DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1108
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli operai addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento, stipulato in data 18 luglio 1959 tra l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Manufatti in Cemento e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana, del Lavoro (C.G.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruttori e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L); la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); ed in pari data tra la Associazione Nazionale fra i Produttori di Manufatti in Cemento e la Federazione Nazionale Lavoratori della Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L.;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento, stipulato in data 24 luglio 1959 tra le predette organizzazioni sindacali;
Vista in pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 dell'11 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento, del 18 luglio 1959 e del 24: luglio 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici dei manufatti in cemento.
GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1960
Registro n. 129 Atti del Governo, f. n. 91. - VILLA
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE AZIENDE PRODUTTRICI DEI MANUFATTI IN CEMENTO Addi' 18 luglio 1959 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI MANUFATTI IN CEMENTO rappresentata dal proprio Presidente ingegnere Angelo Gardenghi, assistito dagli industriali: comm. Ovidio Vignoni, ing. Gianni Vignoni, ing. Alarico Gorgosalice, ing. Valerio Avogadro, comm. Giuseppe Antinucci, ing. Ezio Micheloni, cav. Antoniazzi, rag. Aldo Fumagalli, rag. Umberto Rosanelli, dottor Guido Gelmi, ing. Annibale Apreda, dott. Giacomo Tropea, dott. Blasco Roxas e dal Segretario dell'Associazione stessa; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale dott. Elio Capodaglio, dai Segretari sigg. Arvedo Forni, Carlo Corri e Giorgio Segretari sig Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, assistiti dai sigg. Gastone Materassi, Sanle Fancli, Progresso Soldi, Bruno Romano, Otello Mancini, Alfio Cutellani e Bolzanello, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL) nelle persone degli On.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli e de sig. Eugenio Guidi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CONVENZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali sigg. Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con la partecipazione dei sigg. Ferdinando Baini, Giuseppe Buelli, Sergio Ferotti, Vincenzo Lettera, Ferdinando Locatelli, Angelo Lusci, Raffaele Papa, Gianmaria Sartori, Silvio Sardi, Francesco Scuotto, Giuseppe Sivori, Clemente Tiberti, Ivo Zonardi, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L. - nelle persone del dott. Paolo Cavezzali, Segretario confederale, e sig. Mario Pinna; e la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO (FENEAL), rappresentata dal Segretario Nazionale dott. Giordano Gattamorta e dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale con la partecipazione dei sigg. Franco Rossi di Ferrara e Di Nuzzo Antonio di Milano - con l'assistenza della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) nella persona del sig. Raffaele Vanni, Segretario Confederale; Addi' 18 luglio 1959, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI MANUFATTI IN CEMENTO rappresentata dal proprio Presidente dott. ing. Angelo Gardenghi, assistito dal Segretario dell'Associazione stessa e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI dell'EDILIZIA ED AFFINI - CISNAL - rappresentata per delega dal signor Bruno Scheggi delegato confederale per l'Alta Italia e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per tutte le aziende produttrici di manufatti in cemento e per gli operai da esse dipendenti. Art. 1. ASSUNZIONE Gli operai dovranno essere assunti tramite l'Ufficio di Collocamento, secondo le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare all'operaio, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la qualifica, la categoria alla quale viene assegnato, nonche' la relativa retribuzione.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 2
Art. 2. DOCUMENTI E RESIDENZA Per l'assunzione, l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera e libretto di assicurazioni; 4) stato di famiglia per il capo famiglia; 5) documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto). Il datore di lavoro potra' anche eventualmente richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi e i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro, sempreche' l'interessato ne sia in possesso. L'operaio dovra' dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro - sia questo dovuto a licenziamento o a dimissioni - l'azienda mettera' a disposizione dell'operaio i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, e l'operaio dovra' ritirarli rilasciando regolare ricevuta. L'azienda esporra' in luogo visibile da parte degli operai copia del presente Contratto di Lavoro.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 3
