DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1045

Type DPR
Publication 1960-07-14
Ultimo aggiornamento 1960-10-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per le industrie dei prodotti del legno e del sughero, regolamentazione degli appartenenti alla qualifica operaia, testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 19 giugno 1959, stipulato tra la Federazione italiana delle Industrie del Legno e del Sughero, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e il Sindacato Nazionale Lavoratori del Legno, con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini e con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Federazione italiana delle Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli impiegati delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959, stipulato dalle stesse organizzazioni sindacali sopra indicate, ad eccezione del Sindacato Nazionale Lavoratori del Legno;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli appartenenti alla qualifica intermedi delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 21 luglio 1959, stipulato dalle organizzazioni sindacali medesime, ad eccezione del Sindacato Nazionale Lavoratori del Legno;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 del 18 gennaio 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 19 giugno 1959 per gli operai, 21 luglio 1959 per gli impiegati e 21 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica di intermedi, addetti alle industrie dei prodotti del legno e del sughero, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del legno e del sughero.

GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 69. - VILLA

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE INDUSTRIE DEI PRODOTTI DEL LEGNO E DEL SUGHERO REGOLAMENTAZIONE APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAI (testo aggiornato a seguito dell'accordo collettivo nazionale 19 giugno 1959) DATA DI STIPULAZIONE E COSTITUZIONE DELLE PARTI L'accordo per la revisione del contratto nazionale di lavoro per gli operai delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, e' stato stipulato il 19 giugno 1959 tra le organizzazioni nazionali cosi' costituite: la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DEL SUGHERO rappresentata dal Presidente cav. del lavoro Alessandro Colli assistito dal dott. Teodoro Albanese e da una Commissione composta dei sigg.: Achille Rossi, Giuseppe Mancosu, Mario Jori, Carlo Pistoia, Aldo Rava, Dino Stefani, Augusto Mussato, Mario Ricci, Antonio Petracco, Renato Gressani, Ercole Domadio, Cataldo Mancuso, Italo Ramorino, G. A. De Angelis, Fausto Arioti, Franco Del Guerra, Elbano Bettini, Nicolo' Tucci, Mario Giovene, Edmondo Groppo, Renato Tordeschi, Virgilio Fazioli, Vincenzo Borrello, Mario Cao, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dottore Mario Rossi; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DEL LEGNO aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dal suo Comitato Direttivo nelle persone dei sigg.: Giacomo Bontempi, Chiappino Riserio, Crocchini Sergio, Di Lallo Mario, Diotti Giovanni, Frosini Gino, La Barbera Giuseppe, Mancini Giordano, Meroni Domenico, Mignani Icilio, Morotti Gino, Serafin Francesco, Toccane Antonio; assistiti da una delegazione di lavoratori con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal Segretario Generale dott. Elio Capodaglio e dai Segretari sigg.: Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro (C.G.I.L.) nelle persone dei Segretari on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali signori: Alfredo Messere e Luigi Sbarra con la partecipazione dei sigg.: Giovanni Banchio, Giulio Corneo, Vincenzo Lettera, Giovanni Lievore, Giovanni Oggero, Carlo Prescenzi, Delfino Triacchini; con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. nelle persone del dott. Paolo Cavezzali Segretario Confederale e del sig. Mario Pinna; la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO (F.E.N.E.A.L.) rappresentata dal Segretario responsabile dott. Giordano Gattamorta, dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale e dal sig. Cervellera Nicola del Comitato Direttivo, con l'assistenza della U.I.L. nella persona del dott. Raffaele Vanni Segretario Confederale. Identico accordo e' stato stipulato, sotto la stessa data, fra la Federazione italiana Industrie del Legno e del Sughero e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie (C.I.S.N.A.L.). A seguito delle modifiche apportate col predetto accordo, il testo del contratto nazionale risulta aggiornato come segue, con decorrenza 19 giugno 1959. SFERA DI APPLICAZIONE Il presente contratto si applica alle Aziende esercenti le attivita' di produzione sotto elencate: Mobili - Infissi, serramenti e avvolgibili - Tappezzerie - Bigliardi - Carpenteria e carpenteria navale - Carri e carrozze - Botti e fusti dogati - Articoli sportivi - Tranciati e compensati - Pipe e abbozzi per pipe - Cornici - Aste dorate e comuni - Sediame comune e curvato - Torneria - Articoli da disegno e didattici - Articoli igienico-sanitari - Articoli casalinghi - Ghiacciaie - Mobili ed articoli vari di arredamento in giunco e vimini - Pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - Forme per calzature - Tacchi - Cambrioni - Ceppi per zoccoli e fondi per calzature - Imballaggi e cesti di legno - Rivestimenti fiaschi e damigiane - Manici da frusta - Bastoni - Segherie - Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.) per uso edilizio o altro - Pannelli e prodotti in genere di legno sfibrato e ricostituito - Manufatti di legno in genere - Trattamento e conservazione del legno - Farina e lana di legno - Manufatti, granulati e agglomerati di sughero. Sono escluse dall'applicazione del presente contratto quelle segherie che per la loro organizzazione tecnica costituiscono, nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento di altre lavorazioni forestali (asciati - traverse - pali - puntelli - carbone, ecc.). Chiarimento a verbale. Resta inteso che per le segherie di cui al precedente capoverso sara' provveduto con contratto a parte. INCASELLAMENTO MERCEOLOGICO Gruppo A: mobili - infissi e avvolgibili - tappezzieri - bigliardi - carpenteria navale - carri e carrozze - botti e fusti dogati - articoli sportivi - pipe - tranciati e compensati - aste dorate - sediame curvato comune e di serie - tornerie - articoli da disegno - articoli sanitari e igienici - ghiacciaie in serie - forme per calzature - tacchi e cambrioni. Gruppo B: lavorazione del sughero - segherie (produzione di tavolame squadrati e trucioli) - pavimenti in legno (esclusa la posa in opera); lavorazione del giunco. Gruppo C: cestai e rivestimenti damigiane e fiaschi - zoccolame e fondi per calzature - imballaggi comuni. TABELLE SALARIALI I minimi di retribuzione oraria - risultanti dalle tabelle allegate al contratto 24 luglio 1956, maggiorati del 4,75% (con arrotondamento ai 50 centesimi superiori per gli uomini e ai 25 centesimi superiori per le donne) - sono riportati nelle sei tabelle in calce al presente contratto, del quale fanno parte integrante. Art. 1. ASSUNZIONE Le assunzioni degli operai verranno effettuate tramite i competenti Uffici di Collocamento in conformita' delle norme di legge.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 2

