DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1089
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto nazionale di lavoro 24 settembre 1959, e relative tabelle, per i lavoratori delle aziende esercenti l'industria delle conserve animali, stipulato tra la Associazione fra gli Industriali delle Conserve Animali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione fra gli Industriali delle Conserve Animali, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al contratto predetto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 52 del 12 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto nazionale di lavoro 24 settembre 1959, relativo ai lavoratori delle aziende esercenti l'industria delle conserve animali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate e allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle conserve annuali.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 75. - VILLA
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DEL 24 SETTEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ANIMALI Addi' 24 settembre 1959, in Roma, presso la Sede della Confederazione Generale dell'industria italiana tra l'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLE CONSERVE ANIMALI (A.I.C.A.) rappresentata dal proprio Presidente comm. Luigi Santambrogio con l'intervento dei signori comm. Levoni, dott. Montorsi, comm. Boccalatte, professoressa Bordon, sig. Coppi, avv. Ferrari, dottore Lazzarini, comm. Tanzini, rag. Tonarelli, dott. Zacchi, assistiti dall'avv. Gianni Gardi Direttore della Associazione, dal dott. Giacinto De Marco, dal dott. Bolondi della Associazione degli Industriali di Reggio Emilia, dal dott. Orlandini. dell'Unione Industriale Parmense, nonche' dal dott. Giovanni Cristina dell'Associazione industriale Lombarda, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana nella persona del dott. Mario Rossi e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.I.L.L.A.), rappresentata dal Segretario generale sig. Peppino D'Aglio, dai Segretari Nazionali Vincenzo Ansanelli e Orfeo Mannocci e dai signori: Edoardo Panini e Carlo Tedeschi del Comitato Esecutivo Nazionale, Giovanni Rossi, Pompeo Baracchi, Valenzio Severi, Giulio Gambarelli, Quinto Masina, Nellusco Casi, Tito Franci, Azzolini, Claudio Bagnoli, Aro Bonetti, Silvano Contrasti, Ermes Malaguti, Nando Paradisi, Carlo Farina, Romolo Dini, Lorenzo Simoni, Mora, e la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI (F.U.L.P.I.A. - CISL) rappresentata dal Segretario generale Ugo Zino, dai Segretari nazionali Giuseppe Motta e Ubaldo Biondi e da Mario Bianchi, Achille Pomini, Angelo Corbetta, Gino Villa, Carlo Resana, Riccardo Rigamonti, Remo Campani, William Gozzi, Umberto Silvestri e Artemio Botti e UNIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI (U.I.L.I.A.) rappresentata dal Segretario nazionale signor Ferruccio Bigi, dai signori Vinicio Carrazzani, Nemore Molinari, Antonio Malmusi e dal dott. Titano Bigi, Addi', 24 settembre 1959, in Roma, presso la Confederazione Generale dell'Industria italiana si sono incontrati l'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLE CONSERVE ANIMALI (A.I.C.A.) rappresentata dal proprio Presidente comm. Luigi Santambrogio con L'intervento dei signori comm. Levoni, dott. Montorsi, comm. Boccalatte, professoressa Bordon, sig. Coppi, avv. Ferrari, dottore Lazzarini, comm. Tanzini, rag. Tonarelli, dott. Zucchi, assistiti dall'avv. Gianni Gardi Direttore della Associazione, dal dott. Giacinto De Marco, dal dott. Bolondi della Associazione degli Industriali di Reggio Emilia, dal dott. Orlandini dell'Unione Industriale Parmense, nonche' dal dott. Giovanni Cristina dell'Associazione industriale Lombarda, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Mario Rossi e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal suo reggente sig. Amedeo Giarrizo assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.) nella persona del Segretario Confederale sig. Verledo Guidi; si e' stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti l'industria delle Conserve Animali ed i lavoratori in esse occupati. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformita', delle norme di legge.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 3
Art. 3. DOCUMENTI Per essere assunto l'operaio dovra' presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro e certificato di cui all'articolo 6 della Parte IV, Comune; 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4) stato di famiglia se capo famiglia. Inoltre e' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovra' pure dichiarare la sua residenza impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre in ogni caso dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro la azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato o comunque non venga disdetto, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 5
Art. 5. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera' per per iscritto agli operai confermati in servizio: 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidate; 3) il trattamento economico. Analoga comunicazione sara' fatta agli operai gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che l'operaio non puo' rifiutarsi di disimpegnare mansioni diverse da quelle indicate nella lettera di assunzione rientranti tra quelle della stessa categoria, salvo quanto disposto dall'art. 20 (passaggio e cumulo di mansioni).
