DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1081
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire ininimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958, e relative tabelle, per i dipendenti da aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli imerenti le valvole e le lampade, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti), stipulato tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti lampade Elettriche, Valvole Termojoniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro - Sindacato Nazionale Vetro e Ceramica ed Abrasivi, con i 'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Lampade Elettriche, Valvole Termojoniche, Tubi Luminescenti ed Apparecchi Termostatici e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 del 28 gennaio 1960, dell'atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958, relativo ai dipendenti delle imprese produttrici di lampade. elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistori, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita', e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti).
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960,
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 71. - VILLA
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 25 NOVEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI LAMPADE ELETTRICHE, VALVOLE TERMOJONICHE, CINESCOPI, QUARZI PILOTA. TRANSISTORS, TRA FILERIE E LAVORAZIONI DI METALLI INERENTI LE LAMPADE E LE VALVOLE, TUBI FLUORESCENTI E LUMINESCENTI, TUBI SAGOMATI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' E DECORAZIONE LUMINOSA, APPARECCHI TERMOSTATICI (BOTTIGLIE ISOLANTI) Regolamentazione operai - Regolamentazione categorie speciali - Regolamentazione impiegati Addi' 25 novembre 1958 in Milano tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI LAMPADE ELETTRICHE, VALVOLE TERMOJONICHE, TUBI LUMINESCENTI ED APPARECCHI TERMOSTATICI, rappresentata dal suo Presidente dott. Aldo Busch, assistito dal Segretario della Federazione italiana Industrie Varie e dai sigg: ing. Giulio Ceppi, dott. vario Coppo, dott. Sebastiano Campanella, ing. Tibor Dusenszky, rag. Renzo Gasperilli, cav. Alessandro Locardi, dott. Domenico Prati, con l'intervento del sig. Luigi Zanzola, in rappresentanza dell'Associazione Territoriale di Milano; con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Mario Binaghi e la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI, CERAMISTI ED AFFINI, rappresentata dal suo Segretario responsabile Orazio Marchi; assistito dai Segretari nazionali Libero Lemmi, Primo Sponqaro, Libano Silvano, con la partecipazione dei sigg. Enrico Traiani, Mario Salvadori, Luigi Culluno, Luigi Milanesi, Giuseppina Terenzi, Cesarino Casati; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI ED AFFINI, rappresentata dal Segretario generale signor Stelvio Ravizza, dal Segretario gen. aggiunto signor Paolo Bellandi;, dai Segretario nazionale sig. Alfredo Messere; dal Segretario generale del Sindacato nazionale di categoria sig. Alberto Abbiati con l'assistenza del sig. Giuseppe Buelli della Segreteria provinciale FILCA e del Segretario provinciale del Sindacato di categoria di Milano, sig. Enzo Daniele, del Segretario della Federazione Provinciale di Pavia, sig. Borloni con la partecipazione dei lavoratori, Grazioli Domenico, Casiraghi Lorenzo; la C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario generale aggiunto on. dott. Bruno Storti e dal Segretario confederale dott. Dionigi Coppo, con l'assistenza del signor Ettore Azais e Mario Pinna; la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - Sindacato Nazionale Vetro e Ceramica ed Abrasivi - rappresentata per delega, dai sigg. Sommi Giuliano, Sergio Cesare, De Jesu Gaetano, dal sig. Angelo Arrighi e Oreste Reggiroli con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro (U.I.L) nella persona del sig. Vanni dott: Raffaele. Addi' 25 novembre 1958 in Milano tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FABBRICANTI LAMPADE ELETTRICHE, VALVOLE TERMOJONICHE, TUBI LUMINESCENTI ED APPARECCHI TERMOSTATICI, rappresentata dal suo Presidente dott. Aldo Busch, assistito dal Segretario della Federazione italiana Industrie Vario e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DEL VETRo E DELLA CERAMICA, rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi Delegato Confederale C.I.S.N.A.L. per l'Alta, Italia; e' stato stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958: - regolamentazione operai - regolamentazione categorie speciali - regolamentazione impiegati. REGOLAMENTAZIONE OPERAI Art. 1. SFERA DI APPLICABILITA DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti) e per gli operai da esse dipendenti.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai avverra' tramite gli uffici di collocamento in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di avviamento al lavoro.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 3
Art. 3. D0CUMENTI All'atto dell'assunzione l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti personali: a) libretto di lavoro; b) tessera e libretti di assicurazione, qualora ne sia in possesso; c) stato di famiglia (per il capo famiglia); d) carta di identita' o documento equipollente. All'atto dell'assunzione l'operaio dovra' comunicare il proprio domicilio e gli eventuali successivi mutamenti.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 4
Art. 4. VISITE MEDICHE Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiliche per gli operai pur i quali sono prescritte, e' in facolta' del datore di lavoro sottoporre a visita medica il personale che intende assumere.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 5
Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione dell'operaio e' subordinata ad un periodo di prova di 6 giorni lavorativi che potranno essere prorogati di comune accordo tra le parti, di altri 6 giorni lavorativi. Durante detto periodo e' di reciproca facolta' la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso. L'operaio che viene trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova si intende tacitamente confermato in servizio. La paga fissata all'operaio decorre dal 1° giorno di assunzione e non puo' in nessun caso essere inferiore ai corrispondente minimo contrattuale della categoria alla quale e' stato assegnato. L'operaio che nel corso o al termine del periodo di prova, non venga trattenuto o si dimetta, ha diritto al pagamento delle ore ti lavoro compiute In base alla paga corrispondente al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera. Il lavoro nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianita'. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso lo stesso stabilimento o altro stabilimento della stessa Azienda con le stesse mansioni.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 6
Art. 6. ORARIO DI LAVORO La durata normale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Tuttavia, per i casi in cui al sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore di lavoro non prestate in detto giorno potranno essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana nella misura massima di un'ora al giorno. L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, non dovra' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali. Per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia che abbia alloggio nello stabilimento o nelle immediate dipendenze, valgono le norme contenute nell'accordo interconfederale 23 maggio 1946. Dichiarazione a verbale Conformemente al disposto dell'art. 18 comma 2° della legge 26 aprile n. 653 sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potra' essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazioni superiori alle 8 ore giornaliere e a mezz'ora nel caso di lavoro a turni con prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Resta escluso il personale adibito alle lavorazioni indicate nella tabella A e B di cui al [R. D. 7 agosto 1936 n. 1720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-07;1720).
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 7
Art. 7. INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolata come segue: - il primo segnale verra' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sara' aperto l'accesso allo stabilimento; - il secondo segnale verra' dato 5 minuti prima, dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; - il terzo segnale verra' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro. A questo ultimo segnale l'operaio dovra' trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro. Trascorsi dieci minuti dal terzo segnale resta in facolta' della Direzione di ammettere i ritardatari. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30. L'uscita e' indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potra' cessare il lavoro prima di tale segnale.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 8
Art. 8. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 6, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli operai a regime normale di lavoro ed oltre le 10 ore giornaliere o le 10 settimanali per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia. E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. E' lavoro festivo quello effettuato in giornate di riposo compensativo, di domenica o durante le festivita' di cui all'art. 10. Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue: - lavoro straordinario diurno (feriale): prime due ore.............................................. 22% ore successive............................................. 30% - lavoro straordinario notturno (feriale)...................... 50% - lavoro a turni avvicendati: diurno..................................................... 4% notturno................................................... 15% - lavoro notturno non compreso in turni avvicendati ........... 30% - lavoro in giorni festivi..................................... 50% - lavoro straordinario festivo................................. 60% - lavoro domenicale con riposo compensativo.................... 10% Le maggiorazioni in percentuale sopradette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge. Le percentuali suddette verranno calcolare sulla paga globale di fatto in essa compresa l'indennita' di contingenza, e la percentuale contrattuale di cottimo per i cottimisti. Compatibilmente con lo esigenze aziendali, saranno esonerati dal lavoro straordinario notturno e festivo gli operai che frequentano scuole serali o festive. Il trattamento retributivo degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e' il seguente: - intera retribuzione oraria contrattuale per le prime 8 ore di prestazione; - il 50% della retribuzione oraria contrattuale per ogni ora eccedente le 8 ore e fino ai limiti dell'orario normale di cui al presente articolo; - l'intera, retribuzione oraria contrattuale per ogni eventuale ora straordinaria, con la percentuale di maggiorazione relativa.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 9
Art. 9. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle aziende o agli operai regolati dal presente contratto. Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovra' essere prefissato. Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissato, l'operaio non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avra' diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 10
Art. 10. FESTIVITA' Sono considerate festivita': a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) l'anniversario della liberazione: 25 aprile; la festa del lavoro: 1 maggio; la fondazione della Repubblica: 2 giugno; il giorno dell'unita' nazionale: 4 novembre; c) Capo d'anno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; S. Giuseppe: 19 marzo; Lunedi di Pasqua: mobile; Ascensione: mobile; Corpus Domini: mobile; SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; Assunzione: 15 agosto Ognissanti: 1 novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre; d) la ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festivita' di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festivita' del S. Patrono di cui al punto d).
