DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1082

Type DPR
Publication 1960-07-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto l'accordo interconfederale 8 dicembre 1950 per la rivalutazione delle retribuzioni degli operai, degli appartenenti alle categorie speciali e degli impiegati dell'industria, stipulato tra la Confederazione Generale dell'industria italiana, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori e l'Unione italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 21 giugno 1956 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 19 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita' Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 8 dicembre 1950 per la rivalutazione delle retribuzioni degli operai, degli appartenenti alle categorie speciali e degli impiegati dell'industria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti,addi' 14 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 79 - VILLA

Accordo rivalutazione retribuzioni dei dipendenti dalle imprese industriali-art. 1

ACCORDO 8 DICEMBRE 1950 PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI, DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI E DEGLI IMPIEGATI DELLA INDUSTRIA Addi' 8 dicembre 1950. tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa assistito dal Segretario Generale avv. Mario Morelli e dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani; e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal Segretario Generale on.le Giuseppe Di Vittorio, dai Segretari on.le Fernando Santi e Renato Bitossi e dai Vice Segretari Luciano Lama e Domenico Bianco; la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI rappresentata dal Segretario Generale on.le Giulio Pastore, dal Segretario Sindacale on.le Luigi Morelli, dai Vice Segretari dott. Bruno Storti, Dott. Dionigi Coppo, dott. Amleto Mantegazza e dall'on.le Armando Sabatini; la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal dottor Renato Bulleri, dal sig. Arturo Chiari, (dal rag. Franco Novaretti, dal dott. Italo Viglianesi, dal dott. Raffaele Vanni; sotto gli auspici e con l'assistenza del Ministero del Lavoro; le parti: premesso che esse hanno concordemente riconosciuto la necessita' di addivenire ad un accordo di rivalutazione per gli impiegati, le categorie speciali ed operai dell'industria allo scopo di ristabilire tra le retribuzioni contrattuali degli scarti piu' equamente rispondenti al valore professionale delle singole categorie; dandosi reciprocamente atto che con l'accordo raggiunto esse hanno inteso addivenire ad una generale distensione dei rapporti sindacali ed aziendali, assicurando anche il rispetto dei contratti in vigore nelle loro condizioni regolamentari e retributive, al fine di realizzare la maggiore normalizzazione nell'andamento della produzione, nel comune interesse dell'azienda, dei lavoratori e del Paese; convengono quanto segue: Art. 1. RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI A) Operai. Le quote di rivalutazione per gli operai, che si aggiungono a quelle attualmente esistenti, sono stabilite nella seguente tabella (in lire giornaliere)

QUALIFICA Superiore ai 20 anni Da oltre 18 a 20 anni Da oltre 16 a 18 anni Fino a 16 anni

Per i settori tessili: | | | | | Specializzate A.............| 36 | 36 | 36 | - | Specializzate B.............| 32 | 32 | 32 | - | Qualificate 1ª categoria....| 30 | 30 | 30 | 24 | Qualificata 2ª categoria....| 16 | 16 | 16 | 12,80| Per i qualificati uomini dei settori tessili le quote dai 14 ai 16 anni sono di lire 30,80 per i qualificati di 1ª e 15,40 per i qualificati di 2ª. I minori di cui alla precedente tabella sono quelli che abbiano raggiunto la qualifica dell'operaio adulto al quale spettino le quote di rivalutazione, o che ne esplichino autonomamente le mansioni. Ai fini del loro computo nei vari istituti contrattuali, del ragguaglio orario, ecc. per le quote di cui sopra si seguiranno le norme relative alla indennita' di contingenza. Per i settori merceologici, i cui contratti di lavoro abbiano seguito criteri di classificazione degli operai diversi da quelli previsti nella tabella precedente, l'attribuzione delle singole qualifiche o categorie in ciascuna, di quelle indicate nella tabella stessa, sara' fatta a cura delle Organizzazioni sindacali che hanno stipulato i relativi contratti. Ove dette Organizzazioni riconoscano la esistenza di categorie operaie superiori agli operai specializzati, tali categorie superiori dovranno beneficiare di quote di rivalutazione almeno pari in cifra a quelle che risultassero eventualmente dovute alla categoria operai specializzati; a tali fini le Organizzazioni terranno presente quanto tra esse concordato in sede di applicazione dell'accordo 5 agosto 1949. B) Categorie speciali od intermedie. La tabella dei minimi di paga base per gli appartenenti alle categorie speciali o intermedie - in sostituzione di quella risultante dall'applicazione dell'accordo interconfederale 30 maggio 1947 e comprendente le quote di rivalutazione dell'accordo interconfederale 5 agosto 1949 - rimane come appresso stabilita: Parte di provvedimento in formato grafico Per i settori merceologici che abbiano convenuto, successivamente al 5 agosto 1949, un aumento del minimo tabellare o della quota di rivalutazione delle categorie speciali, per effetto dell'applicazione del presente accordo la differenza in cifra rispetto al precedente minimo interconfederale sara' aggiunta sul nuovo minimo, comune in misura non superiore a quella occorrente a mantenere lo scarto in cifra preesistente tra la 2ª categoria impiegati e la 1ª categoria speciale e la 3ª categoria A impiegati e la 2ª speciale, aumentato di 100 lire. C) Impiegati. La tabella dei minimi di stipendio base degli impiegati - in sostituzione di quella contenuta nell'accordo interconfederale 14 aprile 19.48 - rimane come appresso stabilita: Parte di provvedimento in formato grafico Per i settori merceologici che in sede di stipula del proprio contratto nazionale abbiano suddistinto la 1ª o la 2ª categoria in piu' classi o gradi, la ricostituzione dei nuovi minimi avra' luogo come segue: - per ciascuno grado avente il minimo tabellare corrispondente al vecchio minimo interconfederale verra' attribuito il nuovo minimo interconfederale. Per la seconda categoria, il minimo tabellare del grado superiore sara' ricostituito in modo da conservare proporzionalmente inalterate le distanze preesistenti nei riguardi dei minimi interconfederali della prima e della seconda categoria. Per la prima categoria invece il minimo tabellare del grado superiore sara' ricostituito mantenendo lo stesso scarto percentuale esistente nella tabella rispetto al grado inferiore della categoria stessa.

