DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1040

Type DPR
Publication 1960-07-14
Ultimo aggiornamento 1972-12-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati e la Federazione italiana dei Sindacati Ospedalieri, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; la Federazione Nazionale degli Ospedalieri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Unione italiana Sindacati Autonomi Ospedalieri, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati e la Federazione Nazionale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto il regolamento di pari data recante norme sulle commissioni paritetiche, allegato al predetto contratto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 del 26 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto normativo nazionale di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto normativo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del regolamento sulle commissioni paritetiche indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli Istituti di cura, privati.

GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte del conti, addi' 14 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129 foglio n. 80. - VILLA

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 1

CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO DEL 24 MAGGIO 1956 PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI L'anno 1956 il 24 maggio in Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale presente il Ministro On.le Ezio Vigorelli, assistito dal dott. Gaetano Pistillo; tra la ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI (A.N.C.I.P.) in persona del prof. Ugo Trevisan, Presidente; dott. Bruno Cappello e prof. Alberto Cucchia, Vice presidenti; suor Giovanna Gorghi, padre Bassiano Ferranti, padre Domenico Rinaldi, professor Michele Molteni, dott. Pietro Gallotti, dott. Ezio Partesana, dott. Ferdinando Lelli, prof. G. Battista Contardo, dott. Aldo Barozzi, sig. Enrico Rossi, dottor Arrigo Avezzu', dott. Arturo Segato, prof. Pino Tagliaferro, prof. Walter Melocchi, dott. Giovanni Ceccaroni, dott. Giovanni Bernardi, prof. Mario Prati, prof. Ugo Stoppato, dott. Giuseppe Marchetti, prof. Pasquale Baiocchi, prof. Andrea Albanese, dott. Mario Costa, dott. Consuelo Luccioni, dott. Carmine D'Amico, professor Pasquale De Rosa, assistiti dall'avv. Tommaso Martucci; la FEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI OSPEDALIERI ADERENTI ALLA C.I.S.L. rappresentata dai signori Luigi Parini, Segretario generale e dai signori Giuseppe Prandi ed Arrigo Ferrari Bravo, Segretari Nazionali, dott. Angelo Vigoni medico e sig.na Vittoria Colombo infermiera, assistiti dal dott. Paolo Cavezzali, Segretario della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, che stipula e firma anche in rappresentanza della Confederazione stessa; la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI OSPEDALIERI ADERENTI ALLA C.G.I.L. in persona dei signori Romolo Rovere, Segretario Nazionale responsabile, ed Emilio Lanzetta, Segretario Nazionale, assistiti dall'ing. Giuseppe Tangarella, Vice Segretario della C.G.I.L., che stipula e firma anche in rappresentanza della Confederazione stessa; la UNIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI OSPEDALIERI ADERENTI ALLA U.I.L. rappresentata dal sig. Rigo Bruno Bellucci, Segretario Nazionale, e dai sigg. Fernando Ceccati e Armando Pascucci, Vice Segretari, Ezio Casadei e Fausto Cardoni, assistiti dal dott. Raffaele Vanni della Segreteria dell'Unione italiana del Lavoro, che stipula e firma anche in rappresentanza di questa ultima; e tra la ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI anzidetta e come sopra rappresentata ed assistita e la FEDERAZIONE NAZIONALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE ADERENTI ALLA C.I.S.N.A.L. in persona del sig. Umberto Cascini, Segretario Nazionale, e signori Edoardo Nola, Adelaide Casadei, ostetrica, e Gerolamo Cattaneo, infermiere, assistiti dal dott. Enrico Bruno, Segretario Confederale, che insieme al dottor Verledo Guidi dell'Ufficio Sindacale, stipula e firma anche in rappresentanza della C.I.S.N.A.L. PREMESSO 1) Che il Contratto Nazionale normativo stipulato il 27 settembre 1949 era scaduto il 31 dicembre 1952 e che il suo adeguamento era stato sollecitato non solo dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori della categoria aderenti alla C.G.I.L. ed alla C.I.S.N.A.L. che lo avevano rispettivamente stipulato e firmato, ma altresi' da quelle aderenti alla C.I.S.L., che lo aveva fatto anche a mezzo del Ministero del Lavoro, ed alla U.I.L., i Sindacati periferici delle quali, in varie province, lo avevano accettato partecipando alla stipulazione degli accordi economici; 2) Che nel frattempo si erano verificate alcune iniziative parlamentari sia al Senato che alla Camera, intese ad estendere la indennita' di profilassi di cui alla Legge 9 aprile 1953 n. 310 e che in effetti e' soltanto un aumento di retribuzione, ai dipendenti dei Sanatori privati per tubercolotici polmonari ed intese ad estendere altresi' al personale degli Istituti di Cura privati in genere lo stesso trattamento retribuitivo dei dipendenti dei pubblici ospedali; 3) Che le dette iniziative, indipendentemente dalle diverse considerazioni pregiudiziali e di merito sulle differenze tra ospedali pubblici ed ospedali privati (7), presupponevano una carenza di iniziativa sindacale nel settore, mentre un piu' equo ed esteso trattamento sia normativo che economico dei dipendenti degli Istituti di Cura Privati puo' essere attuato nella sua vera sede, quella sindacale, attraverso la Associazione Nazionale stipulante, tanto piu' che essa per il numero dei suoi aderenti e dei relativi letti e dipendenti, e' l'unica organizzazione sindacale a carattere nazionale nella quale si identifichi la categoria; 4) Che percio', prescindendo dalla possibilita' che la legge estenda anche ai non soci delle organizzazioni sindacali la osservanza dei contratti collettivi di lavoro, si raggiunge qui sul piano nazionale una regolamentazione normativa ed in sede periferica si conseguira' un trattamento economico dei dipendenti della categoria per estensione e per contenuto soddisfacenti, e tutto cio' in attesa di una piu' concreta ed organica utilizzazione dagli Istituti di Cura Privati che viene qui affermata, anche come mezzo del libero esercizio professionale del medico, nel campo dell'assistenza sanitaria e sociale; 5) Che dalle trattative qui effettuatesi, sono stati esclusi gli Ordini sia dei medici sia delle ostetriche sia degli altri professionisti, in quanto essi non esplicano funzioni sindacali e tanto meno di rappresentanza degli interessi che si attengono al rapporto di lavoro subordinato, rappresentanza che e' delle Organizzazioni sindacali di cui in premessa come di quelle altre che la acquisiscano e nei confronti delle quali sono estensibili le stesse intese; ed escluse altresi' le Organizzazioni sindacali che comunque rappresentino, i lavoratori dell'industria, del commercio e di altri settori, giacche' gli Istituti di Cura privati esplicano una attivita' ospedaliera e costituiscono pertanto una categoria a se', sindacalmente autonoma e tale da dover essere considerata distintamente anche dalla relativa legislazione del lavoro e regolata nelle attivita' sanitarie controllate dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la SI E' STIPULATO il presente Contratto Nazionale collettivo che regola la parte normativa del rapporto di lavoro fra gli Istituti di Cura Privati ed il personale da essi dipendente: Art. 1. Definizione. Per Istituti di Cura privati si intendono le Cliniche, le Case di Cura e gli Istituti sanitari laici e religiosi il cui esercizio sia autorizzato ai sensi dell'art. 193 del T.U. delle Leggi Sanitarie e art. 12 del Regolamento per la esecuzione della Legge 14 febbraio 1904 n. 36, approvato col R.D. 16 agosto 1909, n. 615 e che siano destinati al ricovero di persone affette da malattia in atto e percio' abbisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche. Si considerano inclusi gli ambulatori, i gabinetti e laboratori di analisi solo se costituiscono parte integrante e funzionale degli Istituti ed il personale addettovi e' alle dirette dipendenze dei medesimi.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 2