Art. 2. DONNE E MINORI Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 3

Art. 3. DOCUMENTI E RESIDENZA Per essere ammesso al lavoro l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equivalente. E' in facolta' dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia. Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda mettera' a disposizione dell'operaio per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, e l'operaio rilascera' regolare ricevuta. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla sua volonta' il datore di lavoro non fosse in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva di giustificazione all'operaio stesso per chiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro dell'operaio e' sempre fatta per un periodo di prova della durata di sei giorni lavorativi, prorogabile, di comune accordo, fino a dodici giorni. Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'. All'operaio confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fissera' la relativa paga che non potra' essere inferiore alla paga fissata, nei contratti vigenti, per la categoria alla quale l'operaio verra' assunto. In tale caso l'anzianita' dell'operaio decorre dal primo giorno di assunzione. L'operaio che non viene confermato o che non crede di accettare le condizioni fissategli, lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. Nel caso che la paga non sia stata prestabilita, e, in difetto di accordo, l'operaio verra' retribuito in base alla paga fissata contrattualmente per la categoria nella quale avra' prestato l'opera sua. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro, l'operaio sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 5

Art. 5. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima della assunzione in servizio. Durante il rapporto di lavoro l'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda in relazione a pericoli di contagio: in questo caso l'operaio potra' richiedere copia del referto medico. Potra' ugualmente essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda durante il rapporto di lavoro l'operaio che contesti la propria idoneita' fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la maggiore gravosita', con la propria idoneita' fisica.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 6

Art. 6. APPRENDISTATO E ISTRUZIONE PROFESSIONALE Sono considerati apprendisti tutti i lavoratori di ambo i sessi assunti in eta' fra i 14 e i 20 anni - secondo le norme stabilite dalla [legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25) - allo scopo di acquisire la capacita' necessaria per diventare, mediante addestramento, operaio qualificato. La durata del periodo di apprendistato e' stabilita come segue: I Gruppo uomini: attivita' produttive appartenenti alle seguenti categorie: mobili, bigliardi, carpenteria navale, serramenti e infissi, aste e cornici, carri e Carrozze, botti e fusti: a) assunti in eta' dal 14° anno compiuto al compimento del 16° anno: 5 anni; b) assunti in eta' dal 16° anno compiuto in poi: 4 anni; II Gruppo uomini: attivita' produttive appartenenti alle altre categorie merceologiche non contemplate al primo gruppo: a) assunti in eta' dal 14° anno compiuto al compimento del 16° anno: 4 anni; b) assunti in eta' dal 16° anno compiuto in poi: 8 anni. Donne appartenenti a qualsiasi attivita' produttiva: 8 anni. La retribuzione sara' determinata per gli uomini in percentuale sulla paga base dell'operaio qualificato di eta' pari a quella che l'apprendista maturera' al termine del periodo prestabilito di apprendistato per il raggiungimento della qualifica, e per le donne in percentuale sulla paga base delle donne di seconda categoria di eta' superiore ai 20 anni, tenendo conto dei seguenti scaglioni di anzianita': I Gruppo - uomini: Assunti in eta Assunti in eta' dal 14° al 16° anno dal 16° anno in poi 1° semestre......... 30% 1° semestre....... 30% 2° " ......... 33% 2° " ....... 33% 3° " ......... 35% 3° " ....... 35% 4° " ......... 40% 4° " ....... 40% 5° " ......... 45% 5° " ....... 50% 6° " ......... 50% 6° " ....... 60% 7° " ......... 60% 7° " ....... 75% 8° " ......... 70% 8° " ....... 90% 9° " ......... 80% 10° " ......... 90% II. Gruppo - uomini: Assunti in eta Assunti in eta' dal 14° al 16° anno dal 16° anno in poi 1° semestre......... 30% 1° semestre...... 30% 2° " ......... 33% 2° " ...... 33% 3° " ......... 35% 3° " ...... 40% 4° " ......... 40% 4° " ...... 50% 5° " ......... 50% 5° " ...... 65% 6° " ......... 60% 6° " ...... 85% 7° " ......... 75% 8° " ......... 90% Donne (per qualsiasi eta di assunzione): 1° semestre......... 30% 2° " ......... 33% 3° " ......... 40% 4° " ......... 50% 5° " ......... 65% 6° " ......... 85% (Comunque la retribuzione relativa dovra' risultare inferiore di almeno il 4% rispetto alla retribuzione della donna di pari eta). Sara' inoltre corrisposta la indennita' di contingenza rispettivamente vigente per il manovale comune e per la donna di 3ª categoria di pari eta' degli apprendisti. Per il completamento della regolamentazione dell'apprendistato si provvedera' con accordi successivi entro 3 mesi dalla data del presente accordo. Detti accordi formeranno parte integrante del presente contratto.

