DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1060
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, 31 gennaio 1957, per gli operai addetti alle industrie dei settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi, con la assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica;
Visto l'accordo 9 marzo 1956, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 gennaio 1952 per la classificazione delle qualifiche di mestiere degli operai addetti alle industrie dei settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica, e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e Ceramica;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1957, per gli impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica, ed Affini, con l'assistenza, della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro, Ceramica ed Abrasivi, con l'assistenza dell'Unione italiana Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 ottobre 1957, per le categorie speciali (ex equiparati) dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica, stipulato fra le medesime parti di cui al contratto collettivo nazionale 31 luglio 1957;
Visto l'accordo 29 luglio 1959, e relative tabelle, per la revisione dei minimi salariali e stipendiali degli addetti ai settori della ceramica, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi, Vetro Ceramica ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Vetro, Ceramica, Abrasivi, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali della Ceramica e degli Abrasivi, la Delegazione delle Aziende a Prevalente Partecipazione Statale e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 37 del 27 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 31 gennaio 1957, 31 luglio 1957, 30 ottobre 1957 e gli accordi 9 marzo 1956 e 29 luglio 1959, relativi ai lavoratori addetti alle imprese dei settori della ceramica, ivi previsti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dei suddetti settori della ceramica.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 58. - VILLA
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO DEL 31 GENNAIO 1957 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEI SETTORI DELLA CERAMICA Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e stealite. Terraglia forte e terraglia dolce. Piastrelle di gres ceramico. Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo. Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay. Gres ceramico. Ceramiche d'arte. Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte. Addi', 3 gennaio 1957 in Milano. Presso la Sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'Industria italiana. Tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal Presidente dott. Angolo Lupi, assistita dal dott. Corrado Malavasi Segretario dell'Associazione stessa, come da mandato ricevuto da seguenti Settori dell'Associazione: Settore Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite; Settore Terraglia forte e terraglia dolce; Settore Piastrelle di gres ceramico; Settore Piastrelle di maiolica di terraglia e di altro tipo; Settore Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay; Settore Gres ceramico; Settore Ceramiche d'arte; Settore Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte; con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei seguenti signori: rag. Franco Bignamini, rag. Clemente Cadenazzi, dott. Giovanni Cassinelli, dott. Renato Ciampolini, dott. Piero Cocconi, cav. Mario Costi, dott. Giuseppe Cristini, dott. Giovanni Elli, dott. Filippo Forno, sig. Marco Gobbi, dott. Giorgio Martini, dott. Dino Maurelli, dott. Giacomo Montefiore, dott. Silvio Paoli, dott. Luigi Perego, dott. Guido Pessina, geom. Giuseppe Trivulzio, dott. ing. Carlo Taccari; e del dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda, del dott. Gastone Carini dell'Associazione degli industriali della provincia di Forli', del dott. Alberto Morgantini dell'unione industriale di Cuneo, del dott. Sandro Viola dell'Associazione industriali della provincia di Varese, del rag. Roncalli dell'Associazione industriali della provincia di Cremona, del dott. Tarditi dell'Associazione degli industriali della provincia di Genova, del dott. Bava della Unione Industriale della Provincia di Torino; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nelle persone dei signori: avv. Renzo Boccardi, capo della delegazione Alta Italia, e dott. Maria Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI ED AFFINI, rappresentata dal segretario responsabile sig. Orazio Marchi e dai componenti la Segreteria Nazionale signori: Silvano Libano, Primo Spangari, Libero Lemmi, Lelio Vaglini; con l'intervento della Delegazione dei lavoratori costituita dai signori: Napoleone Azzolini, Giancarlo Antera, Giordano Albini, Franco Battistini Mario Besozzi, Virgilio Bendinelli, Pietro Biggi, Giovanni Bortoluzzi, Luigi Battaglia, Athos Ronaccorsi, Gianfranco Buti, Livio Catelli, Ardelio Cerettini, Alberto Corana, Giuseppe Comissoli, Paolo Colombo, Pietro Crezena, Aldo Dati, Renato Dini, Giovanni Faccini, Dino Filippi, Renato Franceschelli, Flavio Giovannini, Sergio Giudici, Sergio Imperadori, Costante Lecchi, Nicola Loffredo, Adolfo Lolsei, Dario Lusierdi, Aronte Lenzi, Adolfo Mammi, Renato Mazzani, Alessandro Malatesta, Aldo Malatesta, Otello Petroni, Francesco Ponta, Ferdinando Parrini, Giuseppe Ratto, Dante Rimazza, Alberto Scalabrini, Angelo Signorelli, Enrico Traiani, Giuliano Trallori, Pietro Verducci; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone del segretario generale sen. Renato Bitossi e del sig. Eugenio Guidi; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI, rappresentata dal suo segretario generale signor Stelvio Ravizza; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ABRASIVI VETRO CERAMICA E AFFINI, rappresentato dal suo segretario generale cav. Alberto Abbiati, assistito dai signori: Michele Calvi, Enzo Daniele, Renato Romoli, componenti il Consiglio Direttivo Nazionale del Sindacato, con la partecipazione dei rappresentanti del Sindacato provinciale di categoria di Milano, Bergamo, Genova, Reggio Emilia, Savona, Varese, Venezia e Vercelli;con l'intervento della Delegazione dei lavoratori nelle persone dei signori: Filippo Arancio, Enrico Beretta, Giuseppe Buelli, Augusto Bot, Bartolomeo Calcagno, Luciano Carco, Vasco Coccomi, Aldo De Ambroggi, Carlo De Ambroggi, Patrizio Domenghini, Jacobelli, Carlo