DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1040
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati e la Federazione italiana dei Sindacati Ospedalieri, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; la Federazione Nazionale degli Ospedalieri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Unione italiana Sindacati Autonomi Ospedalieri, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati e la Federazione Nazionale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto il regolamento di pari data recante norme sulle commissioni paritetiche, allegato al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 del 26 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto normativo nazionale di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto normativo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del regolamento sulle commissioni paritetiche indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli Istituti di cura, privati.
GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addi' 14 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129 foglio n. 80. - VILLA
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 1
CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO DEL 24 MAGGIO 1956 PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI L'anno 1956 il 24 maggio in Roma presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale presente il Ministro On.le Ezio Vigorelli, assistito dal dott. Gaetano Pistillo; tra la ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI (A.N.C.I.P.) in persona del prof. Ugo Trevisan, Presidente; dott. Bruno Cappello e prof. Alberto Cucchia, Vice presidenti; suor Giovanna Gorghi, padre Bassiano Ferranti, padre Domenico Rinaldi, professor Michele Molteni, dott. Pietro Gallotti, dott. Ezio Partesana, dott. Ferdinando Lelli, prof. G. Battista Contardo, dott. Aldo Barozzi, sig. Enrico Rossi, dottor Arrigo Avezzu', dott. Arturo Segato, prof. Pino Tagliaferro, prof. Walter Melocchi, dott. Giovanni Ceccaroni, dott. Giovanni Bernardi, prof. Mario Prati, prof. Ugo Stoppato, dott. Giuseppe Marchetti, prof. Pasquale Baiocchi, prof. Andrea Albanese, dott. Mario Costa, dott. Consuelo Luccioni, dott. Carmine D'Amico, professor Pasquale De Rosa, assistiti dall'avv. Tommaso Martucci; la FEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI OSPEDALIERI ADERENTI ALLA C.I.S.L. rappresentata dai signori Luigi Parini, Segretario generale e dai signori Giuseppe Prandi ed Arrigo Ferrari Bravo, Segretari Nazionali, dott. Angelo Vigoni medico e sig.na Vittoria Colombo infermiera, assistiti dal dott. Paolo Cavezzali, Segretario della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, che stipula e firma anche in rappresentanza della Confederazione stessa; la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI OSPEDALIERI ADERENTI ALLA C.G.I.L. in persona dei signori Romolo Rovere, Segretario Nazionale responsabile, ed Emilio Lanzetta, Segretario Nazionale, assistiti dall'ing. Giuseppe Tangarella, Vice Segretario della C.G.I.L., che stipula e firma anche in rappresentanza della Confederazione stessa; la UNIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI OSPEDALIERI ADERENTI ALLA U.I.L. rappresentata dal sig. Rigo Bruno Bellucci, Segretario Nazionale, e dai sigg. Fernando Ceccati e Armando Pascucci, Vice Segretari, Ezio Casadei e Fausto Cardoni, assistiti dal dott. Raffaele Vanni della Segreteria dell'Unione italiana del Lavoro, che stipula e firma anche in rappresentanza di questa ultima; e tra la ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI anzidetta e come sopra rappresentata ed assistita e la FEDERAZIONE NAZIONALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE ADERENTI ALLA C.I.S.N.A.L. in persona del sig. Umberto Cascini, Segretario Nazionale, e signori Edoardo Nola, Adelaide Casadei, ostetrica, e Gerolamo Cattaneo, infermiere, assistiti dal dott. Enrico Bruno, Segretario Confederale, che insieme al dottor Verledo Guidi dell'Ufficio Sindacale, stipula e firma anche in rappresentanza della C.I.S.N.A.L. PREMESSO 1) Che il Contratto Nazionale normativo stipulato il 27 settembre 1949 era scaduto il 31 dicembre 1952 e che il suo adeguamento era stato sollecitato non solo dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori della