DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1097

Type DPR
Publication 1960-07-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto l'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie speciali (ex equiparati) da valere nelle Province dell'Italia settentrionale, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 10 febbraio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie speciali (ex equiparati), da valere nelle Province dell'Italia settentrionale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidette, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati e gli ex equiparati dipendenti dalle imprese industriali operanti nelle Province dell'Italia settentrionale.

GRONCHI FANFANI - SELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960

Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 57. - VILLA

Accordo 30 marzo 1946 per impiegati e appartenenti alle categorie speciali-art. 1

ACCORDO INTERCONFEDERALE 30 MARZO 1946 PER GLI IMPIEGATI E PER GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI (EX EQUIPARATI) DA VALERE NELLE PROVINCE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE Addi', 30 marzo 1946 Tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal vice-presidente dott. Danilo de Micheli, assistito dall'avv. Rosario Toscani e dall'avvocato Renzo Boccardi; con l'intervento delle DELEGAZIONI INDUSTRIALI REGIONALI composte: per la Lombardia: ing. Chieragatti, ing. Albertini, ing. Beraldi, dott. Nosadini, avv. Soleri; per il Piemonte: rag. Rosazza; per La Liguria: ing. Campanella, ing. Curasi', perito ind. Ducci dott. Boni; per il Veneto: dott. M. Forti. dott. Stefani; per l'Emilia: avv. Barbieri, avv. Roffeni; nonche' del dott. Colli per L'ASSOCIAZIONE COTONIERA ITALIANA e del dott. D'Onofrio per l'UFFICIO SINDACALE PER LE INDUSTRIE METALLURGICHE E MECCANICHE; e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal vice segretario Renato Bitossi; con l'intervento delle seguenti delegazioni regionali: per la Lombardia: Barcella e Lombardoni della Camera del Lavoro di Bergamo; Lazzarini di Como; Invernizzi, Mirri, Volonte', Frattini, Ricotti di Milano; Proporzi, Ganziani e Aletti di Varese; per il Piemonte: Ferrari e Viscoli della Camera del Lavoro di Alessandria; Spineto di Novara; Levi, Carpineto e Sabatini di Torino; per il Veneto: Chiozzotto e Michelan della Camera del Lavoro di Venezia; Tisano, Bervar, Baiocchi e Cescato di Vicenza: per l'Emilia: Bonazzi della Camera del Lavoro di Bologna; nonche' del sig. De Simone per la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI TESSILI e del sig. Gobbi Ettore per la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI; riconosciuta la opportunita' di risolvere le controversie di maggiore urgenza: si conviene di procedere, come appresso, alla integrazione delle norme contenute nel contratto 5 agosto 1937 degli impiegati dell'industria ed alla regolamentazione dei rapporti per i lavoratori gia' chiamati equiparati. Art. 1. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° anno di eta' presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure sottoindicate: per il 1° e 2° biennio. . . . . . . . . . . . . . . . . 4% biennale per il biennio dal 3° all'8°. . . . . . . . . . . . . . 5% biennale Le aliquote suddette sono calcolate sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti e successivi assegni di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili. Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita', per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 21° anno di eta'. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti eventualmente gia' concessi per lo stesso titolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore l'anzianita' dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici gia' concessi, restera' invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.

Accordo 30 marzo 1946 per impiegati e appartenenti alle categorie speciali-art. 2

Art. 2. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONI E RIDUZIONE DI LAVORO In caso di sospensioni di lavoro e di riduzioni della durata dell'orario di lavoro di cui all'articolo 8 del contratto nazionale 5 agosto 1937 disposte dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile, e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la contingenza, non subiranno riduzioni. Fino a quando permarra' la contribuzione in atto sugli stipendi a favore della Cassa Integrazione Guadagni ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende tenute all'osservanza, delle disposizioni transitorie di cui al [D. L. Lgt. 9 novembre 1945, n. 788](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1945-11-09;788), corrisponderanno ai propri impiegati, in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa predetta, la differenza per ricostituire l'intera retribuzione mensile.

Accordo 30 marzo 1946 per impiegati e appartenenti alle categorie speciali-art. 3

Art. 3. DIMISSIONI Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sottoindicate della indennita' di licenziamento di cui all'art. 24 del Contratto collettivo nazionale del lavoro 5 agosto 1937: la meta' quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i cinque anni di servizio compiuti; i tre quarti quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i cinque anni ma non i 10 anni di servizio compiuti; l'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 10 anni di servizio compiuti. All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio e durante la gravidanza ed puerpero, verra' corrisposto l'intero trattamento previsto dall'articolo 24.

Accordo 30 marzo 1946 per impiegati e appartenenti alle categorie speciali-art. 4

Art. 4. AUMENTI DEGLI STIPENDI Sugli stipendi mensili di fatto degli impiegati, attualmente esistenti in Alta Italia, saranno applicati, con decorrenza dal 1 aprile 1946, i seguenti aumenti: 1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.200 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.800 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 Tali aumenti saranno applicati alle donne ed ai minori con gli scarti proporzionali previsti dall'accordo 6 dicembre 1945. Gli aumenti di cui al presente articolo verranno limitati alla meta' nei confronti di quegli impiegati la cui retribuzione, esclusa la contingenza, risultava, alla data del 30 novembre 1945, superiore di almeno il 70 per cento ai minimi in vigore alla stessa epoca. Gli aumenti assorbiranno a concorrenza dei loro importi i miglioramenti di retribuzione corrisposti anche in via provvisoria, dal 1 dicembre 1945, esclusi naturalmente gli adeguamenti derivanti dal Concordato Nazionale 6 dicembre 1945 nonche' gli aumenti individuali di merito e quelli periodici di anzianita'. Non si considerano aumenti individuali di merito quelli concessi ad una larga maggioranza di impiegati. Casi controversi saranno esaminati dalle organizzazioni competenti. Ai singoli impiegati verra' attribuito l'aumento di stipendio corrispondente alla categoria a cui sono attualmente assegnati.

