DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1960, n. 1043

Type DPR
Publication 1960-08-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il Consiglio centrale del turismo, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, ha compiti consultivi e di studio. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo convoca di regola due volte l'anno il Consiglio, il quale esprime il proprio parere sull'indirizzo dell'attivita' turistica, sui criteri circa la propaganda turistica e su ogni altro argomento che interessi il turismo. Il parere del Consiglio centrale del turismo e' obbligatorio sui provvedimenti di riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno o turismo e di delimitazione dei relativi territori, nonche' sui provvedimenti di revoca.

Art. 2

Il Consiglio centrale del turismo e' presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato. Esso e' composto da: un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero delle finanze; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero della difesa. Direzione generale dell'aviazione civile; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Direzione generale dell'economia montana e delle foreste; un rappresentante del Ministero dei trasporti; un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; un rappresentante del Ministero della marina mercantile; un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; un rappresentante del Ministero della sanita'; un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo; un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano; un rappresentante dell'Automobile club d'Italia; un rappresentante dell'Ente nazionale assistenza lavoratori; un rappresentante per ciascuna Regione autonoma a Statuto speciale; tre rappresentanti delle Province, designati dal Ministro per l'interno; due rappresentanti dei Comuni, designati dal Ministro per l'interno; un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura; due rappresentanti degli Enti provinciali per il turismo; due rappresentanti delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo; due rappresentanti dei sodalizi a carattere nazionale che svolgono per statuto preminente attivita' turistica; sette datori di lavoro appartenenti alle industrie interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria; sette lavoratori dipendenti da aziende interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria; due lavoratori autonomi che operano nel settore del turismo, scelti su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni professionali; due rappresentanti degli organismi a carattere nazionale che operano nel campo del turismo sociale o giovanile; quattro esperti in materia turistica. ((un rappresentante del Touring Club italiano)).

Art. 3

Il Consiglio centrale e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere confermati.

Art. 4

Sono costituite in seno al Consiglio centrale tre sezioni. Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sono determinate, per ciascun quadriennio, la competenza per materia e la composizione delle singole sezioni. Il Ministro puo' delegare a presiedere ciascuna sezione il Sottosegretario di Stato o un componente della sezione stessa. Ogni componente del Consiglio puo' far parte di piu' sezioni.

Art. 5

Il Ministro di propria iniziativa, o su proposta della maggioranza dei componenti assegnati alla sezione, rimette l'esame di determinati affari di Consiglio in riunione plenaria. Sugli indirizzi, direttive e questioni di maggiore importanza il Consiglio esprime il suo parere a sezioni riunite. Una delle tre sezioni e' investita della competenza, relativa ai provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 1.

Art. 6

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

GRONCHI FANFANI - FOLCHI - SCELBA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 ottobre 1960

Atti del Governo, registro n. 130, foglio, n. 37. - VILLA

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