DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1089
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto nazionale di lavoro 24 settembre 1959, e relative tabelle, per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria delle conserve animali, stipulato tra la Associazione fra gli Industriali delle Conserve Animali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione fra gli Industriali delle Conserve Animali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al contratto predetto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 52 del 12 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto nazionale di lavoro 24 settembre 1959, relativo ai lavoratori delle aziende esercenti l'industria delle conserve animali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate e allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle conserve annuali.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 75. - VILLA
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DEL 24 SETTEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ANIMALI Addi' 24 settembre 1959, in Roma, presso la Sede della Confederazione Generale dell'industria italiana tra l'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLE CONSERVE ANIMALI (A.I.C.A.) rappresentata dal proprio Presidente comm. Luigi Santambrogio con l'intervento dei signori comm. Levoni, dott. Montorsi, comm. Boccalatte, professoressa Bordon, sig. Coppi, avv. Ferrari, dottore Lazzarini, comm. Tanzini, rag. Tonarelli, dott. Zacchi, assistiti dall'avv. Gianni Gardi Direttore della Associazione, dal dott. Giacinto De Marco, dal dott. Bolondi della Associazione degli Industriali di Reggio Emilia, dal dott. Orlandini. dell'Unione Industriale Parmense, nonche' dal dott. Giovanni Cristina dell'Associazione industriale Lombarda, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana nella persona del dott. Mario Rossi e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.L.A.), rappresentata dal Segretario generale sig. Peppino D'Aglio, dai Segretari Nazionali Vincenzo Ansanelli e Orfeo Mannocci e dai signori: Edoardo Panini e Carlo Tedeschi del Comitato Esecutivo Nazionale, Giovanni Rossi, Pompeo Baracchi, Valenzio Severi, Giulio Gambarelli, Quinto Masina, Nellusco Casi, Tito Franci, Azzolini, Claudio Bagnoli, Aro Bonetti, Silvano Contrasti, Ermes Malaguti, Nando Paradisi, Carlo Farina, Romolo Dini, Lorenzo Simoni, Mora, e la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A. - CISL) rappresentata dal Segretario generale Ugo Zino, dai Segretari nazionali Giuseppe Motta e Ubaldo Biondi e da Mario Bianchi, Achille Pomini, Angelo Corbetta, Gino Villa, Carlo Resana, Riccardo Rigamonti, Remo Campani, William Gozzi, Umberto Silvestri e Artemio Botti e UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario nazionale signor Ferruccio Bigi, dai signori Vinicio Carrazzani, Nemore Molinari, Antonio Malmusi e dal dott. Titano Bigi, Addi', 24 settembre 1959, in Roma, presso la Confederazione Generale dell'Industria italiana si sono incontrati l'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLE CONSERVE ANIMALI (A.I.C.A.) rappresentata dal proprio Presidente comm. Luigi Santambrogio con L'intervento dei signori comm. Levoni, dott. Montorsi, comm. Boccalatte, professoressa Bordon, sig. Coppi, avv. Ferrari, dottore Lazzarini, comm. Tanzini, rag. Tonarelli, dott. Zucchi, assistiti dall'avv. Gianni Gardi Direttore della Associazione, dal dott. Giacinto De Marco, dal dott. Bolondi della Associazione degli Industriali di Reggio Emilia, dal dott. Orlandini dell'Unione Industriale Parmense, nonche' dal dott. Giovanni Cristina dell'Associazione industriale Lombarda, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Mario Rossi e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal suo reggente sig. Amedeo Giarrizo assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.) nella persona del Segretario Confederale sig. Verledo Guidi; si e' stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti l'industria delle Conserve Animali ed i lavoratori in esse occupati. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformita', delle norme di legge.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 3
Art. 3. DOCUMENTI Per essere assunto l'operaio dovra' presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro e certificato di cui all'articolo 6 della Parte IV, Comune; 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4) stato di famiglia se capo famiglia. Inoltre e' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovra' pure dichiarare la sua residenza impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre in ogni caso dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro la azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato o comunque non venga disdetto, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 5
Art. 5. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera' per per iscritto agli operai confermati in servizio: 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidate; 3) il trattamento economico. Analoga comunicazione sara' fatta agli operai gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che l'operaio non puo' rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall'art. 20 (passaggio e cumulo di mansioni).
