DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1088
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo 1 gennaio 1950, e relative tabelle, per gli addetti all'industria, degli alimenti zootecnici, stipulato tra l'Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, la Federazione italiana Lavoratori; al quale, in data 1 settembre 1950, ha aderito la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visti:
- l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di Categoria degli impiegati e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia;
- l'accordo del 9 agosto 1955, per il conglobamento e riassetto zonale per i dipendenti dell'industria degli alimenti zootecnici;
allegati al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 del 12 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 gennaio 1950, relativo ai lavoratori addetti all'industria degli alimenti zootecnici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese degli alimenti zootecnici.
GRONCHI SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 70. - VILLA
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEL 1 gennaio 1950 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI ALIMENTI ZOOTECNICI Addi' 1 gennaio 1950, in Roma, tra L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA I PRODUTTORI DI ALIMENTI ZOOTECNICI rappresentata dal suo Presidente Conte Gerolamo Gaslini, assistito dal dott. Giorgio Mortari, Segretario dell'Associazione stessa, con la partecipazione dei sigg. avv. Renato Bertozzi, avv. Carlo Giovannini, dott. Oscar Trumpy, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Fausto Arioti, e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dai sigg. Tommaso Caberni e Franca Ferri, la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dai sig. Claudio Cruciani, la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI, rappresentata dal sig. Ettore Azzais, si e' stipulato il presente contratto nazionale di lavoro che disciplina i rapporti tra le aziende esercenti la industria degli alimenti zootecnici e i lavoratori in case occupati. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di Collocamento in conformita' alle norme di legge.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 3
Art. 3. DOCUMENTI Per essere assunto l'operaio dovra' presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro e certificato di cui all'art. 6 della Parte IV, Comune; 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4) stato di famiglia, se capo famiglia. Inoltre e' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovra' pure dichiarare la sua residenza impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre in ogni caso dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto. L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato o comunque non venga disdetto, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 5
Art. 5. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONI Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera' per iscritto all'operaio confermato in servizio 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3) il trattamento economico. Analoga comunicazione sara' fatta agli operai gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 6
Art. 6. VISITA MEDICA L'azienda potra', in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 7
Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza nei casi determinati dalle leggi in vigore.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 8
Art. 8. DONNE E FANCIULLI L'ammissione al lavoro, ed il lavoro delle donne e dei fanciulli, sono regolati dalle disposizioni di legge.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali ripartite in non piu' di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 10
Art. 10. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'articolo 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore e' concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 11
Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 6). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successivo alle ore 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 7). Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. TABELLA PER LE MAGGIORAZIONI N. 1 - Lavoro straordinario diurno.............................. 15% N. 2. - Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensati- vo)................................................... 25% N. 3. - Lavoro straordinario festivo oltre le 8 ore............. 30% N. 4. - Lavoro festivo eseguito nelle festivita infrasettimanali 0% N. 5. - Lavoro eseguito nelle festivita nazionali............... 25% N. 6. - Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni. 20% N. 7. - Lavoro straordinario notturno........................... 25% N. 8. - Lavoro notturno compreso in turni....................... 7% N. 9. - Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle ore 22................ 20% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base, piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza). Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore. Dichiarazione di parte a verbale. Nel caso in cui l'indennita' di contingenza sia totalmente conglobata nella paga base, ed in tale occasione e Confederazioni non determinino i criteri relativi all'adeguamento dalle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori si riservano di prospettare la particolare situazione della categoria in relazione alle percentuali di maggiorazione stabilite nei contratti integrativi del precedente contratto nazionale.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 13
Art. 13. GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI Si considerano giorni festivi: a) le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'articolo 12; b) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1) Capodanno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) San Giuseppe (19 marzo) 4) Lunedi di Pasqua (mobile); 5) Ascensione (mobile); 6) Corpus Domini (mobile); 7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8) Assunzione (15 agosto); 9) Ognissanti (1 novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) Natale (25 dicembre); 12) S. Stefano (26 dicembre); 13) Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per le festivita', infrasettimanali di cui al punto b) sara' corrisposta la normale paga di fatto (paga base, piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilite orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale. In caso di prestazione di lavoro in tali festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente comma, l'intera paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' contingenza).
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 14
Art. 14. FESTIVITA' NAZIONALI Si considerano come festivita' nazionali quelle riconosce per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 15
Art. 15. SOSPENSIONE DEL LAVORO La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita', quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 16
Art. 16. INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza, maggiore, e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso non superino i 60 minuti della giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 17
Art. 17. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 18
Art. 18. DETERMINAZIONE CATEGORIE Alla classificazione delle categorie degli operai verra' provveduto con accordo aggiuntivo al presente contratto.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 19
Art. 19. APPRENDISTATO, Le Associazioni stipulanti si riservano di provvedere alla eventuale regolamentazione dell'apprendistato mediante successivo accordo.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 20
Art. 20. PASSAGGIO DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non comporti una diminuzione di salario. All'operaio che sia destinato a compiere mansioni di categoria superiore alla propria dovra' essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito. Trascorso il periodo di 6 settimane lavorative e continuative nel disimpegno di mansioni di categoria superiore, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio a tutti gli effetti alla categoria superiore salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Nel caso in cui la ditta ritenga necessario procedere a passaggi di categoria di operai in servizio, l'effettivo esercizio di mansioni superiori per un periodo eccedente le 6 settimane di cui al comma precedente, costituira' a parita' di meriti titolo di precedenza. L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene. L'operaio che esplichi con carattere di continuita' piu' mansioni corrispondenti a categorie diverse verra' assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 21
Art. 21. DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parita' di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
C.C.N.L. addetti industria alimenti zootecnici Parte I-art. 22
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