Accordo 30 marzo 1946 per impiegati e appartenenti alle categorie speciali-art. 5

Art. 5. DEFINIZIONE ED ESEMPLIFICAZIONE DELLA TERZA CATEGORIA GRUPPO B Appartengono alla terza categoria del Gruppo B: gli impiegati di ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali non richiedano in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. A titolo di esempio si indicano come appartenenti a questo gruppo i seguenti impiegati: 1) dattilografo, 2) archivista, 3) scritturale o copista, 4) schedarista, 5) comptometrista, 6) lucidista, 7) pantografista di sala, disegno. Eventuali controversie che potessero sorgere in sede di applicazione del presente articolo saranno risolte di comune accordo dalle associazioni competenti.

Accordo 30 marzo 1946 per impiegati e appartenenti alle categorie speciali-art. 6

Art. 6. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI GIA CHIAMATI EQUIPARATI Si conviene per tutti i lavoratori di ambo i sessi, equiparati dal decaduto decreto 2 marzo 1945, di applicare il trattamento previsto dal [regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825) sul rapporto d'impiego privato, senza pregiudizio del loro stato giuridico. L'anzianita' utile agli effetti di tale trattamento decorrera' dal giorno della sua assunzione e comunque non prima del 1 gennaio 1945. Per quanto concerne il trattamento retributivo discendente dall'assegnazione in categoria, sia, per quanto riguarda la misura che per quanto riguarda le modalita', si applichera' il predetto decreto 2 marzo 1945 con i successivi miglioramenti o variazioni contrattualmente intervenuti. Tale retribuzione compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell'orario normale, entro i limiti previsti per la predisposizione del lavoro degli operai. Quanto precede non modifica naturalmente il trattamento in atto agli effetti fiscali, previdenziali ed assicurativi. Ferma restando la non applicabilita' degli usi di cui all'[articolo 17 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825~art17), restano in vigore le condizioni individuali complessive (economiche e normative) di miglior favore anche acquisite in base a vigenti accordi sindacali, ivi compresa l'attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse riconosciuta successivamente al 21 marzo 1945. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche nei confronti del personale cui si riferisce il presente articolo, salvo che per la indennita' di dimissioni che verra' corrisposta nelle percentuali di cui all'articolo 3 dell'accordo presente, riferite alla misura di cui al 1° comma. Il trattamento di cui al presente articolo avra' decorrenza dal 1 aprile 1946 e restera' in vigore sino a che le Associazioni Nazionali provvederanno a stipulare i contratti collettivi nazionali.

Accordo 30 marzo 1946 per impiegati e appartenenti alle categorie speciali-art. 7

Art. 7. CAMPO DI APPLICAZIONE Premesso che le due Confederazioni hanno condotto le attuali trattative con l'intento di pervenire ad una sistemazione dei rapporti regolati dal presente accordo su basi nazionali, si conviene che l'accordo stesso si applica per il momento alle aziende dell'Alta Italia. Esso sara' sottoposto, a cura della Confederazione dell'industria all'esame delle Associazioni industriali delle province centro-meridionali, al fine di condurre, con la maggiore rapidita' e possibilmente in coincidenza con la prossima ripresa delle discussioni dell'accordo salariale interregionale, le trattative per coordinare le norme di cui all'accordo stesso con la situazione contrattuale in atto in dette province.

Accordo 30 marzo 1946 per impiegati e appartenenti alle categorie speciali-art. 8

Art. 8. CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI MIGLIORE FAVORE Le parti concordano che col presente accordo non hanno inteso modificare le condizioni individuali complessive di miglior favore.

Accordo 30 marzo 1946 per impiegati e appartenenti alle categorie speciali-art. 9

Art. 9. DECORRENZA DELL'ACCORDO Il presente accordo decorre dal 1 aprile 1946. CHIARIMENTI SU ALCUNI PUNTI DELL'ACCORDO 30 MARZO 1946 In relazione al contenuto dell'accordo sottoscritto in data 30 marzo 1946, per integrare le norme contenute nel contratto 5 agosto 1937 degli impiegati della industria e per regolamentare i rapporti dei lavoratori gia' chiamati equiparati, le parti stipulanti, in via di chiarimento ed ai fini della esatta applicazione, si danno atto di quanto segue: AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' a) L'anzianita' maturata all'atto dell'applicazione delle nuove norme dal 1 gennaio 1937 si intendera' computata indipendentemente dai cambiamenti di categoria. AUMENTI DI STIPENDIO b) Le parti sono d'accordo che gli impiegati aventi al 30 novembre 1945 retribuzioni pari o superiori al limite del 70 per cento oltre i minimi debbono conseguire un aumento che li porti ad una retribuzione non inferiore a quella conseguita per effetto dell'aumento degli impiegati aventi retribuzione immediatamente inferiore al limite predetto. c) Per l'applicazione delle norme del presente accordo che presuppongono l'appartenenza alle singole categorie impiegatizie si fa riferimento alla situazione di fatto esistente attualmente. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale SULLO

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