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 6
Art. 6. VISITA MEDICA L'azienda potra', in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da porte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 7
Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie o ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' familiari e sempreche' questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 8
Art. 8. DONNE E FANCIULLI L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge. In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'art. 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce. (1)
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 10
Art. 10. TRATTAMENTO DEGLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'. Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla [legge 15 marzo 1923 n. 692](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-03-15;692). Qualora con lo svolgimento di piu' mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all'art. 9 del presente contratto. Agli effetti della contingenza sara' riconosciuta la corresponsione della intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto ore fino al limite massimo dell'orario normale di cui all'articolo 9 del Contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario. Qualora gli autisti dovessero compiere anche operazioni di carico e scarico, verra' determinata fra le parti una indennita' particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro. Le indennita' di cui al presente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 3 del presente articolo.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 11
Art. 11. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore e' concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 12
Art. 12. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 13
Art. 13. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nel limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6). Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Tabella delle maggiorazioni: 1) Lavoro straordinario diurno .............. 30% 2) Lavoro festivo (domenica o giorno di ripo so compensativo).......................... 40% 3) Lavoro straordinario festivo oltre le ore otto...................................... 55% 4) Lavoro eseguito nelle festivita nazionali 40% 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non com preso in turni............................ 35% 6) Lavoro straordinario notturno............. 45% 7) Lavoro a turni notturni................... 15% 8) Lavoro straordinario dei turnisti in ag giunta al lavoro notturno di 8 ore inizia to alle 22................................ 35% 9) Lavoro notturno festivo................... 43% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base, eventuali aumenti di merito, contingenza, indennita' speciale). Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 14
Art. 14. GIORNI FESTIVI, FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 13; b) le festivita' del: 1) 25 aprile (Anniversario della Liberazione); 2) 1 maggio (Festa del Lavoro); 3) 2 giugno (Fondazione della Repubblica; 4) 4 novembre (Giorno dell'Unita' Nazionale); c) le seguenti festivita' infrasettimanali; 1) Capodanno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Lunedi di Pasqua (mobile); 5) Ascensione (mobile); 6) Corpus Domini (mobile); 7) S.S. Pietro e Paolo (29 giugno); 8) Assunzione (15 agosto); 9) Ognissanti (1 novembre)10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) Natale (25 dicembre); 12) S. Stefano (26 dicembre). Per il trattamento delle festivita' di cui ai punti b) e e) valgono in norme di legge. d) Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per la festa del S. Patrono, qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale qualora non fosse intervenuta la festivita' del S. Patrono. In caso di prestazione di lavoro nella festivita' del S. Patrono sara' corrisposta, oltre alla retribuzione di cui sopra, la intera retribuzione - indennita' di contingenza compresa - per le ore lavorate come in giorni feriali, cioe' senza maggiorazione di lavoro festivo. Nei casi di assenza dal lavoro, dovuta ai malattia od infortunio, gravidanza o puerperio, nel giorno festivo del S. Patrono l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 15
Art. 15. SOSPENSIONE DEL LAVORO La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita' quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a tutti gli effetti entro i limiti del presente contratto.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 16
Art. 16. INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzione di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 17
Art. 17. RECUPERI E amesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi e quello in cui e' avvenuta la interruzione.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 18
Art. 18. DETERMINAZIONE CATEGORIE Per la esatta classificazione delle categorie degli operai, si fa riferimento alle relative tabelle, che formano parte integrante del presente contratto (v. Parte V Accordo aggiuntivo).