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 11
Art. 11. SOSPENSIONI DI LAVORO Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti previsti dai rispettivi articoli, non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti del presente contratto.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 12
Art. 12. INTERRUZIONI DI LAVORO E SOSPENSIONI In caso di interruzioni di lavoro sara' riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sara' corrisposta la retribuzione di fatto con facolta' per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo stati trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilita' dell'evento, sara' corrisposto il 75% della paga di fatto e dell'indennita' di contingenza per la prima giornata di sospensione; 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati non sara' dovuta alcuna retribuzione. Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende. In caso di sospensione dal lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le Organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'intera indennita' di anzianita', al l'indennita' sostitutiva del preavviso ed ai ratei maturati di ferie e gratifica natalizia.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 13
Art. 13. RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI In caso di riduzione di lavoro, la ditta compatibilmente con le esigenze tecniche, prima di ridurre il personale, procedera' alla ridizione dell'orario di lavoro ed alla formazione di turni.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 14
Art. 14. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, le quali converranno altresi' i limiti giornalieri ed il periodo di tempo entro il quale potra' essere effettuato il recupero stesso.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 15
Art. 15. TRASFERIMENTI Nel caso in cui l'Azienda trasferisca l'operaio da sito stabilimento all'altro sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con la Azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennita' di trasferimento, gli verra' corrisposta, se capo famiglia, una, somma pari a 210 ore d'intera retribuzione, se senza congiunti a carico una somma pari a 110 ore di intera retribuzione. Nel caso in cui l'Azienda inetta a disposizione dell'operaio nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'. Qualora in relazione ai trasferimento, l'operaio, per l'effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di fito, sempreche' questo sia stato denunciato all'arto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura, domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indenizzi, questi saranno a carico dell'Azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di anzianita', al preavviso, o alla relativa indennita' sostitutiva ed ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia; diversamente il trasferimento si intende revocato.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 16
Art. 16. TRASFERTA All'operaio in missione per esigenza di servizio, la azienda corrispondera', oltre alla normale retribuzione di fatto: a) rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) rimborso delle spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalita', quando la durata della missione obblighi l'operaio ad incontrare tali spese: rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione sempreche' siano autorizzate e comprovate; c) una indennita' di trasferta pari ai 35% della normale retribuzione giornaliera di fatto, comprensiva della contingenza. Tale indennita' non sara' dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 21 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennita' verra' corrisposta per tutta la durata della missione stessa. Nel caso in cui l'operaio venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori a un mese, la indennita' di cui alla lettera d) dopo il primo mese verra' corrisposta nella misura del 25%. La indennita' di cui alla lettera d) verra', corrisposta nella misura del 25% quando la frequenza deli viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna (es.: autista non adibito ad altre mansioni). Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, o nel corse della missione si rendesse necessario l'effettuazione di lavoro oltre il limite dell'orario normale giornaliero, che possa essere comprovato e giustificato, tale prestazione supplementare si considerera' come straordinario. La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 17
Art. 17. E FALLIMENTO DI AZIENDA TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'Azienda, non risolvono il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo che il cedente non provveda all'integrale liquidazione dell'operaio. In caso di fallimento, seguito da licenziamento dell'operaio, o in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, l'operaio avra' diritto, oltre al normale preavviso, all'indennita' di licenziamento e a quant'altro gli compete in base al presente contratto.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 18
Art. 18. CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI Il caso di interruzione del servizio per chiamata, alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D. L. 13 settembre 1946 n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303), a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'Azienda ai soli effetti dell'art. 42 sull'indennita' di licenziamento e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere di 6 mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto oltre che alla, conservazione del posto, al trattamento previsto. dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'operaio puo' essere considerato dimissionario.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 19
