DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1060
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, 31 gennaio 1957, per gli operai addetti alle industrie dei settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi, con la assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica;
Visto l'accordo 9 marzo 1956, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 gennaio 1952 per la classificazione delle qualifiche di mestiere degli operai addetti alle industrie dei settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica, e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1957, per gli impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica, ed Affini, con l'assistenza, della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi, con l'assistenza dell'Unione italiana Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 ottobre 1957, per le categorie speciali (ex equiparati) dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica, stipulato fra le medesime parti di cui al contratto collettivo nazionale 31 luglio 1957;
Visto l'accordo 29 luglio 1959, e relative tabelle, per la revisione dei minimi salariali e stipendiali degli addetti ai settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi, Vetro Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Vetro, Ceramica, Abrasivi, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37 del 27 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 31 gennaio 1957, 31 luglio 1957, 30 ottobre 1957 e gli accordi 9 marzo 1956 e 29 luglio 1959, relativi ai lavoratori addetti alle imprese dei settori della ceramica, ivi previsti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dei suddetti settori della ceramica.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 58. - VILLA
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO DEL 31 GENNAIO 1957 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEI SETTORI DELLA CERAMICA Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e stealite. Terraglia forte e terraglia dolce. Piastrelle di gres ceramico. Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo. Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay. Gres ceramico. Ceramiche d'arte. Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte. Addi', 3 gennaio 1957 in Milano. Presso la Sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'Industria italiana. Tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal Presidente dott. Angolo Lupi, assistita dal dott. Corrado Malavasi Segretario dell'Associazione stessa, come da mandato ricevuto da seguenti Settori dell'Associazione: Settore Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite; Settore Terraglia forte e terraglia dolce; Settore Piastrelle di gres ceramico; Settore Piastrelle di maiolica di terraglia e di altro tipo; Settore Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay; Settore Gres ceramico; Settore Ceramiche d'arte; Settore Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte; con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei seguenti signori: rag. Franco Bignamini, rag. Clemente Cadenazzi, dott. Giovanni Cassinelli, dott. Renato Ciampolini, dott. Piero Cocconi, cav. Mario Costi, dott. Giuseppe Cristini, dott. Giovanni Elli, dott. Filippo Forno, sig. Marco Gobbi, dott. Giorgio Martini, dott. Dino Maurelli, dott. Giacomo Montefiore, dott. Silvio Paoli, dott. Luigi Perego, dott. Guido Pessina, geom. Giuseppe Trivulzio, dott. ing. Carlo Taccari; e del dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda, del dott. Gastone Carini dell'Associazione degli industriali della provincia di Forli', del dott. Alberto Morgantini dell'unione industriale di Cuneo, del dott. Sandro Viola dell'Associazione industriali della provincia di Varese, del rag. Roncalli dell'Associazione industriali della provincia di Cremona, del dott. Tarditi dell'Associazione degli industriali della provincia di Genova, del dott. Bava della Unione Industriale della Provincia di Torino; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nelle persone dei signori: avv. Renzo Boccardi, capo della delegazione Alta Italia, e dott. Maria Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI ED AFFINI, rappresentata dal segretario responsabile sig. Orazio Marchi e dai componenti la Segreteria Nazionale signori: Silvano Libano, Primo Spangari, Libero Lemmi, Lelio Vaglini; con l'intervento della Delegazione dei lavoratori costituita dai signori: Napoleone Azzolini, Giancarlo Antera, Giordano Albini, Franco Battistini Mario Besozzi, Virgilio Bendinelli, Pietro Biggi, Giovanni Bortoluzzi, Luigi Battaglia, Athos Ronaccorsi, Gianfranco Buti, Livio Catelli, Ardelio Cerettini, Alberto Corana, Giuseppe Comissoli, Paolo Colombo, Pietro Crezena, Aldo Dati, Renato Dini, Giovanni Faccini, Dino Filippi, Renato Franceschelli, Flavio Giovannini, Sergio Giudici, Sergio Imperadori, Costante Lecchi, Nicola Loffredo, Adolfo Lolsei, Dario Lusierdi, Aronte Lenzi, Adolfo Mammi, Renato Mazzani, Alessandro Malatesta, Aldo Malatesta, Otello Petroni, Francesco Ponta, Ferdinando Parrini, Giuseppe Ratto, Dante Rimazza, Alberto Scalabrini, Angelo Signorelli, Enrico Traiani, Giuliano Trallori, Pietro Verducci; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone del segretario generale sen. Renato Bitossi e del sig. Eugenio Guidi; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI, rappresentata dal suo segretario generale signor Stelvio Ravizza; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ABRASIVI VETRO CERAMICA E AFFINI, rappresentato dal suo segretario generale cav. Alberto Abbiati, assistito dai signori: Michele Calvi, Enzo Daniele, Renato Romoli, componenti il Consiglio Direttivo Nazionale del Sindacato, con la partecipazione dei rappresentanti del Sindacato provinciale di categoria di Milano, Bergamo, Genova, Reggio Emilia, Savona, Varese, Venezia e Vercelli;con l'intervento della Delegazione dei lavoratori nelle persone dei signori: Filippo Arancio, Enrico Beretta, Giuseppe Buelli, Augusto Bot, Bartolomeo Calcagno, Luciano Carco, Vasco Coccomi, Aldo De Ambroggi, Carlo De Ambroggi, Patrizio Domenghini, Jacobelli, Carlo Milani, Vincenzo Mandarino, Macazzani, Angelo Maestri, Scuri, Talo', ed altri; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del segretario confederale dott. Dionigi Coppo, assistito dal cav. Alberto Abbiati; la UNIONE ITALIANA LAVORO - SINDACATO NAZIONALE VETRO CERAMICA ED ABRASIVI, rappresentato dal suo segretario generale sig. Cesare Sergio, assistito dai signori: Luigi Jesu, Adolfo Di Marino, Mauro Mazzilli, Piero Eusebio, Fernando