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Art. 7. QUALIFICHE OPERAI La classificazione dei lavoratori e' stabilita in base alle categorie qui sotto elencate: I - OPERAI SPECIALIZZATI: Sono coloro che, con perizia e capacita', svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnico-pratica, hanno completa conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione e sanno - ove occorra - interpretare il disegno. A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti operai: assortitore: classifica le tavole alla spedizione (personale di segheria); attrezzista: provvede alla manutenzione di ogni macchina per la lavorazione del legno, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a punto delle macchine, approntando a regola d'arte gli attrezzi relativi; operatore alle macchine: e' il macchinista che ha una conoscenza perfetta della macchina affidatagli e la mette a punto, interpreta il disegno inerente alla lavorazione, esegue a regola d'arte qualsiasi lavoro su materiale non tracciato o anche tracciato e, ove occorra, prepara, affida e salda ferri, lame e coltelli; bottaio: che costruisce a regola d'arte, a tenuta di liquido, recipienti di qualsiasi tipo e misura; carradore: che, specializzato nella costruzione e riparazione di carri e carrozze, compie qualsiasi lavoro senza bisogno di guida; gessatore e pastellista: che provvede alla gessatura di cornici di qualsiasi genere, che sa modellare gli stucchi per cornici, che ha piena conoscenza delle materie usate e che e' in grado di provvedere all'attrezzatura e agli stampi occorrenti; falegname ed ebanista: che con perizia e capacita' di costruire, su materiale non tracciato o anche tracciato, mobili, infissi o modelli per fonderia, portando a termine a regola d'arte ogni lavoro affidatogli, interpretando e, ove occorra, sviluppando schizzi e disegni; lucidatore, verniciatore, laccatore e doratore: che esegue qualsiasi lucidatura o laccatura o verniciatura o smaltatura o doratura di fino, colorisce e accompagna il legno nelle varie essenze e all'occorrenza compone tinte, lacche, ecc., sia per se' che per gli operai delle categorie inferiori; intagliatore ed intarsiatore: che, con perizia, esegue su preventivo disegno lavori sia di figura che di ornato in qualsiasi stile; maestro d'ascia: che esegue la costruzione di tutte le parti in legno di una barca, battello o natante in genere; Postatore di pavimenti in parchetto: che lavora senza bisogno di alcuna guida (gli aiutanti posatori sono manovali specializzati); quadrettaio per turaccioli: che avendo una perfetta conoscenza della qualita' della materia prima, esegue con perizia la quadrettatura dei vari tipi di turaccioli; sceglitori classificatori: di sughero per turaccioli; addetti alle spaccatrici: per la confezione di piastrelle di agglomerati bianchi di sughero; tappezziere: che con perizia sviluppa, taglia e prepara il lavoro di tappezzeria e di drappeggio ed esegue qualsiasi lavoro di imbottitura; tornitore: che conosce ed interpreta il disegno e su di esso esegue lavori complessi oppure sui modello esegue lavori complessi; sediaio: che interpreta e sviluppa il disegno e su di esso esegue, senza alcuna guida, la costruzione di sedie, poltrone e divani; segantino di segheria: che nelle segherie prepara ed usa seghe, eventualmente salda, affila e strada lame e conosce bene il legname per sceglierlo ed usarlo convenientemente nelle lavorazioni ad esso affidate; tracciatore e preparatore: che, sulla base del disegno, traccia e prepara il lavoro per gli altri operai; capo collaudatore di tronchi: per compensato che conosce perfettamente e sceglie e classifica il materiale; responsabile delle presse: per la produzione del compensato, che calcola pressione e temperatura e, ove richiesto, prepari le varie colle; tranciatore: di placcaggi e tranciati di legni pregiati che ha la responsabilita' delle macchine e della perfetta riuscita, della lavorazione; ausiliari: vetrai, meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, lattonieri, autisti meccanici, conducenti di caldaie a vapore con patente di secondo grado, ecc. II - OPERAI QUALIFICATI: Sono coloro che, in possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio, sanno eseguire a regola d'arte il lavoro ad essi affidato a banco o alle macchine. A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti operai: bottaio: che e' addetto ai lavori normali; carradore: che lavora sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso oppure esegue lavori con materiale gia' tracciato e preparato; gessatore e pastellista: che provvede alla messa a punto della macchina e alla conseguente gessatura del prodotto o della stampa degli ornati; falegname ed abanista: che lavora su materiale gia' preparato e gia' tracciato da altri od esegue ogni lavoro per il quale non e' richiesta la capacita', la perizia, la conoscenza dei materiali e dei mezzi di lavoro nel grado richiesto agli operai specializzati; lucidatore, verniciatore, laccatore e doratore: che esegue a regola d'arte qualsiasi lavoro di verniciatura o laccatura o lucidatura o smaltatura o doratura, sotto la guida del datore di lavoro o di chi per esso; intagliatore ed intarsiatore: che esegue su materiale gia' tracciato lavori di ornato o di decorazione; mastro d'ascia: che e' adibito alla costruzione di barche, battelli o natanti sotto la vigilanza tecnica del direttore dell'azienda o di chi per esso; operatore alle macchine: e' l'operatore alla macchina ad esso affidata che lavora su materiale gia' preparato o gia' tracciato da altri ed esegue lavori per i quali non e' richiesta la capacita', la perizia e la conoscenza dei materiali e dei mezzi di lavorazione nel grado richiesto agli operai specializzati; e, ove occorra, cambia lui stesso l'attrezzo gia' approntato; operatore alle macchine copiative: che provvede alla tornitura e svuotatura delle forme e dei tacchi per calzature; sediaio: che, con materiale gia' tracciato e preparato, o sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso, esegue la costruzione di sedie, poltrone e divani; segantino: che nelle segherie e' addetto al taglio del legname per la produzione di segati con seghe a mano o a macchina, prepara ed usa macchine di segheria sotto la guida del direttore dell'azienda o di chi per esso; tappezziere: che esegue lavori di imbottitura di sedie, divani e poltrone e di rivestimenti di mobili in genere, applicando se del caso galloni e filettature; tornitore: che esegue a mano lavori semplici sui torni; ausiliari: vetrai, meccanici, fabbri, muratori, elettricisti, stagnini, lattonieri, autisti, conduttori di caldaie a vapore con patente di terzo grado. III - OPERAI COMUNI O MANOVALI SPECIALIZZATI: Sono coloro che svolgono mansioni semplici, ausiliarie e complementari, a mano o a macchina, per cui e' richiesta una generica capacita' e preparazione pratica, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori. A titolo di esempio si conviene che appartengono a questa categoria i seguenti operai. operatori alle macchine: sono gli addetti alle macchine gia' attrezzate o coloro che lavorano in ausilio ad operai delle categorie superiori; lucidatori, verniciatori, laccatori e doratori: sono coloro che eseguono lavori semplici di doratura, verniciatura, lucidatura, laccatura e smaltatura, a mano o a macchina, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori. IV - MANOVALI COMUNI: Sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia o di trasporto di materiali o eventuali altre mansioni che non richiedono alcuna pratica. V - OPERAIE DI I CATEGORIA: Sono quelle che eseguono i lavori di maggior rilievo per i quali sia richiesta, abilita' e perizia acquisite attraverso una normale specifica preparazione pratica. VI - OPERAIE DI II CATEGORIA: Sono quelle addette a lavori a mano o a macchina per i quali sia richiesta, una generica, competenza e capacita' pratica. VII - OPERAIE DI III CATEGORIA: Sono quelle che in genere compiono lavori di pulizia, di trasporti leggeri o eventuali altre mansioni di carattere elementare. Le organizzazioni sindacali territoriali provvederanno, ove occorra, al completamento e all'incasellamento delle qualifiche secondo le declaratorie generali delle singole categorie sopra indicate.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 8