Accordo rivalutazione retribuzioni dei dipendenti dalle imprese industriali-art. 2

Art. 2. COORDINAMENTO CON LE SITUAZIONI RETRIBUTIVE SUPERIORI A) Operai. Sara' consentito l'assorbimento, mediante riduzione delle quote di rivalutazione, degli aumenti collettivi che siano stati concessi dalle aziende successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo interconfederale 5 agosto 1949 e che abbiano avuto effetto rivalutativo oppure che siano stati corrisposti in accordo sulla rivalutazione o comunque con espressa riserva di assorbimento. B) Impiegati 1. Nel caso in cui, per effetto di accordi locali o di formale provvedimento scritto aziendale, risultino concessi in coincidenza con l'applicazione dell'accordo 14 aprile 1948 o successivamente, e, per gli impiegati di 3ª categoria B, dal 1 gennaio 1948, aumenti collettivi sugli stipendi tali miglioramenti saranno assorbiti sino alla concorrenza della differenza tra i minimi fissati dall'accordo 14 aprile 1948 e quelli risultanti dalla tabella del presente accordo. 2. I superminimi di merito, riconosciuti dalle aziende o risultanti tali per le loro caratteristiche, saranno mantenuti in cifra assoluta e riportati sui nuovi minimi tabellari. 3. Ove sorga controversia circa la natura dei superminimi (cioe' se debbano essere considerati di merito oppure collettivi) in via transattiva ed al fine di eliminare ogni incertezza nell'applicazione dell'accordo, tali superminimi saranno assorbiti secondo i criteri di cui alle lettere seguenti: a) Per gli impiegati di 1ª categoria: le quote di superminimo, che siano pari od inferiori alla differenza tra il nuovo minimo e quello previsto dall'accordo 14 aprile 1948, si presumono per il 45 per cento del loro importo attribuiti a rivalutazione e come tali saranno assorbiti, mentre, per il rimanente 55 per cento, si presumono attribuiti a merito e come tali saranno riportati in cifra assoluta sul nuovo minimo tabellare di cui al presente accordo. Per i superminimi superiori alla differenza tra il nuovo ed il vecchio minimo la quota di assorbimento sara' ugualmente pari al 45 per cento della detta differenza tra il nuovo ed il vecchio minimo. b) Per gli impiegati di 2ª categoria: valgono le norme previste alla precedente lettera a), con la variante che le percentuali di assorbimento e di riporto dei superminimi, sempre nei limiti della differenza tra il nuovo minimo e quello precedente, restano fissate nei 40 per cento e nel 60 per cento. c) Per gli impiegati di 3ª categoria A e di 3ª categoria B la differenza tra il nuovo minimo e quello precedente sara' integralmente riportata in cifra assoluta sullo stipendio di fatto. 4. Per i settori merceologici che nei loro contratti abbiano suddistinto la 1ª e la 2ª categoria in piu' classi o gradi e che ricostituiscano nuovi minimi in base ai criteri di cui agli ultimi tre comma, lettera c), art. 1 il coordinamento con le situazioni retributive superiori avverra' con le seguenti modalita': a) per ciascun grado avente il minimo tabellare corrispondente al minimo interconfederale di 1ª e di 2ª categoria valgono rispettivamente le percentuali di assorbimento del 45 e del 40 per cento entro i limiti della differenza tra i nuovi e i vecchi minimi tabellari b) per la prima categoria superiore, la percentuale di assorbimento rimane fissata nel 45 per cento da applicarsi entro i limiti della differenza tra il nuovo e il vecchio minimo del grado stesso nel settore interessato; c) per il grado superiore della 2ª categoria invece, la percentuale di assorbimento sara' determinata, fra il 40 e il 45 per cento, con gli stessi criteri di proporzionalita' con cui viene ricostituito il nuovo minimo tabellare del grado superiore, e la nuova percentuale d'assorbimento cosi' determinata, verra' applicata entro i limiti della differenza tra il nuovo e il vecchio minimo del grado stesso nel settore interessato. C) Categorie intermedie o speciali. Si osservano, in quanto applicabili, le norme avanti previste per gli impiegati, rimanendo in particolare stabilito: a) che l'assorbimento opera nei riguardi delle quote di superminimo concesse in coincidenza o successivamente alla applicazione dell'accordo interconfederale del 5 agosto 1949; b) che per i casi regolati dal punto 3ª della lettera B, per gli intermedi di 1ª categoria le quote di superminimo, che siano pari o inferiori alla differenza tra il nuovo e il vecchio minimo, aumentato quest'ultimo della quota di rivalutazione di cui all'accordo interconfederale 5 agosto 1949, si presumono per il 40 per cento del loro importo attribuibili a rivalutazione e, come tali, saranno assorbite, mentre per il rimanente 60 per cento si presumono attribuibili a merito, e, come tali, saranno riportate in cifra assoluta sul nuovo minimo tabellare di cui al presente accordo. Per i superminimi superiori la quota di assorbimento sara' ugualmente pari al 40 per cento della detta differenza tra, il nuovo ed il vecchio minimo; c) per gli intermedi di 2ª categoria la differenza tra il nuovo minimo e quello precedente, aumentato della quota di rivalutazione di cui all'accordo interconfederale del 5 agosto 1949, sara' integralmente riportata in cifra assoluta sullo stipendio di fatto.