Art. 2. Specie. Gli Istituti di Cura si intendono suddivisi in: a) Sanatori e Case di Cura per malattie polmonari tubercolari; b) Case di Cura per malattie tubercolari extra polmonari (ossee, ghiandolari, urogenitali, chirurgiche); c) Case di Cura generiche o policliniche (chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, mediche, fisioterapiche, per malattie nervose, ecc.); d) Case di Cura naturali, dietetiche, di convalescenza, ecc.; e) Case di Cura psichiatriche (per alienati), Istituti medico-psicopedagogici o di rieducazione psichica, Preventori. Criterio di differenziazione, ai fini del presente contratto e di quelli economici, e' anche quello tra Istituti destinati esclusivamente al ricovero di ammalati a completo carico di Enti di assistenza sanitaria e Casse mutue ed Istituti che ricoverano anche paganti direttamente.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 3

Art. 3. Categorie e qualifiche. Il personale dipendente dagli Istituti di Cura privati cui e' applicabile il presente contratto, con la sola esclusione di quello che ha funzioni di dirigenza effettiva e sia munito di procura, e' suddiviso nelle seguenti categorie e qualifiche; PERSONALE IMPIEGATIZIO I Categoria (Direttivo): - Direttore Sanitario; - Direttore Amministrativo che abbia la effettiva direzione dell'Istituto secondo le direttive del titolare di esso ed abbia alle dipendenze anche impiegati di II categoria; - Vice Direttore Sanitario; - Primario; - Medico di reparto, medico aiuto, medico assistente anche con mansioni di guardia; - Farmacista; - Addetto a gabinetti o laboratori di analisi chimiche, microscopiche, radiologiche ed a gabinetto per cure radioterapiche, ecc., fornito di laurea specifica. II Categoria (Concetto): - Economo che attua nell'Istituto le direttive del titolare dello stesso o della direzione e che abbia alle dipendenze anche impiegati di III categoria; - Capo ufficio (capo contabile, capo del personale, ecc.) o di servizi tecnici ed amministrativi che abbia, almeno tre impiegati amministrativi alle dipendenze: - Maestro elementare diplomato in psicologia infantile addetto a Case di Cura specializzate; - Maestro elementare di preventorio o di altra specie di Casa di Cura; - Altri Impiegati di concetto: contabile, corrispondente, ecc.; - Addetto al gabinetti di analisi o laboratori di cui sopra, munito di diploma di scuola media superiore specifica. III Categoria A) (Amministrativo d'ordine): - Segretario, anche se con compiti di economato; - Addetto alla accettazione, registrazione, dimissione, ecc. degli ammalati; - Contabile d'ordine; - Stenodattilografo, dattilografo, anche se incaricati della stesura della comune corrispondenza non concettuale; - Altri impiegati d'ordine: addetti alla cassa, all'archivio, ecc.; III Categoria B) (Ausiliario sanitario): - Infermiera diplomata; - Ostetrica; - Fisioterapista diplomato; - Vigilatrice diplomata; - Tecnico di gabinetto e di laboratorio diplomato. I diplomi del personale di questa categoria sono quelli professionali conseguiti ai sensi di legge o riconosciuti a tutti gli effetti anche dalle Autorita' sanitarie. PERSONALE NON IMPIEGATIZIO IV Categoria: - Sorvegliante ai servizi non sanitari ed al personale interno non impiegatizio; - Infermiere generico; - Infermiere di Casa di Cura psichiatrica; - Sorvegliante provvisorio di Casa di Cura psichiatrica; - Massaggiatore o disinfettatore; - Portiere che abbia funzioni analoghe a quelle alberghiere; - Addetto al telefono; - Capo cuoco che abbia alle dipendenze altri cuochi qualificati o specializzati; - Capo cameriere che abbia alle dipendenze altri camerieri o cameriere: - Guardarobiera consegnataria; V Categoria: - Cuoco; - Cuoco capo partita; - Aiuto cuoco; - Garzone di cucina; - Dispensiere di magazzino; - Cameriere di sala, di stanza, del personale; - Inserviente, portantino; - Vigilatrice comune; - Bagnino; - Portiere; - Usciere, fattorino; - Facchino ai piani; - Guardia notturna; - Addetto al guardaroba; - Rammendatrice; - Barbiere e parrucchiere; - Conduttore di caldaia patentato; - Autista meccanico; - Giardiniere; - Addetto a servizi vari con mansioni promiscue ed utilizzato secondo le necessita'; - Addetto a servizi fissi di aiuto; VI Categoria: - Addetto alla manutenzione anche se capace di svolgere diverse mansioni di: idraulico, elettricista, meccanico, pittore, falegname, murature, ecc.; - Lavandaio; - Stiratrice; - Cucitrice. Per personale esterno si intende quello che ha contatti di servizio diretto con gli ammalati, quello interno tutto il restante personale.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 4

Art. 4. Commissione di qualifica. Nelle province ove la Associazione Nazionale degli Istituti di Cura privati ha una Sede, sara' costituita una Commissione paritetica di qualifica, come da regolamento a parte. Ad essa verra' affidato il censimento, la attribuzione e la conferma della qualifica di tutto il personale, nonche' l'istituzione e l'aggiornamento dello schedario anagrafico relativo. La iscrizione del personale all'Ufficio di collocamento, sara' effettuata a mezzo del relativo certificato rilasciato dalla Commissione in base alle risultanze di esso.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 5

Art. 5. Assunzione L'assunzione del personale deve essere effettuata in conformita' delle vigenti norme di legge in materia e dei relativi regolamenti. Per il personale specializzato e per quello esterno l'Istituto ha facolta' di scelta e liberta' di assunzione, facendone comunicazione all'Ufficio di collocamento nel termine ed alla Commissione di qualifica ove sia stata costituita.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 6

Art. 6. La limitazione al lavoro delle donne e dei minori e' regolata dalle disposizioni di legge vigenti, ivi comprese quelle che si attengono particolarmente al personale degli Istituti di cura privati.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 7

Art. 7. L'assunzione in servizio dovra' risultare da atto scritto per tutto il personale (34). L'Istituto comunichera', sempre per iscritto, al lavoratore assunto la data d'inizio del servizio, la durata del periodo di prova, la categoria e la qualifica cui e' assegnato ed il relativo trattamento economico.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 8

Art. 8. All'atto della assunzione il lavoratore e' tenuto a presentare all'istituto i seguenti documenti: 1) Libretto di lavoro; 2) Tessere e libretti delle Assicurazioni Sociali e Malattie in quanto ne sia provvisto; 3) Carta di identita' o documento equipollente; 4) Certificato penale generale in data non anteriore a tre mesi; 5) Diploma o certificato di abilitazione, autorizzazione, patente, ecc. quando la qualifica lo richiede; 6) Certificato di servizio prestato precedentemente ove ne sia provvisto; 7) Certificato dell'Ufficio sanitario comunale da cui risulti che non e' affetto da malattie contagiose, ove debba essere addetto alla preparazione o manipolazione di vivande e bevande; Il lavoratore e' tenuto altresi' a comunicare all'Istituto la sua residenza o dimora ed ove conviva nel medesimo, quella dei suoi familiari ed i successivi mutamenti, nonche' a consegnare, se capo famiglia, lo stato di famiglia, e gli altri documenti necessari per fruire dei relativi assegni.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 9

Art. 9. L'Istituto ha facolta' di constatare prima della assunzione in servizio lo stato di salute del lavoratore. Questi ad assunzione avvenuta, e' tenuto a sottoporsi a visita medica tutte le volte che l'Istituto lo ritenga necessario.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 10

Art. 10. L'apprendistato e' regolato dalle norme di legge vigenti. Il relativo rapporto di lavoro comporta anche per gli Istituti di Cura privati l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perche' possa conseguire le capacita' tecniche per diventare lavoratore qualificato. Esso e' ammesso solo per le mansioni impiegatizie di III categoria e per quelle non impiegatizie qualificate di IV, V e VI categoria. Il numero degli apprendisti che potra' essere tenuto in servizio sara' stabilito negli accordi economici, in base alla importanza ed alla specie degli Istituti ed ai numero dei dipendenti qualificati che vi prestano servizio. Comunque per ogni apprendista dovra' esservi almeno un dipendente di qualifica corrispondente.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 11

