DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1077
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949, e relative tabelle, per i lavoratori dell'industria ittica-conserviera, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Armatori e Industriali della Pesca, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, con l'assistenza della Libera Confederazione Generale italiana dei Lavoratori, la Confederazione Sindacale italiana dei Lavoratori; al quale, in data 1 settembre 1950, ha aderito la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visti:
l'accordo per l'istituzione dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia;
l'accordo 19 luglio 1947, relativo alle qualifiche professionali degli operai dell'Industria delle conserve alimentari vegetali, della fabbricazione degli estratti e dei dadi per brodo di origine vegetale e della conservazione del pesce;
l'accordo 1 agosto 1947, relativo alle qualifiche degli operai addetti alle lavorazioni del pesce conservato l'accordo 5 settembre 1955, per il conglobamento ed il riassetto zonale per i dipendenti dalle industrie della pesca, allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 54 del 17 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1949, per i lavoratori addetti alla industria ittica-conserviera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese ittico-conserviere.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 73. - VILLA
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DEL 12 MARZO 1949 PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ITTICA CONSERVIERA Addi' 12 marzo 1949, in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ARMATORI E INDUSTRIALI DELLA PESCA, rappresentata dal Presidente cav. del Lavoro Flavio Avezzano, assistito dai sigg.: comm. Enrico Parodi, avv. Augusto D'Alessio, comm. Antonio La Rocca, dott. Silvio Mazzola, dott. Giulio Fragiacomo e dal dott. Alberto Fidato, Direttore dell'Associazione suddetta; assistita dalla CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, in persona dei Vice Presidente dott. Danilo de Micheli, del dott. Filippo Bazzanti e del dott. Mario Milano e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario Generale sig. Giovanni Tabili e dal Vice Segretario Nazionale sig. Luigi Bruni assistiti dall'avv. Filippo Leprotti e da una Commissione composta dai sigg. Santerini Eugenio, Tebaldi Ferruccio, Tognelli Jolanda, Belinzaghi Luigi, Mannelli Sabatino, Tassinari Paris, Nanni Giacinto, Giorgio Pasquale, Lepore Francesco, La Stilla Vincenzo, Cestari, Russo Gennaro, Bevilacqua Ercole, Paudice Salvatore Righi Loris, Trentani, Lucarelli Girolamo, Cassinetti, Cassano, Marini, Finocchioli Luigi, Caremoli Francesco, Baldo Albino, Bosi Emilio, Lambisce Raffaele, Altieri Felice, Armeni e Donato, Melani Settimo, Canestrari Giovanni, Giacomelli Arsace, Tacconi Oreste, Schiavone, Dall'Aglio Giuseppe, Tonelli Oliviero, Scarioni, Cattabriga, Montedoro, Bachechi, assistiti dalla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal Segretario Generale Senatore Renato Bitossi; la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI - F.U.L.I.I.A. - rappresentata dal suo Segretario Nazionale sig. Claudio Cruciani, dal dott. Pietro Merli Brandini e dal sig. Antonio Busti con l'intervento, in rappresentanza dei Liberi Sindacati Provinciali, dei sigg. Amedeo Droghetti, dott. Bernardo D'Arezzo, Ettore Della Giusta, Bruno Faina, Bruno Caporali, Amilcare Rossi e di una Commissione Lavoratori, con l'assistenza della LIBERA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEI LAVORATORI nella persona del Segretario Generale onorevole Luigi Morelli; la CONFEDERAZIONE SINDACALE ITALIANA DEI LAVORATORI, rappresentata dai sigg. Giovanni Calabrese e Berriola Giuseppe. Si e' stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti la industria ittica conserviera e i lavoratori in esse occupati. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia dal presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformita' delle norme di legge.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 3
Art. 3. DOCUMENTI Per essere assunto l'operaio dovra' presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1° documento di identificazione; 2° libretto di lavoro e certificato di cui all'articolo 6 della Parte IV, comune; 3° tessere e libretti delle associazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4° stato di famiglia se capo famiglia. Inoltre e' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovra' pure dichiarare la sua residenza impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre in ogni caso dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto. L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato o comunque non venga disdetta, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 5
Art. 5. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera' per iscritto agli operai confermati in servizio: 1° la data di assunzione; 2° la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3° il trattamento economico. Analoga comunicazione sara' fatta agli operai giu' in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti si danno atto che l'operaio non puo' rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione e rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall'art. 20 (passaggio e cumulo di mansioni).
