DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1053

Type DPR
Publication 1960-07-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 novembre 1947 per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato tra la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, la Federazione Nazionale Barbieri, Barbieri misti, Parrucchieri per signora ed Affini e la Federazione Nazionale Lavoranti Parrucchieri, al quale, in data 16 maggio 1960, ha aderito la Federazione italiana Lavoratori Barbieri, Parrucchieri misti ed Affini;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 48 del 9 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quali e stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 1947 per le aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, nonche' per i lavoratori dipendenti sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 48. - VILLA

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 21 NOVEMBRE 1947 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI BARBIERI E MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA ED AFFINI Addi' 21 novembre 1947 in Roma, tra la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO, rappresentata dal Consigliere confederale Sig. Diego Di Natale (Udine, per delega del suo Presidente Sig. Gino Varlecchi, con la partecipazione di una delegazione composta dai Sigg.: Padovani Mario (Reggio Emilia), Consigliere confederale; Rutigliani Bruno (Milano); Ginassi Giuseppe (Firenze); Lossani Luigi (Milano), assistiti dal Dott. Giorgio Coppa della Confederazione stessa; la FEDERAZIONE NAZIONALE BARBIERI, BARBIERI MISTI, PARRUCCHIERI PER SIGNORA ED AFFINI, rappresentata dal suo Presidente Alessandro Cosolari, con la partecipazione di una Delegazione composta dai Presidenti di Sezione nazionale di categoria Sigg.: Napolitano Paolino (Genova) e De Luca Euschio (Roma), e dai Signori: Cafiero Umberto (Napoli), Castelli Duilio (Como), Conti Giovanni (Genova), De Ruvo Emanuele (Roma), Giordano Taddeo (Bari), Parisi Giuseppe (Messina), Ribera Curio (Terni), Stringhini Spartaco (Cremona), Zambarbieri Ambrogio (Milano). e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORANTI PARRUCCHIERI, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Giannini Francesco, con la partecipazione di una Delegazione di Lavoratori composta dai Sigg. Cecchi Bruno, Martelli Ugo, Pinzan Emilio, Turino Carmelo, membri del Comitato Centrale, Berti Sergio del Sindacato di Roma, Fiume Mario del Sindacato di Bologna, assistiti dall'Avv. Fenizi Fenizio della Confederazione Generale italiana del Lavoro; si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per le aziende di Barbieri e Misti, Parrucchieri per Signora ed Affini, nonche' per i Lavoranti dipendenti. Art. 1. ASSUNZIONE. L'assunzione del personale maschile e femminile sara' effettuata tramite gli Uffici di Collocamento di categoria in base alle disposizioni di legge vigenti, salvo eventuali accordi locali. In ciascuna Provincia verra' istituita una Commissione paritetica fra le rispettive Associazioni di categoria, con funzioni consultive su ogni questione attinente all'Ufficio di Collocamento.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 2

Art. 2. DOCUMENTI All'atto dell'assunzione il lavoratore dovra' presentare i seguenti documenti: a) Carta di identita'; b) Libretto di lavoro; c) Tessere relative alle assicurazioni sociali obbligatorie; d) Certificato che dimostri la precedente occupazione; e) Libretto sanitario; f) Nulla-osta rilasciato dall'Ufficio di Collocamento. Il datore di lavoro potra' eventualmente richiedere il certificato penale, in data non anteriore a tre mesi. Il lavoratore dovra' comunicare al datore di lavoro la propria residenza ed i successivi cambiamenti.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 3

Art. 3. VISITA MEDICA Il dipendente potra' essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia del datore di lavoro.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA Il personale di nuova assunzione e' soggetto ad un periodo di prova della durata di sei giorni per i barbieri ed i misti e di dodici giorni per i parrucchieri per signora. Durante il periodo di prova e' reciproco il diritto delle parti di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento, senza preavviso di indennita', col solo pagamento delle ore di lavoro compiuto, in base alla retribuzione stabilita per la categoria nella quale il dipendente viene assegnato, senza alcun altro indennizzo. Al dipendente confermato in base all'esito della prova il datore di lavoro fissera' la relativa retribuzione che non potra' essere inferiore al minimo stabilito dal contratto integrativo vigente per la categoria alla quale il dipendente stesso viene assegnato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianita'.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 5

Art. 5. ASSUNZIONE PROVVISORIA Si intende personale provvisorio quello assunto per non oltre due mesi consecutivi in sostituzione di altro personale assente per malattia; esso dovra', al momento dell'assunzione, essere avvisato per iscritto, tramite l'Ufficio di Collocamento della provvisorieta' del rapporto, restando inteso che, alla scadenza del rapporto stesso in conseguenza del ritorno al lavoro del personale assente per malattia, non gli competeranno ne' la indennita' di licenziamento, ne' le ferie, ne' la gratifica natalizia. Le condizioni salariali per i "cambi" saranno stabilite nei contratti integrativi provinciali.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 6