Art. 11. L'assunzione degli apprendisti deve avvenire a mezzo dell'Ufficio provinciale di Collocamento e puo' essere nominativa nei limiti stabiliti dalla legge. Non possono essere assunti coloro che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', o che abbiano superato i 20. Avranno diritto di precedenza i diplomati delle scuole professionali o dei corsi di istruzione specifica.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 12

Art. 12. La durata massima dell'apprendistato, anche nella ipotesi che sia effettuato in differenti Istituti, non potra' superare un anno e mezzo per coloro che abbiano dai 16 ai 18 anni compiuti e di un anno per coloro che abbiano dai 18 ai 20 anni compiuti. Il periodo di apprendistato effettuato presso gli Istituti sara' computato ai fini del completamento del periodo prescritto se riguarda le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ad un anno.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 13

Art. 13. L'apprendista si presume assunto in prova per un periodo di due mesi se destinato a mansioni impiegatizie e di un mese se destinato a mansioni non impiegatizie e cio' dalla data del primo giorno di servizio. E' reciproco il diritto della risoluzione del rapporto senza preavviso od indennita' di sorta durante tale periodo, allo scadere del quale se non vi sia stata disdetta, l'apprendista si intendera' confermato in servizio.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 14

Art. 14. L'apprendista al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare nei corsi all'uopo istituiti, e che e' obbligato a frequentare ove non sia, munito di titolo di studio adeguato, o comunque lo apprendista che ha compiuto i 18 anni di eta' e i due anni di addestramento pratico, dovra' sottoporsi alla prova di idoneita' all'esercizio della qualifica che ha formato oggetto dell'apprendistato. Ove la superi, l'Istituto dovra' riconoscergli la qualifica conseguita, ove invece non consegua la idoneita', l'Istituto potra' assegnargli le mansioni che riterra' piu' opportune, e sempreche', nell'uno o nell'altro casa intenda mantenerlo in servizio.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 15

Art. 15. Nei contratti economici il minimo di stipendio e salario da garantirsi all'apprendista assunto dal 16mo al 18mo anno di eta', non potra' essere inferiore per il primo anno ai 6/10mi del minimo contrattuale previsto per la qualifica alla quale verrebbe assegnato e per i sei mesi successivi non inferiore ai 7/10mi. Per quelli assunti dal 18mo al 30mo anno di eta' non potra' essere inferiore per i primi sei mesi ai 3/4 e per i successivi sei mesi agli 8/10mi.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 16

Art. 16. Agli apprendisti in caso di licenziamento, dopo un anno di ininterrotto servizio se destinati a mansioni impiegatizie e' dovuta la meta' del trattamento previsto per il personale di III categoria A e se destinati a mansioni non impiegatizie la meta' del trattamento previsto per il personale di IV, V e VI categoria.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 17

Art. 17. La durata del periodo di prova per il personale impiegatizio di I, II e III categoria A non potra' superare i tre mesi e per quello di III categoria B i due mesi. Per il personale non impiegatizio, non potra' superare i 45 giorni se di IV categoria, i 30 giorni se di V ed i 14 giorni se di VI categoria.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 18

Art. 18. Durante il periodo di prova la retribuzione del dipendente non potra' essere inferiore al minimo stabilito negli accordi economici per la categoria e qualifica a cui egli e' stato assegnato, ed il rapporto di lavoro potra' essere rescisso in qualunque momento da entrambe le parti senza preavviso ed indennita'. Trascorso il periodo stabilito o quello massimo previsto nell'articolo precedente, il dipendente si intendera' confermato in servizio se non sia stata data disdetta scritta da una delle parti.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 19

Art. 19. Lavoro ordinario. La durata del lavoro normale per le varie categorie e qualifiche, in relazione alle leggi ed ai regolamenti vigenti, viene stabilito come segue: a) E' di 8 ore giornaliere o 48 settimanali per tutto il personale impiegatizio, fatta eccezione per quello di III categoria B. La limitazione anzidetta non si applica agli impiegati, medici compresi, che per legge, ne sono esenti e cioe' al personale preposto alla direzione, amministrativa o sanitaria dell'Istituto, o di un reparto di esso con la diretta responabilita' dell'andamento del servizio e cioe' i direttori, i capi ufficio, i capi reparto, sanitari e non, ed il personale impiegatizio che possa essere equiparato come mansioni a quello alberghiero esente per legge dalla limitazione. La durata del lavoro previsto nel presente comma lascia salva la eventuale consuetudine in atto per gli impiegati interessati di non prestare servizio il pomeriggio del sabato. b) E' altresi' di 8 ore giornaliere o 48 settimanali per il personale di VI categoria e per quello comunque addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati dei reparti per agitati o sudici nelle Case di Cura psichiatriche (manicomiali) dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati gravi, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive. c) E' di 9 ore giornaliere o 54 settimanali per le infermiere diplomate e per gli infermieri generici che siano muniti di regolare titolo di abilitazione riconosciuto dall'Autorita' sanitaria e che prestino servizio negli Istituti non stagionali delle prime quattro specie indicate nell'articolo 2 e che abbiano piu' di 25 letti. d) E' di 10 ore giornaliere o 60 settimanali in ogni specie e categoria di Istituti, Sanatori t.b.c. compresi, per il restante personale di III categoria B e di IV categoria e per tutto quello di V categoria. e) E' di 8 ore giornaliere e 44 settimanali per gli apprendisti.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 20

Art. 20. E' normale anche il lavoro che venga prestato di notte e cioe' dalle 22 alle 6 in osservanza di regolari turni stabiliti entro i limiti di durata massima di cui all'articolo precedente, in qualsiasi ora essi abbiano inizio o termine. Dalle ore di lavoro fissate nell'articolo precedente e' escluso il tempo per la consumazione dei pasti che pertanto non e' computabile a questo effetto.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 21

Art. 21. Lavoro straordinario. Fatta eccezione per gli apprendisti, nessun dipendente a richiesta dell'Istituto potra' rifiutarsi di superare in qualsiasi giorno, sia nelle ore diurne che notturne, la durata del lavoro ordinario per due ore giornaliere o 12 settimanali o per una durata media equivalente entro un periodo determinato, salvo giustificati motivi di legittimo impedimento. E' fatta salva la facolta' di un ulteriore superamento di detto orario a mezzo di accordi da fissarsi in sede locale.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 22

Art. 22. Il lavoro straordinario dovra' essere di norma autorizzato preventivamente, ma comunque espressamente dall'Istituto ed a cura di esso annotato cronologicamente su un'apposito registro. Ciascun dipendente che lo abbia comunque prestato e' tenuto ad apporre sul detto registro il proprio visto ed ha diritto ad annotarvi gli eventuali reclami per errori od omissioni o per l'eventuale mancato pagamento di esso. Il registro dovra' essere conservato e servira' come documento di prova a tutti gli effetti. Il dipendente potra' quando erede averne un estratto per la parte che lo riguarda.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 23

Art. 23. E' ammesso il ricupero delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni o periodi di minor lavoro, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e sia richiesto ed effettuato entro il mese successivo per gli Istituti a carattere continuativo ed entro tre mesi per gli Istituti a carattere stagionale. In questi ultimi il limite di protrazione del lavoro straordinario settimanale e' superabile entro i periodi massimi consentiti dalle norme di legge vigenti.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 24

Art. 24. Per quant'altro non e' espressamente previsto in materia di orario di lavoro negli articolo precedenti si fa riferimento alle vigenti leggi e regolamenti relativi, Sono fatte salve le eventuali successive modificazioni.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 25

Art. 25. Tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti, fruiranno di un riposo settimanale di 24 ore consecutive ai sensi di legge, in una giornata che, determinata dall'Istituto, potra' anche essere diversa dalla domenica. Per quanto possibile questa ricorrenza sara' destinata al riposo settimanale del personale impiegatizio.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 26