categoria aderenti alla C.G.I.L. ed alla C.I.S.N.A.L. che lo avevano rispettivamente stipulato e firmato, ma altresi' da quelle aderenti alla C.I.S.L., che lo aveva fatto anche a mezzo del Ministero del Lavoro, ed alla U.I.L., i Sindacati periferici delle quali, in varie province, lo avevano accettato partecipando alla stipulazione degli accordi economici; 2) Che nel frattempo si erano verificate alcune iniziative parlamentari sia al Senato che alla Camera, intese ad estendere la indennita' di profilassi di cui alla Legge 9 aprile 1953 n. 310 e che in effetti e' soltanto un aumento di retribuzione, ai dipendenti dei Sanatori privati per tubercolotici polmonari ed intese ad estendere altresi' al personale degli Istituti di Cura privati in genere lo stesso trattamento retribuitivo dei dipendenti dei pubblici ospedali; 3) Che le dette iniziative, indipendentemente dalle diverse considerazioni pregiudiziali e di merito sulle differenze tra ospedali pubblici ed ospedali privati (7), presupponevano una carenza di iniziativa sindacale nel settore, mentre un piu' equo ed esteso trattamento sia normativo che economico dei dipendenti degli Istituti di Cura Privati puo' essere attuato nella sua vera sede, quella sindacale, attraverso la Associazione Nazionale stipulante, tanto piu' che essa per il numero dei suoi aderenti e dei relativi letti e dipendenti, e' l'unica organizzazione sindacale a carattere nazionale nella quale si identifichi la categoria; 4) Che percio', prescindendo dalla possibilita' che la legge estenda anche ai non soci delle organizzazioni sindacali la osservanza dei contratti collettivi di lavoro, si raggiunge qui sul piano nazionale una regolamentazione normativa ed in sede periferica si conseguira' un trattamento economico dei dipendenti della categoria per estensione e per contenuto soddisfacenti, e tutto cio' in attesa di una piu' concreta ed organica utilizzazione dagli Istituti di Cura Privati che viene qui affermata, anche come mezzo del libero esercizio professionale del medico, nel campo dell'assistenza sanitaria e sociale; 5) Che dalle trattative qui effettuatesi, sono stati esclusi gli Ordini sia dei medici sia delle ostetriche sia degli altri professionisti, in quanto essi non esplicano funzioni sindacali e tanto meno di rappresentanza degli interessi che si attengono al rapporto di lavoro subordinato, rappresentanza che e' delle Organizzazioni sindacali di cui in premessa come di quelle altre che la acquisiscano e nei confronti delle quali sono estensibili le stesse intese; ed escluse altresi' le Organizzazioni sindacali che comunque rappresentino, i lavoratori dell'industria, del commercio e di altri settori, giacche' gli Istituti di Cura privati esplicano una attivita' ospedaliera e costituiscono pertanto una categoria a se', sindacalmente autonoma e tale da dover essere considerata distintamente anche dalla relativa legislazione del lavoro e regolata nelle attivita' sanitarie controllate dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la SI E' STIPULATO il presente Contratto Nazionale collettivo che regola la parte normativa del rapporto di lavoro fra gli Istituti di Cura Privati ed il personale da essi dipendente: Art. 1. Definizione. Per Istituti di Cura privati si intendono le Cliniche, le Case di Cura e gli Istituti sanitari laici e religiosi il cui esercizio sia autorizzato ai sensi dell'art. 193 del T.U. delle Leggi Sanitarie e art. 12 del Regolamento per la esecuzione della Legge 14 febbraio 1904 n. 36, approvato col R.D. 16 agosto 1909, n. 615 e che siano destinati al ricovero di persone affette da malattia in atto e percio' abbisognevoli di speciali cure medico-chirurgiche. Si considerano inclusi gli ambulatori, i gabinetti e laboratori di analisi solo se costituiscono parte integrante e funzionale degli Istituti ed il personale addettovi e' alle dirette dipendenze dei medesimi.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 2