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 6
Art. 6. VISITA MEDICA L'azienda potra', in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 7
Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie o ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 8
Art. 8. DONNE E FANCIULLI L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 10
Art. 10. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'articolo 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di otto ore e' concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 11
Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 6). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle ore 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 7). Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI N. 1. - Lavoro straordinario diurno........................ 15% N. 2. - Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compen- sativo)......................................... 25% N. 3. - Lavoro straordinario festivo oltre le 8 ore........ 30% N. 4. - Lavoro festivo eseguito nelle festivita infrasetti manali.......................................... 40% N. 5. - Lavoro eseguito nelle festivita nazionali.......... 25% N. 6. - Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni........................................... 20% N. 7. - Lavoro straordinario notturno...................... 25% N. 8. - Lavoro a turni notturni............................ 7% N. 9. - Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle ore 22... 20% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' contingenza). Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore. DICHIARAZIONE DI PARTE A VERBALE Nel caso in cui l'indennita' di contingenza sia totalmente conglobata nella paga base ed in tale occasione le Confederazioni non determinino i criteri relativi all'adeguamento delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, le organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori si riservano di prospettare la particolare situazione della categoria in relazione alle percentuali di maggiorazione stabilite nei contratti integrativi del precedente contratto nazionale.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 13
Art. 13. GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 12; b) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1. - Capodanno (1 gennaio); 2. - Epifania (6 gennaio); 3. - San Giuseppe (19 marzo); 4. - Lunedi di Pasqua (mobile); 5. - Ascensione (mobile); 6. - Corpus Domini (mobile); 7. - SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8. - Assunzione (15 agosto); 9. - Ognissanti (1 novembre); 10. - Immacolata Concezione (8 dicembre); 11. - Natale (25 dicembre); 12. - S. Stefano (26 dicembre); 13. - Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto b) sara' corrisposta la normale paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale. In caso di prestazione di lavoro in tali festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente comma, l'intera paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 14
Art. 14. FESTIVITA' NAZIONALI Si considerano come festivita' nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 15
Art. 15. SOSPENSIONE DEL LAVORO La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita' quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 16
Art. 16. INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti della giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 17
Art. 17. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 18
Art. 18. DETERMINAZIONE CATEGORIE Per l'esatta classificazione delle categorie degli operai, si fa riferimento alle relative tabelle, che formano parte integrante del presente contratto (Vedi accordo aggiuntivo).
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 19
Art. 19. APPRENDISTATO E' apprendista colui che viene assunto in eta' fra i 14 ed i 18 anni per acquistare la capacita' necessaria per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio pratico ed una preparazione teorica. E' consentita l'assunzione di tale personale come apprendista fino ad una eta' massima di anni 20. Per gli apprendisti che abbiano gia' effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato cosi' compiuto verra' computato ai fini della durata dell'apprendistato stesso, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi. Nel caso in cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a chiamata alle anni per servizio militare di leva (ferme restando le norme di cui all'art. 35» la interruzione stessa sara' pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva. I giovani sono ammessi all'assunzione in qualita' di apprendista fino alle eta' massime sopra indicate, salvo che non risulti applicabile il comma precedente. La durata dell'apprendistato non potra' superare i tre anni. L'apprendista di eta' superiore ai 17 anni, che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova d'arte ed, in caso di risultato positivo, avra' diritto al passaggio alla rispettiva, categoria. Il datore di lavoro ha il dovere: a) di curare, o di far curare dai suoi dipendenti lo addestramento pratico dell'apprendista; b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che e' oggetto dell'apprendistato; c) un accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perche' frequenti i corsi per la sua formazione professionale, ai sensi dell'[art. 21 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 138](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-06-21;138~art21), sui corsi predetti.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 20
Art. 20 PASSAGGIO DI CATEGORIA L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non comporti una diminuzione di salario. All'operaio che sia destinato a compiere mansioni di categoria superiore alla propria, dovra' essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale le resta adibito. Trascorso il periodo di 6 settimane lavorative e continuative nel disimpegno di mansioni di categoria superiore, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Nel caso in cui la ditta ritenga necessario procedere a passaggi di categoria di operai in servizio, l'effettivo esercizio di mansioni superiori per un periodo eccedente le 6 settimane di cui al comma precedente, costituira', a parita' di meriti, titolo di precedenza. L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene. L'operaio che esplichi con carattere di continuita' piu' mansioni corrispondenti a categorie diverse verra' assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 21
