DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1069
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, 27 novembre 1957, e relative tabelle, per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria, stipulato tra la Delegazione Industriale Dolciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra la Delegazione Industriale Dolciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione;
Visti l'accordo per l'istituzione dei Collegi Tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categorie degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia; l'accordo aggiuntivo nazionale per gli operai dell'industria dolciaria; l'accordo aggiuntivo nazionale per la determinazione delle qualifiche degli operai addetti all'industria della alimentazione dolciaria; allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 72 del 14 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Seguito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e stato stipulato il contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1957, relativo ai lavoratori dell'alimentazione dolciaria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dagli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 77. - VILLA
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DEL 27 NOVEMBRE 1957 PER I LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE DOLCIARIA In Roma addi' 27 novembre 1957 tra la DELEGAZIONI INDUSTRIALE DOLCIARIA composta dai Sigg.: Avv. Luciano Pertica, Dott. Vincenzo Giminetti, Dott. Giorgio Boccardo, Avv. Pietro Rossi, Dottor Aristide Pienna, Dott. Felice Sciomachem, Dottor Alberto Morgantini, Rag. Luigi Roncaglio, Dottor Oscar Trumpy, Dott. Rinaldo Volpi, Dott. Giovanni Faina e Lorenzo Acciani, con l'assistenza della Confindustria nella persona del Dott. Mario Rossi e la F.T.L.I.A. rappresentata dal Segretario Responsabile Sig. Peppino Dall'Aglio e dai Sigg. Mannocci Orteo e Vincenzo Anzanelli, Segretari Nazionali la F.U.L.P.I.A. rappresentata dal Segretario Generale Sig. Ugo Zino la U.I.L.I.A. rappresentata. dal Segretario Nazionale Responsabile Sig. Ferruccio Bigi e dal Dott. Titano Bigi della Segreteria Nazionale In Roma addi' 27 novembre 1957 tra la DELEGAZIONE INDUSTRIALE DOLCIARIA composta dai Sigg.: Avv. Luciano Pertica, Dott. Vincenzo Ciminelli, Dott. Giorgio Boccardo, Avv. Pietro Rossi, Dottor Aristide Prenna, Dott. Felice Sciomarchem, Dottor Alberto Morgantini, Rag. Luigi Roncaglio, Dottor Oscar Trumpy, Dott. Rinaldo Volpi, Dott. Giovanni Faina e Lorenzo Acciani, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del Dott. Mario Rossi e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Verledo Guidi, assistito dal Sig. Marzio Modena e' stato sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti alle industrie dell'alimentazione dolciaria. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformita' delle norme di legge.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 3
Art. 3. DOCUMENTI Per essere assunto l'operaio dovra' presentare oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro e certificato di cui all'art. 6 della parte IV culmine; 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4) stato di famiglia, se capo famiglia. Inoltre e' in facolta' dell'azienda di richiedere allo operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovra', pur dichiarare la sua residenza Impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre in ogni caso 12 giorni lavorativi. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato, o comunque non venga disdetto, si intendera', assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa azienda, e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 5
Art. 5. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera' per iscritto agli operai confermati in servizio: 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3) Il trattamento economico. Chiarimento a verbale. Le parti si danno atto che l'operaio non puo' rifiutarsi di disimpegnare le mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientrati tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dallo art. 20 (passaggio e curarlo di mansioni).
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 6
Art. 6. VISITA MEDICA L'operaio a vista medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 7
Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 8
Art. 8. DONNE E FANCIULLI L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge. In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'art: 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce: "Art. 11. - Trasporto e sollevamento di pesi. "I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque eta' adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti: "a) trasporto a braccia od a spalle: maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15; maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25; femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5; femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15; femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20; "b) trasporto con carretti a tre ed a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo; "c) trasporto con carretto su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo. "Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'art. 13 della legge sulla tutela della maternita' delle lavoratrici".