Accordo rivalutazione retribuzioni dei dipendenti dalle imprese industriali-art. 3

Art. 3. COORDINAMENTO CON LE SITUAZIONI CONTRATTUALI Le quote di rivalutazione non sono dovute ove siano gia' stati raggiunti accordi nazionali o territoriali che abbiano realizzato una rivalutazione della retribuzione pari o superiore a quella del presente accordo. Nel caso che la rivalutazione gia' realizzata, risulti inferiore, le parti che hanno stipulato i predetti accordi si incontreranno per il relativo conguaglio. Rapporti tra le retribuzioni operaie. Uomini: operaio specializzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 operaio qualificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 manovale specializzato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 manovale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Donne: 1ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 3ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rapporti tra le retribuzioni impiegatizie. 1ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 235 2ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 156 3ª categoria A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 117 3ª categoria B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 109 Per quei settori i cui rapporti sono inferiori a quelli delle tabelle di cui sopra, ma pari o superiori a quelli prebellici, l'esame della situazione si intende rinviato alle Associazioni nazionali di categoria. Ai soli fini comparativi della presente norma si intende per retribuzione il minimo contrattuale maggiorato dell'indennita' di caropane di lire 20 giornaliere e di una contingenza media giornaliera di lire 580 e si assumono convenzionalmente, per le quote di rivalutazione convenute col presente accordo, i rapporti di cui sopra, riferiti rispettivamente per gli uomini al manovale comune, per le operaie alla 3ª categoria e per gli impiegati e le impiegate alla 3ª categoria B. Per quelle categorie che non applicano i minimi interconfederali e che nel periodo pre-bellico avevano rapporti superiori a quelli medi di cui alla tabella che segue, la tabella A) dovra' essere proporzionalmente ricostituita, ai soli fini del presente articolo (ad esempio, supposto per un particolare settore un rapporto prebellico di 170 per lo specializzato rispetto al manovale contro 153 per lo specializzato dell'industria in genere, il nuovo rapporto da sostituire a quello di 125 della tabella A) sara' calcolato in base alla seguente formula: 170: 153 = X: 125. Rapporti tra le retribuzioni operaie. Uomini operaio specializzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 operaio qualificato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 manovale specializzato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 manovale comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rapporti tra le retribuzioni impiegatizie Uomini: impiegato di 1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 impiegato di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 impiegato di 3ª categoria A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 impiegato di 3ª categoria B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Restano ferme le disposizioni particolari previste nei singoli contratti per regolare il coordinamento dei contratti stessi con il presente accordo di rivalutazione. Per le categorie dei servizi pubblici che abbiano stipulato accordi successivamente a quello del 5 agosto 1949 l'applicabilita', o gli eventuali limiti di applicazione del presente accordo alle categorie stesse, sara' stabilita caso per caso, attraverso un esame delle singola situazioni da effettuarsi tra le Confederazioni con la partecipazione delle Associazioni interessate.

Accordo rivalutazione retribuzioni dei dipendenti dalle imprese industriali-art. 4

Art. 4. DECORRENZA Il presente accordo ha decorrenza dal 1 novembre 1950. DICHIARAZIONE A VERBALE All'art. 1 lett. B) categorie speciali. Nel fissare le quote di rivalutazione e le relative tabelle per le categorie speciali (o intermedie) non si e' inteso costituire alcun precedente per alcuna delle parti stipulanti a tutti gli effetti contrattuali. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO

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