Art. 8. ORARIO DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, la ripartizione dell'orario settimanale potra' avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente. Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani ed i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso (sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda), per i quali valgono le disposizioni di legge. Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni. Per quanto riguarda i turni effettuati da donne, l'orario di lavoro qualora superi le 6 ore ma non le 8 ore, dev'essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di mezz'ora; qualora superi le 8 ore il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora. Il lavoro notturno e' quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.

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Art. 9. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 40 giorni immediatamente successivi a quello in cui si e' verificata l'interruzione.

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Art. 10. SOSPENSIONI DI BREVE DURATA ED INTERRUZIONI DI LAVORO Ove nella giornata si verifichino, per cause di forze maggiore, interruzioni di lavoro di qualsiasi entita', qualora la direzione dell'Azienda trattenga l'operaio a disposizione nello stabilimento, questi avra' il diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di lavoro. In caso di sospensione di lavoro superiore a 15 giorni, l'operaio potra' richiedere la risoluzione del suo rapporto di lavoro con diritto alle eventuali indennita' spettanti in caso di licenziamento, compresa quella relativa al preavviso.

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Art. 11. PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA Durante le ore di lavoro l'operaio non potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa. Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non e' consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro. Il permesso di uscita dallo stabilimento, deve essere chiesto dall'operaio alla Direzione o a chi per essa nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali. All'operaio che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima ora dall'inizio non compete alcun compenso per il tempo passato nell'azienda.

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Art. 12. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide, normalmente con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge. La ditta, quando avesse necessita' di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo prestabilito per un lavoratore, dovra' di norma preavvertirne l'interessato entro il giorno precedente alla vigilia del riposo. In caso ma mancato preavviso ai sensi del precedente comma, il lavoratore avra' diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla stessa settimana. Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere con una festivita' infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avra' diritto al trattamento stabilito dall'art. 13 per dette festivita'.

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Art. 13 FESTIVITA' NAZIONALI E GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) le quattro festivita' nazionali del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre; c) Capodanno (1 gennaio); Epifania (6 gennaio); S. Giuseppe (19 marzo); Ascensione (mobile); Corpus Domini (mobile); S. Pietro e Paolo (29 giugno); Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1 novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); Lunedi di Pasqua (mobile); d) la ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico degli operai nelle ricorrenze di cui ai punti b), c) e d) valgono le norme di cui alla [legge 31 marzo 1954, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-03-31;90).