Art. 21. DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parita' di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 22
Art. 22. PREMI DI ANZIANITA' Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1944, verra' corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianita' nelle seguenti misure: al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione globale; al compimento del 20° anno: 250 ore di retribuzione globale. L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che ai 31 dicembre 1943 avessero gia' compiuto 10 o 20 anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, sara' concesso un premio straordinario nella misura rispettivamente di 63 o di 125 ore di retribuzione globale in atto alla data di entrata in vigore del presente istituto e l'importo relativo sara' corrisposto in due rate, la prima entro 6 mesi, la seconda entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Tale corresponsione non pregiudica i diritti derivanti dalla anzianita' successiva come sopra regolata nel senso che con il 1 gennaio 1944 si inizia la maturazione dei due nuovi decenni. Inoltre per gli operai che al 1 gennaio 1944 avendo superato il 10° anno di anzianita' non avessero raggiunto il 20°, l'anzianita' di servizio oltre il 10° anno sara' computata, per il 50 per cento e si aggiungera' a quella successiva a detta data. agli effetti della maturazione del diritto al premio per i due nuovi decenni, cosi' pure le anzianita' superiori ai 20 anni. Comunque il cumulo dei premi di anzianita' previsti dal presente articolo non potra' superare per ogni operaio le 375 ore. Per gli operai che al 1 gennaio 1944 non avessero compiuto 10 anni di anzianita' di servizio, tale anzianita' sara' computata per il 50 per cento e si aggiungera' a quella successiva a detta data agli effetti della maturazione del diritto al premio. Il premio di anzianita' non si cumula con altre concessioni date a titolo di anzianita' che fossero gia' erogate dalle aziende e le competenti Organizzazioni locali dei lavoratori entro 60 giorni dalla data della firma del presente contratto hanno facolta' di optare per le concessioni in atto (Vedi prontuario in Appendice). CHIARIMENTO A VERBALE Le parti danno atto che l'anzianita' valida agli effetti del diritto al premio di anzianita' non deve essere stata interrotta da risoluzioni del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianita' pregressa.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 23
Art. 23. MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni sara' effettuato secondo le consuetudini dell'azienda mediante buste o altri stampati individuali, sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenute, indicando il periodo di paga cui si riferiscono. Di eventuale cambiamento delle modalita' consuetudinarie di pagamento l'azienda dara' congruo preavviso. Nel caso che il pagamento non avvenga settimanalmente gli operai avranno un acconto settimanale corrispondente a circa il 90 per cento della retribuzione maturata. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento. Gli eventuali errori di pura contabilita' dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione, affinche' il competente ufficio possa provvedere all'immediato conguaglio delle differenze. Trascorso tale periodo di tre giorni, le differenze saranno accreditate sul conto relativo al periodo successivo. In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, all'operaio dovra' essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 24
Art. 24. FERIE L'operaio che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione complessiva (paga base piu' aumenti di merito piu' contingenza) nella misura di: dal 1° al 7° anno compiuto di anzianita': 12 giorni (96 ore) dall'8° al 15° anno compiuto di anzianita': 14 giorni (112 ore); dal 16° anno compiuto di anzianita' in poi 16 giorni (128 ore). Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze del lavoro. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sara' effettuato in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie. In caso di ferie collettive e in caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non avra' maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianita' maturati.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 25
Art. 25. GRATIFICA NATALIZIA In occasione del Natale gli operai avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza. Per retribuzione globale di fatto deve intendersi la paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' la indennita' di contingenza; per gli operai retribuiti ad incentivo si fara' riferimento ai guadagno medio dell'ultimo trimestre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese le frazioni superiori a 15 giorni.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 26
Art. 26. TRASFERTE Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del comune ove, ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sara' rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalita', liquidato in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti interessate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore: le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore saranno compensate con il 50 per cento della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovra' essere anticipato dal datore di lavoro all'operaio salvo conguaglio alla fine della trasferta. DICHIARAZIONE A VERBALE Il presente articolo non si applica al personale viaggiante addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sara' concordato in sede aziendale.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 27
Art. 27. TRASFERIMENTI All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo - previamente concordato con l'azienda - della spesa per mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennita' di trasferimento gli verra', corrisposta: se capo famiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione; se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'. Qualora in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata, risoluzione del contratto di affitto - sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica, (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, all'indennita' di licenziamento, al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, alle ferie ed alla gratifica natalizia maturata.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 28
Art. 28. INDENNITA' DI BICICLETTA Il datore di lavoro corrispondera' all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 29