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 19
Art. 19. APPRENDISTATO E' apprendista colui che viene assunto in eta' fra i 14 ed i 18 anni per acquistare la capacita' necessaria per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio pratico ed una preparazione teorica. E' consentita l'assunzione di tale personale come apprendista fino ad una eta' massima di anni 20. Per gli apprendisti che abbiano gia' effettuato in periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato cosi' compiuto verra' computato ai fini della durata dell'apprendistato stesso, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi. Nel caso il cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a chiamata alle armi per servizio militare di leva ferme restando le norme di cui all'art. 35) la interruzione stessa sara' pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva. I giovani sono ammessi all'assunzione in qualita' di apprendista fino alla eta' massima sopra indicata salvo che non risulti applicabile il comma precedente. La durata dell'apprendistato non puo' superare i tre anni. L'apprendista di eta' superiore ai 17 anni, che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova d'arte ed, in caso di risultato positivo, avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria. Il datore di lavoro ha il dovere: a) di curare, o di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista; b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che e' oggetto dell'apprendistato; c) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari purche' frequenti i corsi per la sua formazione professionale, ai sensi degli [articoli 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art16) e [17 della legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art17) sulla disciplina dell'apprendistato.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 20
Art. 20. PASSAGGIO DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purche' cio' non comporti una diminuzione di salario. All'operaio che sia destinato a compiere mansioni di categoria superiore alla propria dovra' essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito. Trascorso il periodo di 6 settimane lavorative e continuative nel disimpegno di mansioni di categoria superiore, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. Nel caso in cui la ditta ritenga necessario procedere a passaggi di categoria di operai in servizio, l'effettivo esercizio di mansioni superiori per un periodo eccedente le 6 settimane di cui al comma precedente, costituira', a parita' di meriti, titolo di precedenza. L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene. L'operaio che esplichi con carattere di continuita' piu' mansioni corrispondenti a categorie diverse verra' assegnato alla categoria corrispondente alla mansione prevalente.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 21
Art. 21. DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parita' di condizioni, di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 22
Art. 22. PREMI DI ANZIANITA' Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1-1-1944, verra' corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianita' nelle seguenti misure: - al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione globale; - al compimento del 20° anno: 250 ore di retribuzione globale. L'importo di detti premi e' computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. Ai fini del computo delle anzianita' pregresse al 31 gennaio 1944, agli effetti della maturazione dei premi di cui al presente articolo in armonia, con quanto previsto dal precedente C.C.N 12 marzo 1949, si stabilisce che le anzianita' comunque risultanti residue alla data del 31 dicembre 1943 (intendendo come tali quelle che per non aver raggiunto i termini previsti per la maturazione dei premi non sono state liquidate) saranno computate nella misura del 50% e si aggiungeranno alle anzianita' che maturano successivamente al 1 gennaio 1944. Vedi prontuario per il pagamento dei premi di anzianita' - allegato n. 1. Comunque il cumulo dei premi di anzianita' previsti dal presente articolo e di quelli di cui al 3° comma del l'art. 22 del Contratto Nazionale 12-3-1949 non potra' superare per ogni operaio le 375 ore. Chiarimento a verbale Le parti danno atto che l'anzianita' valida agli effetti del diritto al premio di anzianita' non deve essere stata interrotta da risoluzioni del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda con riconoscimento di anzianita' pregressa.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 23
Art. 23. MODALITA' DA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni sara' effettuato secondo le consuetudini dell'azienda mediante buste o altri stampati individuali, sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le eventuali ritenute, indicando il periodo di paga cui si riferiscono. Di eventuale cambiamento delle modalita' consuetudinarie di pagamento l'azienda dara' congruo preavviso. Nel caso che il pagamento non avvenga, settimanalmente gli operai avranno un acconto settimanale corrispondente a circa il 90 per cento della retribuzione maturata. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento. Gli eventuali errori di pura contabilita' dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione, affinche' il competente Ufficio possa provvedere all'immediato conguaglio delle differenze. Trascorso tale periodo di tre giorni, le differenze saranno accreditate sul conto relativo al periodo successivo. In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, all'operaio dovra' essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 24