Milani, Vincenzo Mandarino, Macazzani, Angelo Maestri, Scuri, Talo', ed altri; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del segretario confederale dott. Dionigi Coppo, assistito dal cav. Alberto Abbiati; la UNIONE ITALIANA LAVORO - SINDACATO NAZIONALE VETRO CERAMICA ED ABRASIVI, rappresentato dal suo segretario generale sig. Cesare Sergio, assistito dai signori: Luigi Jesu, Adolfo Di Marino, Mauro Mazzilli, Piero Eusebio, Fernando Ferro e con l'assistenza del l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone del suo segretario nazionale dott. Raffaele Vanni e del sig. Mario Zuppiroli; Addi', 31 gennaio 1957 in Milano. Presso la Sede della Delegazione Alta Italia della Confederazione Generale dell'Industria italiana. Tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DELLA CERAMICA E DEGLI ABRASIVI, rappresentata dal Presidente dott. Angelo Lupi, assistito dal dott. Corrado Malavasi Segretario dell'Associazione stessa, come da mandato ricevuto dai seguenti Settori dell'Associazione: Settore Porcellana per uso domestico, per uso tecnico e steatite; Settore Terraglia forte e terraglia dolce; Settore Piastrelle di gres ceramico; Settore Piastrelle di maiolica, di terraglia e di altro tipo; Settore Articoli sanitari di terraglia forte e dolce, di porcellana e di fire-clay; Settore Gres ceramico; Settore Ceramiche d'arte; Settore Refrattari di qualsiasi specie e terrecotte; con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei seguenti Signori: Rag. Franco Bignamini, rag. Clemente Cadenazzi, dott. Giovanni Cassinelli, dott. Renato Ciampolini, dott. Piero Cocconi, cav. Mario Costi, dott. Giuseppe Cristini, dott. Giovanni Elli, dott. Filippo Forno, sig. Mario Gobbi, dott. Giorgio Martini, dott. Dino Maurelli, dott. Giacomo Montefiore, dott. Silvio Paoli, dott. Luigi Perego, dott. Guido Pessina, geom. Giuseppe Trivulzio, dott. ing. Carlo Taccari; e del dott. Luigi Scagnolari dell'Associazione Industriale Lombarda, del dott. Gastone Carini dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Forli', del dott. Alberto Morgantini dell'Unione Industriale di Cuneo, del dott. Sandro Viola dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Varese, del rag. Roncalli dell'Associazione Industriali della Provincia di Cremona, del dott. Tarditi dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, del dottor Bava dell'Unione Industriali della Provincia di Torino; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, nelle persone dei signori avvocato Renzo Boccardi, capo della Delegazione Alta Italia, e dott. Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRO E CERAMICA, rappresentata per delega del segretario nazionale sig. Giulio Giocondi, dal sig. Bruno Scheggi; e' stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale normativo di lavoro a valere per gli operai addetti alle industrie dei Settori sopra elencati. Art. 1. ASSUNZIONE Per l'assunzione degli operai si osservano le norme legislative. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare all'operaio, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. Tale comunicazione opera ad ogni effetto solo dopo il risultato del periodo di prova e all'atto della conferma dell'operaio in servizio. L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
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Art. 2. DOCUMENTI E VISITA MEDICA Per l'assunzione, l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti: 1) Carta d'identita' o documento equipollente; 2) Libretto di lavoro; 3) Tessera e libretti di assicurazioni sociali e di malattia; 4) Stato di famiglia per il capo famiglia; 5) Documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto). Il datore di lavoro potra' anche eventualmente richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi e i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro, sempreche' l'interessato ne sia in possesso. L'operaio dovra' dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificarne i successivi mutamenti. Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per gli operai per i quali cio' e' prescritto, l'operaio, prima dell'assunzione, potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
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Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio dell'operaio e' sempre fatta per un periodo di prova di una settimana lavorativa prorogabile di comune accordo fino a due settimane Durante tale periodo e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. L'operaio che non viene confermato o che non crede di accettare le condizioni fissategli, lascera' senz'altro lo stabilimento previa riscossione di quanto dovutogli per le ore di lavoro compiuto, in base alla paga minima fissata per la categoria nella quali ha prestato servizio. Compiuto il periodo di prova, l'anzianita' dell'operaio decorrera' dal primo giorno dell'assunzione a tutti gli effetti del presente contratto. Saranno esenti da tale periodo di prova i lavoratori che l'abbiano gia' superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente.
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Art. 4. ORARIO DI LAVORO La durata normale del lavoro e' quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni di legge e quella per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
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Art. 5. OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA L'orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al [R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2657), non puo' superare le dieci ore giornaliere. Tale limitazione non riguarda i custodi ed i portieri aventi alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le disposizioni di legge. Per le ore di lavoro normale eccedenti le 8 giornaliere si fara' riferimento agli accordi interconfederali vigenti e le stesse saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 50%. L'indennita' giornaliera di contingenza e' ragguagliata, per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ad un orario di 10 ore od a quel maggiore orario sopra previsto. Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore a 8 ore, l'indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura, giornaliera. Per retribuire agli operai in questione il lavoro straordinario prestato, deve essere adottata, come quota oraria dell'indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita'.