Art. 19 TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO In caso di assenza per malattia, l'operaio e' tenuto ad informare l'Azienda, entro 48 ore dall'inizio della malattia stessa, salvo impedimento giustificato. L'operaio sara' pure tenuto ad inviarle, il relativo certificato medico entro 6 giorni dall'inizio della malattia. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dal medico di sna fiducia. Verilicandosi l'interruzione del servizio per malattia od infortunio, sia professionale che non professionale, all'operaio non in prova verra' conservato il posto, senza interruzione dell'anzianita', per un periodo di: 1) mesi 7 per gli aventi anzianita' fino a 5 anni; 2) mesi 8 per gli aventi anzianita' oltre i 5 e fino ai 10 anni; 3) mesi 10 per gli aventi anzianita' oltre i 10 anni. L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso. Superato il termine della conservazione del posto, ove l'Azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' riconoscere all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di normale licenziamento, comprendendovi l'indennita' sostitutiva del preavviso. In difetto di cio', l'operaio potra' richiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a tutte le indennita': come sopra, eccettuata l'indennita' sostitutiva del preavviso. Qualora non si verifichi nessuno dei due casi sopraindicati, il rapporto di lavoro rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' agli effetti dell'indennita' di anzianita' dovuta per licenziamento o dimissioni. Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento economico di malattia ed infortunio, valgono le norme regolanti la materia. L'assenza per malattia o infortunio nei limiti di conservazione del posto di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo, non interrompe la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti (indennita' di anzianita' per licenziamento o dimissioni, ferie, gratifica natalizia, ecc.). Agli effetti del presente articolo e' considerata malattia. anche l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 20
Art. 20. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla [legge 26 agosto 1950 n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860) sulla tutela lisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni. Ove durante l'assenza dal servizio dovuta a gravidanza e puerperio sopravvenga malattia, si applicano le norme di cUi all'art. 19 del presente contratto, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, sempreche' dette norme risultino piu' favorevoli per l'operaia.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 21
Art. 21. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Tanto l'Azienda come l'operaio, sono tenuti all'osservanza delle nomine di legge e delle disposizioni emanate dagli Organi competenti relative alla. tutela dell'igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro. A titolo esemplificativo i locali di lavorazione devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai. L'organizzazione industriale stipulate raccomanda alle aziende di voler somministrare nel periodo estivo correttivi dissetanti, agli operai addetti a lavori che comportino temperature anormali.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 22
Art. 22. CONGEDO MATRIMONIALE All'operaio che contrae matrimonio verra' concesso un congedo retribuito di 10 giorni (80 ore di retribuzione globale di fatto) dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'Istituto di Previdenza Sociale o da quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali. Tale congedo non si computa nel periodo di ferie e di preavviso. L'indennita' di cui sopra a richiesta dell'interessato, sara' corrisposta in via anticipata, fermo restando per l'operaio l'obbligo di presentare alla ripresa del lavoro il documento comprovante l'avvenuto matrimonio.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 23
Art. 23. ASSENZE Tutte le assenze devono essere giustificate. Le assenza non giustificate potranno essere punite ai sensi dell'art. 39. Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo ai primo giorno di assenza, salvo comprovati motivi di impedimento.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 24
Art. 24. FERIE L'operaio che abbia una anzianita' di 12 mesi presso l'azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza dell'intera retribuzione, pari a: 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' da 1 a 7 anni compiuti; 14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' oltre i 7 anni e fino ai 15 anni compiuti; 16 giorni lavorativi (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' oltre i 15 anni e fino ai 20 anni compiuti 18 giorni lavorativi (pari a 141 ore) per gli aventi anzianita' oltre i 20 anni. Per i cottimisti dovra' essere fatto riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il periodo di ferie inizi o termini in domenica o festivita' infrasettimanale, tale giorno non verra' computato agli effetti del godimento delle ferie. Le festivita' infrasettimanali e nazionali, cadenti nel corso delle ferie, danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, in base all'art. 10. Non e' ammessa la rinuncia da parte dell'operaio al riposo annuale di cui ha diritto, salvo il caso che l'azienda - per giustificato impedimento dovuto ad esigenze di servizio - non sia, in grado di concederglielo; in tale evenienza l'azienda dovra' corrispondere all'operaio una indennita' sostitutiva pari all'intera retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute. In caso di ferie collettive o individuali all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianita'. Il periodo di preavviso non potra' essere considerato, come ferie. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, all'operaio spettera' il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a 15 giorni sara' considerata a questi effetti come un mese intero. Nel caso che l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede, come per l'eventuale ritorno nella localita' dove godeva le ferie stesse. Il pagamento delle ferie dovra' essere effettuato in via anticipata a chi ne fa richiesta.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 25
