DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1078
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo di lavoro 7 ottobre 1948 per gli operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie, stipulato tra l'Associazione italiana Pellicceria e la Federazione italiana Lavoratori dell'Abbigliamento, con la partecipazione della Federazione Unitaria Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto l'accordo 7 ottobre 1948 per le mense aziendali relativo ai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie, stipulato tra l'Associazione italiana Pellicceria e la Federazione italiana dei Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopraindicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo di lavoro 7 ottobre 1948 per gli operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie e l'accordo 7 ottobre 1948 per le mense aziendali, relativo ai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni pelliccerie.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 76. - VILLA
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 7 OTTOBRE 1948 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI CONFEZIONI PELLICCERIE Addi', 7 ottobre 1948 in Milano, tra L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PELLICCERIA (A.I.P.) rappresentata dai signori Cohen Beniamino, Piazzi Italo, Gelosi Diva, Schettini Filippo, M. Sarti, Nino del Sommo, Dorina Ferrarese, Cordier rag. Marcella, Tornielli Eliseo, Brivio comm. Riccardo, in rappresentanza dell'Associazione Industriale Lombarda, Matti Costanzo, Gelosi-Farina; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Responsabile sig. Roma Savio, dal Segretario Orrigoni Benvenuto e dai sigg. Fantazzini Sirro e Tominez Omobono; e' stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie; a richiesta dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA PELLICCERIA ha partecipato alle trattative, quale parte contraente, la F.U.I.L.L.LA., rappresentata nelle persone dei signori Ascari Silvio e Giuseppe Fossati. Art. 1. ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO Vale per l'assunzione la norma di cui all'art. 4 dell'accordo interconfederale 7 agosto 1947 sulla "costituzione e funzione delle commissioni interne". L'assunzione verra' comunicata all'interessato, normalmente per iscritto, e dovra' specificare: a) la data dell'assunzione; b) la categoria alla quale l'assunto viene assegnato e la paga relativa; c) la localita' in cui il lavoro viene prestato. Il nuovo assunto e' tenuto a presentare alla Direzione dell'azienda i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria in quanto ne sia in possesso; 4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia in possesso. Il datore di lavoro nel caso di mancanza o di irregolarita' dei documenti di cui ai punti 3 e 4 e' tenuto a regolarizzare la posizione del lavoratore dal giorno dell'assunzione, ferma restando la responsabilita' del precedente datore di lavoro circa le eventuali irregolarita'; 5) titoli di preparazione professionale con specifico riferimento al rapporto di lavoro; 6) certificato penale rilasciato da non piu' di tre mesi ove l'azienda lo richieda; 7) eventuali documenti necessari per fruire degli assegni familiari. Dei documenti che trattiene l'azienda rilascera' ricevuta all'interessato. Il nuovo assunto ha l'obbligo di comunicare alla azienda che lo impiega il proprio domicilio, e, ove intervengano, i mutamenti successivi. La dilazione, nell'assumerlo, lo mettera' in grado di conoscere l'esistenza ed il contenuto del presente contratto di eventuali regolamenti interni. I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la ditta e' tenuta a restituire al lavoratore tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati. In caso di impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i cinque giorni successivi ed intanto la azienda rilascera' al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 2
Art. 2. AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per le assunzioni al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della [legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) e successive, nonche' le disposizione contenute nel [R. D. 7 agosto 1936, n. 1720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-07;1720), relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi della applicazione della legge stessa.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 3