Art. 24. FERIE L'operaio che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione complessiva (paga base, piu' aumento di merito, piu' contingenza piu' indennita' speciale, piu' eventuale indennita' di mensa) nella misura di: dal 1° al 7° anno compiuto di anzianita' 12 giorni; dall'8° al 15° anno compiuto di anzianita' 14 giorni; dal 16° al 19° anno compiuto di anzianita' 16 giorni; oltre il 20° anno compiuto di anzianita' 18 giorni. Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alla ferie per l'anno precedente. I giorni festivi di cui all'art. 14 ricorrenti nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie e pertanto o si fara' luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale, oppure al pagamento del relativo trattamento. L'epoca delle ferie sara' stabilita di comune accordo, secondo le esigenze del lavoro. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sara' effettuato in via anticipata a chi ne fara' richiesta. Qualora l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie stesse. Il periodo di preavviso non potra' essere considerato come periodo di ferie. In caso di ferie collettive e in caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non avra' maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianita' maturata. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero. Non e' ammessa la rinuncia alle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verra' risarcito con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 25
Art. 25. GRATIFICA NATALIZIA In occasione del Natale gli operai avranno diritto alla corresponsione di una gratifica di ammontare pari a 200 ore di retribuzione globale di fatto, da pagarsi qualche giorno prima della ricorrenza. Per retribuzione globale di fatto deve intendersi la paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' la indennita' di contingenza, piu' indennita' speciale, piu' eventuale indennita' di mensa; per gli operai retribuiti ad incentivo si fa, riferimento ai guadagno medio dell'ultimo trimestre. Nel caso di inizio o di cessazione dei rapporto di lavoro nel corso dell'anno gli operai avranno diritto alla corresponsione di un dodicesimo di gratifica per ogni mese di servizio, arrotondando ad un mese le frazioni superiori a 15 giorni.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 26
Art. 26. TRASFERTE Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sara' rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalita', liquidato in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari tra le parti interessate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. Qualora il datore di lavoro richieda, esplicitamente all'operalo delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, di cui all'art. 9, tali prestazioni saranno retribuite come straordinarie. L'importo approssimativo delle spese di cui ai primo comma dovra' essere anticipato dal datore di lavoro all'operaio salvo conguaglio, alla fine della trasferta. Dichiarazione a verbale Il presente articolo non si applica al personale viaggiante addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, il cui trattamento sara' concordato in sede aziendale.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 27
Art. 27. TRASFERIMENTI All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa Ditta e sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo - previamente concordalo con l'azienda - della spesa per mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennita' di trasferimento gli verra' corrisposta: se capo famiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione; se senza congunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'. Qualora in relazione al trasferimento, l'operaio, per l'effetto della anticipata risoluzione del contratto di affitto - sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alla indennita' di licenziamento, al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, alle ferie ed alla gratilica natalizia maturate.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 28
Art. 28. INDENNITA' DI BICICLETTA Il datore di lavoro corrispondera' all'operaio che su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennita' mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 29
Art. 29. PRESTITI Quando si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potra' rivolgersi alla Direzione dell'azienda per la concessione di in prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovra' essere restituito con le modalita' concordate dalle parti interessate con ritenute settimanali normalmente corrispondenti al 10 per cento del prestito stesso. Non e' ammessa la richiesta di prestiti o anticipi di qualsiasi natura se prima non e' stato estinto il prestito precedente.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 30
Art. 30. PERMESSI Il datore di lavoro potra' concedere agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianita'. Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 31
Art. 31. CONGEDO MATRIMONIALE In caso di matrimonio di operai di ambo i sessi; si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge. Il congedo matrimoniale, retribuito in virtu' di tali disposizioni, sara' prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo fra le parti e sempreche' le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congelo senza retribuzione. Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 32
Art. 32. MATERNITA' Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla [legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860), modificata dalla [L. 23 maggio 1951, n. 394](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-05-23;394).
