DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1062

Type DPR
Publication 1960-07-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 711, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1948 per i dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini, stipulato tra l'Unione Nazionale Appaltatori II.CC. ed il Sindacato Nazionale Dirigenti II.CC., con la adesione dell'Istituto Nazionale Gestioni Imposte Consumo;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 31 del 25 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1948, relativo ai dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti delle imprese appaltatrici di imposte di consumi e tasse affini.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 46. - VILLA

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 1

CONTRATTO NORMATIVO DI LAVORO DEL 23 DICEMBRE 1948, PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI APPALTI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE AFFINI L'anno millenovecentoquarantotto, il giorno ventitre' dicembre in Roma, nei locali dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo sono convenuti: 1) l'avv. Enrico Majorino, Presidente dell'Unione Nazionale Appaltatori II.CC.; 2) l'avv. Guglielmo Boursier, segretario dell'Unione Nazionale Appaltatori II.CC.; 3) il comm. Luigi Acciari, Presidente del Sindacato Nazionale Dirigenti II.CC.; 4) il dott. Gaetano Ippolito, Vice presidente del Sindacato Nazionale Dirigenti II.CC. per la stipula del seguente CONTRATTO NORMATIVO DI LAVORO PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI APPALTI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE AFFINI Art 1. Sono considerati dirigenti di aziende II.CC. agli effetti del presente contratto, quei funzionari che esplicano preponderante attivita' con larghi poteri di autonomia e di discrezionalita', subordinata solo alle direttive di massima impartite dal datore di lavoro, se questo sia persona fisica, o dall'organo amministrativo competente, nel caso di persona giuridica.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 2

Art. 2. Ai sensi dell'articolo precedente, dirigenti di aziende II.CC. sono, di regola, i direttori centrali, i vice direttori centrali, i condirettori centrali, i capi servizio centrali (servizi di rilevante importanza), i procuratori con poteri continuativi, non semplicemente esecutivi e gli ispettori generali.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 3

Art. 3. La qualifica di dirigente viene attribuita dal datore di lavoro con riconoscimento da comunicarsi per iscritto entro novanta giorni dalla stipula del presente con tratto oppure dall'inizio dell'effettivo disimpegno delle mansioni di cui all'art. 1. In caso di divergenza, esperimentato il tentativo di componimento bonario in via sindacale, al funzionario e' riservata la normale via giudiziaria senza che questa possa pregiudicare, comunque, la sua posizione aziendale. Decorso un anno dalla mancata comunicazione di cui al 1° comma o dal diniego di riconoscimento il funzionario, che non abbia sperimentata alcuna azione al riguardo, ne decade.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 4

Art. 4. Nelle aziende II.CC. che hanno appalti in piu' Comuni la cui popolazione complessiva e' inferiore a 400.000 abitanti, secondo il piu' recente censimento ufficiale, non e' applicabile il presente contratto.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 5

Art. 5. Il dirigente ha il dovere di esplicare tutta la sua attivita' nell'interesse dell'azienda da cui dipende. Egli, pertanto, e' vincolato dal segreto d'ufficio e non puo' esercitare alcuna opera in vantaggio di altre aziende similari. Gli e' tassativamente inibito, salvo espressa autorizzazione per iscritto da parte del proprio datore di lavoro, di richiedere e conseguire per proprio conto la iscrizione all'Albo Nazionale Appaltatori II.CC.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 6

Art. 6. Il contratto d'impiego per i dirigenti di aziende puo' essere a tempo indeterminato o a termine fisso. Nel primo caso e' regolato dal presente contratto e dagli accordi aziendali integrativi economici stipulati a norma del successivo art. 8. Nel secondo caso le parti possono anche concordare condizioni diverse da quelle previste dal presente contratto.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 7

Art. 7. L'assunzione di dirigenti comporta un periodo di prova fino a nove mesi.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 8

Art. 8. Il trattamento economico dei dirigenti sara' equamente stabilito con accordi integrativi individuali o aziendali nei quali va tenuto conto delle funzioni di preminenza e responsabilita' del dirigente, nonche' degli usi e della consuetudine del settore II.CC in relazione alla importanza dell'azienda. Essi vanno stipulati entro tre mesi dalla data del presente contratto, con l'intervento, ove richiesto da entrambe le parti, delle organizzazioni sindacali di categoria. Detti accordi potranno essere revisionati per giustificato motivo a richiesta di una delle parti.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 9

Art. 9. I dirigenti, per il carattere del lavoro che prestano e in relazione alla loro responsabilita', non sono soggetti a limitazioni di orario.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 10