Art. 29. PRESTITI Quando l'operaio si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla Direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate con ritenute settimanali normalmente corrispondenti al 10 per cento dei prestito stesso. Non e' ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il prestito precedente.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 30
Art. 30. PERMESSI Il datore di lavoro potra' concedere agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianita'. Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 31
Art. 31. CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio di operai di ambo i sessi, si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge. Il congedo matrimoniale, retribuito in virtu' di tali disposizioni, sara' prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo fra le parti e sempreche' le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congedo senza retribuzione. Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento. Esse inoltre non saranno dovute agli operai stagionali.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 32
Art. 32. MATERNITA' L'Istituto e' regolato da separato accordo nazionale che varra' sino a quando non saranno emanate le norme di legge in materia.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 33
Art. 33. MALATTIA ED INFORTUNI NON SUL LAVORO L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione fara' seguito l'invio del certificato medico di prima visita. L'azienda potra' far controllare lo stato di malattia in ogni sua fase da un medico di sua fiducia. Per il periodo di assenza per malattia, o per infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni nella misura, e per la durata prevista dal competente Istituto e dalle disposizioni vigenti per gli assegni familiari avra' diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell'anzianita' relativa a tutti gli effetti fino ad un termine massimo di: mesi 6 per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 5 anni compiuti; mesi 8 per gli operai con anzianita' ininterrotta da 5 a 15 anni compiuti; mesi 10 per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 15 anni compiuti. Trascorso il termine massimo sopra precisato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il per durare della infermita' o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro sara' risolto di diritto con la liquidazione delle indennita' relative come in caso di licenziamento (compreso il preavviso). L'operaio che entro tre giorni dai termine del periodo di malattia, non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario. CHIARIMENTO A VERBALE La conservazione del posto per gli operai stagionali e' limitata, al periodo massimo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 34
Art. 34. INFORTUNI SUL LAVORO Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvedera' affinche' sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Durante la degenza dovuta a causa di infortunio lo operaio avra' diritto alla conservazione del posto per i periodi previsti dall'art. 33 (malattia ed infortunio non sul lavoro). Resta peraltro convenuto che la conservazione del posto sara' esclusa, per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore. L'operaio che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario. Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia piu' in grado, a causa dei postumi invalidanti di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminera' l'opportunita', tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacita' lavorative. In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria. Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge. CHIARIMENTO A VERBALE La conservazione del posto per gli operai stagionali eventualmente infortunati sul lavoro e' limitata al periodo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 35
Art. 35. CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, per l'operaio che abbia almeno tre mesi di anzianita', e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'. Al termine del servizio militare per congedamento o per invio, licenza illimitata in attesa di congedo, l'operaio, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in caso contrario l'operaio si intendera' dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 36
Art. 36. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 44 o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: giorni 6 (48 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 4 anni compiuti; giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 4 anni compiuti. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini, deve corrispondere alla altra una indennita' pari all'importo della paga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla paga normale di fatto per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto. A tutti gli effetti del presente contratto il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianita'. L'azienda potra' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli la paga normale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 37
Art. 37. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall'art. 44, da' diritto all'operaio a percepire una indennita' nella seguente misura: a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianita' fino al 5° anno compiuto; b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto; c) giorni 12 (96 ore) dall'11 al 18° anno compiuto; d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto; L'indennita' di cui sopra si applica per l'anzianita' maturata posteriormente alla data di entrata in vigore del presente contratto: l'anzianita' gia' maturata all'entrata in vigore del presente contratto verra' peraltro calcolata agli effetti della applicazione delle maggiori indennita' di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo. Per l'anzianita' maturata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente contratto, si aggiungera' al numero di giorni previsto dal precedente contratto nazionale di categoria 1/2 giornata per ogni anno di anzianita' per i primi due scaglioni ed una giornata per il terzo scaglione. L'indennita' di contingenza sara' compresa nel computo della indennita' per l'anzianita' maturata posteriormente al 1 gennaio 1945. L'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese solo dopo compiuti tre mesi si terra' conto di successive lavorazioni purche' l'intervallo non sia superiore ai 10 giorni di calendario.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 38