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali (V. anche Accordo Aggiuntivo Nazionale Operai Industria Dolciaria, allegato in appendice, punto D). L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 10
Art. 10. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuo di otto ore e' concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 11
Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'articolo 9. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegue la prestazione in ora rio straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6). Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Tabella delle maggiorazioni: 1) Lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . 25% 2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo). 40% 3) Lavoro straordinario festivo oltre le otto ore . . . . . . 50% 4) Lavoro eseguito nelle festivita' nazionali . . . . . . . . 40% 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . 35% 6) Lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . 40% 7) Lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% 8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22. . . . . . . . . . . . . . . . 35% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base piu' eventuali alimenti di merito piu' Contingenza). Le dette percentuali di maggiorazioni non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Dichiarazione di parte a verbale. Nel caso in cui l'indennita' di contingenza sia totalmente conglobata nella paga base ed in tale occasione in Confederazioni non determinino i criteri relativi all'adeguamento delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, le Organizzazioni sindacali nazionali dei Lavoratori si riservava di prospettare la particolare situazione della categoria in relazione alle percentuali di maggiorazione stabilite nei contratti integrativi del precedente contratto nazionale.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 13
Art. 13. GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12; b) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1. Capodanno (1 gennaio); 2. Epifania (6 gennaio); 3. S. Giuseppe (19 marzo); 4. Lunedi di Pasqua (mobile); 5. Ascensione (mobile); 6. Corpus Domini (mobile) 7. SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8. Assunzione (15 agosto); 9. Ognissanti (1 novembre); 10. Immacolata Concezione (8 dicembre); 11. Natale (25 dicembre); 12. S. Stefano (26 dicembre); 13. Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto b) sara' corrisposta la normale paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario. di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta in festivita' infrasettimanale. Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali di cui al punto b) qualora, essa coincida con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni Territoriali degli Industriali ed i Sindacati Provinciali di categoria dei Lavoratori determineranno, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra giornata. In caso di prestazione di lavoro in tali festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente comma, la intera paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale (cioe' senza maggiorazione di lavoro festivo). Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui al punto b) l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato od infortunato.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 14
Art. 14. FESTIVITA' NAZIONALI Si considerano come festivita' nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 15
Art. 15. SOSPENSIONE DEL LAVORO La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita', quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a lutti gli effetti ed entro i limitati del presente contratto.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 16
Art. 16. INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso non superino i 60 minuti della giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 40 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 17
Art. 17. RECUPERI E' riammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordata fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 18
Art. 18. DETERMINAZIONE CATEGORIE Per l'esatta classificazione delle categorie degli operai, si fa riferimento alle relative tabelle, che formano parte integrante del presente contratto (vedi accordo aggiuntivo in appendice).
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 19
Art. 19. APPRENDISTATO E' apprendista colui che viene assunto in eta' fra i 14 ed i 18 anni per acquistare la capacita' necessaria, per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio pratico ed una preparazione teorica. E' consentito l'assunzione di tale personale come apprendista fino ad un'eta' massima di anni 20. Per gli apprendisti che abbia no gia' effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato cosi' compiuto verra' computato ai fini della durata dell'apprendistato stesso, sempre che non sia, intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi. Nel caso in cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a chiamata alle armi per servizio militare di leva (ferme restando le norme di cui all'art. 35) la interruzione stessa sara' pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva. I giovani sono ammessi all'assunzione in qualita' di apprendista fino alle eta' massime sopra indicate, salvo che non risulti applicabile il comma precedente La durata dell'apprendistato non potra' superare i tre anni, Salvo che per pasticceri, per i quali la durata massima e' stabilita in quattro anni. L'apprendista credenziere pasticciere e credenziere cioccolataio di eta' superiore ai 18 anni, che abbia compiuta la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova d'arte ed, in caso di risultato positivo, avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria. L'apprendista di altre attivita', dell'industria, dolciaria di eta' superiore ai 17 anni, che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova d'arte ed, in caso di risultato positivo, avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria. Il datore di lavoro ha il dovere: a) di curare o di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista; b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che e' oggetto dell'apprendistato; c) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuto sulla retribuzione, i permessi necessari perche' recuperi i corsi per la sua professionale, ai sensi dell'[art. 11 lettera g) della legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art11-letg).