Ferro e con l'assistenza del l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone del suo segretario nazionale dott. Raffaele Vanni e del sig. Mario Zuppiroli; Addi', 31 gennaio 1957 in Milano. Presso la Sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'Industria italiana. Tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal Presidente dott. Angelo Lupi, assistito dal dott. Corrado Malavasi Segretario dell'Associazione stessa, come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell'Associazione: Settore Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite; Settore Terraglia forte e terraglia dolce; Settore Piastrelle di gres ceramico; Settore Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo; Settore Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay; Settore Gres ceramico; Settore Ceramiche d'arte; Settore Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte; con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei seguenti Signori: Rag. Franco Bignamini, rag. Clemente Cadenazzi, dott. Giovanni Cassinelli, dott. Renato Ciampolini, dott. Piero Cocconi, cav. Mario Costi, dott. Giuseppe Cristini, dott. Giovanni Elli, dott. Filippo Forno, sig. Mario Gobbi, dott. Giorgio Martini, dott. Dino Maurelli, dott. Giacomo Montefiore, dott. Silvio Paoli, dott. Luigi Perego, dott. Guido Pessina, geom. Giuseppe Trivulzio, dott. ing. Carlo Taccari; e del dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda, del dott. Gastone Carini dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Forli', del dott. Alberto Morgantini dell'Unione Industriale di Cuneo, del dott. Sandro Viola dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Varese, del rag. Roncalli dell'Associazione Industriali della Provincia di Cremona, del dott. Tarditi dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, del dottor Bava dell'Unione Industriali della Provincia di Torino; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nelle persone dei signori avvocato Renzo Boccardi, capo della Delegazione Alta Italia, e dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E CERAMICA, rappresentata per delega del segretario nazionale sig. Giulio Giocondi, dal sig. Bruno Scheggi; e' stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale normativo di lavoro a valere per gli operai addetti alle industrie dei Settori sopra elencati. Art. 1. ASSUNZIONE Per l'assunzione degli operai si osservano le norme legislative. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare all'operaio, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. Tale comunicazione opera ad ogni effetto solo dopo il risultato del periodo di prova e all'atto della conferma dell'operaio in servizio. L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 2
Art. 2. DOCUMENTI E VISITA MEDICA Per l'assunzione, l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti: 1) Carta d'identita' o documento equipollente; 2) Libretto di lavoro; 3) Tessera e libretti di assicurazioni sociali e di malattia; 4) Stato di famiglia per il capo famiglia; 5) Documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto). Il datore di lavoro potra' anche eventualmente richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi e i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro, sempreche' l'interessato ne sia in possesso. L'operaio dovra' dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificarne i successivi mutamenti. Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per gli operai per i quali cio' e' prescritto, l'operaio, prima dell'assunzione, potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio dell'operaio e' sempre fatta per un periodo di prova di una settimana lavorativa prorogabile di comune accordo fino a due settimane Durante tale periodo e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. L'operaio che non viene confermato o che non crede di accettare le condizioni fissategli, lascera' senz'altro lo stabilimento previa riscossione di quanto dovutogli per le ore di lavoro compiuto, in base alla paga minima fissata per la categoria nella quali ha prestato servizio. Compiuto il periodo di prova, l'anzianita' dell'operaio decorrera' dal primo giorno dell'assunzione a tutti gli effetti del presente contratto. Saranno esenti da tale periodo di prova i lavoratori che l'abbiano gia' superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente.
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Art. 4. ORARIO DI LAVORO La durata normale del lavoro e' quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni di legge e quella per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
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Art. 5. OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al [R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2657), non puo' superare le dieci ore giornaliere. Tale limitazione non riguarda i custodi ed i portieri aventi alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le disposizioni di legge. Per le ore di lavoro normale eccedenti le 8 giornaliere si fara' riferimento agli accordi interconfederali vigenti e le stesse saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 50%. L'indennita' giornaliera di contingenza e' ragguagliata, per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ad un orario di 10 ore od a quel maggiore orario sopra previsto. Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore a 8 ore, l'indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura, giornaliera. Per retribuire agli operai in questione il lavoro straordinario prestato, deve essere adottata, come quota oraria dell'indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita'.
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Art. 6. INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolata come segue: a) il primo segnale sara' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro: a questo segnale sara' aperto il cancello; b) il secondo segnale sara' dato 5 minuti, prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; c) il terzo segnale sara' dato all'ora: fissata per l'inizio del lavoro: a questo segnale sara' chiuso il cancello ed ogni operaio deve iniziare il lavoro. Trascorsi 15 minuti dal terzo segnale resta in facolta' della Direzione di ammettere i ritardatari. La fine dell'orario di lavoro sara' preannunciata da un apposito segnale con 5 minuti di anticipo, ma soltanto ad un secondo segnale il lavoratore sara' autorizzato a cessare l'effettivo lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
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