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 33
Art. 33. MALATTIA ED INFORTUNI NON SUL LAVORO L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore, salvo casi di giustificato impedimento. Alla comunicazione fara' seguito l'invio del certificato medico di prima visita. L'azienda potra' far controllare lo stato di malattia in ogni sua fase da un medico di sua fiducia. Per il periodo di assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni nella misura e per la durata prevista dal competente istituto e dalle disposizioni vigenti per gli assegni familiari, avra' diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell'anzianita' relativa a tutti gli effetti fino ad un termine massimo di: - mesi 6 per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 5 anni compiuti; - mesi 8 per gli operai con anzianita' ininterrotta da 5 a 15 anni compiuti; - mesi 10 per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre 15 anni compiuti. Trascorso il termine massimo sopra precisato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della infermita' o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro potra' essere risolto con la liquidazione delle indennita' relative come in caso di licenziamento (compreso il preavviso). L'operaio che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si ripresenta al lavoro sara' considerato dimissionario. Chiarimento a verbale La conservazione del posto per gli operai stagionali 6 limitata al periodo massimo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per malattia o per infortunio non sui lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 34
Art. 34. INFORTUNI SUL LAVORO Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovra' essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto, il quale provvedera' affinche' sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Durante la degenza dovuta a causa di infortunio lo operaio avra' diritto alla conservazione del posto per i periodi previsti dall'art. 33 (Malattia ed infortuni non sul lavoro). Resta peraltro convenuto che la conservazione del posto sara' esclusa per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore. L'operaio che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario. Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia piu' in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminera' l'opportunita', tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacita' lavorative. In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto della liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria. Gli operai infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge. Chiarimento a verbale La conservazione del posto per gli operai stagionali eventualmente infortunati sul lavoro e' limitata al periodo di quattro mesi. Ai fini di tale computo le assenze per infortunio sul lavoro sono cumulabili nell'anno solare.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 35
Art. 35. CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, per l'operaio che abbia almeno tre mesi di anzianita', e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro. Il tempo trascorso in servizio militare e' computato al soli effetti della Indennita' di anzianita'. Al termine del servizio militare per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo l'operaio, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in caso contrario l'operaio si intendera' dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 36
Art. 36. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'articolo 44 o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: giorni 6 (48 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta fino a 4 anni compiuti; giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianita' ininterrotta oltre i 4 anni compiuti. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini, deve corrispondere alla altra una indennita' pari all'importo della paga normale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla paga normale di fatto per il periodo di preavviso da questi non dato o non compito. A tutti gli effetti del presente contratto il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianita'. L'azienda potra' esonerare l'operaio dalla prestazione dal lavoro, corrispondente la paga normale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 37
Art. 37. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento esclusi i casi previsti dall'art. 44, da' diritto all'operaio di percepire una indennita' - ragguagliata alla retribuzione globale di fatto - nella seguente misura: a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianita' fino ai 50 anno compiuto; b) giorni 10 (80 ore) dal 60 al 10° anno compiuto; c) giorni 12 (96 ore) dall'11° al 18° anno compiuto; d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto. L'indennita' di cui sopra si applica per l'anzianita' maturata posteriormente al 31 dicembre 1947; l'anzianita' gia' maturata a tale data verra' peraltro calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennita' di cui ai punti: a), b), e) e d) del presente articolo. Per l'anzianita' maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungera' al numero di giorni previsti dal contratto nazionale di categoria, in vigore prima del contratto stipulato il 12 marzo 1949, mezza giornata per ogni anno di anzianita'. L'indennita' di licenziamento e' frazionabile a mese. Agli effetti del presente articolo la retribuzione e' composta del salario di fatto, dalla indennita' di contingenza e da ogni altro elemento a carattere determinato e continuativo in atto alla cessazione del rapporto, oltre al rateo della gratifica natalizia.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 38
Art. 38. DIMISSIONI In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente; 1) il 50 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni compiuti salvo quanto detto al successivo comma; 2) il 75 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni compiuti; 3) il 100 per cento per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni compiuti. Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto 1° l'operaio dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto 30 e' dovuto anche ai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 39
Art. 39. CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro dovra' corrispondere agli aventi diritto, a norma delle disposizioni del [Codice civile (articolo 2122](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122)) quanto sarebbe spettato all'operaio in caso di licenziamento, compreso il preavviso.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 40
Art. 40. REGOLAMENTO DI FABBRICA La disciplina del lavoro sara' regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di fabbrica), che dovra' essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potra' contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente contratto.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 41