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 20
Art. 20. PASSAGGIO DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI L'operaio puo' essere a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non comporti una diminuzione di salario. All'operaio che sia destinato a compiere mansioni di categoria superiore alla propria, dovra' essere corrisposta, la paga, della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito. Trascorso il periodo di sei settimane lavorative e continuative nel disimpegno di mansioni di categoria superiore, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, per quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Nel caso in cui la ditta ritenga necessario procedere a passaggi di categoria di operai in servizio, l'effettivo esercizio di mansioni superiori per un periodo eccedente le sei settimane di cui al comma precedente, costituira', a parita' di meriti, titolo di precedenza. L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene. L'operaio che esplichi con carattere di continuita' piu' mansioni corrispondenti a categorie diverse verra' assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 21
Art. 21. DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parita' di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 22
Art. 22. PREMI DI ANZIANITA' Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianita' di Servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1944, verra' corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianita' nelle seguenti misure: al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione globale; al compimento del 20° anno: 250 ore di retribuzione globale. L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. Ai fini del computo delle anzianita' pregresse al 1 gennaio 1944, agli effetti della maturazione dei premi di cui al presente articolo in armonia con quanto previsto dal precedente C.N. 12 marzo 1949, si stabilisce che le anzianita' comunque risultanti residue alla data del 31 dicembre 1943 (intendendo come tali quelle che per non aver raggiunto i termini precisi per la maturazione dei premi non sono state liquidate) saranno computate nella misura del 50% e si aggiungeranno alle anzianita' che maturano successivamente al 1 gennaio 1944. (Vedi prontuario per il pagamento dei premi di anzianita' alla fine della Parte 1ª). Comunque il cumulo dei premi di anzianita' previsti dal presente articolo e di quelli di cui al 3° comma dell'art. 22 del Contratto Nazionale 12 marzo 1949 non potra' superare per ogni operaio le 375 ore. Chiarimento a verbale. Le parti danno atto che l'anzianita' valida agli effetti del diritto al premio di anzianita' non deve essere stata interrotta da risoluzioni del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianita' pregressa.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 23
Art. 23. MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni sara' effettuato secondo le consuetudini dell'azienda mediante buste o altri stampati individuali, sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenute, indicando il periodo di paga cui si riferiscono. Di eventuale cambiamento delle modalita' consuetudinarie di pagamento l'azienda dara' congruo preavviso. Nel caso che il pagamento non avvenga settimanalmente gli operai avranno un acconto settimanale corrispondente a circa il 90% della retribuzione maturata. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fiato all'atto del pagamento. Gli eventuali errori di pura contabilita' dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione, affinche' il competente Ufficio possa provvedere all'immediato conguaglio delle differenze. Trascorso tale periodo di tre giorni, le differenze saranno accreditate sul conto relativo al periodo successivo. In casi di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, all'operaio dovra' essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 24
Art. 24. FERIE L'operaio che abbia un'anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito (con la retribuzione complessiva (paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' contingenza) nella misura di: dal 1° al 7° anno compiuto di anzianita' 12 giorni (96 ore); dall'8° al 15° anno compiuto di anzianita': 14 giorni (112 ore); dal 16° al 20° anno compiuto di anzianita': 16 giorni (128 ore); dal 20° anno compiuto di anzianita' in poi: 18 giorni (144 ore). E' in facolta' dei datori di lavoro, in relazione alle esigenze aziendali, di compensare le ferie eccedenti i 12 giorni con la relativa indennita' sostitutiva. Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo. secondo le esigenze del lavoro. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sara' effettuato in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie. Il caso di ferie collettive e in caso di licenziamento o dimissioni, all'operaio che non avra' maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianita' maturati.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 25
Art. 25. GRATIFICA NATALIZIA In occasione del Natale gli operai avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza. Per retribuzione globale di fatto deve intendersi la paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' la indennita' di contingenza: gli operai retribuiti ad incentivo si riferimento al guadagno medio, dell'ultimo mese. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese le frazioni, superiori a 15 giorni.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 26
Art. 26. TRASFERTE Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune, ove ha sede lo stabilimento in presso il quale sono in forza, sara' rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalita', liquidati in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di effettivo viaggio di eccedenti le otto ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre cui all'art. 9, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario. L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovra' essere anticipate dal datore di lavoro all'operaio salvo conguaglio alla fine della trasferta. Dichiarazione a verbale. Il presente articolo non si applica al personale viaggiatore addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti il cui trattamento sara' concordato in sede
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 27
Art. 27. TRASFERIMENTI All'operaio sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in di diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo - previamente concordato (con l'azienda della spesa per mezzi di trasporto per se' e per i fini familiari e per il trasloco degli effetti i (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposta: se capo famiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione; senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione della nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'. Qualora in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto - sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di licenziamento, al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, alle ferie ed alla gratifica natalizia maturate.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 28
Art. 28. INDENNITA' DI BICICLETTA Il datore di lavoro corrispondera' all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile da concordarsi direttamente fra, le parti interessate.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 29
Art. 29. PRESTITI Quando l'operaio si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla Direzione dell'Azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate con ritenute settimanali normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso. Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il prestito precedente.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 30
Art. 30. PERMESSI Il datore di lavoro potra' concedere agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti senza interruzioni di anzianita'. Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 31
Art. 31. CONGEDO MATRIMONIALE In casa di matrimonio di operai di ambo i sessi, si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge. Il congedo matrimoniale, retribuito in virtu' di tali disposizioni, sara' prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo tra le parti e sempreche' le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congedo senza retribuzione. Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 32
Art. 32. MATERNITA' Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla [legge 26 agosto 1950 n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860).