Art. 6. DISCIPLINA DEL PERSONALE Il personale nei rapporti del lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi con deferenza verso i clienti e subordinazione verso i superiori con urbanita' ed equanimita' verso i colleghi. Il personale non deve fumare ne' introdurre nella bottega oggetti o altro non autorizzati dal datore di lavoro. Il personale ha l'obbligo di indossare in negozio un camice di sua proprieta', di tela bianca in buono stato e pulito. Il personale non deve esplicare nell'azienda altra attivita' che non sia quella attinente al servizio dell'azienda stessa e comunque ricevere e intrattenersi nell'azienda con estranei. Non e' consentito esercitare fuori orario e fuori bottega l'attivita' attinente al servizio dell'azienda senza autorizzazione del datore di lavoro.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 7

Art. 7. ASSENZE Tutte le assenze devono essere comunicate, salvo casi di giustificato motivo, entro mezza giornata dall'assenza. Nel caso di malattia il datore di lavoro ha la facolta' di fare controllare dal suo medico di fiducia il decorso della malattia. L'assenza ingiustificata o non permessa potra' essere punita con la multa nella misura del 10% della retribuzione normale che il dipendente avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 8

Art. 8. QUALIFICHE 1) Barbiere. E' considerato lavorante di 1ª categoria il lavorante che sappia eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme il taglio dei capelli di qualunque foggia, l'abbruciatura delle punte, la rimessa in ordine delle pieghe naturali, il taglio dei capelli per bambini, il massaggio normale o con mezzi meccanici. E' considerato lavorante di 2ª categoria il lavorante che sappia eseguire correttamente il taglio dei capelli e il taglio di barba con rasatura ai lati e con sole forbici sul mento ed il taglio dei canelli per bambini, e, con perfezione, la rasatura della barba. E' considerato lavorante di 3ª categoria il lavorante che sappia eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni e la rasatura della barba. E' considerato mezzo lavorante il dipendente che abbia superato il periodo di apprendistato e purche' abbia compiuto il 17° anno di eta': dopo un anno trascorso con la qualifica suddetta e dopo il compimento del 18° anno di eta' il mezzo lavorante passa alla 3ª categoria. 2) Lavorante delle aziende miste. Per le qualifiche dei lavoranti delle aziende miste, che disimpegnano esclusivamente mansioni di parrucchiere per signora, dovra' farsi riferimento alla categoria anzidetta. 3) Parrucchiere per signora. E' considerato lavorante parrucchiere di 1ª categoria il lavorante che sappia eseguire permanente su capelli corti e lunghi di diversi sistemi in uso, applicazioni di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da essi preparata, deve corrispondere alle necessita' occorrenti a quella determinata qualita' fisica di capelli, pettinature fantasia eseguite su capelli lunghi e corti, acconciature da modello, disegni, stampe, fotografie, ondulazioni all'acqua su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro su capelli lunghi e corti, lavatura, della testa, taglio dei capelli, bruciatura delle punte, massaggi alla testa con lozioni ed olii speciali, applicazioni di posticci in genere e pettinature su manichini e possegga cognizioni di acconciature storiche. E' considerato lavorante di 2ª categoria il lavorante che sappia eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi in uso, applicazioni di tinture o decolorazioni, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro o all'acqua su capelli lunghi o corti, lavatura di capelli, taglio bruciatura delle punte, massaggi alla testa e frizioni. E' considerato lavorante di 3ª categoria il lavorante in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente capace di eseguire permanente, tintura e decolorazioni, ondulazione a ferro e all'acqua, messa in piega, lavatura della testa, taglio o sfumatura dei capelli, massaggi alla testa e frizioni ed abbia buone nozioni di carattere generale. E' considerato aiuto lavorante colui che, trascorso il periodo di apprendistato sappia eseguire: lavaggio dei capelli lunghi e corti, massaggi, bagni d'olio e frizioni, preparazione per l'avvolgimento della permanente, passaggio del preparato decolorante. La qualifica di manicure aiuto-lavorante di nuova istituzione puo' essere attribuita solo al personale femminile in grado di esplicare le mansioni dell'aiuto-lavorante. Nei contratti integrativi saranno qualificate le pettinatrici di 1ª, 2ª e 3ª categoria. 4) Altre categorie. a) Manicure, b) pedicure, c) manicure-pedicure, d) manicure massaggiatrice, e) manicure-pedicure massaggiatrice. Per essere qualificata manicure occorre un periodo massimo di sei mesi di apprendistato. Laddove alla data di stipulazione del presente contratto non sia possibile determinare la qualifica dei lavoranti per uomo e misti, sia per ragioni tecniche sia per consuetudine locale, la qualifica sara' determinata dalla categoria del negozio ove gli stessi prestano servizio.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 9