Art. 26. Le festivita' infrasettimanali riconosciute agli effetti della Legge speciale 26 aprile 1952, n. 520, sono le seguenti: 1) Capo d'anno, 2) Epifania, 3) 19 marzo, 4) 25 aprile, 5) lunedi' di Pasqua, 6) Ascensione, 7) Corpus Domini, 8) 1 maggio, 9) 2 giugno, 10) 15 agosto, 11) 1 novembre, 12) 4 novembre, 13) 8 dicembre, 14) Natale, 15) 26 dicembre.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 27

Art. 27. I dipendenti, ivi compresi i medici, dovranno essere assicurati presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie in modo che ciascuno di essi stazioni sanitarie ed assistenziali nella misura e nei limiti previsti dalle relative norme statutarie e legislative vigenti. E' fatta salva la possibilita' di speciali accordi con l'INAM o la istituzione di un sistema di assistenza diretta data la autonomia sindacale della categoria e la sua specifica funzione ospedaliera. Le prestazioni di cui al primo comma saranno a carico dell'Istituto di cura che non abbia provveduto alla assicurazione del dipendente affetto da malattia assistibile dall'INAM e sempreche' non ricorra l'ipotesi dell'automatismo delle prestazioni da parte di questo ultimo.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 28

Art. 28. Gli Istituti di cura sono tenuti altresi' ad assicurare i dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti. Nel caso di infortunio le prestazioni e le indennita' relative alla invalidita' temporanea di cui il dipendente fruisce da parte dell'INAIL, esonerano l'Istituto di cura anche dall'onere previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente per il caso di mancata assicurazione malattie.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 29

Art. 29. Il dipendente che cada ammalato o incorra in un infortunio, sia egli convivente o non, ha l'obbligo di darne notizia immediata al titolare o alla direzione dell'Istituto di cura. Ove, non essendo convivente, non si presenti in servizio, egli, se in seguito alla comunicazione di cui innanzi, non e' stato visitato dal medico di fiducia dell'Istituto di cura, dovra' far pervenire a quest'ultimo entro 24 ore il certificato medico dell'INAM o di altro sanitario che attesti la effettiva sua incapacita' lavorativa e la presumibile durata di essa. L'Istituto di cura ha il diritto di controllare lo stato di malattia del dipendente e l'eventuale diversa constatazione sara' oggetto di esame con la Direzione sanitaria od amministrativa dell'INAM o INAIL locale, fatte salve le conseguenze del caso. Il certificato da cui risultasse che lo stato di incapacita' lavorativa risalirebbe a data anteriore o identica a quella in cui al dipendente fosse gia' stato notificato il licenziamento, comporta un'indagine sulla effettiva precedenza dei due eventi ai fini della efficacia immediata di quest'ultimo.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 30

Art. 30. In caso di malattia accertata o di infortunio il dipendente che non sia in periodo di prova o di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi, sempreche' secondo le norme vigenti, egli abbia diritto per il medesimo periodo di tempo alle prestazioni da parte dell'INAIL o dell'INAM. Per i dipendenti di categoria impiegatizia che abbiano una anzianita' di servizio superiore a 15 anni, la conservazione del posto dovra' essere protratta fino a 9 mesi. La conservazione del posto e' altresi' obbligatoria fino ai massimo di 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia per i dipendenti affetti da tubercolosi e che per questo vengano ricoverati in Istituti sanatoriali, sempreche' nel frattempo non venga dichiarata l'inidoneita' fisica permanente al posto occupato prima della malattia. Nel caso di dimissioni dal Sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza dei 14 mesi dalla data predetta, l'obbligo della conservazione del posto pennane fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 31

Art. 31. Il lavoratore dichiarato idoneo a riprendere servizio dall'INAM, dall'INAIL o dall'INPS, oppure, in difetto di assicurazione, dal sanitario di fiducia dello Istituto di cura, fatta salva la eventuale contestazione da parte del proprio medico, o che abbia comunque riacquistato la sua capacita' lavorativa, dovra' riprendere servizio entro e non oltre le 48 ore, salvo il caso di giustificato e legittimo impedimento. Ove, non riprenda servizio nel termine anzidetto o non rassegni regolari dimissioni al sensi dell'art. 87 il suo rapporto di lavoro si intendera' senz'altro risolto con la perdita di ogni diritto e della indennita' di licenziamento.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 32

Art. 32. Alla scadenza dei termini massimi di cui all'art. 30, se a causa del perdurare della malattia o dell'infortunio il dipendente non possa riprendere, servizio, il suo rapporto di lavoro si intende risolto di pieno diritto e dovra' essergli corrisposta l'indennita' di licenziamento e quant'altro di sua pertinenza per il medesimo. Il periodo di assenza per malattia che precede immediatamente il licenziamento, e' considerato utile ai lini della relativa indennita' limitatamente ai periodi massimi previsti per la conservazione del posto.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 33

Art. 33. Il dipendente ammalato od infortunato che per prescrizione medica sia costretto a trascorrere il periodo di malattia presso l'Istituto di cura, avra', diritto a fruire del vitto e dell'alloggio, salvo l'obbligo di rimborsare il controvalore nella misura stabilita dai contratti economici provinciali.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 34

Art. 34. Le norme del presente titolo relativamente all'obbligo della assicurazione malattie, sono applicabili anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti di Istituti di cura situati nelle province nelle quali vige tutt'ora il [R.D.L. 29 settembre 1925, n. 2146](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-29;2146) nei limiti compatibili con le disposizioni di esso.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 35

Art. 35. Le dipendenti debbono dare comunicazione all'Istituto di Cura del loro stato di gravidanza sin dalla constatazione di esso, e comunque non oltre il 3° mese, e del parto entro tre giorni, a mezzo di certificato medico, possibilmente dell'INAM. L'Istituto potra' procedere ai relativi controlli a mezzo di un proprio sanitario. Alle dipendenti in stato di gravidanza e durante il puerperio, e' interdetto il lavoro per i periodi di tempo previsti dalle norme di legge vigenti, cui si fa riferimento anche per quant'altro si attiene ai doveri e diritti delle interessate, ivi compresi quelli relativi alla conservazione del posto.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 36

Art. 36. Contratti economici Il trattamento economico dei dipendenti, al lordo delle trattenute di legge, sara' stabilito in appositi contratti da stipularsi secondo le modalita' i criteri ed i limiti stabiliti in questo titolo e nelle altre norme del presente contratto. Ferme restando la classificazione e la specificazione del personale stabilite nell'art. 3, nelle relative tabelle potranno essere elencate soltanto le categorie e le qualifiche dei dipendenti effettivamente esistenti negli Istituti interessati.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 37

Art. 37. Elementi della retribuzione La retribuzione dovuta ad ogni dipendente come corrispettivo delle sue prestazioni di lavoro, deve essere distinta in due diversi elementi: lo stipendio od il salario e l'elemento mobile. E' tuttavia consentito il sistema di retribuzione a percentuale per qualsiasi specie di personale in sostituzione dei due elementi anzidetti. Ogni e qualsiasi altro elemento comunque corrisposto, anche a titolo di indennita', ivi comprese quelle di caro-pane e di profilassi, dovra' essere assorbito e comunque eliminato in sede di stipulazione dei contratti economici. E' nulla di pieno diritto qualsiasi deroga al riguardo. Il vitto e l'alloggio non sono elementi della retribuzione.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 38