Art. 25. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda e' tenuta a corrispondere per ciascun anno, all'operaio considerato in servizio, in occasione dellaricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori alle 8 ore giornaliere, la gratifica sara' ragguagliata a 25 giornate della retribuzione giornaliera globale di fatto. Nel caso e di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianita' presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 26
Art. 26. PREMI DI ANZIANITA' Agli operai, all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianita' di servizio prestato presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1946, verra' corrisposto - una volta tanto - un premio di anzianita' nelle seguenti misure: - al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione (paga di fatto e contingenza); - al compimento del 20° anno: 200 ore di retribuzione (paga di fatto e contingenza). L'importo di detti premi e computato secondo la retribuzione (paga di fatto e contingenza) percepita dall'operaio all'atto della maturazione del diritto al premio. Resta confermato che, per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del precedente contratto 25 febbraio 1949, l'anzianita' dagli stessi maturata ai fini di cui sopra al 1 gennaio 1946, sara' riconosciuta in ragione del 70%, dell'anzianita' stessa. I premi sopradetti assorbono, fino a concorrenza, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende allo stesso titolo. L'anzianita' valida agli effetti del diritto di premio di anzianita', non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianita' pregressa.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 27
Art. 27. INDUMENTI DI LAVORO L'Azienda dovra' fornire gratuitamente agli operai, oltre agli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso, anche tute o grembiuli o vestaglie agli operai addetti: - alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi fluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura, all'argentatura, alla carbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati, alla saldatura e montaggio valvole, alla vetritatura a mano, alla sala macchine centrale (compressori pompe) alla sabbiatura, alla conduttura delle caldaie, all'officina produzione gas; - inoltre, ai tubisti addetti alla saldatura autogena ed altri addetti prevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie imbrattanti. La ditta provvedera' al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e mettera' gli operai in condizioni di poterli custodire e conservare. Per le lavorazioni oltre quelle specificate, le quali data la loro natura comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati gli indumenti stessi partecipando nella spesa relativa in ragione del 50%.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 28
Art. 28. UTENSILI E MATERIALE L'operaio ricevera' in consegna dalla Ditta gli utensili e i materiali occorrenti al disimpegno delle sue mansioni e ne rilascera' ricevuta. L'uso degli attrezzi di proprieta' dell'operaio dovra' essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro. In tal caso l'Azienda, corrispondera' all'operaio un compenso o indennita' per l'uso degli attrezzi stessi, da concordarsi fra datore di lavoro e operaio interessato. La ditta potra', in qualunque momento, sostituire con attrezzi propri quelli di proprieta' dell'operaio.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 29
Art. 29. CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEI MATERIALI L'operaio e' tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto e' affidato alla sua custodia. D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda. L'operaio rispondera' mediante trattenuta sul salario, delle perdite dei danni eventuali, che non derivino da uso o logorio, sempreche' siano - dopo regolare accertamento - a lui imputabili. L'operaio non potra' apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo superiore. In caso di inosservanza, la Direzione potra' rivalersi sul salario, per i danni arrecati al materiale.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 30
Art. 30. FORMA DI PRESTAZIONE DI LAVORO - RETRIBUZIONE La forma di prestazione del lavoro considerata nel presente contratto e' stabilita ad economia. Ove particolari caratteristiche di lavorazione lo consiglino, potra' essere effettuato il lavoro a cottimo sia individuale che collettivo, come potranno essere adottati premi di produzione secondo le necessita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire fra le parti interessate. Il guadagno minimo dell'operaio lavorante a cottimo non dovra' risultare inferiore all'8% oltre i minimi di paga contrattuali e per il periodo di lavoro normalmente considerato. Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto colla stessa tariffa - nei periodi sopra indicati - abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 8%. Agli operai ammessi alla lavorazione a cottimo dovranno essere comunicate per iscritto, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire ed il compenso unitario corrispondente. Stabilite che saranno le tariffe di cottimo, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate a meno che si verifichino modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro; in tale caso si procedera' alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione della variazione di tempo che le modifiche stesse avranno determinato. Il periodo di assestamento di cui sopra, potra' avere la durata massima di 3 quindicine. Per i cottimi di breve durata, dovra' intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi. Nel caso in cui un operaio lavorando a cottimo non riesca a conseguire il guadagno minimo previsto, di cui al 2° comma per ragioni indipendenti dalla sua volonta', o capacita', la retribuzione gli verra' integrata fino ai raggiungimento di detto minimo di cottimo. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia, nella medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempreche' rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale. Chiarimento a verbale Si intende cottimo anche il premio ad incentivo comunque denominato quando in conseguenza dell'organizzazione del lavoro l'operaio e' vincolalo all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione e' fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 31
Art. 31. APPRENDISTATO Possono essere assunti come apprendisti i giovani, che abbiano superato il quattordicesimo anno di eta' e non oltrepassato il ventesimo, allo scopo di acquisire la capacita' necessaria per diventare lavoratori qualificati mediante un addestramento pratico. Ai sensi dell'[art. 9 della legge 19 gennaio 1955 n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art9) per la disciplina dell'apprendistato, il periodo di prova avra' la durata di un mese. Scaduto detto periodo, senza che sia intervenuta disdetta, l'anzianita' di servizio dell'apprendista decorrera' dal giorno dell'assunzione. La durata dell'apprendistato viene fissata in: - anni 3 per gli uomini; - anni 1 per le donne. La retribuzione degli apprendisti resta convenuta come segue: per gli uomini: 1° semestre - 70% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente eta'; 2° semestre - 75% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente eta'; 3° semestre - 80% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente eta'; 4° semestre - 85% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente eta'; 5° semestre - 90% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente eta'; 6° semestre - 95% della paga dell'operaio qualificato di corrispondente eta'; per le donne: 1° trimestre - 75% della paga della prima categoria operaia di eguale eta'; 2° trimestre - 80% della paga della prima categoria operaia di eguale eta'; 3° trimestre - 85% della paga della prima categoria operaia di eguale eta'; 4° trimestre - 90% della paga della prima categoria operaia di eguale eta'. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dettate dalla [legge 19 gennaio 1955 n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25) e del relativo Regolamento.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 32
Art. 32. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le Organizzazioni contraenti convengono sulla necessita' di di dare impulso alla istruzione professionale, come mezzo per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo. Le Associazioni Territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando ve ne sia la possibilita' e necessita', alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria ed al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 33
Art. 33. PASSAGGIO DI MANSIONI L'operaio in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di salario. All'operaio che venga destinato a compiere mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, si dovra' corrispondere un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il salario percepito e quello minimo della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di un mese nel disimpegno delle mansioni superiori, avvera' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti nella nuova categoria, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per servizio militare di leva, malattia, ferie, infortunio, gravidanza e puerperio e quello di richiamo alle armi di durata non superiore ai sei mesi, nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione. All'oparaio al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria e il trattamento corrispondente alla mansione superiore; sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 34
Art. 34. TRATTAMENTO DEL PERSONALE FEMMINILE Alle operaie adibite a lavoro compiuto tradizionalmente da personale maschile, a parita' di lavoro e a parita' di capacita' e rendimento, sara' praticato il trattamento salariale previsto per il personale maschile.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 35
Art. 35. CONTEGGIO PAGA La paga sara' effettuata settimanalmente o quindicinalmente o per altri periodi, secondo le consuetudini locali, mediante l'apposita busta o altro stampato su cui saranno specificati oltre la ragione sociale della azienda i singoli elementi di competenza della retribuzione e le ritenute che la gravano. In tale documento dovranno inoltre essere indicati: il nome dell'operaio, la categoria di appartenenza e il periodo di paga a cui la retribuzione si riferisce. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza fra la somma pagata e quella indicata sulla busta paga, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro 5 giorni, affinche' l'Ufficio mano d'opera possa provvedere immediatamente alla regolarizzazione della differenza all'operaio interessato. Trascorso il periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nel periodo di paga successivo.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 36