Art. 10. Il trattamento per le missioni fuori residenza deve essere fissato dagli accordi integrativi. Ove la missione rientri nelle mansioni abituali puo' essere fissato un trattamento forfettario mensile pagabile in 12 mensilita'.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 11

Art. 11. Il periodo di ferie annuali e' di 30 giorni. In caso di richiamo dalle ferie per esigenze di servizio, spetta il rimborso delle spese sostenute, fermo rimanendo il diritto al completamento del periodo di ferie.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 12

Art. 12. In caso di malattia od infortunio compete al dirigente il diritto alla conservazione dell'impiego per il periodo: a) di 1 anno se ha compiuto i 10 anni di servizio; b) di 6 mesi se ha compiuto i 5 anni di servizio, ma non 10; c) di 3 mesi se non ha compiuto i 5 anni di servizio. Il trattamento economico durante tale periodo e': a) nel primo caso: integrale per i primi 6 mesi - ridotto al 50% per i secondi; b) nel secondo caso: integrale per i primi 3 mesi - ridotto al 50% per i secondi; c) nel terzo caso integrale per i primi 2 mesi - ridotto del 50% per il terzo mese. Ove la malattia si prolunghi oltre i limiti di cui sopra, puo' essere concesso al dirigente nei casi a) e b) un periodo di aspettativa, senza assegni, di uguale durata.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 13

Art. 13. Per il godimento del trattamento previsto dal precedente art. 12, il dirigente deve darne comunicazione al proprio datore di lavoro. E' in facolta' del datore di lavoro di far eseguire visite di controllo da un medico di propria fiducia.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 14

Art. 14. Il trattamento previdenziale e assicurativo e' quello determinato dalla legge.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 15

Art. 15. Il rapporto di impiego puo' essere risolto: a) per disdetta durante il periodo di prova; b) per dimissioni; c) per licenziamento amministrativo; d) per malattia dopo spirati i termini di cui all'art. 12; e) per giusta causa; f) per morte.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 16

Art. 16. Nei casi b) e c) la risoluzione del rapporto d'impiego comporta un periodo di preavviso che puo' essere anche corrisposto mediante il pagamento della indennita' sostitutiva. Nei casi d) ed f) deve essere sempre corrisposta la indennita' sostitutiva. Nei casi a) ed e) non si ha diritto a preavviso.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 17

Art. 17. I termini di preavviso sono i seguenti: a) decorso il periodo di prova e fino a 5 anni di servizio, 90 giorni; b) da 5 a 10 anni di servizio, 120 giorni; c) da 10 a 15 anni di servizio, 150 giorni; d) da 15 a 20 anni di servizio, 180 giorni; e) oltre i 20 anni di servizio, 210 giorni.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 18

Art. 18. Il trattamento di quiescenza continua ad essere praticato dall'INA con le norme in vigore di cui al [regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;1863), e relative modifiche. Nello spirito dei precedenti articoli 8, 12 e 17, negli accordi integrativi economici potra' essere concordato un trattamento piu' favorevole al dirigente con la stessa decorrenza del presente contratto.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 19

Art. 19. Per il computo del trattamento di preavviso e quiescenza l'anzianita' di servizio e' calcolata tenendo conto del periodo di servizio effettivamente prestato, sia nella qualifica impiegatizia che di dirigente, impregiudicata l'applicazione delle norme di cui all'[art. 304 reg. 30 aprile 1936 n. 1138](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1936-04-30;1138~art304).

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 20

Art. 20. Le disposizioni di cui al presente contratto hanno decorrenza dal 1 gennaio 1949 e scadono al 31 dicembre 1950. Quelle degli accordi integrativi economici individuali o aziendali hanno la decorrenza e la durata negli stessi fissata e, in ogni caso, dovranno avere effetto con 1 gennaio 1949. Tanto il presente contratto quanto gli accordi integrativi si intendono rinnovati di anno in anno, ove tre mesi prima della scadenza non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti con raccomandata R.R.

CCNL dirigenti delle aziende esercenti appalti delle imposte di consumo e tasse affini-art. 21

Art. 21. Nel caso in cui in previsione della stipula, del presente contratto le aziende abbiano corrisposto ai loro dirigenti acconti sul trattamento economico da concordarsi con accordi integrativi, questi assumono effetto dalla data di corresponsione di tali acconti. Per partecipazione alle trattative, conoscenza e adesione al presente accordo per l'Istituto Nazionale Gestioni Imposte Consumo (I.N.G.I.C.); F.to Moffa dott. Giuseppe; Omaggio rag. Antonio. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO

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