Art. 41. DISCIPLINA AZIENDALE L'operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto nell'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare. In armonia con la dignita' personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'. L'azienda avra' cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio e' tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessita'.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 42
Art. 42. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravita' e della loro recidivita'. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all'art. 40 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione; c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro; d) licenziamento ai sensi dell'art. 44.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 43
Art. 43. AMMONIZIONE - MULTA - SOSPENSIONE Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza gia' punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza. In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione l'operaio: 1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilita' a richiederla; 2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione; 3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza; 4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarita' dell'andamento del macchinario stesso; 5) che sia trovato addormentato; 6) che fumi nei locali ove ne e' fatto espresso divieto; 7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento; 8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l'operaio verra' inoltre allontanato; 9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreche' il litigio non assuma carattere di rissa; 10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreche' si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza; 11) che occulti scarti di lavorazione; 12) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda; 13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreche' gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione piu' grave in relazione alla entita' o alla gravita' o alla abituale recidivita' dell'infrazione. L'importo delle multe non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua malattia.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 44
Art. 44. LICENZIAMENTO PER CAUSE DISCIPLINARI Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potra' essere inflitto per le mancanze piu' gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi: a) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non della indennita' di licenziamento: 1) rissa o vie di fatto nello stabilimento; 2) assenza ingiustificata per tre giorni Consecutivi, o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie; 3) gravi offese verso i compagni di lavoro; 4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza; 5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazione e timbrature di schede; 6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12 dell'art. 43; 7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti; b) senza preavviso e senza indennita' di licenziamento: 1) furto; 2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda; 3) danneggiamento volontario di impianti e di materiali; 4) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione; 5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici; 6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda; 7) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza; 8) concorrenza sleale; 9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose; 10) insubordinazione grave verso i superiori. Chiarimento a verbale. Resta inteso che le disposizioni di cui al punto 12 dell'art. 43 e 6 dell'art. 44-a, riguardano la consumazione dei prodotti o merci nei reparti di lavorazione, confezione o custodia cui il dipendente che commetta la mancanza e' addetto. L'asportazione dei prodotti o merci da parte di dipendenti addetti ad un reparto diverso da quello in cui viene effettuata la lavorazione, la confezione, o la custodia del prodotto stessi rientra invece nella disposizione di cui al punto 1, dell'art. 44-b.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 45
Art. 45. TUTELA IGIENICA DEI LAVORATORI Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 46
Art. 46. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Lo organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessita' di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 47
Art. 47. UTENSILI DI LAVORO L'operaio ricevera' dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sara' responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovra' essere messo in condizione di poterli conservare. Qualora l'operaio dovesse usare utensili di sua proprieta' per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, ricevera' una indennita' da concordarsi direttamente fra le parti.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 48
Art. 48. SPOGLIATOI Nell'azienda dovra' essere adibito a spogliatoio un locale adatto. Questo locale dovra' rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo consentano, metteranno a disposizione degli operai degli armadieri in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 49
Art. 49. VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale all'uscita dello stabilimento. Le visite personali devono essere effettuate da personale a cio' debitamente incaricato e saranno eseguite individualmente in forma appartata: per le donne, con l'intervento esclusivo di personale femminile.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 50
Art. 50. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono corredate ed inscindibili fra loro e non si cumulano alcun altro trattamento. Ferma la inscindibilita' di cui sopra le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali piu' favorevoli, che dovranno essere mantenute ad personam anche se derivanti da accordi, aziendali o locali, i quali vengono sostituiti dal presente contratto.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 PREMI DI ANZIANITA' OPERAI Parte di provvedimento in formato grafico
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 1
Art. 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32, 1° e 2° comma del concordato 23 maggio 1946 per l'Italia centro-meridionale e articoli 31, 32 e 33 del concordato 27 ottobre 1946 per l'estensione alle province dell'Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedi - gia' chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli intermedi e' regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a chi il lavoratore viene assegnato.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 3