Art. 38. Stipendio e salario I minimi di stipendio se trattasi di personale impiegatizio e di salario se di personale non impiegatizio, costituiscono la parte fissa della retribuzione e resteranno invariati per tutta la durata dei contratti economici. Essi saranno differenziati anche per la stessa categoria e qualifica di personale, a seconda della specie degli Istituti di cui all'art. 2. Per i dipendenti che prestano servizio nei Sanatori di cui alla lettera, a) di detto articolo, nei contratti economici verra' previsto uno stipendio o un salario maggiorato, ove non sia comunque gia' in atto, rispetto a quello mini di tabella dei dipendenti delle Case di Cura chirurgiche locali - o in difetto di quelle della provincia, confinante e piu' affine come costo della vita - di una percentuale da stabilirsi in detti contratti, ma che in ogni caso non dovra' superare il 10% del detto minimo.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 39

Art. 39. Elemento mobile L'elemento mobile ove non sia gia' stato fissato, sara' desunto, rilevato e comunque creato, in rapporto alla specifica retribuzione localmente in atto per i dipendenti della categoria. Esso in ogni caso sara' differenziato soltanto a seconda del sesso e dell'eta' dei dipendenti dai 16 ai 18 anni, dai 18 ai 21, ed oltre i 21, e sara' inoltre dovunque regolato in modo che segua le variazioni dell'indice del costo della vita, del capoluogo della provincia pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica o su quello della locale Camera di Commercio.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 40

Art. 40. Determinazione della retribuzione La misura degli stipendi o dei salari e di quella iniziale dell'elemento mobile e cioe' la retribuzione complessiva, sara' determinata secondo gli articoli precedenti, tenendo conto del costo della vita locale, delle necessita' del dipendente e della qualita' delle sue prestazioni, ma anche della particolare situazione degli Istituti di cura privati. Essa comunque si intendera' effettuata ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 41

Art. 41. Retribuzione a percentuale Nel contratti economici, ove localmente vi siano Istituti che intendano adottare anche parzialmente il sistema di retribuzione a percentuale, sara' stabilita la misura di essi nel minimo e nel massimo, le modalita' di applicazione e gli elementi sui quali deve essere computata. Ove trattasi di percentuale di servizio, la suddivisione della medesima sara' stabilita in base ad un punteggio a seconda della categoria e qualifica dei dipendenti. Col sistema a percentuale deve comunque essere garantita al dipendente una retribuzione media annuale non inferiore a quella fissata per gli altri nello stesso Contratto economico ai sensi degli articoli precedenti. Dovra' comunque essergli mensilmente corrisposta una somma pari ai detto minimo tutte le volte che esso non venga raggiunto con la percentuale ma sempreche' nei mesi precedenti egli non abbia percepito di piu', tenendo presente il conguaglio annuale.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 42

Art. 42. Vitto e alloggio. Gli Istituti al momento della assunzione hanno la facolta' di richiedere al lavoratore sia che gli consumi i pasti sia che alloggi nei locali dell'Istituto medesimo. Ove questa condizione di lavoro venga accettata ed abbia cosi' inizio il rapporto, il dipendente e' tenuto a rimborsare all'Istituto i relativi importi. La misura di essi sara' stabilita distintamente negli accordi economici in percentuale sull'elemento mobile e comunque in modo che ne segua le stesse variazioni. La maggiorazione di cui all'art. 18 per i conviventi potra' intendersi o essere sostituita da una equivalente riduzione da parte degli Istituti dell'importo del rimborso anzidetto. Il vitto dovra' essere sano e sufficiente e nei contratti economici sara' indicata la consistenza dei pasti in modo vantaggioso per i dipendenti. I locali adibiti ad uso di alloggio e quelli destinati alla consumazione dei pasti dovranno corrispondere alle esigenze dell'igiene, della pulizia e del decoro.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 43

Art. 43. Scatti e riduzioni I dipendenti che abbiano compiuto il 21° anno di eta', avranno diritto ad aumenti periodici di stipendio o salario sui minimi contrattuali vigenti in rapporto alla anzianita' di servizio che maturano nello stesso Istituto. Per i dipendenti di qualifica impiegatizia gli aumenti consistono in due scatti triennali del 5% in tre successivi scatti triennali del 10% cadauno per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1949 se trattasi di dipendenti di Sanatori per t.b.c. polmonare (specie a) e dal 1 gennaio 1956 se trattasi di dipendenti delle altre specie di Istituti di Cura previste dall'art. 2. Tali scatti saranno computati inizialmente per i primi sul minimo contrattuale di tabella previsto per la propria qualifica ed in atto al 1 febbraio 1949 e per i secondi sui minimi contrattuali di tabella vigenti al 1 gennaio 1956 o in difetto di quelli dei nuovi accordi economici che saranno stipulati in applicazione del presente Contratto. Per i dipendenti di categoria non impiegatizia gli aumenti consistono in 4 scatti triennali del 5% cadauno per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1956 o da computarsi sui minimi contrattuali di tabella fissati per la propria qualifica e vigenti a detta data o in difetto su quelli che verranno fissati negli anzidetti nuovi accordi economici. Nel caso di passaggio ad una categoria e qualifica superiore, il dipendente conservera' lo stipendio od il salario maggiorato per gli scatti precedentemente maturati. La eventuale eccedenza gli sara' mantenuta quale assegno ad personam fino all'aggiornamento per maturazione degli scatti successivi. Il passaggio di categoria o di qualifica non interrompe la successione degli scatti. Nei contratti economici sara' stabilita la percentuale di riduzione della retribuzione per il personale femminile, per quello di eta' minore e per quello degli Istituti che siano ubicati in localita' diversa dal capoluogo di provincia.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 44

Art. 44. Compenso per lavoro straordinario Il lavoro straordinario di cui all'art. 21 dovra' essere remunerato con una maggiorazione su tutta la retribuzione (stipendio o salario ed elemento mobile) computata ad ore, del 30% se effettuato di giorno e del 50% se effettuato nelle ore notturne o nei giorni di riposo settimanale di cui all'art. 24. Le percentuali di maggiorazione anzidette non sono cumulabili. Per il percentualista il lavoro compiuto oltre l'orario normale si intende compensato con la percentuale per la parte eccedente il minimo e fino alla concorrenza. Il servizio di guardia prestato dal medici oltre I turni normali di lavoro, se non immediatamente successivo ad essi e' compensabile forfettariamente.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 45

Art. 45. Trattamento nelle festivita' infrasettimanali Il trattamento da effettuarsi nelle festivita' infrasettimanali di cui all'art. 26 e' quello previsto dalla citata [legge 23 aprile 1952 n. 520](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-04-23;520). Al dipendente, in aggiunta alla retribuzione normale, competeranno tante giornate in piu' di salario ed elemento mobile, quanti dovessero essere nel mese i giorni di festivita' in cui avesse prestato servizio senza aver fruito del relativo riposo compensativo. Ove una delle festivita' cada nel giorno di riposo del dipendente e questo lavori, oltre al trattamento di cui al comma precedente, egli avra' diritto anche alla maggiorazione di cui all'articolo precedente, fatta salva la possibilita' del riposo compensativo nel termine dei 30 giorni.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 46

Art. 46. Gratifica natalizia A ciascun dipendente sia di categoria impiegatizia che non impiegatizia, assunto a tempo indeterminato o che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio, sara' dovuta in occasione del Natale, una gratifica nella misura pari all'importo di una mensilita' di retribuzione di diritto (stipendio o salario od elemento mobile). In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il periodo di prova e prima del Natale, la gratifica sara' corrisposta al dipendente in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno in corso. Al dipendente retribuito a percentuale la gratifica sara' dovuta solo nel caso in cui la percentuale complessiva percepita durante il periodo corrispondente non abbia raggiunto il minimo garantito, gratifica compresa, e di cui all'art. 41.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 47

Art. 47. Trattamento economico in caso di malattia Ove perduri la malattia riconosciuta ed assistibile dall'INAM il dipendente, oltre alle prestazioni di detto Ente, avra' diritto a percepire dall'Istituto di cura dal 21° al 60° giorno, il 20% e dal 61° fino al 180° giorno il 35% della retribuzione: stipendio o salario ed elemento mobile. E cio' nei limiti di un massimale di L. 30 mila mensili se trattasi di dipendente con qualifica non impiegatizia, di L. 40.000 se con qualifica impiegatizia di III categoria A e B e II categoria, e di L. 50.000 se di I categoria, ma limitatamente ad ogni anno di servizio e sempreche' l'INAM non aumenti le sue attuali prestazioni. La gravidanza ed il puerperio non sono da considerarsi malattia agli effetti del presente articolo.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 48