Art. 38. DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1) il 50 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti salvo quanto detto al successivo comma; 2) il 75 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni compiuti; 3) il 100 per cento per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni compiuti. Per poter avere diritto alla competenza, di cui al punto 1° l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto 3) e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di patrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 39
Art. 39. CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro dovra' corrispondere agli aventi diritto, a norma delle disposizioni del [Codice civile (art. 2122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)) quanto sarebbe spettato all'operaio in caso di licenziamento, compreso il preavviso.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 40
Art. 40. REGOLAMENTO DI FABBRICA La disciplina del lavoro sara' regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica), che dovra' essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potra' contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente contratto.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 41
Art. 41. DISCIPLINA AZIENDALE L'operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda avra' cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 42
Art. 42. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravita' e della loro recidivita'. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all'art. 40 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione; c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro; d) licenziamento ai sensi dell'art. 44.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 43
Art. 43. AMMONIZIONE - MULTA - SOSPENSIONE Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidivi in mancanza gia' punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza. In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione l'operaio: 1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, i proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo i caso di materiale impossibilita' a richiederla; 2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, e ne anticipi la cessazione; 3) che non esegua il lavoro secondo le istruzione ricevute, oppure lo esegua con negligenza; 4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danno alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinari in genere o della evidente irregolarita' dell'andamento del macchinario stesso; 5) che sia trovato addormentato; 6) che fumi nei locali ove ne e' fatto espresso divieto; 7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento; 8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza in tal caso l'operaio verra' inoltre allontanato; 9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza di fatto, sempreche' il litigio non assuma carattere di rissa; 10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conti di terzi, sempreche' si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza; 11) che occulti scarto di lavorazione; 12) che consumi abusivamente generi alimentari, prodotti o di pertinenza dell'azienda; 13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto chi porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreche' gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione, piu' grave in relazione alla entita' o alla gravita' o alla abituale recidivita' dell'infrazione. L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua, Malattia.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 44
Art. 44. LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto, per le mancanza piu' gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi: A) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non dell'indennita' di licenziamento: 1) messa o vie di fatto nello stabilimento; 2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie; 3) gravi offese verso i compagni di lavoro; 4) recidiva nella mancanza di cui al punto 12) dell'art. 43; 5) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti. B) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento: 1) furto; 2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda; 3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali; 4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di grave rilevanza; 5) trafugamento o rilevazioni di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione; 6) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici; 7) negligenza o atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda; 8) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di schede o altre alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza; 9) concorrenza sleale; 10) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose; 11) insubordinazione grave verso i superiori. CHIARIMENTO A VERBALE Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 43 e 4°) dell'art. 44-A riguardano la consumazione di prodotti o merci nei reparti di lavorazione confezione o custodia cui il dipendente che commetta la mancanza e' addetto. L'asportazione dei prodotti, o merci da parte di dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione, la confezione, o la custodia dei prodotti stessi rientra invece nella disposizione di cui al punto 1°) dell'art. 44 B.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 45
Art. 45. TUTELA IGIENICA DEI LAVORATORI Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 46
Art. 46. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessita' di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 47
Art. 47. UTENSILI DI LAVORO L'operaio ricevera' dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sara' responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovra' essere messo in condizione di poterli conservare. Qualora l'operaio dovesse usare utensili di sua proprieta' per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, ricevera' una indennita' da concordarsi direttamente fra le parti.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 48
Art. 48. SPOGLIATOI Nell'azienda dovra' essere adibito a spogliatoio un locale adatto. Questo locale dovra' rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 49
Art. 49. VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale all'uscita dello stabilimento. Le visite personali devono essere effettuate a personale a cio' debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata; per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 50