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 14

Art. 14. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 8. Nessun, operaio potra' esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, nei limiti previsti dalla legge, salvi giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario, di regola, non potra' essere abituale. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica degli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (paga base piu' contingenza piu' eventuale terzo elemento). Per i cottimisti le predette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno calcolate sul minimo di paga della categoria maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo di cui all'articolo 18, sulla contingenza e sull'eventuale terzo elemento. 1) lavoro straordinario diurno (feriale); per le prime due ore, 20%; per le ore successive, 25%; 2) lavoro festivo (compiuto nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nei giorni festivi), 35%; 3) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino) non compreso in turni avvicendati, 30%; 4) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino) effettuato in turni avvicendati, 10%; 5) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior erario di cui all'art. 8), 50%; 6) lavoro straordinario notturno, 50%. La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo o notturno, sara' calcolata sulla retribuzione globale (paga base piu' contingenza piu' eventuale terzo elemento). Per quanto riguarda la contingenza si conviene di adottare come quota oraria, ai fini del computo delle maggiorazioni di straordinario, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 15

Art. 15. CUMULO DI MANSIONI Agli operai celi sono assegnati con carattere di continuita' all'esplicazione di mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' questa ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopra indicati, si terra' conto nella retribuzione.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 16

Art. 16. PASSAGGIO DI CATEGORIA L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di salario. All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore alla propria, dovra' essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito. Trascorso un periodo continuativo di 45 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il trattamento di cui al secondo comma spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 17

Art. 17. DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' loro corrisposta, la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 18

Art. 18. LAVORO A COTTIMO Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacita' ed operosita', il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 7% del minimo di paga base tabellare della categoria. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 7%, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di operai venga riconosciuto di capacita' ed operosita' superiori alla normale. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento del detto minimo. Agli operai interessati dovra' essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso tariffario (tariffa di cottimo) corrispondente. All'operaio che venga passato dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione, l'azienda conservera' l'utile di cottimo se rimarranno inalterate le condizioni di lavoro e se sara' a lui richiesto il mantenimento della, stessa produzione individuale.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 19

Art. 19. MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA Il pagamento della retribuzione verra' effettuato a settimana, o a decade, o a quattordicina o a quindicina. Il pagamento della retribuzione avverra' individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonche' il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce. In caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi delle retribuzioni, dovra' essere corrisposta al lavoratore la parte delle retribuzioni non contestate contro rilascio, da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta. Chiarimento a verbale. Le parti convengono che il pagamento delle retribuzioni potra' essere effettuato anche a mese. Quando la retribuzione viene effettuata a mese la azienda concedera', su richiesta, acconti quindicinali fino al 90% della retribuzione stessa.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 20

Art. 20. RECLAMI SULLA PAGA Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta-paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta dovra' essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio cime non vi provvede perde ogni diritto di reclamo per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dall'operaio entro e non oltre il terzo giorno da quello della corresponsione della retribuzione affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze. I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dall'operaio alla Direzione dell'azienda al piu' presto possibile.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 21

Art. 21. FERIE L'operaio che ha una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (paga base piu' contingenza piu' eventuale terzo elemento), nella misura di: dal 1° all'8° anno compiuto di anzianita': giorni 12; dal 9° anno di anzianita' al 15° anno compiuto: giorni 15; dal 16° anno in poi di anzianita': giorni 16. Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo salvo diverso accordo tra le parti interessate. L'epoca delle ferie sara' stabilita secondo le esigenze de lavoro, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente. In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spettera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi, quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spettera' all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse. In caso di licenziamento o di dimissioni qualora l'operaio non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie, quanti sono i mesi interi di servizio prestati. Per la eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spettera' all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse. Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza, prolungamento del periodo feriale. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Non e' ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal secondo comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1916 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la possibilita' di suddividere in due periodi nell'anno al godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento, fino alla meta', corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non godute. Chiarimento a verbali. Nella ipotesi di ferie collettive si chiarisce che quando l'operaio non usufruisce delle ferie intere per mancanza dell'anzianita' di 12 mesi, per giorni non retribuiti dal datore di lavoro si fa riferimento al deliberato della Cassa Integrazione che ha ammesso l'intervento della, stessa.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 22

Art. 22. GRATIFICA NATALIZIA In occasione della ricorrenza del S. Natale gli operai considerati in servizio avranno diritto alla corresponsione della gratifica natalizia, di cui all'accordo interconfederale vigente, nella misura annua di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si fa riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi in servizio presso l'azienda. Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sara' corrisposto un dodicesimo della gratifica stessa. I periodi di assenza per malattia e infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonche' i periodi di assenza per regolari permessi che non superino nel complesso il periodo di un mese nell'anno, saranno utilmente computati al fine della gratifica natalizia.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 23

Art. 23. TRASFERIMENTI All'operaio che sia trasferito per ordine del datore di lavoro in localita' diversa dalla normale, e sempreche' cio' comporti la necessita' per l'operaio stesso di trasferire anche il proprio domicilio, sara' dovuto il rimborso delle spese da lui sostenute per se' e la sua famiglia compreso quindi il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'anticipata risoluzione di regolare contratto di affitto, o una speciale indennita' da concordarsi tra le parti caso per caso. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, a tutte le relative indennita'.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 24