Art. 48. Trasferte Al dipendente in missione temporanea fuori della propria residenza compete: a) il rimborso delle spese effettive di trasporto (ferrovie, autobus, battello) in prima classe se di categoria impiegatizia, ed in seconda classe se di categoria non impiegatizia; b) il rimborso delle altre spese effettivamente sostenute e necessarie per l'esecuzione dell'incarico avuto dall'Istituto; c) una diaria che verra' stabilita nei contratti economici in misura diversa a seconda che vi aia o non pernottamento fuori sede. Per le trasferte che si esauriscono nei limiti delle ore di servizio o che siano inerenti alle sue mansioni, il dipendente avra' diritto al rimborso delle eventuali spese effettive del trasporto e del vitto.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 49

Art. 49. Pagamento della retribuzione e degli altri compensi Reclami e decadenza. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuati a mezzo di busta paga e comunque accompagnato da un prospetto su cui debbono essere specificati il nome, il cognome e qualifica del dipendente, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo degli elementi che concorrono a formarla, quello dell'eventuale lavoro straordinario e quello degli assegni famigliari, nonche' distintamente anche le singole trattenute e rimborsi. La retribuzione deve essere corrisposta non oltre il 7° giorno dalla fine di ogni mese ed il compenso per il lavoro straordinario non oltre la fine del mese successivo a quello in cui e' stato prestato. Ogni reclamo sulla eventuale inesattezza dei calcoli relativi alle cifre di cui sopra o sulla non corrispondenza delle stesse, rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro compiuto o su eventuali omissioni di pagamento, deve essere inoltrato all'Istituto dal dipendente interessato, a pena di decadenza a tutti gli effetti, entro due mesi dal giorno in cui il pagamento venne effettuato od omesso.((1)) Il reclamo dovra' essere avanzato a mezzo dell'apposito registro per l'ipotesi di cui all'art. 22 o comunque per lettera di cui il dipendente conservera' copia e ricevuta di inoltro con data certa.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 50

Art. 50. Abiti di servizio Quando e' fatto obbligo ai dipendenti di indossare una divisa, la spesa relativa, compresa quella della manutenzione ordinaria e straordinaria, e' a carico dell'Istituto. Altrettanto dicasi per l'abito di servizio che i dipendenti dovessero indossare per l'espletamento delle loro specifiche mansioni.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 51

Art. 51. Dopo un anno di ininterrotto servizio presso lo stesso Istituto i dipendenti, assunti a tempo indeterminato, maturano il diritto al godimento di un periodo di ferie nella seguente misura, a seconda della anzianita' di servizio nello stesso Istituto: Personale impiegatizio: medici: anzianita' da 1 a 5 anni compiuti: giorni 20; da oltre i 5 anni a 10: giorni 25; da oltre 10 anni in poi: giorni 30; altro personale impiegatizio: anzianita' da 1 a 5 anni compiuti: giorni 15; da oltre i 5 anni a 10 anni compiuti: giorni 20; da oltre i 10 anni fino a 20: giorni 25; oltre i 20: giorni 30. Personale non impiegatizio: (IV, V e VI categoria) con anzianita' da 1 a 5 anni compiuti: giorni 14; da oltre i 5 anni fino a 15 compiuti: giorni 18; da oltre 15 anni fino a 20 anni: giorni 21; oltre i 20 anni compiuti: giorni 25. Apprendisti: di eta' superiore ai 16 anni: giorni 20.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 52

Art. 52. Il periodo di ferie e' stabilito dall'istituto in relazione alle esigenze del servizio, possibilmente dal maggio all'ottobre. Le ferie non possono essere frazionate in periodi inferiori a sei giorni per i dipendenti che ne abbiano diritto a 14, salvo speciali accordi tra Istituto e dipendente. Il turno delle ferie non potra' avere inizio nel giorno di riposo, ma, nel relativo periodo sodo compresi i giorni di ricorrenza dei medesimi e quelli festivi. Il personale che resta nell'istituto e' tenuto a sostituire nel lavoro Quello assente senza diritti a compensi particolari e senza pregiudizio per l'orario di lavoro ve per i giorni di riposo settimanali.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 53

Art. 53. Nessun dipendente potra' rinunciare alle ferie ed il mancato godimento di esso non e' risarcibile in denaro, nella misura della retribuzione ordinaria, se non e' dovuto a fatto o colpa dell'Istituto. Anche per le ferie dovra' essere istituito un'apposito registro analogo a quello previsto per il lavoro straordinario e per la stessa ragione.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 54

Art. 54. Per speciali esigenze di servizio l'Istituto potra' richiamare qualsiasi dipendente in ferie prima della fine del relativo periodo, senza pregiudizio per il godimento del rimanente in epoca successiva. In tal caso competera' al dipendente il rimborso delle spese effettivamente incontrate a causa della interruzione.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 55

Art. 55. In caso di licenziamento o di regolari dimissioni ai sensi dell'art. 87 il dipendente, assunto a tempo indeterminato che abbia compiuto il primo anno di servizio e che non abbia ancora fruito del riposo annuale, avra' diritto ad un indennizzo pari alla retribuzione (stipendio o salario ed elemento mobile) dei giorni di ferie maturati per l'anno decorso, piu' i dodicesimi per il periodo di servizio successivamente prestato, fino al momento della risoluzione del rapporto. Entro tali limiti il dipendente avra' diritto alla indennita' sostitutiva anzidetta, anche se il licenziamento e avvenuto per motivi disciplinari che comportino la risoluzione in tronco dal rapporto di lavoro. Quando pero' il licenziamento in tronco, sebbene avvenuto posteriormente, fosse originato da fatti verificatisi prima che sia maturato il diritto alle ferie, il dipendente non avra' diritto ad alcun godimento delle medesime.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 56

Art. 56. Congedo matrimoniale Il dipendente che abbia superato il periodo di prova ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito non eccedente i 15 giorni per contrarre matrimonio. Compatibilmente con le esigenze del servizio l'Istituto glielo concedera' nell'epoca proposta, nella misura, con lui concordata nei limiti anzidetti ed almeno tre giorni prima della celebrazione. Il dipendente ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo il certificato di matrimonio. Il congedo non compete al dipendente o alla dipendente che si dimetta per matrimonio.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 57

Art. 57. Congedo straordinario In caso di morte di persona di famiglia, comprendendosi in questa il coniuge, i genitori e i figli e i fratelli, il dipendente ha diritto ad un congedo straordinario retribuito di non piu' di 5 giorni consecutivi.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 58

Art. 58. Aspettativa Il dipendente che abbia compiuto i 5 anni di servizio nello stesso Istituto ha diritto di ottenere un periodo di aspettativa di durata non superiore a tre mesi per gravi e giustificati motivi di famiglia. Durante il periodo di aspettativa non decorre alcuna retribuzione, esso pero' e' computabile agli effetti della anzianita' di servizio.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 59

Art. 59. Servizio di leva La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende per il periodo del relativo servizio con diritto alla, conservazione del posto. Ove, al termine del servizio militare di leva, il dipendente non si ponga a disposizione dell'Istituto entro il termine di 30 giorni o non rassegni regolari dimissioni, il rapporto si intendera' risolto senza diritto ad alcuna indennita'. Durante tutto il periodo di assenza del dipendente non decorre nei suoi confronti nessuna retribuzione ed esso periodo non e' computabile agli effetti della anzianita' di servizio.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 60