Art. 3. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui al successivo art. 16. si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salvo pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamemto.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio del lavoratore e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Tale periodo non e' protraibile ne' rinnovabile. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro puo' essere chiesta da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, ne' indennita' e il lavoratore avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provvede alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso sara' computato a gli effetti dell'anzianita'. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 5
Art. 5. RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE OPERAIA Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione. In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione degli operai; affissione contratti; documenti; visita medica; donne e fanciulli; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festivita' infrasettimanali; festivita' nazionali; recuperi, passaggio di categoria e cumulo di mansioni: donne adibite a lavori maschili; trasferte; trasferimenti; indennita' di bicicletta; prestiti; permessi; maternita'; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione; multa; sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili di lavoro; istruzione professionale; visite d'inventario visite personali; inscindibilita' delle disposizioni di contratto.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 6
Art. 6. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE Per quanto riguarda la corresponsione della retribuzione mensile (ivi compresa l'indennita' di contingenza) si fa riferimento all'art. 15 della parte impiegati.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 7
Art. 7. MINIMI DI RETRIBUZIONE MENSILE PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE INTERMEDIE I minimi mensili contrattuali in vigore dal 1 settembre 1959, risultano dalle apposite tabelle allegate.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 8
Art. 8. FERIE Il lavoratore intermedio che abbia una anzianita' di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga base, eventuali aumenti di merito, contingenza, indennita' speciale, eventuale indennita' di mensa) non inferiore a: In caso di anzianita' di servizio: fino a 5 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . giorni 13 lavorativi da oltre 5 fino a 14 anni. . . . . . . . . . . . giorni 16 lavorativi da oltre 14 fino a 20 anni . . . . . . . . . . . giorni 18 lavorativi oltre i 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . giorni 22 lavorativi Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi: nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore. Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'annata il lavoratore non in prova, ha' diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' avere luogo durante il periodo di preavviso.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 9
Art. 9. PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO In caso di passaggio da operaio ad intermedio, l'interessato avra' diritto alla indennita' di licenziamento che gli compete in base alle norme della allegata regolamentazione operaia e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica. Tuttavia, ai fini, dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla presente regolamentazione che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda (con esclusione di quanto riguarda l'indennita' di anzianita' per la quale e' prevista apposita regolamentazione) all'intermedio sara' computata una maggiore anzianita' convenzionale pari al 33 per cento (del servizio prestato presso la stessa azienda con qualifica di operaio. Il passaggio si considera anche iniziato ex novo con la qualifica di intermedio ai particolari effetti degli aumenti periodici di anzianita'. Per gli operai che, successivamente al 1 marzo 1949 vengano passati alla qualifica di intermedio, e nel cui confronti si interrompa quindi il decorso del primo o del secondo decennio di continuato servizio come operaio, necessario per la concessione del primo o del secondo premio di anzianita', a norma dell'art. 22 dell'allegata regolamentazione per gli operai, ma che abbia compiuto, rispettivamente almeno 5 anni di anzianita' quale operaio (agli effetti del premio) e 15 anni (per il secondo premio) si procedera' come segue: a) si determinera' l'entita' del premio alla data del passaggio di categoria calcolandola in base alla retribuzione percepita alla data dell'anzidetto passaggio e in relazione agli anni di servizio prestato fino a tale data; b) l'ammontare come sopra determinato sara' pero' liquidato - in relazione alla natura specifica dell'istituto del premio di anzianita' agli operai - al compimento del 10° o del 20° anno di anzianita' di servizio complessivo nell'azienda sia in qualita' di operaio che in quella di intermedio. Norma transitoria per l'applicazione del presente articolo. - Ai lavoratori che al 1 marzo 1949 sia gia' attribuita la qualifica di intermedio qualora abbiano presso la stessa azienda acquisito una anzianita' di servizio in qualita' di operai che avrebbe dato loro diritto alla concessione del premio di anzianita' previsto dall'art. 22 della regolamentazione operaia, l'anzianita' stessa sara' calcolata ai fini della concessione del premio con le stesse modalita' avanti stabilite per coloro che passano alla categoria di intermedio successivamente al 1 marzo 1949. Resta esclusa da ogni calcolo relativo all'anzianita' di servizio ai fini della concessione del premio di anzianita', l'anzianita' di servizio per la quale il lavoratore abbia diritto agli aumenti periodici di anzianita' previsti dall'art. 22 della regolamentazione operaia. Chiarimento a verbale Resta inteso che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del compimento del 10° o del 20° anno di anzianita' l'indennita' di cui sopra non dovra' essere corrisposta non essendosi in maturata l'anzianita' necessaria per il diritto al premio.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 10
Art. 10. PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considera assistito ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento: a) agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad 1/5 della precedente anzianita' maturata presso l'azienda; b) agli effetti delle ferie e della malattia di una maggiore anzianita' convenzionale pari ai 50 per cento dell'anzianita', maturata come intermedio.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 11
Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell'art. 13 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione sulla quale si applicano le maggiorazioni previste dal citato articolo 13 della regolamentazione operaia, che verra' effettuato dividendo per 180 la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza).