Art. 24. TRASFERTE All'operaio comandato a prestare la sua opera fuori del luogo ove normalmente svolge la sua attivita' compete: 1) Il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo del lavoro; 2) il rimborso delle spese che si rendano necessarie di vitto ed alloggio nei limiti della normalita' ed in base a, nota documentata, salvo accordo forfetario tra la ditta e l'operaio, oppure una indennita' sostitutiva da stabilirsi dal le competenti organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la trasferta si effettua; 3) una indennita' pari al 50% della retribuzione oraria normale (paga base piu' contingenza piu' eventuale terzo elemento) per le ore di viaggio effettivamente compiute dall'operaio per recarsi sul luogo di lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stabilimento: analogo trattamento sara' riservato all'operaio per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua abitazione. L'indennita' di cui sopra non compete agli operai comandati a prestare la loro opera fuori dello stabilimento ma entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento stesso o comunque entro il raggio di cinque chilometri dallo stabilimento medesimo. Sono del pari esclusi dalla corresponsione dell'indennita' predetta gli operai che normalmente o in lunghi periodi dell'anno sono adibiti a compiere la loro opera fuori dello stabilimento. Per i viaggi di lunga durata che comportino un tempo superiore, alla durata dell'orario normale di lavoro, all'operaio compete solamente la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato in azienda, oltre, naturalmente, al rimborso delle spese di cui ai punti 1) e 2). Resta peraltro stabilito che ove la durata del viaggio non consenta all'operaio di poter effettuare le ore di lavoro che avrebbe compiuto in azienda, all'operaio stesso spetta la retribuzione per queste ore non lavorate. In tal caso non si fara' luogo alla corresponsione dell'indennita' di cui al punto 3) per un tempo pari a quello cosi' indennizzato. Il datore di lavoro stabilira', caso per caso, l'orario e l'itinerario che l'operaio dovra' osservare nei viaggi e stabilira' il mezzo di trasporto di cui l'operaio dovra' servirsi. L'operaio in trasferta dovra' rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato per iscritto dal proprio datore di lavoro. Quando la permanenza in trasferta dall'operaio avra' durata superiore a tre mesi, l'operaio, trascorsi i tre mesi, potra' richiedere un permesso di tre giorni con il solo rimborso delle relative spese di trasporto. Il periodo di godimento del permesso sara' stabilito in relazione con le esigenze del lavoro. Nel caso di gravi e riconosciute necessita' familiari la ditta dovra', su richiesta dell'operaio in trasferta, concedere all'operaio stesso un permesso col solo rimborso delle spese occorrenti per il trasporto con mezzi ordinari.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 25

Art. 25. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Agli operai che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle organizzazioni territoriali. Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 26

Art. 26. LAVORI NOCIVI E PERICOLOSI Agli operai che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verra' corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% del minimo tabellare. Resta demandato alle competenti organizzazioni territoriali di identificare i lavori di particolare disagi nocivi o pericolosi.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 27

Art. 27. CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempimento degli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al [D. L. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303), a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo sara' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti della indennita' di licenziamento, sempre che il lavoratore non si dimetta prima dello scadere di un anno dalla ripresa del servizio. L'operaio e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto sara' l'operaio considerato dimissionario. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla [legge 3 maggio 1955, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370).

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 28

Art. 28. CONGEDO MATRIMONIALE Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1941. In base a tale accordo gli operai di ambo i sessi hanno diritto in occasione di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi con il compenso previsto al predetto accordo. In aggiunta al trattamento di cui sopra saranno corrisposte ai lavoratori interessati 8 ore di retribuzione complessiva. Tale maggiore concessione sara' peraltro riassorbita in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento. Il congedo matrimoniale di cui sopra non potra' essere computato sul periodo delle ferie annuali ne' potra' essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta, del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dall'operaio con un preavviso di alieno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovra' essere documentata entro i trenta giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 29

Art. 29. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO SUL LAVORO L'assenza in caso di malattia deve essere comunicata dall'operaio alla direzione dell'Azienda entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza salvo casi di giustificato comprovato impedimento. Alla comunicazione dovra' fare seguito, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico attestante la malattia. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia. In caso di malattia, l'operaio non in prova avra' diritto alla conservazione del posto, nel periodo di 12 mesi consecutivi, per un massimo di: 6 mesi, se ha una anzianita' di servizio fino a 10 anni compiuti; 8 mesi, se ha una anzianita' di servizio superiore ai 10 anni compiuti. Ove l'operaio si ammali piu' volte nel corso di 12 mesi consecutivi i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma. L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine massimo di conservazione del posto risultante dalle norme precedenti, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o dei suoi postumi, il datore di lavoro potra' risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio stesso la liquidazione delle indennita' relative, come in caso di licenziamento. Analogamente nel caso in cui la malattia perduri oltre il termine di cui sopra, l'operaio che non sia in condizioni di riprendere il lavoro, potra' richiedere la risoluzione del rapporto con diritto alla indennita' di dimissione nella misura prevista, nell'art. 41 del presente contratto (100% dell'indennita' di licenziamento). L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si presenti al lavoro, sara' considerato dimissionario. Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell'attivita' lavorati va, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvedera' affinche' sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Quando l'infortunio accade all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denuncia verra' stesa al piu' vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze. Durante la degenza dovuta a causa, di infortunio sul lavoro, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di: 6 mesi, se ha una anzianita' di servizio fino a 10 anni compiuti; 8 mesi, se ha una anzianita' di servizio superiore ai 10 anni compiuti. Nel caso di superamento di detto termine massimo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro potra' essere risolto dal datore di lavoro, o su richiesta, dell'operaio, rispettivamente con le stesse modalita' ed indennita' di cui ai comma 7 ed 8 del presente articolo. L'operaio infortunato che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro, sara' considerato dimissionario.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 30

