DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1045
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per le industrie dei prodotti del legno e del sughero, regolamentazione degli appartenenti alla qualifica operaia, testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 19 giugno 1959, stipulato tra la Federazione italiana delle Industrie del Legno e del Sughero, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e il Sindacato Nazionale Lavoratori del Legno, con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini e con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Federazione italiana delle Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli impiegati delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959, stipulato dalle stesse organizzazioni sindacali sopra indicate, ad eccezione del Sindacato Nazionale Lavoratori del Legno;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli appartenenti alla qualifica intermedi delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959, stipulato dalle organizzazioni sindacali medesime, ad eccezione del Sindacato Nazionale Lavoratori del Legno;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 del 18 gennaio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 19 giugno 1959 per gli operai, 21 luglio 1959 per gli impiegati e 21 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica di intermedi, addetti alle industrie dei prodotti del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.
GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 69. - VILLA
CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO REGOLAMENTAZIONE APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAI (testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 19 giugno 1959) DATA DI STIPULAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PARTI L'accordo per la revisione del contratto nazionale di lavoro per gli operai delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, e' stato stipulato il 19 giugno 1959 tra le organizzazioni nazionali cosi' costituite: la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO rappresentata dal Presidente cav. del lavoro Alessandro Colli assistito dal dott. Teodoro Albanese e da una Commissione composta dei sigg.: Achille Rossi, Giuseppe Mancosu, Mario Jori, Carlo Pistoia, Aldo Rava, Dino Stefani, Augusto Mussato, Mario Ricci, Antonio Petracco, Renato Gressani, Ercole Domadio, Cataldo Mancuso, Italo Ramorino, G. A. De Angelis, Fausto Arioti, Franco Del Guerra, Elbano Bettini, Nicolo' Tucci, Mario Giovene, Edmondo Groppo, Renato Tordeschi, Virgilio Fazioli, Vincenzo Borrello, Mario Cao, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dottore Mario Rossi; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DEL LEGNO aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dal suo Comitato Direttivo nelle persone dei sigg.: Giacomo Bontempi, Chiappino Riserio, Crocchini Sergio, Di Lallo Mario, Diotti Giovanni, Frosini Gino, La Barbera Giuseppe, Mancini Giordano, Meroni Domenico, Mignani Icilio, Morotti Gino, Serafin Francesco, Toccane Antonio; assistiti da una delegazione di lavoratori con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari sigg.: Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali signori: Alfredo Messere e Luigi Sbarra con la partecipazione dei sigg.: Giovanni Banchio, Giulio Corneo, Vincenzo Lettera, Giovanni Lievore, Giovanni Oggero, Carlo Prescenzi, Delfino Triacchini; con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. nelle persone del dott. Paolo Cavezzali Segretario Confederale e del sig. Mario Pinna; la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO (F.E.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario responsabile dott. Giordano Gattamorta, dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale e dal sig. Cervellera Nicola del Comitato Direttivo, con l'assistenza della U.I.L. nella persona del dott. Raffaele Vanni Segretario Confederale. Identico accordo e' stato stipulato, sotto la stessa data, fra la Federazione italiana Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (C.I.S.N.A.L.). A seguito delle modifiche apportate col predetto accordo, il testo del contratto nazionale risulta aggiornato come segue, con decorrenza 19 giugno 1959. SFERA DI APPLICAZIONE Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attivita' di produzione sotto elencate: Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi - Carpenteria e carpenteria navale - Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune e curvato - Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli igienico-sanitari - Articoli casalinghi - Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in giunco e vimini - Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane - Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti, granulati e agglomerati di sughero. Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati - traverse - pali - puntelli - carbone, ecc.). Chiarimento a verbale. Resta inteso che per le segherie di cui al precedente capoverso sara' provveduto con contratto a parte. INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO Gruppo A: mobili - infissi e avvolgibili - tappezzieri - bigliardi - carpenteria navale - carri e carrozze - botti e fusti dogati - articoli sportivi - pipe - tranciati e compensati - aste dorate - sediame curvato comune e di serie - tornerie - articoli da disegno - articoli sanitari e igienici - ghiacciaie in serie - forme per calzature - tacchi e cambrioni. Gruppo B: lavorazione del sughero - segherie (produzione di tavolame squadrati e trucioli) - pavimenti in legno (esclusa la posa in opera); lavorazione del giunco. Gruppo C: cestai e rivestimenti damigiane e fiaschi - zoccolame e fondi per calzature - imballaggi comuni. TABELLE SALARIALI I minimi di retribuzione oraria - risultanti dalle tabelle allegate al contratto 24 luglio 1956, maggiorati del 4,75% (con arrotondamento ai 50 centesimi superiori per gli uomini e ai 25 centesimi superiori per le donne) - sono riportati nelle sei tabelle in calce al presente contratto, del quale fanno parte integrante. Art. 1. ASSUNZIONE Le assunzioni degli operai verranno effettuate tramite i competenti Uffici di Collocamento in conformita' delle norme di legge.