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Art. 6. INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolata come segue: a) il primo segnale sara' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro: a questo segnale sara' aperto il cancello; b) il secondo segnale sara' dato 5 minuti, prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; c) il terzo segnale sara' dato all'ora: fissata per l'inizio del lavoro: a questo segnale sara' chiuso il cancello ed ogni operaio deve iniziare il lavoro. Trascorsi 15 minuti dal terzo segnale resta in facolta' della Direzione di ammettere i ritardatari. La fine dell'orario di lavoro sara' preannunciata da un apposito segnale con 5 minuti di anticipo, ma soltanto ad un secondo segnale il lavoratore sara' autorizzato a cessare l'effettivo lavoro. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
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Art. 7. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente in domenica salvo le eccezioni previste dalla legge. Per il personale a cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia, e per quello adibito a turni avvicendati il riposo settimanale puo' cadere in giornata non domenicale e si chiamera' "riposo compensativo". In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'azienda dovra' preavvisarne l'operaio possibilmente quarantotto ore prima; in mancanza di preavviso nel termine di almeno ventiquattro ore, l'operaio che prestera' la sua opera nella giornata di riposo compensativo avra' il diritto ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
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Art. 8. APPRENDISTATO Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge. Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di 4 anni per il settore della ceramica d'arte ed in un massimo di 3 anni per gli altri settori. Tale durata sara' ridotta di un anno per coloro che abbiano seguito con profitto ed esito favorevole scuole o corsi di formazione professionale comunque riconosciuti da Ente pubblico. L'apprendista che ha compiuto la meta' del periodo di apprendistato, anche in piu' aziende dello stesso ramo, puo' richiedere di essere sottoposto all'esame (capolavoro) per conseguire il passaggio ad operaio qualificato. Tale esame se negativo, potra' essere ripetuto ad intervalli di sei mesi. L'apprendista superato il periodo massimo di apprendistato avra' diritto al passaggio alla categoria di operaio qualificato. La retribuzione degli apprendisti e' fissata come segue: Per tutti i settori di produzione escluso quello della ceramica d'arte: 1° semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65% 2° semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71% 3° semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77% 4° semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83% 5° semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89% 6° semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95% della retribuzione oraria dell'operaio qualificato di corrispondente eta' e sesso. Per il settore produttivo della ceramica d'arte: 1° anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65% 2° anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% 3° anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85% 4° anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95% della retribuzione oraria dell'operaio qualificato di corrispondente eta' e sesso.
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Art. 9. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione. Iniziative interaziendali atte ad istituire scuole professionali dovranno avere il massimo appoggio.
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Art. 10. DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che normalmente nell'azienda sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta, per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l'uomo per il lavoro ad economia. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopraddetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.
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Art. 11. PASSAGGIO DI MANSIONI E DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria con le modalita' di cui appresso. Quando e' destinato a compiere mansioni rientranti in categoria superiore a quella di appartenenza; all'operaio dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima contrattuale della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, aspettativa, chiamata alle armi, richiamo alle armi di durata non superiore a mesi sei, ecc., nei quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Il passaggio di categoria avverra' solo quando il lavoratore assente avra' cessato la sua attivita' presso l'azienda o comunque sara' stato adibito ad altre lavorazioni. Quando e' destinato temporaneamente a mansioni che comportino diminuzione di retribuzione, all'operaio verra' corrisposta la normale retribuzione che percepiva nel reparto di provenienza. In caso di passaggio definitivo a mansioni inferiori, sia per richiesta dell'operaio sia per cessazione di attivita' di un reparto che comporti eventualmente l'impiego degli operai addetti a tale reparto in mansioni di categoria inferiore, la retribuzione sara' ragguagliata a tale inferiore categoria. Se accetta le nuove mansioni inferiori l'operaio conserva l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione per il periodo antecedente al passaggio di mansioni. L'operaio che non accetti le nuove mansioni potra' chiedere di essere licenziato con le indennita' spettanti in caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 42 (Provvedimenti disciplinari). L'operaio che esplichi con carattere di continuita' piu' mansioni corrispondenti a categorie diverse, verra' assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente.
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Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO Il lavoro straordinario e' quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'art. 4 (orario di lavoro) e all'articolo 5 (addetti ai lavori discontinui) del presente Contratto. E' lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. E' lavoro festivo quello effettuato in domenica o nei giorni destinati al riposo compensativo oppure nelle festivita' nazionali e infrasettimanali. L'operaio non potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti consentiti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione (da calcolarsi sulla paga oraria individuale piu' il minimo contrattuale di cottimo per i "cottimisti", sulla paga oraria di fatto per i lavoranti ad economia; piu' indennita' di contingenza): 1) lavoro straordinario diurno........... 25% 2) lavoro straordinario notturno......... 50% 3) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)................................ 50% 4) lavoro notturno non compreso in turni. 35% 5) lavoro notturno compreso in turni av- vicendati............................. 15% 6) lavoro festivo........................ 42% 7) lavoro nei giorni domenicali per gli operai lavoranti a turni avvicendati, nei due turni domenicali.............. 10% Le percentuali di maggioranze sopradette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 13
Art. 13. SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste - nel loro complesso - non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende. In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 14
Art. 14. RECUPERI E' ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui e' avvenuta l'interruzione.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 15
Art. 15. RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI In caso di riduzione di lavoro, la ditta procedera', compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro e - possibilmente - alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.