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 33
Art. 33. MALATTIA ED INFORTUNI NON SUL LAVORO L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione fara' seguito l'invio del certificato medico di prima, visita. L'azienda potra' far controllare lo stato di malattia in ogni sua fase da un medico di sua fiducia. Per il periodo di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni nella misura e per la durata prevista del competente Istituto e dalle disposizioni vigenti per gli assegni familiari, avra', diritto alla conservazione del posto con il riconoscimento dell'anzianita' relativa a tutti gli effetti fino ad un termine massimo di: mesi 6 per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 5 anni compiuti; mesi 8 per gli operai con anzianita' ininterrotta da 5 a 15 anni compiuti; mesi 10 per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 15 anni compiuti. Trascorso il termine massimo sopra precisato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della infermita' o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro potra' essere risolto con la liquidazione delle indennita' relative come in caso di licenziamento (compreso il preavviso). L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si ripresenta sara' considerato dimissionario. Chiarimento a verbale. La conservazione del posto per gli operai stagionali e' limitata al periodo massimo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per malattie o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 34
Art. 34. INFORTUNI SUL LAVORO Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvedera' affinche' sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Durante la degenza dovuta a causa di infortunio l'operaio avra' diritto alla conservazione del posto per i periodi previsti dall'art. 33 (malattia ed infortunio non sul lavoro). Resta peraltro convenuto che la conservazione del posto sara' esclusa per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'istituto assicuratore. L'operaio che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario. Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia piu' in grado a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminera' l'opportunita', tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacita' lavorative. In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria. Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge. Chiarimento a verbale. La conservazione del posto per gli operai stagionali eventualmente infortunati sul lavoro e' limitata al periodo di 4 mesi. Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 35
Art. 35. CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva per l'operaio che abbia almeno tre mesi anzianita', e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita' Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo l'operaio, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizioni del datore di lavoro per riprendere servizio, in caso contrario l'operaio si intendera' dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 36
Art. 36. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art 44, o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: - giorni 6 (quarantotto ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 4 anni compiuti; - giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre ai 4 anni compiuti. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini, deve corrispondere all'altra urna indennita' pari all'importo della paga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alta paga normale - di fatto per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto. A tutti gli effetti del presente contratto il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianita'. L'azienda potra' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga normale di litro per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 37
Art. 37. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento esclusi i casi previsti dall'art. 44, ha diritto all'operaio a percepire una indennita' nella seguente misura: a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianita' fino al 5° anno compiuto; b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto: c) giorni 12 (96 ore) dall'11° al 18° anno compiuto; d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto. L'indennita' di cui sopra si applica per l'anzianita' maturata posteriormente al 31 dicembre 1947: l'anzianita' gia' maturata a tale data verra' peraltro calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennita' di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo. Per l'anzianita' maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungera' al numero di giorni previsti dal C. N. di categoria 26 novembre 1938 mezza giornata per ogni anno per il terzo scaglione. L'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese. La retribuzione globale di fatto di cui al 1° comma dell'articolo s'intende comprensive di una quota parte della gratifica natalizia (8%).