Art. 50. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituito sono correlative ed inscindibili fra loro e non si cumulano con alcun altro trattamento. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali piu' favorevoli, che dovranno essere mantenute ad personam anche se derivanti da accordi aziendali o locali, i quali vengono sostituiti dal presente contratto.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-art. 51
Art. 51. DECORRENZA La presente regolamentazione per gli operai entra in vigore il 1 gennaio 1948. Resta pero' stabilito che gli istituti per i quali la decorrenza suddetta comporterebbe una revisione di conteggi per le prestazioni e le erogazioni gia' effettuate, entreranno in vigore nel periodo di paga successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della presente regolamentazione. Il contratto si applichera' esclusivamente nel riguardi degli operai in servizio alla sua data di stipulazione. Data di sottoscrizione della presente regolamentazione. Roma, 12 marzo 1949
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte I-Allegato 1
ALLEGATO 1 PREMI DI ANZIANITA' OPERAI TABELLA DELLE SCADENZE Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 1
Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32, 1° e 2° comma del concordato 23 maggio 1946 per l'Italia centro meridionale e art. 3 del concordato 27 ottobre 1946 per l'estensione alle provincie dell'Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - gia' chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli intermedi e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 3
Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui al successivo articolo 16 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio del lavoratore e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Tale periodo non e' protraibile ne' rinuovibile. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla, presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere chiesta da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita' e il lavoratore avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita'. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 5
Art. 5. RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione. In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione degli operai: affissione contratti; documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festivita' infrasettimanali; festivita' razionali; recuperi; passaggio di categoria e cumulo di mansioni; donne adibite a lavori maschili; trasferte; trasferimenti; indennita' di bicicletta; prestiti: permessi; maternita'; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione: multa; sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili di lavoro; istruzione professionale: visite d'inventario e visite personali; inscindibilita' delle disposizioni del contratto.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 6
Art. 6. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE Per quanto riguarda la corresponsione della retribuzione mensile (ivi compresa l'indennita' di contingenza) si fa riferimento all'articolo 15 della parte impiegati.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 7
Art. 7. TABELLE DEI MINIMI DI PAGA MENSILE PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE INTERMEDIE: RELATIVI AL PERIODO DAL 10 GENNAIO 1947 AL 31 MAGGIO 1947:
GRADI E CLASSI DI ETA
1ª zona
2ª zona
3ª zona
4ª zona
Minimi mensili contrattuali per gli appartenenti alle categorie intermedie relativi al periodo successivo al 31 maggio 1947, e determinati in base ai vigenti accordi interconfederali ed aggiornati ai sensi dello accordo interconfederale di tregua salariale 30 maggio 1947:
GRADI E CLASSI DI ETA
1ª zona
2ª zona
3ª zona
4ª zona
UOMINI | | | | 1° Grado | | | | maggiore 21 anni............. | 16.850 | 16.170 | 15.610 | 15.200 inferiore 21 anni............ | 13.350 | 12.770 | 12.330 | 12.050 2° Grado | | | | maggiore 21 anni............. | 12.150 | 11.670 | 11.260 | 10.900 fino i 10 e 21 anni.......... | 10.800 | 10.410 | 10.670 | 9.810 fra i 18 e 19 anni........... | 9.650 | 8.750 | 8.500 | 8.260 fra i 17 e 18 anni........... | 8.450 | 8.100 | 7.860 | 7.620 inferiore a 17 ani........... | 7.250 | 7.020 | 6.790 | 6.670 | | | | DONNE | | | | 1° Grado | | | | maggiore 21 anni............. | 14.160 | 13.660 | 13.220 | 12.850 inferiore 21 anni............ | 11.110 | 10.680 | 10.410 | 10.110 2° Grado | | | | maggiore 21 anni............. | 10.330 | 9.890 | 9.560 | 9.390 tra i 19 e 21 anni........... | 9.100 | 8.750 | 8.540 | 8.240 tra i 18 e 19 anni........... | 7.780 | 7.510 | 7.200 | 7.056 fra i 17 anni e 18 anno...... | 7.220 | 6.980 | 6.740 | 6.520 inferiore 17 anni............ | 6.170 | 5.970 | 5.770 | 5.630
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 8
Art. 8. FERIE Il lavoratore intermedio che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad il periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: In caso di anzianita' di servizio: fino a 5 anni, giorni 13 lavorativi da oltre 5 fino a 14 anni, giorni 16 lavorativi; da oltre 14 e fino a 20 anni, giorni i 18 lavorativi oltre i 20 anni, giorni 22 lavorativi. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi: nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore. Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nei corso dell'annata, il lavoratore non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei' mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso,
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 9
Art. 9. PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO In caso di passaggio da operaio ad intermedio, l'interessato avra' diritto alla indennita' di licenziamento che gli compete in base alle norme della allegata regolamentazione operaia e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla presente regolamentazione che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda (con esclusione di quanto riguarda l'indennita' di anzianita' per la quale e' prevista apposita regolamentazione) all'intermedio sara' computata mina maggiore anzianita' convenzionale pari al 33 per cento del servizio prestato presso la stessa azienda con qualifica di operaio. Il passaggio si considerera' anche iniziato ex novo con la nuova qualifica di intermedio ai particolari effetti degli aumenti periodici di anzianita' Per gli operai che, successivamente al 1 marzo 1949 vengano passati alla qualifica di intermedio e nei cui confronti si interrompa quindi il decorso del primo o del secondo decennio di continuato servizio come operaio, necessario per la concessione del primo o del secondi premio di anzianita', a norma dell'articolo 22 della allegata regolamentazione per gli