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Art. 16. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni Interne e dei Delegati d'impresa sono quelli previsti dai vigenti accordi interconfederali.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 17
Art. 17. REGOLAMENTO INTERNO La' dove esista, o fosse in seguito redatto dall'azienda un regolamento interno, lo stesso non potra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni Interne; dovra' essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.
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Art. 18. ASSENZE Tutte le assenze debbono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata, potra' essere punita ai sensi dell'articolo riguardante i provvedimenti disciplinari. Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 19
Art. 19. FERIE L'operaio che abbia un'anzianita' di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera di fatto, nella seguente misura: con anzianita' da 1 a 8 anni compiuti, 12 giorni; con anzianita' da oltre gli 8 e fino ai 15 anni compiuti, 14 giorni; con anzianita', da oltre i 15 e fino ai 20 anni compiuti, 16 giorni; con anzianita' oltre i 20 anni, 18 giorni. All'inizio del godimento delle ferie dovra' essere effettuato, a chi ne fara' richiesta, il pagamento della relativa retribuzione. Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel previsto dall'art. 20 del presente Contratto, in aggiunta al trattamento di ferie, senza prolungamento delle stesse. Nel caso in cui l'azienda ritenga per la sua necessita' di produzione di non avvalersi della facolta' di pagare le anzidette festivita' potra' sostituire al pagamento stesso il corrispondente prolungamento del periodo feriale. Il periodo delle ferie avra' normalmente carattere continuativo e sara' prescelto di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio, e non potra' avere inizio in giorno festivo. Nel caso che l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella localita' dove godeva le ferie stesse, lasciando inoltre alle parti di concordare il compenso per il tempo impiegato dal dipendente per gli spostamenti suddetti. A tale effetto l'operaio e' tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella localita' dichiarata. Non e' consentita la rinuncia e la non concessione delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, l'operaio non possa godere dell'intero periodo di ferie, e' ammessa la sostituzione del godimento delle stesse con una indennita' sostitutiva, pari alla retribuzione giornaliera di fatto. Il periodo di preavviso cui puo' essere considerate come periodo di ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro comunque avvenuta, anche nel corso del primo anno di servizio, all'operaio spettera' il pagamento delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata, a questi effetti, come mese intero. Nei casi di ferie collettive all'operaio che non avra' maturato il diritto alle ferie intere spetteranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. Chiarimento a verbale. Agli operai in servizio al 1 gennaio 1949 verra' conservata ad personam, ai soli effetti del godimento delle ferie, quella maggiore anzianita' convenzionale maturata presso altra azienda del ramo, che risulti comprovata ed abbia gia' dato luogo in passato al godimento di un maggior periodo feriale. Tale concessione non sara' invece operante per gli assunti successivamente alla predetta data.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 20
Art. 20. FESTIVITA' Sono considerate festivita': a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) l'anniversario della liberazione (25 aprile); la Festa del Lavoro (1 maggio); la Fondazione della Repubblica (2 giugno); il giorno dell'Unita' Nazionale (4 novembre); c) Capo d'Anno (1 gennaio); Epifania (6 gennaio) S. Giuseppe (19 marzo); Lunedi di Pasqua (mobile); Ascensione (mobile); Corpus Domini (mobile); SS. Pietro e Paolo (29 giugno); Assunzione (15 agosto); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); d) la ricorrenza del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge e agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del Santo Patrono di cui al punto d). Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a cadere in giornata di festivita' nazionale o infrasettimanale, la sostituzione sara' concordata nell'ambito aziendale o territoriale.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 21
Art. 21. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO In caso di malattia l'operaio deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno dell'assenza ed inviare all'azienda stessa, entro i tre giorni dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza sara' considerata ingiustificata. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'operaio dal medico di sua fiducia. In caso di malattia l'operaio non in prova avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di: A) Per gli operai dipendenti dalle aziende regolamentate dal presente contratto (escluso le ceramiche d'arte e le terrecotte industriali: 1° - 7 mesi per anzianita' di servizio fino a 9 anni compiuti; 2° - 8 mesi per anzianita' di servizio oltre i 9 e fino ai 17 anni compiuti; 3° - 10 mesi per anzianita' di servizio oltre i 17 anni. B) Per gli operai dipendenti dalle aziende delle ceramiche d'arte e delle terrecotte industriali: 1° - 6 mesi per anzianita' di servizio fino a 10 anni compiuti; 2° - 8 mesi per anzianita' di servizio oltre i 10 anni e fino ai 19 anni compiuti; 3° - 9 mesi per anzianita' di servizio oltre i 19 anni. In caso di ricaduta nella stessa malattia entro un periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al quarto comma, pari alla meta' dei periodi suddetti. Superato il termine massimo sopra indicato, qualora l'operaio non abbia ripreso il lavoro, il rapporto di lavoro potra' essere risolto da ciascuna delle due parti con liquidazione delle indennita' previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'articolo riguardante il licenziamento per punizione. Per il trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale. In caso di infortunio l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo uguale a quello fissato al quarto comma del presente articolo. L'operaio infortunato che, entro due giorni dal rilascio del certificato di guarigione, non si presenti al lavoro, sara' passibile del licenziamento di cui all'art. 43 (licenziamento per mancanze). Per il trattamento in caso di infortunio si fa riferimento alle norme di legge.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 22
