DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1077
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949, e relative tabelle, per i lavoratori dell'industria ittica-conserviera, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Armatori e Industriali della Pesca, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, con l'assistenza della Libera Confederazione Generale italiana dei Lavoratori, la Confederazione Sindacale italiana dei Lavoratori; al quale, in data 1 settembre 1950, ha aderito la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visti:
l'accordo per l'istituzione dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia;
l'accordo 19 luglio 1947, relativo alle qualifiche professionali degli operai dell'Industria delle conserve alimentari vegetali, della fabbricazione degli estratti e dei dadi per brodo di origine vegetale e della conservazione del pesce;
l'accordo 1 agosto 1947, relativo alle qualifiche degli operai addetti alle lavorazioni del pesce conservato l'accordo 5 settembre 1955, per il conglobamento ed il riassetto zonale per i dipendenti dalle industrie della pesca, allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 54 del 17 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949, per i lavoratori addetti alla industria ittica-conserviera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese ittico-conserviere.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 73. - VILLA
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DEL 12 MARZO 1949 PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ITTICA CONSERVIERA Addi' 12 marzo 1949, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ARMATORI E INDUSTRIALI DELLA PESCA, rappresentata dal Presidente cav. del Lavoro Flavio Avezzano, assistito dai sigg.: comm. Enrico Parodi, avv. Augusto D'Alessio, comm. Antonio La Rocca, dott. Silvio Mazzola, dott. Giulio Fragiacomo e dal dott. Alberto Fidato, Direttore dell'Associazione suddetta; assistita dalla CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, in persona dei Vice Presidente dott. Danilo de Micheli, del dott. Filippo Bazzanti e del dott. Mario Milano e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario Generale sig. Giovanni Tabili e dal Vice Segretario Nazionale sig. Luigi Bruni assistiti dall'avv. Filippo Leprotti e da una Commissione composta dai sigg. Santerini Eugenio, Tebaldi Ferruccio, Tognelli Jolanda, Belinzaghi Luigi, Mannelli Sabatino, Tassinari Paris, Nanni Giacinto, Giorgio Pasquale, Lepore Francesco, La Stilla Vincenzo, Cestari, Russo Gennaro, Bevilacqua Ercole, Paudice Salvatore Righi Loris, Trentani, Lucarelli Girolamo, Cassinetti, Cassano, Marini, Finocchioli Luigi, Caremoli Francesco, Baldo Albino, Bosi Emilio, Lambisce Raffaele, Altieri Felice, Armeni e Donato, Melani Settimo, Canestrari Giovanni, Giacomelli Arsace, Tacconi Oreste, Schiavone, Dall'Aglio Giuseppe, Tonelli Oliviero, Scarioni, Cattabriga, Montedoro, Bachechi, assistiti dalla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal Segretario Generale Senatore Renato Bitossi; la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI - F.U.L.I.I.A. - rappresentata dal suo Segretario Nazionale sig. Claudio Cruciani, dal dott. Pietro Merli Brandini e dal sig. Antonio Busti con l'intervento, in rappresentanza dei Liberi Sindacati Provinciali, dei sigg. Amedeo Droghetti, dott. Bernardo D'Arezzo, Ettore Della Giusta, Bruno Faina, Bruno Caporali, Amilcare Rossi e di una Commissione Lavoratori, con l'assistenza della LIBERA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEI LAVORATORI nella persona del Segretario Generale onorevole Luigi Morelli; la CONFEDERAZIONE SINDACALE ITALIANA DEI LAVORATORI, rappresentata dai sigg. Giovanni Calabrese e Berriola Giuseppe. Si e' stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti la industria ittica conserviera e i lavoratori in esse occupati. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia dal presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformita' delle norme di legge.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 3
Art. 3. DOCUMENTI Per essere assunto l'operaio dovra' presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1° documento di identificazione; 2° libretto di lavoro e certificato di cui all'articolo 6 della Parte IV, comune; 3° tessere e libretti delle associazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4° stato di famiglia se capo famiglia. Inoltre e' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovra' pure dichiarare la sua residenza impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre in ogni caso dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto. L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato o comunque non venga disdetta, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 5
Art. 5. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera' per iscritto agli operai confermati in servizio: 1° la data di assunzione; 2° la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3° il trattamento economico. Analoga comunicazione sara' fatta agli operai giu' in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti si danno atto che l'operaio non puo' rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall'art. 20 (passaggio e cumulo di mansioni).
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 6
Art. 6. VISITA MEDICA L'azienda potra', in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 7
Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie o ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 8
Art. 8. DONNE E FANCIULLI L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 10
Art. 10. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'articolo 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di otto ore e' concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 11
Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 6). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle ore 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 7). Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI N. 1. - Lavoro straordinario diurno........................ 15% N. 2. - Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compen- sativo)......................................... 25% N. 3. - Lavoro straordinario festivo oltre le 8 ore........ 30% N. 4. - Lavoro festivo eseguito nelle festivita infrasetti manali.......................................... 40% N. 5. - Lavoro eseguito nelle festivita nazionali.......... 25% N. 6. - Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni........................................... 20% N. 7. - Lavoro straordinario notturno...................... 25% N. 8. - Lavoro a turni notturni............................ 7% N. 9. - Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle ore 22... 20% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' contingenza). Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore. DICHIARAZIONE DI PARTE A VERBALE Nel caso in cui l'indennita' di contingenza sia totalmente conglobata nella paga base ed in tale occasione le Confederazioni non determinino i criteri relativi all'adeguamento delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, le organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori si riservano di prospettare la particolare situazione della categoria in relazione alle percentuali di maggiorazione stabilite nei contratti integrativi del precedente contratto nazionale.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 13
Art. 13. GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12; b) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1. - Capodanno (1 gennaio); 2. - Epifania (6 gennaio); 3. - San Giuseppe (19 marzo); 4. - Lunedi di Pasqua (mobile); 5. - Ascensione (mobile); 6. - Corpus Domini (mobile); 7. - SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8. - Assunzione (15 agosto); 9. - Ognissanti (1 novembre); 10. - Immacolata Concezione (8 dicembre); 11. - Natale (25 dicembre); 12. - S. Stefano (26 dicembre); 13. - Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto b) sara' corrisposta la normale paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale. In caso di prestazione di lavoro in tali festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente comma, l'intera paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 14
Art. 14. FESTIVITA' NAZIONALI Si considerano come festivita' nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 15
Art. 15. SOSPENSIONE DEL LAVORO La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita' quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 16
Art. 16. INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti della giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 17
Art. 17. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 18
Art. 18. DETERMINAZIONE CATEGORIE Per l'esatta classificazione delle categorie degli operai, si fa riferimento alle relative tabelle, che formano parte integrante del presente contratto (Vedi accordo aggiuntivo).
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 19
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