al trasporto dei medesimi dal luogo della consegna al posto di lavoro, il tempo impiegato nel tragitto dal luogo di consegna degli attrezzi al posto di lavoro, e viceversa, noti e' computato ad alcun effetto nell'orario di lavoro. All'operaio pero' spetta un compenso pari all'85% della retribuzione oraria, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 21, per ogni 4 chilometri di percorso. Detto compenso e' frazionabile per ogni chilometro di percorso. L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere. All'operaio e' dovuta una "indennita' di cantiere ferroviario" del 4%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 21, per ogni ora di effettivo lavoro. L'indennita' non e' dovuta quando gli operai sono addetti esclusivamente a lavori nei "piazzali". La predetta indennita', compensativa anche delle eventuali spese di trasporto, non si cumula con il trattamento per il trasporto degli attrezzi, di cui al secondo comma. Quando per lavori nell'ambito dello stesso cantiere, l'Impresa richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, essa deve provvedere all'alloggio ed al vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. L'indennita' per lavori fuori zona, di cui alle norme generali del presente articolo, e' dovuta quando l'operaio venga comandato a lavorare in un cantiere diverso da quello per il quale e' stato assunto.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 25

Art. 25. TRASFERIMENTO All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa Impresa situato in diversa localita' cosi' distante e per un tempo tale da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con l'Impresa, delle spese di trasporto per lei e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonche' per le masserizie. Allo stesso operaio e' inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennita' giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entita' diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno. Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta "una tantum" una somma a titolo di indennita' il cui importo sara' concordato con l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se capo famiglia o non) e del fatto che la Impresa fornisca o meno l'alloggio nella nuova localita'. L'operaio ha diritto altresi' al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi. Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento. Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova localita' per seri motivi di salute familiari, l'Impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella localita' dalla quale intendeva trasferirlo, non procedera' al suo licenziamento. All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'Impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella localita' in cui risiedeva prima del trasferimento, e' dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, purche' il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l'impresa si assumera' le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonche' quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, purche' il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 20

Art. 26. INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA OD IN ZONA MALARICA Per le indennita' eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali, in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Parimenti restano confermate le indennita' dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennita' spettano soltanto agli operai che da localita' non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Considerate le particolari caratteristiche dell'industrile edile, le indennita' di cui al secondo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra Impresa sul posto. Tali indennita' verranno conservate in caso di successivo traferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica. Le localita' da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorita' sanitarie a norma delle disposizioni di legge.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 27

Art. 27. ALLOGGIAMENTI E CUCINE Nel caso di cantieri situati in localita' lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi. L'impresa e' tenuta altresi', a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina, con i relativi utensili e quello di refettorio, nonche' un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti. La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio e' curata dal personale dell'Impresa. L'Impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso piu' vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande. Il vitto e' somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura. La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 28

Art. 28. MUTAMENTO DI MANSIONI All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito. Qualora il suddetto passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, si intende che l'operaio ha acquisito il diritto alla qualifica relativa alle nuove mansioni. Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver gia' nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquistera' nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova. All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilita una retribuzione inferiore a quella dallo stesso normalmente percepita, l'Impresa continuera' a corrispondere quest'ultima retribuzione. Qualora il passaggio alla categoria inferiore si prolunghi per oltre il periodo di 2 settimane, l'operaio avra' diritto di richiedere la risoluzione del rapporto e di percepire una indennita' pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento compresa l'indennita' sostitutiva di preavviso. Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della decorrenza.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 29

Art. 29. MANSIONI PROMISCUE L'operaio che sia adibito, con carattere di continuita', a mansioni relative a diverse qualifiche sara' classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepira' la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attivita' da lui svolta.

CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini- art. 30

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