Art. 3. VISITA MEDICA Una visita medica preventiva, allo scopo di accertare l'integrita' e l'idoneita' fisica dell'operaio, potra' essere disposta dalla Direzione dell'azienda che si varra' all'uopo di un medico di sua fiducia.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'operaio puo' essere assunto per un periodo di prova di sei giornate lavorative. Entro questo limite, che potra' con atto scritto, d'accordo fra le parti, essere aumentato a 15 giornate lavorative, sia la direzione dell'azienda come l'operaio assunto avranno la facolta' di rescindere il rapporto di lavoro, senza preavviso e senza indennita' alcuna. Scaduto il periodo di prova, l'operaio si intende assunto definitivamente. Quando, prima o alla scadenza del periodo di prova, si prescinda il rapporto di lavoro, spetta all'operaio il compenso per il lavoro prestato in base al contratto di lavoro vigente, compenso non inferiore, comunque, al minimo contrattuale previsto per la categoria cui l'operaio e' stato assegnato durante il periodo di prova, sempreche' non sia stato prestabilito un salario maggiore. Per l'operaio assunto definitivamente, il periodo di prova entra nel computo complessivo del servizio prestato a tutti gli effetti contrattuali.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 5
Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI UOMINI Lavoratori di Prima Categoria (specializzati). Sono considerati di prima categoria i pellicciai tagliatori che eseguano lavorazioni a regola d'arte di qualsiasi tipo di pelliccia, guarnizioni, nonche' capaci di assortire qualsiasi tipo di pelle. Lavoratori di Seconda Categoria (qualificati). Sono gli operai addetti alla lavorazione di pelliccie di minore importanza con pelli comuni o coadiuvanti l'operaio di prima categoria. Operai di Terza Categoria (comuni). Sono coloro che eseguono esclusivamente lavori di carattere accessorio (bagnatura, raddrizzatura, chiodatura, schiodatura, sgrassatura). DONNE Tagliatrici in prima. Sono considerate di prima categoria le pellicciaie che eseguono lavorazioni a regola d'arte di qualsiasi tipo di pellicce, guarnizioni, nonche' capaci di assortire qualsiasi tipo di pelli (paga del tagliatore di prima categoria ridotta del 10%). Tagliatrici in seconda. Sono le operaie addette alla lavorazione di pellicce di minore importanza con pelli comuni o coadiuvanti l'operaia di prima categoria (paga del lavorante di seconda categoria ridotta del 10%). Lavorante di prima categoria. Si intendono le lavoranti montatrici (confezioniste) che eseguono le cuciture a mano delle pelli o eseguono riparazioni o sappiano portare a termine qualsiasi lavoro di confezione o foderature; macchiniste capaci di eseguire tutti i lavori relativi alla loro specializzazione seguendo le direttive dell'avente responsabilita'. Lavoranti di seconda categoria. Si intendono le operaie montatrici (confezioniste) addette alle sole lavorazioni di pelliccie di minore importanza con pelli comuni o coadiuvanti l'operaia di prima categoria; macchiniste che sappiano cucire soltanto pelli comuni, sotto la guida dell'avente responsabilita'. Le qualifiche, riferentesi sia agli uomini che alle donne, qui non comprese, rientrano nella sfera dei contratti impiegati o equiparati di Categoria. APPRENDISTATO UOMINI. Apprendista di prima assunzione. Assunti dai 14 ai 16 anni durata massima dell'apprendistato anni 5. Assunti dai 16 ai 18 anni durata massima dell'apprendistato anni 4 1/2. DONNE. Apprendiste tagliatrici di prima assunzione. Assunte dai 14 ai 16 anni - durata massima dell'apprendistato anni 5. Assunte dai 16 ai 18 anni - durata massima dell'apprendistato anni 4 1/3. Assunte dai 18 ai 20 anni - durata massima dell'apprendistato anni 3 1/2. Apprendiste montatrici macchiniste di prima assunzione. Assunte dai 14 ai 16 anni - durata massima dell'apprendistato anni 3. Assunte dai 16 ai 18 anni - durata massima dell'apprendistato anni 2 1/3. Assunte dai 18 ai 20 anni durata massima dell'apprendistato anni 2. Indossatrici. Indossatrici che si recano in viaggio all'estiro ed all'interno per le esposizioni ed eventualmente per le vendite: la categoria impiegatizia. Indossatrici di negozio: 2ª categoria equiparati. Indossatrici di laboratorio: 1ª categoria operaie tagliatrici. Lavori ausiliari. Meccanici, falegnami, elettricisti, ecc. addetti alla manutenzione (seguono le sorti della loro categoria) Fuochisti. Lavori discontinui di semplice attesa o custodia. Portinai, custodi, guardie notturne e diurne, fattorini.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 6
Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONE Il lavoratore percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale e' stato assegnato od il miglior trattamento salariale attribuitogli. Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore e' tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il miglior trattamento di cui al comma 1. Se gli affida invece temporaneamente mansioni della categoria superiore dovra' corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa. Tale norma potra' essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato dal fatto di natura occasionale (quale, ad esempio, la sostituzione di operai assenti o malati) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative. L'utilizzazione dell'operaio in lavori della categoria superiore per un periodo superiore ai tre mesi, ove non sia giustificata dalla necessita' di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuita' adibito a mansioni di categorie diverse, percepira' la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che le mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario sara' corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 7
Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO E' considerato "apprendista" il lavoratore che, assunto da un' azienda in eta' compresa fra i 14 ed i 18 anni per gli uomini e fra i 14 ed i 20 anni per le donne, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscano una graduale preparazione per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria degli operai qualificati. a) La durata massima del periodo di apprendistato e' quella fissata, per singolo settore, dall'art. 5 del presente contratto. b) La durata massima di cui e' detto piu' sopra sara' ridotta di due terzi per i licenziati di scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all'attivita', che l'apprendista e' chiamato a svolgere; della meta' per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attivita' dell'apprendista. c) Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sara' interamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purche' esista analogia di mansioni e non siano trascorsi piu' di 18 mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo. d) All'uopo, nel libretto di lavoro dell'interessate e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti. e) Quando, trascorsi almeno sessanta giorni dall'assunzione, l'apprendista sia dall'azienda adibito ad altri lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sara' interamente computato ai fini indicati dal capoverso a). f) L'apprendista, fermo restando quanto prescrivono le leggi in proposito, non potra' essere adibito e lavori faticosi o nocivi, che possano comunque minarne la resistenza fisica, ne' impiegato in attivita' diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale. g) Durante il periodo di tirocinio, l'apprendista deve lavorarci ed essere retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo, egli dovra' essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato in base ai termini indicati al capoverso a). h) L'apprendista che, raggiunto il 17° anno di eta' e trascorsa la meta' del periodo di tirocinio di cui al capoverso a), chieda di essere ammesso e superi una prova tendente ad accertare la sua idoneita', sara' considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi. L'apprendista che chieda e dimostri di frequentare un corso di istruzione professionale specifico rispetto all'attivita' che esso svolge dovra' essere lasciato libero per il tempo necessario, senza che ne risulti diminuita la sua retribuzione. i) Le retribuzioni iniziali (minimo di paga base) sono stabilite dagli accordi integrativi salariali nazionali. Gli aumenti successivi avvengono per scatti semestrali. Si conviene che l'entita' di ogni scatto si otterra' dividendo la differenza tra il minimo della paga base dell'operaio qualificato ed il minimo della paga dell'apprendista nel primo semestre di tirocinio per il numero dei semestri che compongono il periodo di apprendistato.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 8
Art. 8. SCUOLE PROFESSIONALI L'istituzione di corsi di istruzione professionale ed il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale, anche da un pinto di vista generale, sono additati alle associazioni territoriali e nazionali di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo, per i benefici effetti sociali ed economici che potranno derivarne.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO La durata normale del lavoro settimanale e' determinata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salve le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali. La tabella, indicante l'orario di lavoro predeterminato, dovra' essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori. Per gli addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l'orario normale di lavoro e' determinato in 60 ore settimanali con un massimo di dieci ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 10
Art. 10. INIZIO E FINE DEL LAVORO Al segnale di inizio del lavoro l'operaio dovra' trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attivita'. Sara' considerato ritardatario chi, al segnale di cui e' detto piu' sopra, risultera' non entrato nello stabilimento. L'operaio che si presenti successivamente e con un ritardo non superiore a mezz'ora, sara' considerato presente agli effetti del computo delle ore, a partire dalla mezz'ora successiva a quella in cui ha avuto inizio il lavoro. Nessun operaio potra' cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione. La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalita' indicate dalla direzione dell'azienda, sara' fatta normalmente prima dell'anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l'orario normale di cui all'art. 16 sara' considerata prestazione straordinaria.
CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie-art. 11
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