Art. 36. MENSA Tenendo conto della varieta' delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennita' sostitutive finora corrisposte agli operai; salva la facolta' di eventuali accordi locali o aziendali.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 37
Art. 37. VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO Il lavoratore non puo' rifiutare la visita di invetario e la visita personale di controllo che, per ordine della ditta venga fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonche' la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento. Alle lavoratrici la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in un locale appartato con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 38
Art. 38. TRATTENUTE PER IL RISARCIMENTO DANNI I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati agli operai non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza. Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione percepita nel mese non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 39
Art. 39. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni del presente contratto, al regolamento interno ed alle altre norme potranno essere punite: 1) con una multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione; 2) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni; 3) con il licenziamento. Le multe saranno versate alle istituzioni, anche aziendali, di previdenza o assistenza a favore dei lavoratori. Le multe potranno essere inflitte all'operaio che: a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi b) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza; d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione; e) sia trovato addormentato; f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso; g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso; h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l'azienda ravvisi, per ragioni di sicurezza o di disciplina, l'opportunita' di stabilire il divieto di fumare; l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento. Nei casi di maggiore gravita' o di recidivita', la Direzione ha facolta' di infliggere la sospensione.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 40
Art. 40 LICENZIAMENTO PER PUNIZIONE Il licenziamento con l'immediata recessione del rapporto di lavoro, potra' avvenire: 1) con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non delle altre indennita', quando in tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla regolarita' del lavoro le quali, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 33 (provvedimenti disciplinari), non siano cosi' gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al punto 2). A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) danneggiamento colposo al materiale della fabbrica o al materiale di lavorazione; b) esecuzione senza permesso di lavori per proprio conto o di terzi, nei locali dell'azienda; c) rissa nello stabilimento fuori dai reparti di lavorazione, o rissa lieve nei reparti di lavorazione; d) abbandono arbitrario del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, controllo, custodia, fuori dei casi previsti al punito e) del seguente punto 2); e) assenza ingiustificata, oltre quattro giorni consecutivi o assenze ripetute per quattro volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguenti le ferie; f) condanna ad una pena detentiva comminata all'operaio con sentenza passata, in giudicato, per azione compiuta non in connesione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e che leda la figura morale dell'operaio; g) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'alt. 39 (provvedimenti disciplinari), quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo. 2) Con la perdita dell'indennita' di preavviso e dell'indennita', di anzianita', quando in tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) insubordinazione verso i superiori; b) furto nello stabilimento; c) trafugamento di schizzi e di disegni di macchine e di utensili o di documenti dello stabilimento; d) danneggiamento volontario al materiale ed agli impianti dell'azienda; e) abbandono arbitrario del posto di lavoro da cui possa derivare grave pregiudizio all'incolumita' delle persone o alla sicurezza degli impianti; f) rissa grave nell'interno dei reparti di lavorazione. All'operaio licenziato ai sensi del presente articolo, competono comunque i ratei maturati delle ferie, della gratifica natalizia.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 41
Art. 41. PREAVVISO Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 40, o le dimissioni dell'operaio stesso, possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: - sei giorni (48 ore) fino al quinto anno compiuto di anzianita' di servizio; - nove giorni (72 ore) oltre il quinto e fino al decimo anno compiuto di anzianita' di servizio; - dodici giorni (96 ore) oltre il decimo anno compiuto di anzianita' di servizio. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie. Per i permessi che venissero richiesti dall'operaio in preavviso, per la ricerca di nuova occupazione, interverranno accordi fra l'operaio e l'azienda in base ai criteri normalmente seguiti nell'azienda stessa. Il periodo di preavviso retribuito spetta in ogni caso all'operaio che all'atto del licenziamento, si trovi sospeso dal lavoro.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 42
