DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1052

Type DPR
Publication 1960-07-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 dicembre 1952, e relative tabelle, per gli addetti alla industria delle budella e della trippa, stipulato tra l'Associazione italiana Industriali Prodotti Alimentari e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti industrie Alimentari, la Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione italiana Industriali Prodotti Alimentari e la Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari;

Visti:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 54 del 17 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 dicembre 1952, relativo ai lavoratori addetti alle industrie delle budella e della trippa, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate e allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle budella e della trippa.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte del conti, addi' 9 settembre 1960

Atti del Governo registro n. 129, foglio n 47 - VILLA

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 1

CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO DEL 6 DICEMBRE 1952 PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLE BUDELLA E DELLA TRIPPA Addi' 6 dicembre 1952, in Roma, tra L'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, rappresentata dai co-presidenti sig. Giuseppe Fedele, comm. Giovanni Locatelli, comm. dott. Giuseppe Polli e altresi' dai sigg. ing. Innocente Cova, rag. Leonida Malarasi, dott. Ernesto Piletti, rag. Ugo Romoli e sig. Angelo Bentivoglio, sig. Luigi Ronca e, per delega, dal direttore dott. Francesco Massa, assistito dal vicedirettore dott. Girolamo Gianni e dai dott. Goffredo di Liberto e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario generale, on.le Gaetano Invernizzi, dai Segretari nazionali sig. Peppino Dall'Aglio e dott. Vincenzo Piga, assistiti dal sig. Gaetano Sgarbi. e la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI. rappresentata dal Segretario nazionale dott. Claudio Cruciani, assistito dal sig. Giuseppe Motta, e la UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario nazionale sig. Umberto Pagani, assistito dai sigg. Attilio Corroni, Rigo Bruno - Bellucci e Carlo Scarmigliati, Addi' 6 dicembre 1952, in Roma, tra L'ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIALI PRODOTTI ALIMENTARI, rappresentata dal co-presidenti sig. Giuseppe Fedele, comm. Giovanni Locatelli, comm. dott. Giuseppe Polli e altresi' dai sigg. in. Innocente Cova, rag. Leonida Malavasi, dott. Ernesto Piletti, rag. Ugo Romoli sig. Angelo Bentivoglio, sig. Litigi Ronca e, per delega., dal direttore dott. Francesco Massa, assistito dal vicedirettore dott. Girolamo Gianni e dal dott. Goffredo di Liberto e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dai sig. Ernesto Russo assistito dal signori Giovanni Erpele, Giovanni Celentano; e' stato stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti l'attivita' industriale delle budella e della trippa; Il contratto nazionale normativo di che trattasi si applica ai lavoratori addetti alle industrie sopra elencate, con la sola eccezione che laddove esistono ditte che per tradizione, consuetudine, particolare configurazione aziendale, patti espressi, ecc. hanno preponderante fisionomia commerciale, ai lavoratori occupati presso tali ditte verranno applicati gli specifici accordi normativi regolanti gli addetti alle aziende commerciali. Il presente contratto sostituisce l'Accordo 29 luglio 1948 e relativo contratto collettivo nazionale di, voro 12 marzo 1949. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 2

Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformita' delle norme di legge.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 3

Art. 3. DOCUMENTI Per essere assunto l'operaio dovra' presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro e certificato di cui all'art. 6 della Parte IV, Comune 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4) stato di famiglia, se capo famiglia. Inoltre e' di facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre Resi. L'operaio dovra' pure dichiarare la sua residenza Impegnandosi a segnalare al datore da lavoro gli eventuali cambiamenti.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione ai lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi d'accordo fra le parti, non oltre in ogni caso, dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne di indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto. L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato o comunque non venga disdetto, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 5

Art. 5. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera' per iscritto agli operai confermati in servizio: 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3) il trattamento economico. Analoga comunicazione sara' fatta agli operai gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti si danno atto che l'operaio non puo' rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle dalla stessa categoria, salvo quanto disposto dall'art. 20 (passaggio e cumulo di mansioni).

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 6

Art. 6. VISITA MEDICA L'azienda potra', in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica, da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 7

Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalla legge in vigore, alla moglie o ai tigli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' famigliari e sempreche' questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 8

Art. 8. DONNE E FANCIULLI L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle deposizioni di legge. In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'[art. 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art11), sulla Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta qui di seguito: TRASPORTI E SOLLEVAMENTO DI PESI "I carichi di cui possono essere gravati a fanciulli, ai minori degli anni 17 e le donne di qualunque eta' adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti: a) trasporto a braccia od a spalla: maschi sotto i 15 anni, chilogrammi 15; maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25; femmine sotto i 15 anni, chilogrammi 5; femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15; femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20; b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo; c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo. "Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dell'art. 13 della legge sulla tutela della, maternita' delle lavoratrici".

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 9

Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di dieci ore giornaliere, salvo per discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 10

Art. 10. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore e' concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 11

Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 12

Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra', superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 5). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successiva alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 6). Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Tabella delle maggiorazioni; 1) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . 25% 2) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo - compensativo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% 3) lavoro straordinario festivo oltre le ore otto . . . . . . 50% 4) lavoro eseguito nelle festivita' nazionali . . . . . . . . 40% 5) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . 35% 6) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . 40% 7) lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% 8) lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base, piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza). Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumutabili, la maggiore assorbe la minore.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 13

Art 13. GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12; b) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1) Capodanno 1 gennaio 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Lunedi di Pasqua (mobile); 5) Ascensione (mobile); 6) Corpus Domini (mobile); 7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8) Assunzione (15 agosto); 9) Ogni Santi (1 novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) Natale (25 dicembre); 12) Santo Stefano (26 dicembre); 13) Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto b) sara' corrisposta la normale paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale. Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali di cui al punto b), qualora essa coincide con la domenica, o con altra giornata festiva le Associazioni Territoriali degli Industriali ed i Sindacati Provinciali di categoria dei lavoratori determineranno, di comune accordo entro il mese di gennaio di ciascun anno la sua sostituzione con altra giornata. In caso di prestazione di lavoro in tali festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al secondo comma, l'intera paga di fatto (paga base piu' (eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) per le ore lavorate come in un giorno feriale (cioe' senza maggiorazione di lavoro festivo). Nel solo caso di assenza dovuto a malattia o infortunio nei giorni festivi di cui al punto b) l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato o infortunato.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 14

Art. 14. FESTIVITA' NAZIONALI Si considerano come festivita' nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 15

Art. 15. SOSPENSIONE DEL LAVORO La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita' quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita) a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 16

Art. 16. INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nei loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 17

Art. 17. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 18

Art. 18. DETERMINAZIONE CATEGORIE Per l'esatta classificazione delle categorie degli operai le Associazioni stipulanti si riservano di provvedere alla relativa regolamentazione.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 19

Art. 19. APPRENDISTATO Le Associazioni stipulanti si riservano di provvedere alla eventuele regolamentazione dell'apprendistato mediante successivo accordo.

CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I-art. 20

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