Art. 22. CONGEDO MATRIMONIALE Nel caso di matrimonio compete all'operaio un periodo di congedo di dieci giorni consecutivi. In relazione a quanto sopra spetta agli operai di ambo i sessi un assegno di importo pari a 80 ore di retribuzione oraria di fatto, fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall'istituto di Previdenza Sociale a tale titolo, in base al vigente accordo interconfederale 31 maggio 1941 laddove viene regolato l'istituto del congedo matrimoniale. La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dall'operaio con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovra' essere documentata entro I trenta giorni successivi all'inizio' del periodi di congedo. Le disposizioni di cui sopra si intenderanno integrate o sostituite fino a concorrenza da quelle derivanti da norme di legge o da accordi interconfederali che dovessero intervenire in materia.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 23
Art. 23. TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITA' Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 24
Art. 24. TRASFERTE All'operaio che viene inviato a prestare la sua opera fuori del Comune ove ha sede lo stabilimento, competera': 1) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute con i normali mezzi di trasporto e di quelle altre eventuali spese per l'espletamento della missione, sempre che siano autorizzate e comprovate; 2) la normale retribuzione oraria per le prime 8 ore di viaggio e un indennizzo pari al 95% della retribuzione stessa per le ore effettive di viaggio successive alle prime otto; 3) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio nei limiti della normalita' ed in base a nota documentata, quando la durata del servizio comporti per l'operaio tali spese; 4) una indennita' pari al 25% della normale retribuzione giornaliera. Tale indennita' non sara' dovuta nel caso che l'assenza in trasferta per servizio non superi le 24 ore. Nei casi in cui l'operaio venga inviato in trasferta per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per un periodo di tempo superiore ad un mese, l'indennita' sara' ridotta al 20%. Agli autisti non compete il trattamento di cui al numero 2), ma il solo trattamento di trasferta per i viaggi che comportino l'assenza dalla sede per un periodo che superi le 24 ore e cio' sempre che non sia stato o venga preventivamente concordato un particolare trattamento.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 25
Art. 25. TRASFERIMENTI All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad un altro della stessa azienda, situato in diversa localita', e sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, sara' corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari viventi a carico che con lui effettivamente si trasferiscono, nonche' delle masserizie. Limitatamente per l'operaio, l'azienda in piu' di tali spese riconoscera' una speciale indennita' di trasferimento che assorbe ogni e qualsiasi indennita' di trasferta, nella misura corrispondente alla paga normale (paga di fatto e contingenza) per 100 ore se celibe e 200 ore se con familiari viventi a carico. Il lavoratore ha inoltre diritto al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di affitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi. Nel caso che il lavoratore non accetti il trasferimento ed a causa di cio' sorga vertenza che determini la rottura del rapporto di lavoro, allo stesso competera' la normale indennita' di liquidazione prevista dal presente contratto. In caso di cessazione di una lavorazione, in uno stabilimento di una azienda e di attivazione della lavorazione stessa in altro stabilimento della medesima azienda, sito in altra provincia, o di incremento di produzione in questo secondo stabilimento, gli eventuali trasferimenti di maestranze del primo al secondo stabilimento, sempre che gli stessi siano di apprezzabili dimensioni, andranno regolati con accordi particolari, a deroga di quanto fissato nel presente articolo.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 26
Art. 26. CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D. L. del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303), a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutta il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 45 sull'indennita' di anzianita' e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere di un anno dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltre alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare. Salvo che trattasi di richiamo non superiore a 30 giorni nel qual caso si fara' riferimento alle vigenti disposizioni di legge. In caso diverso l'operaio sara' considerato dimissionario.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 27
Art. 27. DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia degli obblighi assunti dell'operaio verso lo stabilimento secondo il presente contratto collettivo di lavoro la ditta potra' costituire, per ogni operaio alle dipendenze dello stabilimento, un deposito cauzionale corrispondente all'importo di sei giornate di paga (48 ore). Le trattenute per la formazione del deposito cauzionale saranno effettuate nella misura di una giornata di paga per ogni settimana di lavoro, sul deposito cosi' formato decorreranno gli interessi del 5% annuo da versarsi alla Cassa Mutua Malattia aziendale in favore degli operai interessati. Quando il computo di tali interessi comporti difficolta' contabili per le ditte, potra' essere adottata una forma forfettario d'accordo con le Associazioni locali competenti.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 28
Art. 28. CONTEGGIO PAGA La paga sara' effettuata mensilmente o per altro periodo, secondo consuetudine, mediante buste o altri stampati individuali sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenze e ritenute che la compongono. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni da quello di paga, affinche' l'ufficio mano d'opera possa provvedere immediatamente al regolamento delle differenze agli operai interessati. Trascorso tale periodo di 5 giorni le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nella busta paga del periodo successivo. Sul totale delle competenze, se mensili, sara' corrisposto all'operaio, trascorsa una quindicina, un acconto fisso corrispondente a circa il 50% della retribuzione media globale netta mensile salvo diversa consuetudine.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 29