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 6
Art. 6. VISITA MEDICA L'azienda potra', in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da porte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 7
Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie o ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' familiari e sempreche' questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 8
Art. 8. DONNE E FANCIULLI L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge. In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'art. 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce. (1)
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non piu' di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 10
Art. 10. TRATTAMENTO DEGLI OPERAI ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI E' da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuita'. Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla [legge 15 marzo 1923 n. 692](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-03-15;692). Qualora con lo svolgimento di piu' mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all'art. 9 del presente contratto. Agli effetti della contingenza sara' riconosciuta la corresponsione della intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto ore fino al limite massimo dell'orario normale di cui all'articolo 9 del Contratto operai, ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria, maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario. Qualora gli autisti dovessero compiere anche operazioni di carico e scarico, verra' determinata fra le parti una indennita' particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro. Le indennita' di cui al presente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 3 del presente articolo.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 11
Art. 11. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore e' concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 12
Art. 12. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 13
Art. 13. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nel limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane saranno retribuite come straordinario notturno (vedi tabella delle maggiorazioni n. 6). Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Tabella delle maggiorazioni: 1) Lavoro straordinario diurno .............. 30% 2) Lavoro festivo (domenica o giorno di ripo so compensativo).......................... 40% 3) Lavoro straordinario festivo oltre le ore otto...................................... 55% 4) Lavoro eseguito nelle festivita nazionali 40% 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non com preso in turni............................ 35% 6) Lavoro straordinario notturno............. 45% 7) Lavoro a turni notturni................... 15% 8) Lavoro straordinario dei turnisti in ag giunta al lavoro notturno di 8 ore inizia to alle 22................................ 35% 9) Lavoro notturno festivo................... 43% Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base, eventuali aumenti di merito, contingenza, indennita' speciale). Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 14
Art. 14. GIORNI FESTIVI, FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 13; b) le festivita' del: 1) 25 aprile (Anniversario della Liberazione); 2) 1 maggio (Festa del Lavoro); 3) 2 giugno (Fondazione della Repubblica; 4) 4 novembre (Giorno dell'Unita' Nazionale); c) le seguenti festivita' infrasettimanali; 1) Capodanno (1 gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) S. Giuseppe (19 marzo); 4) Lunedi di Pasqua (mobile); 5) Ascensione (mobile); 6) Corpus Domini (mobile); 7) S.S. Pietro e Paolo (29 giugno); 8) Assunzione (15 agosto); 9) Ognissanti (1 novembre)10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) Natale (25 dicembre); 12) S. Stefano (26 dicembre). Per il trattamento delle festivita' di cui ai punti b) e e) valgono in norme di legge. d) Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per la festa del S. Patrono, qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale qualora non fosse intervenuta la festivita' del S. Patrono. In caso di prestazione di lavoro nella festivita' del S. Patrono sara' corrisposta, oltre alla retribuzione di cui sopra, la intera retribuzione - indennita' di contingenza compresa - per le ore lavorate come in giorni feriali, cioe' senza maggiorazione di lavoro festivo. Nei casi di assenza dal lavoro, dovuta ai malattia od infortunio, gravidanza o puerperio, nel giorno festivo del S. Patrono l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 15
Art. 15. SOSPENSIONE DEL LAVORO La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita' quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a tutti gli effetti entro i limiti del presente contratto.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 16
Art. 16. INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzione di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 17
Art. 17. RECUPERI E amesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi e quello in cui e' avvenuta la interruzione.
C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I-art. 18
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