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 38
Art. 38. DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1) il 50% per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti salvo quanto detto al successivo comma; 2) il 75% per gli aventi anzianita', di servizio fino a 10 ani compiuti; 3) il 100% gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni compiuti. Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto primo l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto terzo e' dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del sessantesimo anno di eta' se uomo, del cinquantacinquesimo anno di eta' se donna.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 39
Art. 39. CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro dovra' corrispondere agli aventi diritto, a norma delle disposizioni del [Codice civile (art. 2122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)) quanto sarebbe spettato all'operaio in caso di licenziamento compreso il preavviso.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 40
Art. 40. REGOLAMENTO DI FABBRICA La disciplina del lavoro sara' regolata, oltre che degli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (regolamento di fabbrica), che dovra' essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potra' contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 41
Art. 41. DISCIPLINA AZIENDALE L'operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione, verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale dell'operaio, superiori impronteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda avra' cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio e' tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessita'.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 42
Art. 42. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravita' e della loro recidivita'. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all'art. 40 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla, direzione saranno i seguenti: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino a tre ore di normale retribuzione; c) sospensione dal lavoro e della retribuzione lino a tre giorni di effettivo lavoro; d) licenziamento ai sensi dell'art. 44.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 43
Art. 43. AMMONIZIONE - MULTA - SOSPENSIONE Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza, la multa nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanza gia' punita con la multa nei sei mesi precedenti Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza. In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione l'operaio: 1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilita' a richiederla; 2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione; 3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza; 4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavora rione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarita', dell'andamento del macchinario stesso; 5) che sia trovato addormentato; 6) che fumi nei locali ove ne i fatto espresso divieto; 7) che introduca senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento; 8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza in tal caso l'operaio verra' inoltre allontanato; 9) che si presti a diverbio litigioso con o senza vie di fatto sempre che il litigio non assuma carattere di rissa; 10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempre che si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza; 11) che occulti scarti di lavorazione; 12) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda; 13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interne dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione piu' grave in relazione alla entita' o alla gravita' o alla abituale recidivita' dell'infrazione. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni e', devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua malattia.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 44
Art. 44. LICENZIAMENTI PER CAUSE DISCIPLINARI Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto, per le mancanze piu' gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi: a) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non della indennita' di licenziamento: 1) rissa o vie di fatto nello stabilimento; 2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie; 3) gravi offese verso i compagni di lavoro; 4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza; 5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di schede; 6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12 dell'art. 43; 7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti; b) senza preavviso e senza indennita' di licenziamento: 1) furto; 2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda; 3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali; 4) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione; 5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici; 6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda; 7) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza; 8) concorrenza sleale; 9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose; 10) insubordinazione grave verso i superiori. Chiarimento a verbale. Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12 dell'art. 43 e 4 dell'art 44-a) riguardano la consumazione di prodotti o merci nel reparti di lavorazione confezione o custodia cui il dipendente che commetta la mancanza e' addetto. L'asportazione del prodotti o merci da parte di dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione la confezione o la custodia dei prodotti stesso rientra invece nella disposizione di cui al punto primo dell'art. 44-b).