Art. 30. TRATTAMENTO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Il trattamento di gravidanza e puerperio e' disciplinato dalla legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 31

Art. 31 MENSE AZIENDALI Tenendo conto delle grande varieta' di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facolta' di accordi locali o aziendali sulla materia.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 32

Art. 32. DISCIPLINA AZIENDALE L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di cordialita' con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia colla dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 33

Art. 33. ASSENZE Tutte le assenze devono esistere giustificate. Per le assenze non giustificate l'operaio puo' essere punito ai sensi dell'art. 40 (multe o sospensioni) del presente contratto. Le giustificazioni devono essere presentate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo i casi di giustificato e comprovato impedimento. Sara' considerato dimissionario l'operaio che senza giustificato motivo sia assente per quattro giorni consecutivi o per quattro volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi. L'assenza, ancorche' giustificata e autorizzata, non da' luogo a decorrenza di retribuzione.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 34

Art. 34. ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI Per gli operai chiamati a ricoprire la carica di Segretario nelle organizzazioni dei lavoratori (confederali o di categoria, a giurisdizione provinciale, regionale o nazionale) che ne facciano espressamente richiesta alla Direzione dell'Azienda, il rapporto di lavoro verra' sospeso fino ad un massimo di due anni con la sola conservazione del posto senza, peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 35

Art. 35. CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE L'operaio dovra' conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato. L'azienda dovra' porre l'operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha) ricevuto in consegna. L'operaio e' responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e rispondera' delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovra' interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprieta'. Nessuna modifica potra' essere apportata agli oggetti affidati all'operaio senza l'autorizzazione della direzione dell'Azienda o di chi per essa. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'operaio prima di lasciare lo stabilimento dovra' riconsegnare tutto cio' che gli era stato affidato: qualora non lo restituisse in tutto od in parte l'Azienda tratterra' l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennita' spettanti all'operaio a qualsiasi titolo. Qualora l'operaio lavorasse con utensili di sua proprieta' l'Azienda dovra' corrispondergli una indennita' di consumo ferri la cui misura verra' stabilita dalle Organizzazioni territoriali. L'Azienda ha sempre facolta' di sostituire con propri utensili quelli di proprieta' dell'operaio e in tal caso non corrispondera' piu' l'indennita' ferri di cui al comma precedente.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 36

Art. 36. VISITE D'INVENTARIO E DI CONTROLLO L'operaio non puo' rifiutarsi alle visite di inventario e di controllo personale che venissero effettuate per ordine della Direzione dell'Azienda.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 37

Art. 37. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente contestati all'operaio. L'importo del risarcimento dei danni sara' valutato dalla Direzione dell'Azienda in relazione all'entita' del danno subito e sara' ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione globale di ogni periodo di paga. In caso di reclamo o controversia sulla valutazione del danno, verra' seguita, la procedura di cui all'art. 49. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'eventuale saldo scoperto sara' trattenuto sui compensi e sulle indennita' spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 38

Art. 38. DIVIETI Durante l'orario di lavoro e negli ambienti di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite di biglietti, di oggetti e simili. E' proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. E' proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso aziende diverse da quelle in cui e' regolamentare assunto, salvo il caso di sospensioni di lavoro senza trattamento economico. E' proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per conto proprio e per conto terzi. L'operaio che commette tale mancanza, incorre nella applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed e' tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 39

Art. 39. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Qualsiasi infrazione dell'operaio alle norme del presente contratto potra' essere punita a seconda della gravita' della mancanza: a) con il richiamo verbale; b) con la multa fino all'importo di tre ore di paga base contingenza ed eventuale terzo elemento; c) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni; d) con il licenziamento ai sensi dell'art. 41.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 40

Art. 40. MULTE E SOSPENSIONI La Direzione potra' infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente all'operaio che: a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione; b) non si presenti ai lavoro come previsto nell'art. 33 (assenze) o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esigua con negligenza o con voluta lentezza; d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro; e) introduca bevande alcooliche nell'azienda, senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso; f) alterchi con i compagni di lavoro; g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; h) sia trovato addormentato i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro. La multa verra' applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano gia' dato luogo all'applicazione della munta. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimenti di danni e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 41