Art. 29. FORMA DI PRESTAZIONE DEL LAVORO E SUA RETRIBUZIONE La prestazione del lavoro e' effettuata ad economia oppure a cottimo. L'operaio e' retribuito ad economia o con una delle seguenti altre forme: a) a cottimo individuale; b) a cottimo collettivo; c) con altre forme di incentivo; determinate in relazione alle possibilita' tecniche ed all'incremento della produzione. Le tariffe di cottimo devono essere fissate in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacita' ed operosita', il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 10% del minimo di paga base. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto, con la stessa tariffa nei periodi sopraindicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al 10%. Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Le condizioni che danno luogo ai sistemi di retribuzione a cottimo sono quelle indicate nell'[articolo 2100 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2100). Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ed all'operaio saranno concessi acconti sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo. Il precedente comma non trova applicazione nei casi in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale, oppure quando per necessita' produttiva l'operaio cottimista venga temporaneamente adibito a lavorazioni del medesimo genere che presentino particolari esigenze per cui l'azienda stessa consideri impossibile l'applicazione di tariffe di cottimo. Quando siano state attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potra' procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione della variazione di tempo che le modifiche stesse avranno determinato. Per il settore delle terraglie dolci (domestico), il minimo di cottimo e' fissato nell'8% del minimo di paga base. Trattamento minori in addestramento il minore che entri nel ciclo della produzione quale aiutante dell'operaio cottimista percepira' oltre la sua retribuzione individuale: per il primo anno il 35% del guadagno di cottimo realizzato dall'operaio al quale e' affiancato; per il secondo anno il 55% del guadagno di cottimo realizzato dall'operaio al quale e' affiancato; per il terzo anno il 70% del guadagno di cottimo realizzato dall'operaio al quale e' affiancato. Il minore in addestramento, superato il periodo massimo di tre anni, avra' diritto al passaggio alla categoria di operaio qualificato. Il minore in addestramento che ha compiuto la meta' del periodo di addestramento medesimo, anche in piu' aziende del ramo stesso, puo' richiedere di essere sottoposto ad un esperimento per conseguire il passaggio ad operaio qualificato. Tale esperimento, se negativo, potra' essere ripetuto ad intervalli di sei mesi.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 30
Art. 30. UTENSILI E MATERIALI E LORO CONSERVAZIONE L'operaio ricevera' dal suo capo tutti gli utensili e il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed e' responsabile della manutenzione degli stessi. Egli rilascera' ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione. L'operaio e' tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto e' affidato alla sua custodia. Esso rispondera', in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso e logorio, sempreche' siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili. L'operaio non potra' portare modifiche agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dara' diritto alla Direzione di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 31
Art. 31. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DI DANNI Previa contestazione all'interessato, le trattenute per risarcimento dei danni saranno fissate dalla Direzione in relazione al danno arrecato e alle circostanze in cui il danno stesso si e' verificato. Dette trattenute, in ogni periodo di paga, non potranno essere superiori al 10% del salario netto, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, nella quale ipotesi la trattenuta puo' essere operata fino a concorrenza della totalita' delle competenze dovute.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 32
Art. 32. IGIENE DEL LAVORO Per quanto riguarda l'igiene del lavoro si fa riferimento alle disposizioni di legge.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 33
Art. 33. PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 34
Art. 34. SOMMINISTRAZIONI SPECIALI Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle norme di legge, ferme restando le eventuali consuetudini in atto.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 35
Art. 35. ABITI DA LAVORO Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'azienda fornira' agli operai interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia zoccoli) concorrendo nella spesa in ragione del 90%. In via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potra' avvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento deteriorato. Qualora l'azienda intenda far adottare agli operai una speciale tenuta di lavoro o divisa, dovra' fornirla gratuitamente. Nell'eventualita' che, fuori dei casi previsti dai precedenti comma, l'operaio faccia richiesta di un indumento da adoperare durante il lavoro, l'azienda, in relazione alle mansioni svolte dall'operaio, ne favorira' l'acquisto con facilitazioni di pagamento.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 36
Art. 36. MENSE AZIENDALI Tenendo conto della grande varieta' di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che per le mense aziendali o indennita' sostitutiva saranno mantenute le situazioni esistenti, senza escludere la possibilita' di esame locale o aziendale della materia.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 37
Art. 37. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Agli operai assunti per localita' non malarica che, per ragioni di lavoro, vengano inviati in trasferta o trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennita' da fissarsi fra le rispettive organizzazioni sindacali locali. Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorita' sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 38
Art. 38. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli operai che sono membri di Organi direttivi delle Organizzazioni sindacali nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga, espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti d'ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 39
Art. 39. ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segretari o dirigenti nazionali, nonche' di segretari o vice segretari regionali e provinciali o di segretari comunali nelle Organizzazioni dei lavoratori oppure chiamati a ricoprire la carica di Sindaco nelle amministrazioni comunali, che ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verra' sospeso fino ad un massimo di due anni, con la sola conservazione del posto. Tale periodo di aspettativa sara' computato ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 40
Art. 40. GRATIFICA NATALIZIA In occasione della ricorrenza del S. Natale, gli operai considerati in servizio avranno diritto alla corresponsione della gratifica natalizia, di cui all'accordo interconfederale vigente, nella misura annua di 200 ore della retribuzione globale di fatto: per i cottimisti, si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni sara' corrisposto un dodicesimo della gratifica stessa.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 41
