DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1046
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Vista, la legge 10 dicembre 1958, n. 1085, sul regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006, 13 maggio 1957, n. 439 e 18 maggio 1959, n. 383, che determina i prezzi.
speciali del sale per le industrie elencate nell'art. 20 della legge n. 907 sopracitata;
Ritenuta la necessita' e la convenienza di fissare il prezzo speciale di vendita del sale comune per la stagione dei pesci per prelevamenti effettuati direttamente presso gli stabilimenti di produzione;
Udito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, quale risulta modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006, 13 maggio 1957, n. 439 e 18 maggio 1959, n. 383, e' aggiunto il seguente sesto comma: "Il prezzo speciale di vendita del sale comune per la stagione dei pesci e' stabilito in lire 900 per quintale quando e' reso alla rinfusa franco aie presso gli stabilimenti di produzione, per quantitativi non inferiori a 5.000 quintali per ogni acquisto, ferme restando le cautele in atto, per evitare frodi, trattandosi di sale non sofisticato. Il prezzo di lire 900 al quintale spetta per intero all'Amministrazione dei monopoli per spese di produzione e di vendita".
GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 36. - VILLA
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