DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1098
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il concordato interconfederale 6 dicembre 1945 per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del nord, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la Relazione della Commissione paritetica nominata ai sensi dell'art. 11 del concordato sopra indicato, e relative tabelle, per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, allegata al predetto concordato;
Visto il concordato interconfederale 23 maggio 1946 per la perequazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle province dell'Italia centro-meridionale, stipulato tra le stesse organizzazioni sindacali sopraindicate, al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visti:
l'accordo nazionale 12 maggio 1945 per l'incasellamento dei lavoratori dell'industria chimica;
l'accordo nazionale 12 maggio 1946 per l'incasellamento delle industrie tessili;
l'accordo nazionale 11 maggio 1946 per l'incasellamento delle categorie delle industrie estrattive;
l'accordo nazionale per l'incasellamento delle industrie del legno;
l'accordo nazionale 14 maggio 1946 per l'incasellamento dell'industria della fabbricazione della carta; allegati in stralcio al predetto concordato;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 19 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i concordati interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1940 relativi alla perequazioni delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del nord ed alla perequazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle province dell'Italia centro-meridionale sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei concordati interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamata ed agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 56. - VILLA
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 1
CONCORDATO 6 DICEMBRE 1945 PER LA PEREQUAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA NELL'ITALIA DEL NORD Addi' 6 dicembre 1945, in Milano. Tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA; e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO; sono state concluse le trattative condotte in Torino, Roma e Milano, sotto la presidenza del Ministro del lavoro o di suoi delegati, tra le Delegazioni regionali composte, per parte industriale dai sigg.: per la Lombardia: ing. Falk, ing. Cazzani, dottor De Micheli, dott. Nosadini, ing. Gambirasio, ing. Zacchi; per il Piemonte: ing. Fiorio, avv. Boccardi, ingegner De Rossi Daniele, avv. Codogni, ing. De Rossi Paolo; per la Liguria: ing. Campanella, sig. Grondona, dott. Gagliardi, dott. Boni; per il Veneto: dott. Di Giacomo, ing. Riva, ingegnere Brigo, ing. Cibele, dott. Stefani; per l'Emilia: ing. Gaudensi, ing. Buzzoni, avvocato Roffeni, avv. Barbieri, ing. Castano, ing. Labbate, dott. Cioffi; per la C.G.I.I.: avv. Toscani; per la Delegazione A. I. della Confederazione stessa: comm. Rosasco, prof. Di Fenizio, dottor D'Onofrio; e per parte dei lavoratori dai signori: per la Lombardia: Alberganti, Morelli, Invernizzi, Mirri; per il Piemonte: Rapelli, Carmagnola, Carsano, Flecchia; per la Liguria: Negro, De Franceschi, Paleozona; per il Veneto: Chizzotto, Guidi, Masa; per l'Emilia: Malaguti, Lama; per la C.G.I.L.: Di Vittorio, Lizzadri, Bitossi, Giannitelli; per la delegazione A. I. della Confederazione stessa: Rusca, Carcano. Premessa. I rappresentanti delle Camere del Lavoro e delle Associazioni degli industriali dell'Alta Italia, assistiti rispettivamente dai rappresentanti della Confederazione Generale italiana del Lavoro e della Confindustria; Considerando: 1) che nella situazione eccezionale attuale del Paese e' interesse reciproco di tutto il popolo italiani di risanare gradualmente l'economia nazionale e di dare il maggiore slancio possibile alla ricostruzione economica ed allo sviluppo della produzione, dal quale dipende un effettivo miglioramento del tenore di vitadelle masse lavoratrici; 2) che a tale scopo e' necessario porre un freno alla rincorsa rovinosa fra i salari ed il costo dello vita, puntando sul graduale abbassamento dei costi di produzione e dei prezzi di vendita dei prodotti; 3) che il graduale raggiungimento degli scopi indicati richiede un periodo di tranquillita' sociale e di fecondo lavoro, per cui e' necessario prevenire ed eliminare i molteplici motivi di agitazioni operaie che risiedono specialmente in alcune gravi ed ingiustificabili sperequazioni di rimunerazione che si sono create a causa di contingenze straordinarie fra i lavoratori dell'industria, di differenti