Art. 41. PREMIO DI ANZIANITA' Agli operai, all'atto del compimento del 15° anno, del 23° anno e del 30° anno di anzianita' continuativa presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1949, verra' corrisposto una volta tanto un premio di anzianita' nelle seguenti rispettive misure: al compimento del 15° anno: 125 ore di retribuzione di fatto (comprensiva della contingenza non conglobata); al compimento del 23° anno: 195 ore di retribuzione di fatto (comprensiva della contingenza non conglobata); al compimento del 30° anno: 230 ore di retribuzione di fatto (comprensiva della contingenza non conglobata). L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione percepita dall'operaio al momento del godimento del premio. Nell'ipotesi che un operaio abbia raggiunto nella azienda l'anno in cui matura il diritto al premio di anno si verifichi la risoluzione del rapporto di lavora per collocamento in pensione di invalidita' o di vecchiaia o per licenziamento a causa di malattia o di infortunio, sempreche' la risoluzione stessa avvenga dopo che il lavoratore abbia prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi dell'anno di cui sopra, egli percepira' ugualmente il premio previsto per lo scaglione di competenza. Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto l'anzianita' dagli stessi ma turata al 31 dicembre 1948 sara' riconosciuta, ai fini del computo dell'anzianita' stessa per la liquidazione del premio, nella misura del 50%. Nel caso che nel passato sia stato gia' corrisposto un premio o indennita' allo stesso fine, l'importo di tale eventuale premio o indennita' gia' corrisposto sara' ragguagliato ad ore in relazione alla retribuzione vigente al momento della concessione del premio o indennita' il numero delle ore cosi' ricavato sara' detratto dalle ore di retribuzione che in base al presente articolo dovranno essere corrisposte all'operaio.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 42
Art. 42. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - MULTE E SOSPENSIONI Le infrazioni dell'operaio alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravita' della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari: 1) richiamo verbale; 2) multa fino ad un massimo di tre ore di paga piu' contingenza; 3) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; 4) licenziamento ai sensi dell'art. 43. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio debbono essere portati a conoscenza dell'interessato. Multe e sospensioni - Ricade sotto il provvedimento delle multe e sospensioni l'operaio che: a) non si presenti al lavoro, come previsto dall'articolo 18 (Assenze dal lavoro) o abbandoni il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo; b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificato motivo; c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza; d) arrechi lievi danni per disattenzione o negligenza al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione; e) sia trovato addormentato; f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso; g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; h) trasgredisca in qualsiasi altro modo, all'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell'azienda. La multa verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in taluna delle mancanze che abbiano gia' dato luogo all'applicazione della multa. L'importo della multa e' devoluto alle esistenti Casse mutue aziendali o mutue integrative interne o, in mancanza, alla Cassa Mutua provinciale.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 43
Art. 43. LICENZIAMENTI PER MANCANZE A) Licenziamento senza preavviso e con indennita' di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 42 (Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) assenze ingiustificate prolungate oltre tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente i festivi o seguente le ferie; assenza per simulata malattia; b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidata mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto f) della seguente lettera B); c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azenda o di lavorazione; d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 42 (Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni), quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nel periodo di un anno; e) fumare dove cio' puo' provocare pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti; f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio, nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso; g) introduzione di persone estranee nello stabilimento senza regolare permesso. B) Licenziamento senza preavviso e senza indennita' di anzianita'. In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni delittuose a termini di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) furto nello stabilimento; b) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento od al materiale di lavorazione; c) trafugamento di modelli, schizzi, disegni, o riproduzione degli stessi, documenti o altri oggetti dello stabilimento; d) insubordinazione grave verso i superiori; e) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio per conto di terzi fuori dello stabilimento di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta; f) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 44
Art. 44. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 43 (Licenziamento per mancanze), o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: sei giorni per anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti; otto giorni per anzianita' di servizio oltre il 5° e fino al 10° anno compiuto; dieci giorni per anzianita' di servizio oltre i 10 anni. La parte che risolve il rapporto di lavoro, senza l'osservazione dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda puo' esonerare l'operaio dalla prestazione di lavoro, corrispondendogli la paga per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo di ferie.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 45