Art. 41. LICENZIAMENTI PER MANCANZE SENZA PREAVVISO E SENZA INDENNITA' DI LICENZIAMENTO La direzione potra' infliggere il provvedimento di cui trattasi all'operaio che commetta infrazioni di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 40 (multe e sospensioni). Comunque rientrano nelle infrazioni di cui sopra le seguenti: a) insubordinazione verso i superiori; b) azioni che provochino all'azienda grave documento morale o materiale o azioni delittuose o che costituiscono delitto a termine di legge; c) contravvenzione al divieto di fumare in quei luoghi ove tale divieto e' espressamente stabilito o comunque dove cio' puo' provocare pregiudizio all'incolumita' delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali; d) guasti o danneggiamenti volontari ai materiali dello stabilimento o al materiale di lavorazione; e) furto nello stabilimento; f) rissa nell'interno dello stabilimento; g) trafugamento o rivelazione di schizzi, disegni o documenti tecnici o amministrativi; h) esecuzione per proprio conto di lavoro presso clienti dell'azienda dalla quale l'operaio dipende, senza autorizzazione scritta della Direzione dell'azienda stessa; i) abbandono dei posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, nonche' abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumita' delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali di lavorazione o, comunque, compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 40 (multe e sospensioni) che abbiano dato luogo nell'anno a due provvedimenti di sospensione.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 42

Art. 42. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 41 (licenziamento per mancanze) o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 6 giorni (48 ore). La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto. L'azienda puo' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 43

Art. 43 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO All'operaio licenziato non ai sensi dell'articolo 41 per ogni anno compiuto di anzianita' ininterrotta di servizio presso la stessa azienda, la indennita' di licenziamento verra' cosi' corrisposta: I) per l'anzianita' di servizio maturata sino al 30 giugno 1945, nella misura di 16 ore di retribuzione per ogni anno di servizio prestato e per quella maturata dal 1 luglio 1945 al 30 giugno 1948 nella misura di 24 ore di retribuzione per ogni anno di servizio prestato; II) per l'anzianita' di servizio maturata successivamente al 30 giugno 1948, nella misura di: a) 4 giorni (32 ore) per ciascuno dei primi due anni compiuti; b) 6 giorni (48 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il secondo e sino al quinto compiuti; c) 8 giorni (64 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il quinto e sino al dodicesimo compiuti; d) 11 giorni (88 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il dodicesimo e sino al diciottesimo compiuti; e) 14 giorni (112 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il diciottesimo anno compiuto. Per il riconoscimento di tali nuove misure non si terra' conto dell'anzianita' di servizio maturata sino al 30 giugno 1948. Le frazioni si computeranno in dodicesimi con esclusione della frazione di mese. L'indennita' di cui al presente articolo e' calcolata sulla paga base sulla indennita' di contingenza e sull'eventuale terzo elemento nonche' sul rateo di gratifica natalizia (8%). Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo la paga base sara' maggiorata della percentuale minima garantita di cottimo di cui all'art. 18.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 44

Art. 44. INDENNITA' DI DIMISSIONI All'operaio dimissionario a seconda dell'anzianita' di servizio maturata ininterrottamente presso la stessa azienda, competera' un'indennita' di dimissioni ragguagliata alle sottoindicate percentuali dell'indennita' di licenziamento prevista e da calcolarsi in base a quanto stabilito nell'articolo 43 del presente contratto: a) 50% dopo il 2° anno compiuto di anzianita' di servizio e sino al 5° anno compiuto; b) 75% dopo il 5° anno compiuto di anzianita' di servizio e sino al 10° anno compiuto; c) 100% dopo il 10° anno compiuto di anzianita' di servizio. Il 100% dell'indennita' di licenziamento in caso di dimissioni e' anche dovuto all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, ovvero del 55° anno di eta', se donna, nonche' agli operai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ai sensi dell'articolo 29, nonche' alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio. Il periodo di apprendistato entrera' nel computo dell'anzianita' agli effetti del trattamento previsto dal presente articolo, solo quando siano trascorsi due anni dalla ultimazione del periodo stesso.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 45

Art. 45. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio l'indennita' di licenziamento di cui all'art. 43 sara' corrisposta in base alle disposizioni dell'[art. 2122 C.C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 46

Art. 46. CERTIFICATO DI LAVORO Ai sensi dell'[art. 2124 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2124) l'Azienda dovra' rilasciare all'operaio, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'operaio stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 47

Art. 47. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrita' ed in modo da salvaguardare l'incolumita' dei lavoratori, curando l'igiene, la areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e cio' nei termini di legge; cosi' come, nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione degli operai i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori degli ambienti che presentano le previste condizioni di nocivita'. Le norme richiamate dal presente articolo, si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 48

Art. 48. CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianita' di servizio, categoria, mansioni ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 49

Art. 49. RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'Azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 50

Art. 50. REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 51

Art. 51. COMMISSIONI INTERNE Per le Commissioni Interne si fa riferimento alle disposizioni dell'accordo interconfederale che regola la materia.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 52

Art. 52. NORME COMPLEMENTARI E PRECEDENTI CONTRATTI Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali. I contratti di lavoro vigenti nel settore dell'industria del legno e del sughero, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti contratti nazionali di lavoro di categoria, conserveranno la loro validita' limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto ed avranno la durata in ciascuno di essi prevista.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 53

Art. 53. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Ferma restando la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'operaio attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 54

Art. 54. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 19 giugno 1959 ed avra' durata sino alla data del 31 dicembre 1961. Esso sara' rinnovabile di anno in anno se non verra' disdetto tre mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata con R.R. In caso di disdetta, il presente contratto restera' in vigore fino a che non sia sostituito da successivo contratto nazionale.

CCNL industrie legno e sughero 19 giugno 1959 per gli operai-art. 55

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