operai, ma che abbia compiuto, rispettivamente almeno 5 anni di anzianita' quale operaio (agli effetti del primo premio) e 15 anni (per il secondo premio) si procedera' come segue: a) si determinera' l'entita' del premio alla data del passaggio di categoria calcolandola in base alla retribuzione percepita allo data dell'anzidetto passaggio e la relazione agli anni di servizio prestato fino a tale data; b) l'ammontare come sopra determinato sara' pero' liquidato - in relazione alla natura specifica dell'istituto del premio di anzianita' agli operai - al compimento del 10° o del 20° anno di anzianita' di servizio complessivo nell'azienda sia in qualita' di operaio che in quella di intermedio. NORMA TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO Ai lavoratori che al 1 marzo 1949 sia gia' attribuita la qualifica di intermedio qualora abbiano presso la stessa azienda acquisito una anzianita' di servizio in qualita' di operai che avrebbe dato loro diritto alla concessione del premio di anzianita' previsto dall'articolo 22 dell'allegata regolamentazione operaia, l'anzianita' stessa, sara' calcolata ai fini della concessione del premio con le stesse modalita' avanti stabilite per coloro che passano alla categoria di intermedio successivamente al 1 marzo 1949. Resta esclusa da ogni calcolo relativo all'anzianita' di servizio ai fini della concessione del premio di anzianita', l'anzianita' di servizio per la quale il lavoratore abbia diritto agli aumenti periodici di anzianita' previsti dall'articolo 22 della regolamentazione operaia. CHIARIMENTO A VERBALE Resta inteso che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del compimento del 10° o del 20° anno di anzianita' l'indennita' di cui sopra non dovra' essere corrisposta non essendosi maturata l'anzianita' necessaria per il diritto al premio.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 10
Art. 10. PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento: a) agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad 1/5 della precedente anzianita' maturata presso l'azienda; b) agli effetti delle ferie e della malattia di una maggiore anzianita' convenzionale pari al 50 per cento dell'anzianita' maturata come intermedio.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 11
Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell'articolo 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione (sulla quale si applicano le maggiorazioni previste dal citato arti colo 12 della regolamentazione operaia), che verra' effettuato dividendo per 180 la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza).
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 12
Art. 12. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli intermedi, per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato, dopo il compimento del 20° anno di eta', presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga mensile nella misura del: a) 4 per cento sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio per il 1° e 2° biennio di anzianita'; b) 5 per cento sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio per i bienni dal 3° all'8°. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti da alimenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili. Resta fermo il computo degli aumenti periodici di anzianita' gia' maturati per gli intermedi in servizio alla data del presente accordo. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio dell'intermedio di II categoria alla I categoria (o grado) - passaggio che intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto - la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia maturati nella precedente categoria (o grado) sara' riportata nella misura del 33 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita', ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla, nuova categoria.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 13
Art. 13. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova: avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni not saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 14
Art. 14 MALATTIA E INFORTUNIO In Caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore, non in prova, avra' diritto al seguente trattamento: a) in caso di anzianita' di servizio fino a 3 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per il primo, mese e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 2 mesi; b) in caso di anzianita' di servizio da oltre 3 anni fino a 6: conservazione del posto per un periodo massimo di 4 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per un mese e mezzo e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 2 mesi e mezzo; c) in caso di anzianita' di servizio da oltre 6 anni e fino a 12 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per 2 mesi e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 4 mesi; d) in caso di anzianita' di servizio oltre i 12 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi con la intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per 2 mesi e mezzo e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 5 mesi e mezzo. L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia da medici di sua fiducia. Qualora la malattia, perduri oltre il termine sopra, indicato e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizione di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto, su richiesta del lavoratore, con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'articolo 16 della presente regolamentazione. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora il lavoratore, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso durante 12 mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente sopra previsti alle lettere a), b), c) e d). L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 33 per cento.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 15
Art. 15. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: 20 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; 15 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; b) per i lavoratori che hanno superato i 5 anni di servizio e fino a 10 anni compiuti: 45 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; 30 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio: 60 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; 45 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi. L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 33 per cento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte II-art. 16
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