DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1081

Type DPR
Publication 1960-07-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire ininimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958, e relative tabelle, per i dipendenti da aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli imerenti le valvole e le lampade, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti), stipulato tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti lampade Elettriche, Valvole Termojoniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro e Ceramica ed Abrasivi, con i 'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade Elettriche, Valvole Termojoniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 del 28 gennaio 1960, dell'atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958, relativo ai dipendenti delle imprese produttrici di lampade. elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistori, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita', e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti).

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960,

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 71. - VILLA

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 25 NOVEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI LAMPADE ELETTRICHE, VALVOLE TERMOJONICHE, CINESCOPI, QUARZI PILOTA. TRANSISTORS, TRA FILERIE E LAVORAZIONI DI METALLI INERENTI LE LAMPADE E LE VALVOLE, TUBI FLUORESCENTI E LUMINESCENTI, TUBI SAGOMATI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' E DECORAZIONE LUMINOSA, APPARECCHI TERMOSTATICI (BOTTIGLIE ISOLANTI) Regolamentazione operai - Regolamentazione categorie speciali - Regolamentazione impiegati Addi' 25 novembre 1958 in Milano tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI LAMPADE ELETTRICHE, VALVOLE TERMOJONICHE, TUBI LUMINESCENTI ED APPARECCHI TERMOSTATICI, rappresentata dal suo Presidente dott. Aldo Busch, assistito dal Segretario della Federazione italiana Industrie Varie e dai sigg: ing. Giulio Ceppi, dott. vario Coppo, dott. Sebastiano Campanella, ing. Tibor Dusenszky, rag. Renzo Gasperilli, cav. Alessandro Locardi, dott. Domenico Prati, con l'intervento del sig. Luigi Zanzola, in rappresentanza dell'Associazione Territoriale di Milano; con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Mario Binaghi e la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI, CERAMISTI ED AFFINI, rappresentata dal suo Segretario responsabile Orazio Marchi; assistito dai Segretari nazionali Libero Lemmi, Primo Sponqaro, Libano Silvano, con la partecipazione dei sigg. Enrico Traiani, Mario Salvadori, Luigi Culluno, Luigi Milanesi, Giuseppina Terenzi, Cesarino Casati; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI ED AFFINI, rappresentata dal Segretario generale signor Stelvio Ravizza, dal Segretario gen. aggiunto signor Paolo Bellandi;, dai Segretario nazionale sig. Alfredo Messere; dal Segretario generale del Sindacato nazionale di categoria sig. Alberto Abbiati con l'assistenza del sig. Giuseppe Buelli della Segreteria provinciale FILCA e del Segretario provinciale del Sindacato di categoria di Milano, sig. Enzo Daniele, del Segretario della Federazione Provinciale di Pavia, sig. Borloni con la partecipazione dei lavoratori, Grazioli Domenico, Casiraghi Lorenzo; la C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario generale aggiunto on. dott. Bruno Storti e dal Segretario confederale dott. Dionigi Coppo, con l'assistenza del signor Ettore Azais e Mario Pinna; la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - Sindacato Nazionale Vetro e Ceramica ed Abrasivi - rappresentata per delega, dai sigg. Sommi Giuliano, Sergio Cesare, De Jesu Gaetano, dal sig. Angelo Arrighi e Oreste Reggiroli con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro (U.I.L) nella persona del sig. Vanni dott: Raffaele. Addi' 25 novembre 1958 in Milano tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI LAMPADE ELETTRICHE, VALVOLE TERMOJONICHE, TUBI LUMINESCENTI ED APPARECCHI TERMOSTATICI, rappresentata dal suo Presidente dott. Aldo Busch, assistito dal Segretario della Federazione italiana Industrie Vario e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRo E DELLA CERAMICA, rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi Delegato Confederale C.I.S.N.A.L. per l'Alta, Italia; e' stato stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958: - regolamentazione operai - regolamentazione categorie speciali - regolamentazione impiegati. REGOLAMENTAZIONE OPERAI Art. 1. SFERA DI APPLICABILITA DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) e per gli operai da esse dipendenti.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 2

Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai avverra' tramite gli uffici di collocamento in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di avviamento al lavoro.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 3

Art. 3. D0CUMENTI All'atto dell'assunzione l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti personali: a) libretto di lavoro; b) tessera e libretti di assicurazione, qualora ne sia in possesso; c) stato di famiglia (per il capo famiglia); d) carta di identita' o documento equipollente. All'atto dell'assunzione l'operaio dovra' comunicare il proprio domicilio e gli eventuali successivi mutamenti.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 4

Art. 4. VISITE MEDICHE Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiliche per gli operai pur i quali sono prescritte, e' in facolta' del datore di lavoro sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 5

Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione dell'operaio e' subordinata ad un periodo di prova di 6 giorni lavorativi che potranno essere prorogati di comune accordo tra le parti, di altri 6 giorni lavorativi. Durante detto periodo e' di reciproca facolta' la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso. L'operaio che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova si intende tacitamente confermato in servizio. La paga fissata all'operaio decorre dal 1° giorno di assunzione e non puo' in nessun caso essere inferiore ai corrispondente minimo contrattuale della categoria alla quale e' stato assegnato. L'operaio che nel corso o al termine del periodo di prova, non venga trattenuto o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore ti lavoro compiute In base alla paga corrispondente al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Il lavoro nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso lo stesso stabilimento o altro stabilimento della stessa Azienda con le stesse mansioni.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 6

Art. 6. ORARIO DI LAVORO La durata normale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Tuttavia, per i casi in cui al sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore di lavoro non prestate in detto giorno potranno essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana nella misura massima di un'ora al giorno. L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, non dovra' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali. Per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia che abbia alloggio nello stabilimento o nelle immediate dipendenze, valgono le norme contenute nell'accordo interconfederale 23 maggio 1946. Dichiarazione a verbale Conformemente al disposto dell'art. 18 comma 2° della legge 26 aprile n. 653 sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potra' essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere e a mezz'ora nel caso di lavoro a turni con prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Resta escluso il personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al [R. D. 7 agosto 1936 n. 1720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-07;1720).

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 7

Art. 7. INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolata come segue: - il primo segnale verra' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sara' aperto l'accesso allo stabilimento; - il secondo segnale verra' dato 5 minuti prima, dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; - il terzo segnale verra' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro. A questo ultimo segnale l'operaio dovra' trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro. Trascorsi dieci minuti dal terzo segnale resta in facolta' della Direzione di ammettere i ritardatari. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30. L'uscita e' indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potra' cessare il lavoro prima di tale segnale.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 8

Art. 8. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 6, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli operai a regime normale di lavoro ed oltre le 10 ore giornaliere o le 10 settimanali per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia. E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. E' lavoro festivo quello effettuato in giornate di riposo compensativo, di domenica o durante le festivita' di cui all'art. 10. Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue: - lavoro straordinario diurno (feriale): prime due ore.............................................. 22% ore successive............................................. 30% - lavoro straordinario notturno (feriale)...................... 50% - lavoro a turni avvicendati: diurno..................................................... 4% notturno................................................... 15% - lavoro notturno non compreso in turni avvicendati ........... 30% - lavoro in giorni festivi..................................... 50% - lavoro straordinario festivo................................. 60% - lavoro domenicale con riposo compensativo.................... 10% Le maggiorazioni in percentuale sopradette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge. Le percentuali suddette verranno calcolare sulla paga globale di fatto in essa compresa l'indennita' di contingenza, e la percentuale contrattuale di cottimo per i cottimisti. Compatibilmente con lo esigenze aziendali, saranno esonerati dal lavoro straordinario notturno e festivo gli operai che frequentano scuole serali o festive. Il trattamento retributivo degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e' il seguente: - intera retribuzione oraria contrattuale per le prime 8 ore di prestazione; - il 50% della retribuzione oraria contrattuale per ogni ora eccedente le 8 ore e fino ai limiti dell'orario normale di cui al presente articolo; - l'intera, retribuzione oraria contrattuale per ogni eventuale ora straordinaria, con la percentuale di maggiorazione relativa.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 9

Art. 9. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle aziende o agli operai regolati dal presente contratto. Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovra' essere prefissato. Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissato, l'operaio non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avra' diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 10

Art. 10. FESTIVITA' Sono considerate festivita': a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) l'anniversario della liberazione: 25 aprile; la festa del lavoro: 1 maggio; la fondazione della Repubblica: 2 giugno; il giorno dell'unita' nazionale: 4 novembre; c) Capo d'anno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; S. Giuseppe: 19 marzo; Lunedi di Pasqua: mobile; Ascensione: mobile; Corpus Domini: mobile; SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; Assunzione: 15 agosto Ognissanti: 1 novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre; d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del S. Patrono di cui al punto d).

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 11

Art. 11. SOSPENSIONI DI LAVORO Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti previsti dai rispettivi articoli, non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti del presente contratto.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 12

Art. 12. INTERRUZIONI DI LAVORO E SOSPENSIONI In caso di interruzioni di lavoro sara' riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sara' corrisposta la retribuzione di fatto con facolta' per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo stati trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilita' dell'evento, sara' corrisposto il 75% della paga di fatto e dell'indennita' di contingenza per la prima giornata di sospensione; 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati non sara' dovuta alcuna retribuzione. Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende. In caso di sospensione dal lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le Organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'intera indennita' di anzianita', al l'indennita' sostitutiva del preavviso ed ai ratei maturati di ferie e gratifica natalizia.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 13

Art. 13. RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI In caso di riduzione di lavoro, la ditta compatibilmente con le esigenze tecniche, prima di ridurre il personale, procedera' alla ridizione dell'orario di lavoro ed alla formazione di turni.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 14

Art. 14. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, le quali converranno altresi' i limiti giornalieri ed il periodo di tempo entro il quale potra' essere effettuato il recupero stesso.

CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 15

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