DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1960, n. 1042

Type DPR
Publication 1960-08-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Al riconoscimento della stazione di cura, soggiorno o turismo si provvede con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio o dei Consigli comunali interessati, o del Consiglio provinciale o dell'Ente provinciale per il turismo o della Camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti il Consiglio centrale del turismo ed il Consiglio od i Consigli comunali interessati quando la proposta provenga da altro ente. La revoca e le modificazioni del riconoscimento della stazione di cura, soggiorno o turismo sono soggette alle medesime formalita'.

Art. 2

Nei territori riconosciuti stazione di cura, soggiorno o turismo e' istituita, per il conseguimento delle finalita' turistiche locali, l'Azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo. L'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, modificato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, e' abrogato.

Art. 3

Il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno o turismo puo' essere conferito a localita' comprendenti tutto o parte del territorio di uno o piu' Comuni contermini della stessa Provincia, allorche' il concorso dei forestieri costituisce elemento essenziale all'economia della localita'. Debbono, altresi', concorrere le seguenti condizioni: a) i proventi dell'imposta di soggiorno, del contributo speciale di cura e di qualsiasi altra natura purche' a carattere continuativo, siano previsti per un importo annuo complessivo non inferiore a due milioni; b) l'attrezzatura ricettiva della localita' raggiunga una adeguata capacita' di posti-letto in alberghi e pensioni; c) nella localita' gli impianti igienici, il servizio sanitario e farmaceutico ed i servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana, siano adeguati alle esigenze determinate dall'afflusso turistico; d) la localita' disponga di adeguata attrezzatura, con particolare riguardo agli esercizi pubblici ed agli impianti sportivi; e) nel caso di stazione di cura, i relativi impianti rispondano alle esigenze della tecnica terapeutica.

Art. 4

Le Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo sono dotate di autonomia amministrativa ed hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 5

Le Aziende autonome sono qualificate di cura, soggiorno o turismo. La qualifica e' data in base ad una o piu' delle caratteristiche riconosciute.

Art. 6

Le Aziende autonome hanno il compito di incrementare il movimento dei forestieri e di provvedere al miglioramento ed allo sviluppo turistico della localita'. In particolare esse debbono: a) promuovere ed attuare manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico, anche con il concorso degli enti e delle associazioni locali interessati; b) provvedere alla propaganda per la conoscenza della localita'; c) istituire servizi di assistenza turistica; d) promuovere iniziative dirette alla costruzione, istituzione miglioramento di impianti e di comunicazioni di prevalente interesse turistico, oltre che di impianti di stazioni meteorologiche; e) svolgere attivita' per la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio artistico e storico e per il miglioramento estetico della localita'; f) assolvere i compiti ad esse demandati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo per il raggiungimento delle loro finalita'.

Art. 7

Sono organi dell'Azienda: 1) il presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Collegio dei revisori.

Art. 8

Il presidente dell'Azienda e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il prefetto, e dura in carica quattro anni. Egli ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive da sottoporre alla ratifica del Consiglio, e gli altri provvedimenti ad esso demandati dal Consiglio stesso. Il presidente delega un componente del Consiglio che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le attribuzioni.

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, ed e' composto oltre che dal presidente: a) da un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo, scelto dal Consiglio fra i suoi componenti che non rivestano la carica di presidente di Azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, oppure scelto tra esperti estranei all'Ente e residenti nella localita'; b) da due datori di lavoro e da due lavoratori appartenenti alle categorie economiche interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria; c) dal sindaco del Comune o da un assessore comunale da lui delegato, o dai sindaci e loro delegati nel caso che la stazione comprenda territori di piu' Comuni; d) da un sanitario designato dal Consiglio di sanita'; e) da uno a tre esperti, su designazione del prefetto. Il direttore dell'Azienda disimpegna le funzioni di segretario. Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b), d) ed e) durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare al prefetto il potere di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, fatta eccezione del presidente.

Art. 10

Il Consiglio di amministrazione per conseguire le finalita' dell'Azienda in particolare delibera: a) le direttive generali ed i programmi di attivita'; b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi; c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico; d) i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'ente; e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili, le liti attive e passive; f) sui compiti ad esso conferiti per la realizzazione di determinate attivita' turistiche. Le deliberazioni del Consiglio nelle materie di cui alle lettere a), b) ed e) diventano esecutive dopo l'approvazione del prefetto, sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo. Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate all'Ente provinciale per il turismo entro cinque giorni dalla data nella quale sono state adottate. L'Ente provinciale per il turismo deve esprimere il proprio parere e trasmettere gli atti alla Prefettura entro dieci giorni dal termine indicato nel comma precedente. Il prefetto deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Avverso i provvedimenti del prefetto e' ammesso ricorso al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Il regolamento per il personale di cui alla lettera c) del primo comma e' approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro. Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei componenti ed in seconda convocazione con almeno un terzo di essi.

Art. 11

Il Collegio dei revisori: a) per le aziende il cui bilancio prevede entrate non inferiori a lire 50 milioni annue, e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed e' costituito da tre componenti designati dai Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro tra funzionari delle rispettive Amministrazioni; b) per le altre aziende, e' nominato con decreto del prefetto ed e' costituito da un componente designato dal prefetto, da un componente designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo, e da un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti residente nella Provincia. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 12

Alle spese di funzionamento l'Azienda provvede: a) con le entrate previste dalle norme vigenti; b) con i redditi e proventi patrimoniali e di gestione; c) con i contributi di enti ed associazioni private, e con altre entrate eventuali.

Art. 13

L'esercizio finanziario delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio l'Azienda sottopone all'approvazione del prefetto il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato del programma dell'attivita' da svolgersi durante l'esercizio stesso. Entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda sottopone all'approvazione del prefetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori.

Art. 14

Previa autorizzazione del prefetto, le Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo possono istituire, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio, nuovi capitoli per lo svolgimento, anche temporaneo, di nuove attivita' e per il funzionamento di nuovi organismi e servizi, anche non permanenti.

Art. 15

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' procedere, sentito il prefetto, allo scioglimento del Consiglio dell'azienda ed alla nomina di un commissario, per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarita' tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda. La ricostituzione del Consiglio dell'azienda e' effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Art. 16

Le stazioni di cura, soggiorno o turismo, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorche' non rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3, conservano la qualifica loro attribuita.

GRONCHI FANFANI - FOLCHI - SCELBA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 40. - VILLA

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