Art. 2. Specie. Gli Istituti di Cura si intendono suddivisi in: a) Sanatori e Case di Cura per malattie polmonari tubercolari; b) Case di Cura per malattie tubercolari extra polmonari (ossee, ghiandolari, urogenitali, chirurgiche); c) Case di Cura generiche o policliniche (chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, mediche, fisioterapiche, per malattie nervose, ecc.); d) Case di Cura naturali, dietetiche, di convalescenza, ecc.; e) Case di Cura psichiatriche (per alienati), Istituti medico-psicopedagogici o di rieducazione psichica, Preventori. Criterio di differenziazione, ai fini del presente contratto e di quelli economici, e' anche quello tra Istituti destinati esclusivamente al ricovero di ammalati a completo carico di Enti di assistenza sanitaria e Casse mutue ed Istituti che ricoverano anche paganti direttamente.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 3
Art. 3. Categorie e qualifiche. Il personale dipendente dagli Istituti di Cura privati cui e' applicabile il presente contratto, con la sola esclusione di quello che ha funzioni di dirigenza effettiva e sia munito di procura, e' suddiviso nelle seguenti categorie e qualifiche; PERSONALE IMPIEGATIZIO I Categoria (Direttivo): - Direttore Sanitario; - Direttore Amministrativo che abbia la effettiva direzione dell'Istituto secondo le direttive del titolare di esso ed abbia alle dipendenze anche impiegati di II categoria; - Vice Direttore Sanitario; - Primario; - Medico di reparto, medico aiuto, medico assistente anche con mansioni di guardia; - Farmacista; - Addetto a gabinetti o laboratori di analisi chimiche, microscopiche, radiologiche ed a gabinetto per cure radioterapiche, ecc., fornito di laurea specifica. II Categoria (Concetto): - Economo che attua nell'Istituto le direttive del titolare dello stesso o della direzione e che abbia alle dipendenze anche impiegati di III categoria; - Capo ufficio (capo contabile, capo del personale, ecc.) o di servizi tecnici ed amministrativi che abbia, almeno tre impiegati amministrativi alle dipendenze: - Maestro elementare diplomato in psicologia infantile addetto a Case di Cura specializzate; - Maestro elementare di preventorio o di altra specie di Casa di Cura; - Altri Impiegati di concetto: contabile, corrispondente, ecc.; - Addetto al gabinetti di analisi o laboratori di cui sopra, munito di diploma di scuola media superiore specifica. III Categoria A) (Amministrativo d'ordine): - Segretario, anche se con compiti di economato; - Addetto alla accettazione, registrazione, dimissione, ecc. degli ammalati; - Contabile d'ordine; - Stenodattilografo, dattilografo, anche se incaricati della stesura della comune corrispondenza non concettuale; - Altri impiegati d'ordine: addetti alla cassa, all'archivio, ecc.; III Categoria B) (Ausiliario sanitario): - Infermiera diplomata; - Ostetrica; - Fisioterapista diplomato; - Vigilatrice diplomata; - Tecnico di gabinetto e di laboratorio diplomato. I diplomi del personale di questa categoria sono quelli professionali conseguiti ai sensi di legge o riconosciuti a tutti gli effetti anche dalle Autorita' sanitarie. PERSONALE NON IMPIEGATIZIO IV Categoria: - Sorvegliante ai servizi non sanitari ed al personale interno non impiegatizio; - Infermiere generico; - Infermiere di Casa di Cura psichiatrica; - Sorvegliante provvisorio di Casa di Cura psichiatrica; - Massaggiatore o disinfettatore; - Portiere che abbia funzioni analoghe a quelle alberghiere; - Addetto al telefono; - Capo cuoco che abbia alle dipendenze altri cuochi qualificati o specializzati; - Capo cameriere che abbia alle dipendenze altri camerieri o cameriere: - Guardarobiera consegnataria; V Categoria: - Cuoco; - Cuoco capo partita; - Aiuto cuoco; - Garzone di cucina; - Dispensiere di magazzino; - Cameriere di sala, di stanza, del personale; - Inserviente, portantino; - Vigilatrice comune; - Bagnino; - Portiere; - Usciere, fattorino; - Facchino ai piani; - Guardia notturna; - Addetto al guardaroba; - Rammendatrice; - Barbiere e parrucchiere; - Conduttore di caldaia patentato; - Autista meccanico; - Giardiniere; - Addetto a servizi vari con mansioni promiscue ed utilizzato secondo le necessita'; - Addetto a servizi fissi di aiuto; VI Categoria: - Addetto alla manutenzione anche se capace di svolgere diverse mansioni di: idraulico, elettricista, meccanico, pittore, falegname, murature, ecc.; - Lavandaio; - Stiratrice; - Cucitrice. Per personale esterno si intende quello che ha contatti di servizio diretto con gli ammalati, quello interno tutto il restante personale.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 4