Art. 42. INDENNITA' DI ANZIANITA' All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 40 sara' corrisposta un'indennita' di anzianita', calcolata come segue: a) per l'anzianita' maturata nella stessa azienda dal 7 aprile 1921 al 31 dicembre 1943: 3 giorni (24 ore) per ciascun anno compiuto di anzianita'; b) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1941 al 31 dicembre 1948; 4 giorni (32 ore) per ciascun anno di anzianita' da 1 fino a 19 anni compiuti; 5 giorni (40 ore) per ciascun anno di anzianita' oltre i 19 anni compiuti; c) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1949: 6 giorni (48 ore) per ciascun anno di anzianita' da 1 e fino a 6 anni compiuti; 9 giorni (72 ore) per ciascun anno di anzianita' oltre il 6° anno e fino a 12 anni compiuti; 11 giorni (88 ore) per ciascun anno di anzianita' oltre il 12° e fino a 18 anni compiuti; 15 giorni (120 ore) per ciascun anno di anzianita' oltre i 18 anni compiuti. Per il riconoscimento delle misure di cui ai comma b) e c) si terra' conto anche dell'anzianita' in precedenza maturata. L'indennita' verra' liquidata in base alla retribuzione globale di fatto in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Ai cottimisti, l'indennita' di anzianita' dovra' essere corrisposta facendo riferimento al guadagno medio realizzato nelle ultime due quindicine o nelle ultime quattro settimane. Nell'indennita' di anzianita' si dovra' tener conto anche della gratifica natalizia che verra' computata maggiorando l'indennita' stessa nella misura dell'8%. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni del mese. Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai singoli scaglioni, si e' inteso attenersi al principio di proporzionalita' sancito dall'[art. 2120 C. C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2120), mediamente favorendo le anzianita' piu' elevate.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 43
Art. 43. DIMISSIONI All'operaio dimissionario competono le seguenti percentuali dell'indennita' di anzianita': 1) 50% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 2 fino a 4 anni compiuti; 2) 75% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 4 e fino a 10 anni compiuti; 3) 100% per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni compiuti. L'intera indennita' di licenziamento e' dovuta anche nel caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di eta', per gli uomini e il 55° per le donne, o per infortunio o malattia o postumi consecutivi determinanti invalidita' dopo trascorso il periodo di conservazione del posto previsto dall'art. 19 del presente contratto, nonche' alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio. Per gli apprendisti il compimento del 2° anno di servizio agli effetti del trattamento di cui al punto 1°, deve essere computato dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 44
Art. 44. TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITA' E VECCHIAIA Ove l'operaio divenga comunque invalido (il compimento del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55° per le donne, costituisce presunzione di invalidita) avra' diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro provocato anche da dimissioni, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 45
Art. 45. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio l'indennita' di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado o in difetto ai testamentari. In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennita' predette sono attribuite, secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell'[art. 2122 C. C.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122) In riferimento alla preesistente situazione contrattuale della categoria, resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifica natalizia o le frazioni di essa, ed ogni altra competenza che sarebbe spettata all'operaio defunto in caso di normale licenziamento.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 46
Art. 46. RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovra' consegnare all'operaio, che ne rilascera' ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. Nel caso in cui l'Azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovra' rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 47
Art. 47. COMMISSIONI INTERNE Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati di impresa, si fa riferimento al vigente accordo interconfederale ed eventuali successivi accordi in materia.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 48
Art. 48. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 49
Art. 49. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli operai che sono membri di Organi direttivi confederali, della Federazione Nazionale di categoria e dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le Associazioni Territoriali degli Industriali, all'azienda da cui l'operaio dipende.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 50
Art. 50. NORME AZIENDALI Gli operai dovranno uniformarsi anche alle norme aziendali, sempreche' non comportino modifiche al presente contratto e non siano con esse in contrasto.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 51
Art. 51. NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere conclusa esclusivamente fra le Organizzazioni sindacali centrali degli Industriali e dei Lavoratori.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 52
Art. 52 RECLAMI E CONTROVERSIE Ferme restando le possibilita' d'intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti. In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali, per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 53
Art. 53. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dall'operaio.
CCNL del 25 novembre 1958 Regolamentazione operai-art. 54
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