province e localita', nonche' nella necessita' in cui vengono a trovarsi ripetutamente i lavoratori di chiedere aumenti di paga in relazione al continuo aumento del costo della vita; Concordemente hanno convenuto: a) di realizzare una perequazione nei salari e negli stipendi dei lavoratori dell'industria dell'Italia Settentrionale, tenendo conto delle differenziazioni tradizionali fra gruppi merceologici e zone territoriali che corrispondono generalmente a particolari esigenze di carattere economico; b) di istituire un sistema di scala mobile sull'indennita' di contingenza, opportunamente perequata, per rendere automatici, in relazione all'andamento del costo della vita, gli adeguamenti di rimunerazione che risultassero necessari; c) di ammettere metodi di lavoro e forme di pagamento che costituiscano uno stimolo per l'aumento del rendimento del lavoro e per lo sviluppo della produzione, nell'interesse dei lavoratori stessi e della collettivita' nazionale. Ispirandosi ai concetti sopra accennati, le due parti hanno stipulato quanto segue: Art. 1. INCASELLAMENTO PER ZONE TERRITORIALI Le paghe minime orarie per gli operai addetti alle aziende industriali nelle regioni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Veneto e dell'Emilia (al Nord della cosiddetta linea Gotica) sono fissate con le seguenti distinzioni per localita' con le percentuali di scarto sottoindicate e con la distinzione per gruppi merceologici di cui all'articolo seguente: 1ª Zona: Milano, Genova, Torino. 2ª Zona: Bologna, Venezia, Novara, Vercelli, Aosta, Asti, Varese, Como, Savona, Brescia, Alessandria, La Spezia, Savigliano, Padova, Bolzano: riduzione del 6 per cento rispetto alla Zona 1ª. 3ª Zona: Imperia, Belluno, Cremona, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona, Bergamo, Forli', Ravenna, Cuneo (escluso Savigliano), Vicenza, Pavia, Piacenza: riduzione dell'11 per cento rispetto alla zona 1ª. Nelle province - escluse quelle di Bergamo e Pavia - nelle quali, dopo la liberazione siano stati stipulati accordi salariali che prevedono diminuzioni per i Comuni non capoluoghi, le organizzazioni locali interessate esamineranno l'opportunita' di stabilire per le industrie dei Comuni stessi eventuali riduzioni salariali rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, che non debbono oltrepassare il 5 per cento, fermo restante il minimo di lire 14, stabilito per i manovali del gruppo C.
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 2
Art. 2. INCASELLAMENTO PER GRUPPI MERCEOLOGICI Gruppo Zero. - Appartengono al gruppo Zero tutte quelle categorie merceologiche le quali tradizionalmente abbiano acquisito una posizione salariale contrattuale complessivamente piu' favorevole di quelle del gruppo A. Gruppo A. - Metallurgici e meccanici. Edili propriamente detti, escluse le sottocategorie e specializzazioni che tradizionalmente abbiano contratti piu' favorevoli. Legno (mobili, infissi, ecc.). Gruppo B. - Gomma e conduttori elettrici. Chimici. Concia: riduzione del 4,8 per cento rispetto al gruppo A. Gruppo C. - Fabbricazione della carta. Spazzole e pennelli. Confezione in serie. Bottoni. Fibbie. Bigiotterie. Ceramica industriale (esclusa la ceramica artistica). Cave di sabbia e ghiaia in genere allo scoperto: riduzione 5 per cento rispetto al gruppo B. L'incasellamento nei gruppi A. B. C. delle categorie merceologiche non indicate espressamente verra' effettuato provincialmente, previo opportuno coordinamento regionale, avendo riferimento alla affinita' dei livelli salariali contrattuali complessivi tradizionalmente acquisiti. Gruppo T. - Appartengono al gruppo T tutte le categorie tessili.
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 3
Art. 3. TABELLA PAGHE Agli effetti della determinazione dei minimi di paga gli operai ai quali si applica il presente contratto vengono distinti normalmente nelle seguenti categorie alle quali si intendono riferite, per le aziende dei Gruppi A, B, C, e per le Zone 1, 2, 3, le retribuzioni segnate nella tabella che segue: PAGHE ORARIE MINIME PER GLI UOMINI DI ETA' OLTRE 20 ANNI
1ª ZONA
2ª ZONA
3ª ZONA
Per i settori industriali di cui il criterio di classificazione tradizionalmente previsto dai vigenti contratti e' diverso da quello sopra stabilito, le organizzazioni nazionali competenti o, in mancanza, le Confederazioni rispettive dell'Industria e del Lavoro, sentite le categorie interessate, potranno stabilire una seconda categoria di mestiere per ciascuna di quelle indicate nella tabella o un diverso criterio di classificazione sulla base della situazione tradizionale e delle caratteristiche tecniche del settore.