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Art. 2. DONNE E MINORI Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.
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Art. 3. DOCUMENTI E RESIDENZA Per essere ammesso al lavoro l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equivalente. E' in facolta' dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia. Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda mettera' a disposizione dell'operaio per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, e l'operaio rilascera' regolare ricevuta. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volonta' il datore di lavoro non fosse in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva di giustificazione all'operaio stesso per chiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
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Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro dell'operaio e' sempre fatta per un periodo di prova della durata di sei giorni lavorativi, prorogabile, di comune accordo, fino a dodici giorni. Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'. All'operaio confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fissera' la relativa paga che non potra' essere inferiore alla paga fissata, nei contratti vigenti, per la categoria alla quale l'operaio verra' assunto. In tale caso l'anzianita' dell'operaio decorre dal primo giorno di assunzione. L'operaio che non viene confermato o che non crede di accettare le condizioni fissategli, lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. Nel caso che la paga non sia stata prestabilita, e, in difetto di accordo, l'operaio verra' retribuito in base alla paga fissata contrattualmente per la categoria nella quale avra' prestato l'opera sua. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro, l'operaio sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.
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Art. 5. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima della assunzione in servizio. Durante il rapporto di lavoro l'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda in relazione a pericoli di contagio: in questo caso l'operaio potra' richiedere copia del referto medico. Potra' ugualmente essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda durante il rapporto di lavoro l'operaio che contesti la propria idoneita' fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la maggiore gravosita', con la propria idoneita' fisica.
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Art. 6. APPRENDISTATO E ISTRUZIONE PROFESSIONALE Sono considerati apprendisti tutti i lavoratori di ambo i sessi assunti in eta' fra i 14 e i 20 anni - secondo le norme stabilite dalla [legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25) - allo scopo di acquisire la capacita' necessaria per diventare, mediante addestramento, operaio qualificato. La durata del periodo di apprendistato e' stabilita come segue: I Gruppo uomini: attivita' produttive appartenenti alle seguenti categorie: mobili, bigliardi, carpenteria navale, serramenti e infissi, aste e cornici, carri e Carrozze, botti e fusti: a) assunti in eta' dal 14° anno compiuto al compimento del 16° anno: 5 anni; b) assunti in eta' dal 16° anno compiuto in poi: 4 anni; II Gruppo uomini: attivita' produttive appartenenti alle altre categorie merceologiche non contemplate al primo gruppo: a) assunti in eta' dal 14° anno compiuto al compimento del 16° anno: 4 anni; b) assunti in eta' dal 16° anno compiuto in poi: 8 anni. Donne appartenenti a qualsiasi attivita' produttiva: 8 anni. La retribuzione sara' determinata per gli uomini in percentuale sulla paga base dell'operaio qualificato di eta' pari a quella che l'apprendista maturera' al termine del periodo prestabilito di apprendistato per il raggiungimento della qualifica, e per le donne in percentuale sulla paga base delle donne di seconda categoria di eta' superiore ai 20 anni, tenendo conto dei seguenti scaglioni di anzianita': I Gruppo - uomini: Assunti in eta Assunti in eta' dal 14° al 16° anno dal 16° anno in poi 1° semestre......... 30% 1° semestre....... 30% 2° " ......... 33% 2° " ....... 33% 3° " ......... 35% 3° " ....... 35% 4° " ......... 40% 4° " ....... 40% 5° " ......... 45% 5° " ....... 50% 6° " ......... 50% 6° " ....... 60% 7° " ......... 60% 7° " ....... 75% 8° " ......... 70% 8° " ....... 90% 9° " ......... 80% 10° " ......... 90% II. Gruppo - uomini: Assunti in eta Assunti in eta' dal 14° al 16° anno dal 16° anno in poi 1° semestre......... 30% 1° semestre...... 30% 2° " ......... 33% 2° " ...... 33% 3° " ......... 35% 3° " ...... 40% 4° " ......... 40% 4° " ...... 50% 5° " ......... 50% 5° " ...... 65% 6° " ......... 60% 6° " ...... 85% 7° " ......... 75% 8° " ......... 90% Donne (per qualsiasi eta di assunzione): 1° semestre......... 30% 2° " ......... 33% 3° " ......... 40% 4° " ......... 50% 5° " ......... 65% 6° " ......... 85% (Comunque la retribuzione relativa dovra' risultare inferiore di almeno il 4% rispetto alla retribuzione della donna di pari eta). Sara' inoltre corrisposta la indennita' di contingenza rispettivamente vigente per il manovale comune e per la donna di 3ª categoria di pari eta' degli apprendisti. Per il completamento della regolamentazione dell'apprendistato si provvedera' con accordi successivi entro 3 mesi dalla data del presente accordo. Detti accordi formeranno parte integrante del presente contratto.
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