DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1061

Type DPR
Publication 1960-07-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto l'accordo interconfederale 14 giugno 1952 stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro nonche' la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, al quale ha aderito in data 21 giugno 1956 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 19 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 14 giugno 1952 sono regolati da norme giuridiche uniforme alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

luglio 1960. FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 5. - VILLA

Accordo interconfederale 14 giugno 1952-art. 1

ACCORDO INTERCONFEDERALE 14 GIUGNO 1952 Addi' 14 giugno 1952 Presso il MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, sotto la presidenza del Ministro, sen. Leopoldo Rubinacci, assistito dal dott. Cesare Pilia, dal dott. Gavino Salis e dall'avv. Giovanni Giacalone, si sono riuniti i signori: per la C.G.I.L.: il segretario generale on. Giuseppe di Vittorio, i segretari on. Ferdinando Santi, e sen. Renato Bitossi, i vice segretari Luciano Lama e dott. Bianco ed i sigg. dott. Eugenio Giambarba e dott. Cimini; per la C.I.S.L.: il segretario generale on. Giulio Pastore, il segretario generale aggiunto on. Luigi Morelli ed i segretari dott. Paolo Cavezzali, dott. Dionigi Coppo e dott. Bruno Storti, nonche' dal sig. Ettore Azais; per la U.I.L.: dott. Italo Viglianesi, dott. Emanuele Levi, dott. Bacci, dott. Raffaele Vanni e dottor Enzo Dalla Chiesa, tutti del Comitato di Segreteria; per la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA: il Presidente dott. Angelo Costa, il vice precali dott. sen. Borletti, nonche' l'avv. Rosario Toscani; premesso: che con lettera 12 aprile 1952, il Ministro del Lavoro, ritenendo opportuno di intervenire per una risoluzione della vertenza in atto tra le Confederazioni, al fine di ottenere un miglioramento dei rapporti sindacali, invito' le Organizzazioni costituite a concentrare l'esame dei problemi sindacali tra esse in discussione alle questioni relative: a) agli assegni familiari; b) alla composizione della retribuzione e dei rapporti tra le diverse parti di essa (cosi' detto problema del conglobamento delle voci della retribuzione); c) ad un esame panoramico in ordine alle trattative sindacali per il rinnovo dei contratti collettivi scaduti; che e' stata inoltre esaminata la richiesta di aumenti salariali di carattere generale in qualunque sede presentata; le parti - nel darsi atto che il complesso delle predette questioni deve intendersi definito col presente verbale - salva, per i problemi specifici, sia normativi che salariali, di settore, l'autonomia contrattuale delle Associazioni sindacali di categoria - convengono quanto segue: Art. 1. ASSEGNI FAMILIARI Con decorrenza dal periodo di paga in corso nella settimana successiva alla data di stipulazione del presente accordo, la misura degli assegni familiari per gli impiegati e gli operai dell'industria e' portata ai seguenti livelli giornalieri: per i figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 153 per il coniuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100 per i genitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. i55 Il disegno di legge, da presentarsi dal Ministro del Lavoro, prevedera' uno spostamento del massimale per gli uomini nella misura che sara' accertata in sede tecnica.

Accordo interconfederale 14 giugno 1952-art. 2

Art. 2. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' PER GLI IMPIEGATI ED INTERMEDI Per i settori merceologici che applicano - quanto alla misura ed al numero degli aumenti periodici di anzianita' relativi agli impiegati ed alle categorie intermedie - le norme interconfederali, gli aumenti che matureranno successivamente alla data di stipulazione del presente accordo, saranno applicati sui minimi tabellari di retribuzione base, aumentata della indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' per quanto concerne le variazioni della indennita' di contingenza, si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo. Per i settori che - ferma la misura interconfederale di ciascun scatto - abbiano previsto un maggior numero di scatti biennali, si applichera' la norma di cui ai commi precedenti, sino al rinnovo dei rispettivi contratti di categoria, in occasione del quale le Associazioni interessate coordineranno la particolare disciplina di categoria, con la norma di cui al primo comma, relativamente al numero degli scatti. La norma di cui al primo comma si applica anche a quei settori i cui contratti - pur avendo mantenuto fermo il numero degli scatti previsto dagli accordi interconfederali - abbiano elevato la misura dei primi due scatti dal 1 al 5 per cento od anche anticipata l'eta' di inizio per la maturazione degli scatti. Per i settori merceologici, che abbiano regolato diversamente dagli accordi interconfederali la misura, la frequenza, la decorrenza, o la sfera di applicazione degli aumenti periodici, la situazione sara' presa in esame nello spirito della presente clausola, in sede di categoria, entro tre mesi; in caso di mancato accordo entro detto termine, si fara' luogo ad un intervento conciliativo in sede interconfederale.

Accordo interconfederale 14 giugno 1952-art. 3

Art. 3. DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER LA RIVALUTAZIONE DEGLI AUMENTI PERIODICI GIA MATURATI Per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1937 fino alla data di stipulazione del presente accordo e per settori di cui al 1°, 3° e 4° comma dell'articolo precedente, l'importo degli aumenti gia' acquisito, sara' rivalutato con la concessione, per ogni scatto biennale, degli importi seguenti: impiegato di 1ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450 impiegato di 2ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 375 impiegati di 3ª categoria A. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 325 impiegati di 3ª categoria B. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 intermedi di 1ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 370 intermedi di 2ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 320 Sugli importi anzidetti verranno applicati, per le donne e i minori, gli scarti previsti per la contingenza. Nel caso di riporto di scatti conseguenti ai passaggi di categoria, si applicheranno anche per detti importi - le norme previste, per tali ipotesi, dai contratti di lavoro. Per i settori di cui al comma 5° dell'articolo precedente, l'esame ivi previsto riguardera' anche la materia regolata dal presente articolo.

Accordo interconfederale 14 giugno 1952-art. 4

Art. 4. COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE AGLI EFFETTI DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' A modifica dell'articolo 18 del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946, si conviene quanto segue: A decorrere dalla data del presente accordo, anche la indennita' di anzianita' per il servizio prestato anteriormente al 1 gennaio 1945, sara' liquidata in base alla retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, comprensiva della indennita' di contingenza. Per i settori, i cui contratti di lavoro stipulati successivamente all'ottobre 1945 abbiano previsto - per l'anzianita' anteriore al 1 gennaio 1945 - un aumento superiore al 60 per cent" della misura della indennita' di quiescenza, e che abbia portato la misura media per detto periodo anteriore ad oltre sette giorni per anno, la situazione verra' presa in esame allo scopo di adottare le determinazioni opportune.

Accordo interconfederale 14 giugno 1952-art. 5

Art. 5. CONGLOBAMENTO DELLE VOCI DELLA RETRIBUZIONE Le parti, dopo aver provveduto col presente accordo in merito alle richieste avanzate dalle Organizzazioni dei lavoratori sui punti 2° e 5° del documento rimesso il 19 aprile 1952, convengono - per l'ulteriore esame degli altri punti attinenti al problema del conglobamento - di affidarne preliminarmente lo studio ad una commissione tecnica interconfederale, che ne fa un approfondito esame e presentera' le sue conclusioni alle Confederazioni, per la successiva valutazione in sede sindacale.

Accordo interconfederale 14 giugno 1952-Dichiarazione

DICHIARAZIONE A VERBALE Da parte industriale si dichiara che avendo esaurita ogni attuale possibilita' di concessioni che comportino oneri - l'esame delle conclusioni della Commissione di cui all'articolo 5 non implica, fin da ora, per essa, alcun impegno alla applicazione delle conclusioni stesse. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO

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