Art. 60. Richiamo alle armi Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo relativo, con una tolleranza dal congedo o dall'invio in licenza illimitata, di 10 giorni nel caso di richiamo per istruzioni o di breve durata, o di 30 giorni in caso diverso. Se il dipendente non si presenti in servizio o non rassegni regolari dimissioni entro i termini anzidetti, il suo rapporto di lavoro si intendera' risolto senza, diritto ad alcuna indennita'. Il periodo di richiamo e non anche quello di tolleranza, e' computabile agli effetti della anzianita' di servizio. Per quant'altro si fa riferimento alle leggi vigenti al momento del richiamo.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 61

Art. 61. In caso di sospensione del lavoro, non dovuta a forza maggiore, ma a fatto del titolare dell'Istituto e di chi per esso, i dipendenti avranno diritto a percepire per il relativo periodo la normale retribuzione. Ove l'istituto ritenga di procedere al licenziamento dei dipendenti ed essi preferiscano attendere senza retribuzione la ripresa del lavoro, il relativo periodo di attesa si considerera' utile ai fini dell'anzianita' di servizio. E consentita la sospensione dal servizio senza retribuzione ma con decorrenza dell'anzianita' nei casi di temporanea o stagionale riduzione della attivita' dell'Istituto.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 62

Art. 62. La temporanea prestazione di un servizio diverso dal proprio nel disimpegno di mansioni superiori per qualifica o categoria, non comporta nel dipendente il diritto ad' acquisire l'una o l'altra e la relativa retribuzione. Tuttavia, il dipendente avra' diritto alla, detta retribuzione: a) dopo tre mesi di ininterrotto servizio nelle mansioni superiori, sempreche' l'incarico sia dovuto alla sostituzione di altro dipendente assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e richiamo alle armi, b) dopo 30 giorni negli altri casi. Egli conseguira' anche la qualifica superiore dopo tre mesi nella ipotesi di cui alla lettera b) del precedente capoverso e dopo 5 mesi nell'altra a meno che non trattisi di una delle ipotesi di conservazione del posto obbligatoria per cui, al rientro in servizio del dipendente titolare, egli dovra' ritornare alle sue precedenti mansioni con la retribuzione per esse stabilita.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 63

Art. 63. Le norme del primo e secondo capoverso dell'articolo precedente non si applicano alle ipotesi di qualifica e categoria il cui conseguimento deve per legge avvenire a mezzo di esami o di frequenza di determinati corsi. Il tirocinio infermieristico (o di laboratorio o di gabinetto) non comporta riconoscimento della qualifica e del relativo trattamento normativo ed economico, se essa non venga conseguita con regolare esame ufficialmente riconosciuto. Tuttavia nei contratti economici, ove se ne riscontrino gli estremi, ai tirocinanti sara' attribuita una retribuzione maggiorata rispetto all'inserviente comune.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 64

Art. 64. Gli infermieri provvisori manicomiali i quali prestano servizio a norma dell'[art. 23 del R.D.L. 16 agosto 1909 n. 615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1909-08-16;615~art23) presso le Case di Cura per malattie nervose e mentali, anche se avranno superato il corso di abilitazione di due anni, stabilito nella detta legge, od acquisito il titolo di infermiere effettivo manicomiale, non potranno avere diritto a percepire la retribuzione fissata per tale categoria per il solo fatto di avere conseguito la nuova qualifica. Tale diritto si maturera' per il dipendente allorquando questi sara' stato promosso nel ruolo degli infermieri effettivi secondo la disponibilita' di tali posti nei singoli Istituti.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 65

Art. 65. Regolamento interno - Avvisi e comunicazioni Ove nel regolamento interno dell'Istituto siano fissati i criteri ed i mezzi del suo funzionamento, anche in rapporto al personale dipendente, sanitario e non, dei vari reparti e servizi e quindi il numero, la specie, la destinazione di esso, la distribuzione del lavoro, gli orari, i turni, i periodi feriali, riposi ecc., i dipendenti ne prenderanno visione per la parte che li interessa direttamente ai fini del migliore espletamento del servizio cui sono addetti. Ad essi comunque saranno comunicate, in appositi avvisi e prospetti visibilmente esposti, le disposizioni relative all'orario di lavoro, ai turni di servizio diurno e notturno, al riposo settimanale, alla consumazione dei pasti ed all'orario di uscita ed entrata dei conviventi, e cio' a seconda delle eventuali variazioni dovute alle necessita' funzionali dell'Istituto.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 66

Art. 66. Doveri Conscio delle finalita' sanitarie e sociali dell'Istituto nel quale presta servizio, ogni dipendente deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione del malato ispirandosi ai principi di solidarieta' umana e subordinare ogni propria, azione alla consapevole necessita' e responsabilita' della sua assistenza. Egli ha altresi' l'obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento dell'Istituto ed a quelle di ordine generale che comunque gli vengano impartite, di osservare nel modo piu' scrupoloso i doveri cui e' tenuto ogni dipendente in genere e del proprio servizio in specie, nonche' degli altri incarichi che gli venissero affidati.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 67

Art. 67 I dipendenti tanto per i rapporti attinenti al servizio, quanto per qualsiasi circostanza, o attivita' connessavi, dipendono dal titolare dell'Istituto o da chi per esso e dai propri capi secondo l'ordine gerarchico e la organizzazione dell'Istituto. Chiunque sia preposto anche temporaneamente ad Un ufficio o ad un reparto e svolga comunque un'incarico e' responsabile della disciplina e della regolarita' dei relativi servizi. Ogni dipendente dovra' usare modi deferenti con i superiori, cordiali con i colleghi e cortesi con tutti. Il titolare dell'Istituto o chi per esso deve usare con i dipendenti sia singolarmente che collettivamente modi urbani e comunque tali che non offendano la loro personalita'. I dipendenti hanno l'obbligo di aiutarsi e supplirsi scambievolmente nell'espletamento delle proprie mansioni a seconda delle necessita' funzionali dell'istituto e di disimpegnare servizi diversi dal proprio quando vi vengano espressamente incaricati.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 68

Art. 68. Ad ogni dipendente nel disimpegno delle proprie mansioni incombe l'obbligo dell'ordine, della pulizia e della piu' rigorosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche particolari inerenti alla specialita' dell'Istituto, il quale dovra' fornire i mezzi necessari per l'ottemperanza di tale precetto. Analogo obbligo e' stabilito per i dipendenti conviventi per quanto si attiene alla ospitalita' di cui fruiscono nell'Istituto.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 69

Art. 69. Senza il consenso dell'Istituto e' proibito al dipendente di prestare la propria operai presso altri Istituti o presso privati o comunque per conto di terzi salvi nel caso di sospensione del lavoro. Nessun dipendente potra' rifiutarsi di sottoporsi a visita di controllo che venisse disposta sia all'entrata che all'uscita dell'Istituto o nei locali destinati ad ospitarlo. E' consentito il divieto di introdurre generi alimentari nell'Istituto.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 70

Art. 70. Ritardi ed assenze ingiustificate Le infrazioni alla osservanza dell'orario di lavoro, oltre alla perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo, comportano anche l'applicazione di una multa. Le assenze, oltre alla perdita dell'importo di cui al capoverso precedente, se non giustificate immediatamente o comunque entro le -24 ore, salvo il caso di legittimo impedimento, comportano anch'esse l'applicazione di una multa. Se giustificate oltre il termine anzidetto e prima di tre giorni o se reiterate, sono considerate mancanza, grave. La assenza arbitraria che duri oltre i tre giorni consecutivi e' considerata mancanza gravissima.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 71

Art. 71. Sanzioni La inosservanza dei doveri verra' punita dall'Istituto a seconda della entita' delle mancanze, tenuto conto delle cause e delle circostanze, secondo le seguenti sanzioni: a) per le mancanze lievi col biasimo verbale e per quelle meno lievi col biasimo scritto; b) per quelle di una certa entita', ivi compreso il ritardo nell'orario di lavoro e l'assenza, con la multa in misura non eccedente il 5% dello stipendio o salario di un mese; c) per le mancanze gravi e per il caso di recidiva in quella di cui alla lettera precedente, con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 7 giorni per il personale salariato e di 10 giorni per quello stipendiato; d) per le mancanze gravissime e comunque per i casi previsti nell'articolo seguente con il licenziamento disciplinare. Le sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) debbono essere comunicate per iscritto e motivate. Esse saranno annotate nel fascicolo personale del dipendente, interessato. L'importo delle relative multe di cui alla lettere c) saranno destinate a favore di previdenza ed assistenza da designarsi nei contratti economici.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 72