Art. 4. Commissione di qualifica. Nelle province ove la Associazione Nazionale degli Istituti di Cura privati ha una Sede, sara' costituita una Commissione paritetica di qualifica, come da regolamento a parte. Ad essa verra' affidato il censimento, la attribuzione e la conferma della qualifica di tutto il personale, nonche' l'istituzione e l'aggiornamento dello schedario anagrafico relativo. La iscrizione del personale all'Ufficio di collocamento, sara' effettuata a mezzo del relativo certificato rilasciato dalla Commissione in base alle risultanze di esso.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 5
Art. 5. Assunzione L'assunzione del personale deve essere effettuata in conformita' delle vigenti norme di legge in materia e dei relativi regolamenti. Per il personale specializzato e per quello esterno l'Istituto ha facolta' di scelta e liberta' di assunzione, facendone comunicazione all'Ufficio di collocamento nel termine ed alla Commissione di qualifica ove sia stata costituita.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 6
Art. 6. La limitazione al lavoro delle donne e dei minori e' regolata dalle disposizioni di legge vigenti, ivi comprese quelle che si attengono particolarmente al personale degli Istituti di cura privati.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 7
Art. 7. L'assunzione in servizio dovra' risultare da atto scritto per tutto il personale (34). L'Istituto comunichera', sempre per iscritto, al lavoratore assunto la data d'inizio del servizio, la durata del periodo di prova, la categoria e la qualifica cui e' assegnato ed il relativo trattamento economico.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 8
Art. 8. All'atto della assunzione il lavoratore e' tenuto a presentare all'istituto i seguenti documenti: 1) Libretto di lavoro; 2) Tessere e libretti delle Assicurazioni Sociali e Malattie in quanto ne sia provvisto; 3) Carta di identita' o documento equipollente; 4) Certificato penale generale in data non anteriore a tre mesi; 5) Diploma o certificato di abilitazione, autorizzazione, patente, ecc. quando la qualifica lo richiede; 6) Certificato di servizio prestato precedentemente ove ne sia provvisto; 7) Certificato dell'Ufficio sanitario comunale da cui risulti che non e' affetto da malattie contagiose, ove debba essere addetto alla preparazione o manipolazione di vivande e bevande; Il lavoratore e' tenuto altresi' a comunicare all'Istituto la sua residenza o dimora ed ove conviva nel medesimo, quella dei suoi familiari ed i successivi mutamenti, nonche' a consegnare, se capo famiglia, lo stato di famiglia, e gli altri documenti necessari per fruire dei relativi assegni.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 9
Art. 9. L'Istituto ha facolta' di constatare prima della assunzione in servizio lo stato di salute del lavoratore. Questi ad assunzione avvenuta, e' tenuto a sottoporsi a visita medica tutte le volte che l'Istituto lo ritenga necessario.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 10
Art. 10. L'apprendistato e' regolato dalle norme di legge vigenti. Il relativo rapporto di lavoro comporta anche per gli Istituti di Cura privati l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perche' possa conseguire le capacita' tecniche per diventare lavoratore qualificato. Esso e' ammesso solo per le mansioni impiegatizie di III categoria e per quelle non impiegatizie qualificate di IV, V e VI categoria. Il numero degli apprendisti che potra' essere tenuto in servizio sara' stabilito negli accordi economici, in base alla importanza ed alla specie degli Istituti ed ai numero dei dipendenti qualificati che vi prestano servizio. Comunque per ogni apprendista dovra' esservi almeno un dipendente di qualifica corrispondente.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 11
Art. 11. L'assunzione degli apprendisti deve avvenire a mezzo dell'Ufficio provinciale di Collocamento e puo' essere nominativa nei limiti stabiliti dalla legge. Non possono essere assunti coloro che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', o che abbiano superato i 20. Avranno diritto di precedenza i diplomati delle scuole professionali o dei corsi di istruzione specifica.
CCNL dipendenti istituti di cura privati-art. 12
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