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 12
Art. 12. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli intermedi per ogni biennio di anzianita' di servizio maturato, dopo il compimento del 20° anno di eta', presso la stessa, azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga mensile nella misura del: a) 4 per cento sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio per il 1° e 2° biennio di anzianita'. b) 5 per cento sul minimo contrattuale di paga mensile della categoria cui appartiene l'intermedio per i bienni dal 3° al 10°. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti da aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici gia' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili. Resta fermo il computo degli aumenti periodici di anzianita' gia' maturati per gli intermedi in servizio alla data del presente accordo. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. Il caso di passaggio dell'intermedio di II categoria o grado alla I categoria (passaggio che intervenga successivamente all'entrata in vigore del presente contratto) la cifra corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati, nella precedente categoria o grado sara' riportata nella misura del 33 per cento in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianita', ai fini degli aumenti periodici di anzianita', nonche' il numero dl essi, decorreranno nuovamente a partire dai giorno di assegnazione alla nuova categoria. Disposizione transitoria. Per gli intermedi che al momento dell'entrata in vigore del presente contratto avessero gia' maturato una anzianita' (utile agli effetti delle disposizioni dell'articolo di cui sopra) superiore a 9 bienni, il nono aumento periodico verra' riconosciuto con decorrenza dal momento di entrata in vigore del contratto stesso; per detti intermedi il decinlo aumento periodico - per anzianita' eventualmente maturata o maturanda relativa al decimo biennio - verra' riconosciuta alla scadenza del termine di due anni, decorrente dalla entrata in vigore del presente contratto.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 13
Art. 13. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile, contingenza, ecc.) percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione saranno) utilmente computati ai tini della gratifica natalizia.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 14
Art. 14. MALATTIA E INFORTUNIO In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, il lavoratore non in prova, avra' diritto al seguente trattamento: a) in caso di anzianita' di servizio fino a 3 anni: conservazione del posto per un periodo massimo di 3 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile, contingenza, ecc.) per il primo mese e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori mesi; b) in caso di anzianita' di servizio da oltre 3 anni fino a 6: conservazione del posto per un periodo massimo di 4 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile, contingenza, ecc.) per un mese e mezzo e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 2 mesi e mezzo; c) in caso di anzianita' di servizio da oltre 6 anni e fino a 12 anni: conservazione del posto nei un periodo massimo di 6 mesi con l'intera retribuzione (paga mensile, contingenza, ecc.) per 2 mesi e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 4 mesi; d) in caso di anzianita' di servizio oltre i 12 anni conservazione del posto per un periodo massimo di 8 mesi con la intera retribuzione (paga mensile, contingenza, ecc.) per 2 mesi e mezzo e meta' della retribuzione anzidetta per gli ulteriori 5 mesi e mezzo. L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia da medici di sua fiducia. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopra indicato e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto compete in base alla presente regolamentazione, compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia, in condizione di riprendere il lavoro; il rapporto potra' essere risolto, sii richiesta del lavoratore, con la corresponsione della indennita' di licenziamento (di cui all'articolo 16 della presente regolamentazione. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cessa qualora il lavoratore, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso durante 12 mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente sopra previsti alle lettere a), b), c) e d). L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 33 per cento.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 15
Art. 15. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio: 20 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; 15 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; b) per i lavoratori che hanno superato i 5 anni di servizio fino a 10 anni compiuti: 45 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; 30 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi; c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio: 60 giorni di calendario per i lavoratori di 1ª categoria intermedi; 45 giorni di calendario per i lavoratori di 2ª categoria intermedi. L'anzianita' di servizio come operaio, per il periodo precedente a quello di intermedio, e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 33 per cento. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altri una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato e non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' compitato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta a sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata del permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II-art. 16
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