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 45
Art. 45. TUTELA IGIENICA DEI LAVORATORI Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 46
Art. 46. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessita' di dare ad ossa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 47
Art. 47. UTENSILI DI LAVORO L'operaio ricevera' dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sara' responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovra' essere messo in condizioni di poterli conservare. Qualora l'operaio dovesse usare utensili di sua proprieta' per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, ricevera' una indennita' dai concordarsi direttamente fra le parti.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 48
Art. 48. SPOGLIATOI Nell'azienda dovra' essere adibito a spogliatoio un locale adatto. Questo locale dovra' rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche od ambientali lo permettano, metteranno a disposizioni degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 49
Art. 49. VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli a o visita personale all'uscita dallo stabilimento. Le visite personali devono essere effettuate da personale a cio' debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in l'orma appartata; per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 50
Art. 50. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non si cumulano con alcun altro trattamento. Fermo la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali piu' favorevoli che, dovranno essere mantenute ad personam anche se derivanti da accordi aziendali o locali i quali vengono sostituti dal presente contratto.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 51
Art. 51. MINIMI DI PAGA I minimi di paga sono quelli riportati nelle allegate tabelle I-A) Uomini e II-b) donne.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-Allegato
ALLEGATO PREMI DI ANZIANITA' OPERAI TABELLA DELLE SCADENZE Parte di provvedimento in formato grafico INDUSTRIA DOLCIARIA - OPERAI - a) UOMINI Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico INDUSTRIA DOLCIARIA - OPERAI - b) DONNE Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 1
Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32, 1° e 2° comma del concordato 23 maggio 1946 per l'Italia centro-meridionale e art. 3 del concordato dato 27 ottobre 1946 per l'estensione alle provincie dell'Italia settentrionale dei criteri per l'identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - gia' chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 magio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli intermedi e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 3
Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere delle disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui al successivo art. 16 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio del lavoratore e' sempre fatta un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Tale periodo non e' protraibile ne' rinnovabile. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere chiesta da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' e il lavoratore avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato. Qualora, alla scadenza del periodo di prova l'azienda, non provveda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita'. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 5
Art. 5. RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA Per gli istituti che non sono previsti nella - presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione. In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione degli operai: affissione contratti documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festivita' infrasettimanali; festivita' nazionali: recuperi; assaggio di categoria e cumulo di mansioni; donne adibite a lavori maschili; trasferte, trasferimenti; indennita' di bicicletta; prestiti; permessi; maternita'; chiamata alle armi per obblighi di leva o richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti lavoro; istruzione professionale; visite d'inventario e visite personali; inscindibilita' delle disposizioni del contratto.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 6
Art. 6. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE Per quanto riguarda la corresponsione della retribuzione mensile (ivi compresa l'indennita' di contingenza) si fa riferimento all'art. 15 della parte impiegati.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 7
Art. 7. MINIMI DI PAGA I minimi di paga sono quelli riportati nell'allegata tabella n. 2: Uomini - Donne.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 8
Art. 8. FERIE Il lavoratore intermedio che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza non inferiore a: In caso di anzianita' di servizio: fino a 5 anni giorni 13 lavorativi; da oltre 5 fino a 14 anni, giorni 16 lavorativi; da oltre 14 e fino a 20 anni, giorni 18 lavorativi; oltre i 20 anni, giorni 22 lavorativi. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi: nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore. Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo mi limiti continuativo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 9
Art. 9. PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO In caso di passaggio da operaio ad intermedio, l'interessato avra' diritto all'indennita' di licenziamento che gli compete in base alle norme della allegata regolamentazione operaia e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla presente regolamentazione che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda (con esclusione di quanto riguarda l'indennita' di anzianita' per la quale e prevista apposita regolamentazione) all'intermedio sara' computata una maggiore anzianita' convenzionate pari al 33% del servizio prestato presso la stessa azienda con qualifica di operaio. Il passaggio si considerera' anche iniziato ex novo con la nuova, qualifica di intermedio ai particolari effetti degli aumenti periodici di anzianita'. Per gli operai che, successivamente al 1 marzo 1949 vengano passati alla qualifica di intermedio, e nei cui confronti i si interrompa, quindi, il decorso del primo o del secondo decennio di continuato servizio come operaio necessario per la concessione del primo o del secondo premio di anzianita', a norma dell'art. 22 della allegata regolamentazione per gli operai, ma che abbia compiuto, rispettivamente almeno 5 anni di anzianita' quale operaio (agli effetti del primo premio) e 15 anni (per il secondo premio) si procedera' come segue: a) si determinera' l'entita' del premio alla data del passaggio di categoria calcolandola in base alla retribuzione percepita alla data dell'anzidetto passaggio e in relazione agli anni di servizio prestato fino a tale data; b) l'ammontare come sopra determinato sara' pero' liquidato in relazione alla natura specifica dell'istituto del premio di anzianita' agli operai - al compimento del decimo o del ventesimo anno di anzianita' di servizio complessivo nell'azienda sia in qualita' di operaio che in quella di intermedio. Norma transitoria per l'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori che al 1° anno 1949 sia gia' attribuita la qualifica di intermedio qualora abbiano presso la stessa azienda acquisito una anzianita' di servizio in qualita', di operai che avrebbe dato loro diritto alla concessione del premio di anzianita' previsto dall'articolo 22 dell'allegata regolamentazione operaia l'anzianita', stessa sara' calcolata ai fini della concessione del premio con le stesse modalita' aventi stabilita' per coloro che passano alla categoria di intermedio successivamente al 1 marzo 1949. Resta inteso che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del compimento del decimo e del ventesimo anno di anzianita' l'indennita' di cui sopra non dovra' essere corrisposta non essendosi maturata l'anzianita' necessaria per il diritto al premio.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 10
Art. 10. PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO In caso di silo passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica con il riconoscimento: a) agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un quinto della precedente anzianita' maturata presso l'azienda; b) agli effetti delle ferie e della, malattia di una maggiore anzianita', convenzionale pali al 50% della anzianita', maturata, come intermedio.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 11
Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO. NOTTURNO E FESTIVO Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell'art. 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quei che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione sulla quale si applicano le maggiorazioni previste dal citato art. 12 della regolamentazione operaia, che verra' effettuato dividendo per 180 la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza).