Art. 45. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda per il licenziamento non a sensi dell'art. 43 (Licenziamento per mancanze) sara' riconosciuta all'operaio, conformemente ai criteri di legge per quanto riguarda la proporzionalita' delle aliquote, per ogni anno compiuto di anzianita' ininterrotta di servizio e per ciascuno degli anni compresi in ogni scaglione, una indennita' da computarsi nelle seguenti misure: a) per l'anzianita' di servizio maturata anteriormente al 1 giugno 1946 il numero delle giornate spettanti all'operaio (Art. 33 del C.C.N. 24 febbraio 1940) e' di: dal 1° al 4° anno due giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; dal 5° al 12° anno tre giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; per gli anni successivi quattro giornate di retribuzione globale per ciascun anno residuo; b) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 giugno 1946 fino alla data del 1 gennaio 1949, il numero delle giornate spettanti all'operaio (Art. 35 del C.C.N.27 maggio 1946) e' di: per ciascun anno compreso in tale periodo quattro giornate di retribuzione globale per ciascun anno; c) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 gennaio 1949 fino al 1 gennaio 1952 il numero delle giornate spettanti all'operaio (Art. 45 del C.C.N. 14 febbraio 1949) e' di: dal 1° al 5° anno cinque giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 5° e fino al 12° anno sei giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 12° e fino al 20° anno otto giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 20° anno dieci giornate per ciascun anno residuo. d) per l'anzianita' di servizio maturata dal 1 gennaio 1952 il numero delle giornate di indennita' spettanti all'operaio (Art. 45, del C.C.N. 31 gennaio 1952) e' di: dal 1° al 5° anno cinque giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 5° e fino all'11° sei giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre all'11° e fino al 16° otto giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 16° e fino al 21° dieci giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 21° anno dodici giornate di retribuzione globale per ciascun anno residuo; e) per l'anzianita' di servizio maturata successivamente all'entrata in vigore del presente Contratto, il numero delle giornate delle indennita' spettanti all'operaio e' di: 1) per tutti i settori esclusa la ceramica d'arte e la terraglia dolce: dal 1° al 5° anno cinque giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 5° e fino al 10° anno sei giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 10° e fino al 15° anno nove giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 15° e fino al 20° anno dodici giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 20° anno quattordici giornate di retribuzione globale per ciascun anno residuo; 2) per la ceramica d'arte e la terraglia dolce: dal 1° al 5° anno cinque giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; da oltre il 5° anno e fino all'11° sei giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; da oltre l'11° anno e fino al 16° nove giornate di retribuzione, globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; da oltre il 16° anno e fino al 21° undici giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 21° anno tredici giornate di retribuzione globale per ciascuno anno residuo. Le maggiori indennita' previste ai punti a) c) d) e), non verranno corrisposte per l'anzianita' gia' maturata all'entrata in vigore dei contratti ai quali si riferiscono i vari gruppi di scaglioni; pero' tali anzianita' verranno computate, agli effetti del diritto alle maggiori indennita' stesse, per il periodo di servizio successivo alla data di entrata in vigore dei contratti citati. Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi e le frazioni di mese, superiori a 15 giorni, rese uguali a mese intero. Agli effetti del presente articolo, si intende per retribuzione globale il complesso della retribuzione di fatto ai sensi dell'art. 50 piu' ratei della gratifica natalizia da computarsi nella percentuale unica dell'8%, nonche' la indennita' sostitutiva di mensa.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 46
Art. 46. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere il seguente trattamento percentuale dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 45: A) Per gli operai dipendenti dalle aziende regolamentante dal presente Contratto (escluse le ceramiche d'arte) che abbiano compiuto 2 anni di anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda: il 50% per gli aventi un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda da 2 a 5 anni compiuti; il 75% per gli aventi un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda da oltre 5 fino a 9 anni compiuti; il 100% per gli aventi un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda oltre i 9 anni compiuti. B) Per gli operai dipendenti dalle aziende delle ceramiche d'arte, che abbiano compiuto 2 anni e mezzo di anzianita' ininterrotta presso la stessa azienda: il 50% per gli aventi un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda dai 2 anni e mezzo ai 6 anni compiuti; il 75% per gli aventi un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda da oltre 6 fino a 10 anni compiuti; il 100% per gli aventi un'anzianita' di servizio presso la stessa azienda oltre i 10 anni compiuti. Per gli operai che hanno effettuato l'apprendistato nell'azienda il periodo di anzianita' non operante previsto alle lettere A) e B), decorrera' dal compilamento del periodo minimo di apprendistato fissato, per i diversi settori di produzione dall'art. 8 (Apprendistato). Il 100% dell'indennita' di anzianita' e' dovuto inoltre all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, ovvero il 55° anno di eta', se donna, sempreche' abbia maturato presso l'azienda una anzianita' ininterrotta di almeno: 2 anni per quanto concerne la lettera A); 2 anni e mezzo per quanto concerne la lettera B); nonche' alle operai dimissionarie per causa di matrimonio, gravidanza, puerperio ed ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 47
Art. 47. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Per l'indennita' in caso di morte si fa riferimento a quanto disposto dall'[art. 2122 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 48
Art. 48. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Entro la settimana successivo, alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovra' consegnare all'operaio i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati e di cui l'operaio rilascera' ricevuta liberatoria. Nel caso che l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che - serva da giustificazione allo stesso per chiedere i documenti necessari a contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro, dichiarazione che dovra' pero' essere restituita al momento della consegna dei documenti sopradetti.
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 49
Art. 49. CERTIFICATO DI LAVORO Per il certificato di lavoro si fai riferimento all'[articolo 2121 del C.C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121) che cosi' si enuncia: "Se non e' obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate".
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica-art. 50
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