Art. 9. ORARIO DI LAVORO L'orario settimanale di lavoro, di 48 ore ordinarie, viene maggiorato di ore straordinarie come segue: a) fino ad un massimo di 54 ore (comprensive di 6 ore di lavoro straordinario) per i comuni con popolazione al di sopra di 500 mila abitanti; b) fino ad un massimo di 5 ore (comprensive di 8 ore di lavoro straordinario) per i comuni con popolazione al disotto dei 500 mila abitanti e fino a 100 mila abitanti. E' consentito di concordare nei contratti integrativi un'ora in piu' di straordinario, in relazione alle necessita' ambientali c) fino ad un massimo di 58 ore (comprensive di 10 ore di lavoro straordinario) per i comuni con popolazione al disotto dei 100 mila abitanti. E' consentito di concordare nei contratti integrativi provinciali due ore in piu' di straordinario, in relazione alle necessita' ambientali. Le migliori condizioni orarie restano acquisite; esse possono essere modificate con il pagamento delle ore stabilite in piu', entro i massimi previsti dal presente contratto, con accordi integrativi provinciali,

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 10

Art. 10. RIPOSO SETTIMANALI Il riposo settimanale per i barbieri e misti deve avere luogo nella giornata del lunedi o della domenica compatibilmente con le necessita' di carattere locale. Il riposo settimanale dei parrucchieri per signora deve aver luogo nella giornata della domenica. Si conviene che puo' essere consentita, in caso di necessita', attraverso i contratti integrativi provinciali, la concessione di mezza giornata, nel corso della settimana con l'obbligo di recupero.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 11

Art. 11. GIORNI FESTIVI 1) Giorni festivi con chiusura totale. Sono considerati giorni festivi nei quali non e' dovuta alcuna retribuzione salvo le condizioni piu' favorevoli gia' acquisite provincialmente, il 1 gennaio, il 15 agosto, il 26 (od il 25) dicembre. Nei contratti integrativi e' in facolta' delle parti di posporre le date su accennate. 2) Giorni semi-festivi. Sono considerati giorni semi-festivi con apertura regolare e continuativa lino alle ore 13, salvo le consuetudini locali, il 6 gennaio (Epifania), il 19 marzo (S. Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1 novembre, Natale, ed il giorno del Patrono di ogni singolo comune o capoluogo. Nei giorni semi-festivi il personale ha diritto alla completa corresponsione della giornata di salario. Nel caso dovesse verificarsi il fatto di due o piu' festivita' consecutive sara' concordato di comune accordo tra le organizzazioni sindacali l'orario da effettuarsi. 3) Festivita' nazionali con totale chiusura. Saranno considerate festivita' nazionali quelle stabilite dalla legge (25 aprile, 1 maggio, 8 maggio, 2 giugno, 4 novembre). Per tutte le festivita' nazionali sopra elencate sara' corrisposto al personale il salario globale che avrebbe percepito come se avesse lavorato. Nel caso in cui il personale dovesse lavorare in tali giornate (fatta eccezione per il 1 maggio) esso ricevera' in piu' la retribuzione per le ore lavorate.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 12

Art. 12. TRATTAMENTO MALATTIA Nel caso di malattia il personale ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia indennizzato dall'istituto di Assistenza. Trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi il dipendente o la malattia debitamente accertata non consenta a quest'ultimo di riprendere il lavoro, il dipendente stesso avra' diritto alla liquidazione regolare, senza preavviso. Per il personale femminile, in caso di gravidanza e di puerperio, le parti fanno riferimento alle norme di legge vigenti.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 13

Art. 13. VENDITA DELLA PROFUMERIA Nei contratti integrativi sara' fissata una percentuale silla vendita della profumeria eseguita direttamente da ciascun lavoratore.

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Art. 14. PAGHE La determinazione delle paghe corrispondenti alle categorie di lavoranti sara' stabilita nei singoli contratti integrativi provinciali. Nel caso di retribuzione a percentuale e' d'obbligo che sia fissato prima un minimo di paga. Per il lavorante occupato presso un'azienda mista nella quale esplichi le due attivita' per uomo e signora, verra' disposta nei contratti integrativi provinciali una percentuale di maggiorazione sui minimi di paga stabiliti nei contratti integrativi per le aziende da uomo nella misura non inferiore al 20%. Nei contratti integrativi provinciali saranno stabilite altresi' le condizioni in base alle quali sara' effettuato il lavoro a domicilio del cliente. La paga deve essere corrisposta allo scadere della settimana di lavoro. I reclami sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente e sulla qualita' della moneta debbono essere fatti immediatamente all'atto della riscossione della paga.

CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini-art. 15

Art. 15. LAVORO STRAORDINARIO Il lavoro straordinario sara' retribuito con una maggiorazione da stabilire nei contratti integrativi provinciali.

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