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 12
Art. 12. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli intermedi, per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato, dopo il compimento del 20° anno di eta', presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga mensile nella misura del: a) 4% sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria, cui appartiene l'intermedio per il primo e secondo biennio di anzianita'; b) 5% sui minimo contrattuale di paga mensile della categoria che appartiene l'intermedio per i bienni dal terzo all'ottavo. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti i periodici maturati o da maturare, Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili. Resta fermo il computo degli aumenti periodici di anziani gia' maturati per gli intermedi il servizio alla data del presente accordo. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. In caso passaggio dell'intermedio di seconda categoria alla prima categoria (o grado) - passaggio che intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto - la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati nella precedente categoria (o grado) sara' riportata nella misura del 33% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, e la anzianita' ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria Nota all'art 12. Le norme di cui al presente articolo vanno integrate con quanto previsto dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 13
Art. 13. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore non in prova avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'aziendale frazione di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 14
Art. 14. MALATTIA E INFORTUNIO In caso di interruzione dei servizi, dovuta a malattia, il lavoratore, non in prova, avra' diritto al seguente trattamento: a) in caso di anzianita' di servizio fino a 3 anni conservazione del posto per un periodo massimo di 3 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per il primo mese e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 2 mesi; b) in caso di anzianita' di servizio da, oltre 3 anni fino a 6: conservazione del posto per un periodo massimo di 4 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per un mese e mezzo e meta' della retribuzione anzidetta, per gli, ulteriori 2 mesi e mezzo; c) in caso di anzianita' di servizio da oltre 6 anni fino a 12 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per 2 mesi e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 4 mesi; d) in caso di anzianita' di servizio oltre i 12 anni conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi con la intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per 9 mesi e mezzo e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 5 mesi e mezzo. L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni raso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia da medici di sua fiducia. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopra indicato e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui, il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non tra essere risolto, su richiesta del lavoratore; con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 16 della presente regolamentazione. Ove cio' non avvenga e non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora il lavoratore, con piu' periodo di malattia, raggiunga in complesso durante 12 mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente sopra previsti alle lettere a), b), c) e d). L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 33%.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 15
Art. 15. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, nono hanno superato i 5 anni di servizio: 20 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria, intermedi 15 giorni del calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; b) per i lavoratori che hanno superato i 5 anni di servizio e fino a 10 anni compiuti: 15 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; 30 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categorie intermedi; c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio: 60 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; 15 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi. L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 33%. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta a sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso senza che cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 16
Art. 16. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 44 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianita' maturata successivamente all'assegnazione della qualifica di intermedio (e in ogni caso con decorrenza non anteriore a quello stabilita dagli accordi interconfederali dei 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 rispettivamente per l'Italia settentrionale e l'Italia centro meridionale), una indennita' di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda. Per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1948 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata per ogni anno di anzianita' nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile. La liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianita' si fa riferimento all'[articolo 2121 Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121).
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte II-art. 17
Art. 17. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sotto indicate aliquote dell'indennita' di cui all'art. 36: fino a 5 anni di anzianita. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% oltre i 5 e fino a 10 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% oltre i 10 anni di anzianita . . . . . . . . . . . . . . . . 100% Verra' corrisposta, l'intera indennita' di cui all'articolo 16 nel caso di dimissioni per malattia, infortunio matrimonio, maternita', o compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'art. 3 della parte quarta del presente contratto.
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