DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1069
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, 27 novembre 1957, e relative tabelle, per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria, stipulato tra la Delegazione Industriale Dolciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra la Delegazione Industriale Dolciaria, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione;
Visti l'accordo per l'istituzione dei Collegi Tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categorie degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia; l'accordo aggiuntivo nazionale per gli operai dell'industria dolciaria; l'accordo aggiuntivo nazionale per la determinazione delle qualifiche degli operai addetti all'industria della alimentazione dolciaria; allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 72 del 14 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Seguito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e stato stipulato il contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1957, relativo ai lavoratori dell'alimentazione dolciaria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dagli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 77. - VILLA
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DEL 27 NOVEMBRE 1957 PER I LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE DOLCIARIA In Roma addi' 27 novembre 1957 tra la DELEGAZIONI INDUSTRIALE DOLCIARIA composta dai Sigg.: Avv. Luciano Pertica, Dott. Vincenzo Giminetti, Dott. Giorgio Boccardo, Avv. Pietro Rossi, Dottor Aristide Pienna, Dott. Felice Sciomachem, Dottor Alberto Morgantini, Rag. Luigi Roncaglio, Dottor Oscar Trumpy, Dott. Rinaldo Volpi, Dott. Giovanni Faina e Lorenzo Acciani, con l'assistenza della Confindustria nella persona del Dott. Mario Rossi e la F.T.L.I.A. rappresentata dal Segretario Responsabile Sig. Peppino Dall'Aglio e dai Sigg. Mannocci Orteo e Vincenzo Anzanelli, Segretari Nazionali la F.U.L.P.I.A. rappresentata dal Segretario Generale Sig. Ugo Zino la U.I.L.I.A. rappresentata. dal Segretario Nazionale Responsabile Sig. Ferruccio Bigi e dal Dott. Titano Bigi della Segreteria Nazionale In Roma addi' 27 novembre 1957 tra la DELEGAZIONE INDUSTRIALE DOLCIARIA composta dai Sigg.: Avv. Luciano Pertica, Dott. Vincenzo Ciminelli, Dott. Giorgio Boccardo, Avv. Pietro Rossi, Dottor Aristide Prenna, Dott. Felice Sciomarchem, Dottor Alberto Morgantini, Rag. Luigi Roncaglio, Dottor Oscar Trumpy, Dott. Rinaldo Volpi, Dott. Giovanni Faina e Lorenzo Acciani, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del Dott. Mario Rossi e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Verledo Guidi, assistito dal Sig. Marzio Modena e' stato sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti alle industrie dell'alimentazione dolciaria. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformita' delle norme di legge.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 3
Art. 3. DOCUMENTI Per essere assunto l'operaio dovra' presentare oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro e certificato di cui all'art. 6 della parte IV culmine; 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4) stato di famiglia, se capo famiglia. Inoltre e' in facolta' dell'azienda di richiedere allo operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovra', pur dichiarare la sua residenza Impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre in ogni caso 12 giorni lavorativi. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato, o comunque non venga disdetto, si intendera', assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa azienda, e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 5
Art. 5. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera' per iscritto agli operai confermati in servizio: 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3) Il trattamento economico. Chiarimento a verbale. Le parti si danno atto che l'operaio non puo' rifiutarsi di disimpegnare le mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientrati tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dallo art. 20 (passaggio e curarlo di mansioni).
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 6
Art. 6. VISITA MEDICA L'operaio a vista medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 7
Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie e ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 8
Art. 8. DONNE E FANCIULLI L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge. In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'art: 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce: "Art. 11. - Trasporto e sollevamento di pesi. "I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque eta' adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti: "a) trasporto a braccia od a spalle: maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15; maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25; femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5; femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15; femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20; "b) trasporto con carretti a tre ed a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo; "c) trasporto con carretto su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo. "Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'art. 13 della legge sulla tutela della maternita' delle lavoratrici".
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali (V. anche Accordo Aggiuntivo Nazionale Operai Industria Dolciaria, allegato in appendice, punto D). L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 10
Art. 10. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuo di otto ore e' concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 11
Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'articolo 9. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegue la prestazione in ora rio straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6). Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Tabella delle maggiorazioni: 1) Lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . 25% 2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo). 40% 3) Lavoro straordinario festivo oltre le otto ore . . . . . . 50% 4) Lavoro eseguito nelle festivita' nazionali . . . . . . . . 40% 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. . 35% 6) Lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . 40% 7) Lavoro a turni notturni. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12% 8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22. . . . . . . . . . . . . . . . 35% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base piu' eventuali alimenti di merito piu' Contingenza). Le dette percentuali di maggiorazioni non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Dichiarazione di parte a verbale. Nel caso in cui l'indennita' di contingenza sia totalmente conglobata nella paga base ed in tale occasione in Confederazioni non determinino i criteri relativi all'adeguamento delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, le Organizzazioni sindacali nazionali dei Lavoratori si riservava di prospettare la particolare situazione della categoria in relazione alle percentuali di maggiorazione stabilite nei contratti integrativi del precedente contratto nazionale.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 13
Art. 13. GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12; b) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1. Capodanno (1 gennaio); 2. Epifania (6 gennaio); 3. S. Giuseppe (19 marzo); 4. Lunedi di Pasqua (mobile); 5. Ascensione (mobile); 6. Corpus Domini (mobile) 7. SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8. Assunzione (15 agosto); 9. Ognissanti (1 novembre); 10. Immacolata Concezione (8 dicembre); 11. Natale (25 dicembre); 12. S. Stefano (26 dicembre); 13. Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto b) sara' corrisposta la normale paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario. di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta in festivita' infrasettimanale. Limitatamente ad una delle festivita' infrasettimanali di cui al punto b) qualora, essa coincida con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni Territoriali degli Industriali ed i Sindacati Provinciali di categoria dei Lavoratori determineranno, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra giornata. In caso di prestazione di lavoro in tali festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente comma, la intera paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale (cioe' senza maggiorazione di lavoro festivo). Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui al punto b) l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato od infortunato.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 14
Art. 14. FESTIVITA' NAZIONALI Si considerano come festivita' nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 15
Art. 15. SOSPENSIONE DEL LAVORO La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita', quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a lutti gli effetti ed entro i limitati del presente contratto.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 16
Art. 16. INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso non superino i 60 minuti della giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 40 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 17
Art. 17. RECUPERI E' riammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordata fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 18
Art. 18. DETERMINAZIONE CATEGORIE Per l'esatta classificazione delle categorie degli operai, si fa riferimento alle relative tabelle, che formano parte integrante del presente contratto (vedi accordo aggiuntivo in appendice).
CCNL lavoratori dell'alimentazione dolciaria Parte I-art. 19
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