Art. 72. Licenziamento disciplinare Il rapporto di lavoro potra' essere risolto senza preavviso senza corresponsione di indennita' e con l'immediato allontanamento dal servizio del dipendente che commetta atti dolosi o colposi che comunque comportino o avrebbero potuto determinare pericolo o nocumento agli ammalati o esporre l'istituto, il suo titolare o chi per esso, alle conseguenze delle responsabilita' stabilite dalla legge in genere e dalle norme specifiche che disciplinano la attivita' degli Istituti di cura privati. Altrettanto dicasi per il dipendente che si renda colpevole di infedelta', di violazione del segreto d'ufficio, di disobbedienza e di insubordinazione, di atti lesivi dell'onore e della dignita' e degli interessi dell'istituto o del titolare di esso, che sia recidivo nella ubriachezza, in servizio, o in altre mancanze che abbiano comportato la sospensione dal servizio ai sensi dell'articolo precedente o che comunque si renda colpevole di mancanze di tale entita', da rendere incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Nei casi anzidetti ed in quelli per i quali nel presente contratto e' prevista la risoluzione del rapporto di lavoro di pieno diritto, il dipendente e' tenuto a pagare all'Istituto la indennita' sostitutiva di preavviso, ed in difetto l'Istituto potra' trattenerla immediatamente sulla retribuzione e su quant'altro sia di pertinenza del dipendente interessato.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 73

Art. 73. Ove il dipendente sia sottoposto a procedimento penale per delitto commesso fuori dall'Istituto egli potra' essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione. Dopo la sentenza definitiva l'Istituto decidera' a sua discrezione sulla eventuale riammissione in servizio, ma il periodo di sospensione non sara' computato agli effetti della anzianita' e resta comunque esclusa l'ipotesi della corresponsione della retribuzione. La condanna per delitto infamante o per delitto commesso in danno dell'Istituto o del titolare di esso o commesso in servizio o comunque nell'Istituto, comporta la risoluzione di pieno diritto del rapporto di lavoro con le conseguenze di cui all'articolo precedente.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 74

Art. 74. L'Istituto potra' richiedere una cauzione ai dipendenti ai quali, per le loro specifiche mansioni, ritenga opportuno affidare in consegna, o custodia strumenti, apparecchi e materiale sanitario, suppellettili e materiale di dotazione. La cauzione che per questo essi sono tenuti a versare non potra' superare l'importo di 30 giorni di retribuzione e potra' essere costituita a mezzo di trattenute sulla retribuzione non superiore al 15% e da effettuarsi mensilmente all'atto dei relativi pagamenti, fino al raggiungimento del suo ammontare complessivo. Il versamento della cauzione dovra' risultare da atto scritto e di essa sara' rilasciata regolare ricevuta al dipendente. Il suo importo dovra' essere pero' versato in un libretto di risparmio vincolato all'Istituto, mentre gli interessi e gli eventuali premi restano a disposizione del dipendente.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 75

Art. 75. Il dipendente consegnatario del materiale, strumenti ecc. e' responsabile di essi e pertanto l'Istituto ha diritto di rivalersi sulla cauzione per I danni comunque subiti, previa contestazione di essi al dipendente interessato e quindi a trattenerla in tutto o in parte anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, fino alla definizione della questione relativa. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non sussistano le ragioni di contestazione di cui sopra, la cauzione dovra' essere restituita immediatamente al dipendente in tutto il suo ammontare, insieme agli interessi e premi ove non siano stati precedentemente prelevati o percepiti.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 76

Art. 76. Ogni dipendente e' responsabile del materiale che comunque sia, funzionalmente in uso nell'Istituto e dovra' usarlo e servirsene con normale cura e diligenza, specialmente se trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco. L'Istituto e' tenuto ad adottare tutte quelle misure preventive atte ad eliminare o comunque ridurre al minimo la possibilita' di perdita, rottura, e deterioramento del materiale specialmente se pregiato.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 77

Art. 77. La rottura del materiale frangibile, intendendosi per tale anche quella parziale dell'oggetto, che non sia dovuta a caso fortuito, sara' risarcita dal responsabile nella, misura del 75% del costo commerciale corrispondente. Quando sia imputabile a trascuratezza grave, il dipendente e' tenuto a risarcirne l'intero valore. La perdita del materiale infrangibile sara' risarcita nella misura del 100% del prezzo di costo commerciale corrente, fatta eccezione per i casi accertati di furto da parte di terzi. Al risarcimento saranno tenuti solidalmente tutti i dipendenti addetti al reparto o al servizio ove non sia possibile individuare il vero responsabile del danno.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 78

Art. 78. In caso di sottrazione, imputabile al personale, il responsabile, o in difetto i dipendenti di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge e dal presente Con tratto, sono tenuti all'immediato risarcimento del danno. L'Istituto per questo ha facolta' di rivalersi direttamente sia sulla cauzione che sulle altre somme di cui comunque disponesse in dipendenza del rapporto di lavoro. Ove il furto sia dovuto ad opera di terzi, i dipendenti saranno esonerati dal relativo risarcimento a condizione che abbiano dato comunicazione a tempo debito dell'accaduto all'Istituto ed abbiano dimostrato di avere usato normale diligenza nella custodia.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 79

Art. 79. Preavviso La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto in caso di licenziamento da parte dell'Istituto che non sia per giusta causa, quanto in quello di dimissioni da parte del dipendente, deve essere preceduto da regolare disdetta scritta con osservanza dei seguenti termini di preavviso: A) Personale impiegatizio (medici compresi): fino a 5 anni di servizio, categoria. I: mesi 2; categoria II; un mese, categoria III A e B: giorni 15; da 5 a meno di 10 anni di servizio, categoria I: mesi 3, categoria II: giorni 45; categoria III A e B: giorni 30; da 10 anni di servizio in poi, categoria I: mesi 4; categoria II: mesi 2; categoria III A e B: giorni 45. I fermini anzidetti decorrono dal 15° o dall'ultimo giorno di ciascun mese. B) Personale non impiegatizio: categoria IV e V. fino a 5 anni di servizio 7 giorni; da 5 a 10 anni: 14 giorni; da 10 a 20 anni: 18 giorni; oltre i 18 anni: 21 giorni; categoria VI, fino a 5 anni di servizio: 7 giorni; da 5 a 10 anni: 12 giorni; oltre: 14 giorni. I termini anzidetti decorrono dal giorno successivo a quello del turno di riposo.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 80

Art. 80. In difetto del preavviso l'inadempiente sara' tenuto a corrispondere all'altra parte la indennita' sostitutiva nella misura della retribuzione normale relativa alla durata del preavviso stesso. Per i dipendenti retribuiti a percentuale l'indennita' sara' rapportata alla retribuzione del personale stipendiato o salariato della stessa: categoria ed in difetto al minimo garantito. Nel caso che l'inadempiente sia il dipendente, l'Istituto avra' diritto alla rivalsa immediata della indennita', sostitutiva sulle somme che dovessero essere dovute al dipendente per retribuzione o altro.

CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 81

Art. 81. Il preavviso non puo' essere iniziato ne' durante la malattia, entro i limiti della conservazione dei posto, ne' durante le ferie. Esso in caso di sopravvenuta malattia, continua a decorrere e l'Istituto per il periodo successivo alla scadenza, del relativo termine non sara' tenuto a, corrispondere al dipendente la integrazione di cui all'art. 47 in aggiunta al trattamento di cui l'interessato fruisse da parte dell'INAM.

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