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 4
Art. 4. DONNE E MINORI I minimi di paga base per le donne di eta' superiore ai 18 anni sono fissati con riferimento al minimo: dell'operaio qualificato per la 1ª categoria; del manovale specializzato per la 2ª categoria; del manovale comune per la 3ª categoria; con la riduzione percentuale del 30 per cento per tutti i gruppi merceologici (A, B, C,) ferme restando le percentuali piu' favorevoli normalmente stabilite. I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli anni 20 sono fissati con le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle corrispondenti categorie di operai adulti: manovali specializzati dai 18 ai 20 anni 10 % manovali specializzati dai 16 ai 18 anni 30 % manovali comuni dai 18 ai 20 anni....... 10 % manovali comuni dai 16 ai 18 anni....... 30 % Per la determinazione del minimo di paga da valere per le donne di eta' fra i 16 e i 18 anni e per i giovani d'ambo i sessi inferiori ai 16 anni si applicheranno gli stessi criteri fissati per gli apprendisti. Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si fara' riferimento: per le donne fra i 16 e 18 anni e per le ragazze inferiori ai 16 anni alle categorie 2ª e 3ª; per i giovani inferiori ai 16 anni, alla categoria manovali comuni. Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 5
Art. 5. APPRENDISTI L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova del capolavoro ed, in caso di risultato positivo, al passaggio alla rispettiva categoria. L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni che abbia terminato il periodo di apprendistato ma non sia in grado di compiere il capolavoro ricevera' la paga dello operaio qualificato con la riduzione del 10 per cento,finche' non riuscita a compiere il capolavoro. Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente accordo. Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa esse retribuzioni saranno calcolate applicando la preesistente proporzione rispetto ai livelli salariali dal presente accordo fissati per gli operai e operaie della categoria alla quale l'apprendista passera' terminato l'apprendistato. Qualora l'apprendista sia adibito a lavorazioni a cottimo si applicano le disposizioni previste, per le altre categorie di cottimisti.
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 6
Art. 6. LAVORI DISCONTINUI Per gli addetti al lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale. Per tali lavoratori le organizzazioni sindacali di categoria si riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 7
Art. 7. TABELLA DEI MINIMI DI PAGA CONCORDATI PER LE MAESTRANZE TESSILI Per quanto riguarda l'industria tessile, i minimi di paga fissati nel presente accordo si applicano in tutta l'Italia del Nord, salvo le condizioni piu' favorevoli ai lavoratori ai sensi dell'articolo 19.
QUALIFICA
Uomini
Donne
Nelle province nelle quali, dopo la liberazione, siano stati stipulati accordi salariali che prevedono diminuzioni di paga nei comuni non capoluoghi di provincia, le organizzazioni locali esamineranno l'opportunita' o meno di stabilire per le fabbriche tessili dei comuni stessi eventuali riduzioni salariali, che non debbono oltrepassare il 5 per cento rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, fermo restando il minimo fissato di lire 14 per i manovali.
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 8
Art. 8. COTTIMI Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo atto individuale secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate. Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovra' risultare inferiore al 10 per cento oltre i minimi di paga di cui al presente accordo. Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verra' fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2ª comma ed al lavoratore saranno concessi acconti, sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avra' diritto al mantenimento dello utile di cottimo.
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 9
Art. 9. IMPIEGATI Nelle province interessate al presente accordo i minimi di stipendio degli impiegati si adegueranno, con decorrenza dal 1 ottobre per le province di Torino e Venezia e dal 15 ottobre per le altre localita', ai livelli previsti dal contratto collettivo 11 ottobre 1945 stipulato per la provincia di Milano, con gli scarti per zone di cui all'articolo 1. Con decorrenza dal 1 dicembre 1945 saranno applicati i seguenti minimi di stipendio, valevoli per la prima zona e, per le altre, con gli scarti sopra richiamati: Impiegati di 1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7500 Impiegati di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6000 Impiegati di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4400 Per le donne ed i minori saranno applicati gli scarti attualmente vigenti nel citato contratto di Milano, riferiti ai nuovi minimi sopra indicati. Per l'indennita' di contingenza si fa riferimento alle misure ed ai criteri stabiliti per gli operai nel presente contratto.
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 10
Art. 10. CONTINGENZA DONNE E MINORI La misura della indennita' di contingenza per le donne e per gli uomini di eta' inferiore, agli anni 20 sara' commisurata all'indennita' di contingenza base stabilita per l'uomo di eta' superiore agli anni 20, secondo le percentuali seguenti: uomo di eta' superiore ad anni 20. . . . . . . . . . . . . . . . 100% uomo di eta' fra i 18 e i 20 anni . . . . . . . . . . . . . . . . 90% uomo di eta' fra i 16 e i 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . 75% uomo di eta' inferiore ai 16 anni . . . . . . . . . . . . . . . . 50% donna di eta' superiore ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 87% donna di eta' fra i 18 e i 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 70% donna di eta' fra i 16 e i 18 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 63% donna di eta' inferiore ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . 50% Le contingenze derivanti dall'applicazione delle predette percentuali avranno applicazione dal 1 gennaio. Le frazioni di indennita' giornaliera di contingenza risultanti dall'applicazione delle percentuali elencate saranno arrotondate ai centesimi 50 superiori.
Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 11
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