Art. 3. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 4
Art. 4. AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge. Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente nell'azienda sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta, per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l'uomo, per il lavoro ad economia. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 5
Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro dell'operaio e' subordinata ad un periodo prova di sei giorni di lavoro, prorogabile di comune accordo fino a 12 giorni. Durante il periodo di prova la retribuzione non potra' essere inferiore a quella minima stabilita per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante tale periodo e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. L'operaio che non venga confermato o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascera' senz'altro l'azienda la quale dovra' corrispondergli la retribuzione per le ore di lavoro compiuto; superato il periodo di prova l'anzianita' decorrera' dal primo giorno dell'assunzione. Saranno esenti da tale periodo di prova gli operai che abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con le stesse mansioni nell'anno precedente la riassunzione. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro, l'operaio sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 6
Art. 6. CLASSIFICHE OPERAI UOMINI - Specializzati. - Sono gli operai adibiti a mansioni superiori a quelle degli operai qualificati, che richiedono una particolare perizia ed una completa conoscenza dei mezzi di lavoro inerenti alla propria specializzazione e, ove e' necessario, del disegno tecnico e compiono a regola d'arte sempre nell'ambito della, loro specializzazione tutti i lavori che necessitino di speciale competenza tecnico-pratica conseguita con adeguato periodo di tirocinio. A titolo di esemplificazione vi appartengono: - Meccanici provetti che eseguono la riparazione delle macchine (grue elettriche e semoventi, beloniere, saldatrici, centrifughe, vibratori, automezzi, ecc.). - Elettricisti che eseguono riparazioni di motori, saldatrici e macchine elettriche in genere. - Falegnami provetti che eseguono su disegno lavori di particolare difficolta'. - Fabbri che eseguono anche su disegno qualsiasi lavoro di forgiatura e saldature di particolare difficolta'. - Ferraioli che eseguono e pongono in opera su disegno qualunque tipo di armatura in ferro per manufatti in cemento armato di non facile esecuzione. - Modellisti che eseguono con gesso, legno o cemento, su disegno architettonico, modelli di particolare rilievo. - Formatori che eseguono, su modelli di non facile riproduzione, forme in gesso, cemento, ecc. - Pavimentatori di particolari capacita'. - Operaio preposto alla conduzione di macchine non automatiche per la centrifugazione di pali o tubi che cura anche la manutenzione e provvede alla riparazione delle stesse. - Cementisti che eseguono getti per manufatti artistici di particolare complessita' e finezza e ne curano la rifinitura. - Cementisti formatori che eseguono su modello o disegno motivi di non facile riproduzione, di qualsiasi tipo, forme in gesso e cemento. - Piastrellai che eseguono lavori a disegno a piu' colori condivisionali complessi. Qualificati. Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di una capacita' pratica e specifica di mestiere conseguita con adeguato periodo di tirocinio. A titolo di esemplificazione vi appartengono: - Meccanici, elettricisti, falegnami, autisti, muratori, fabbri di normale capacita'. - Operaio preposto alla conduzione di macchine non automatiche per la centrifugazione di pali o tubi. - Operaio preposto alla sformatura ed alla ripassatura di pali o tubi centrifugati. - Piastrellai addetti a stampi a mano e banchi semplici che eseguono qualsiasi tipo di piastrelle. - Cementisti che eseguono, getti decorativi in cemento armato e pietre artificiali curando i piani di lavoro. - Martellinisti che eseguono lavori a martellina a pietre artificiali a forme e disegni ornamentali. - Operaio preposto al caricamento e stivaggio di pali o tubi centrifugati sui mezzi di trasporto. - Ferraioli che eseguono lavori di armatura per manufatti in cemento armato esclusi gli addetti alla costruzione di armature per manufatti di serie. - Ferraioli preposti alla costruzione di gabbie per l'armatura di pali, mensole, pensiline, tubi e d'altri manufatti di serie. - Preposti alla posa in opera dei tubi e pali, chioschi e pensiline. - Pavimentatori comuni. Comuni (manovali specializzati). - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita', ma attitudini e conoscenze conseguibili con brevi periodi di assestamento. A titolo di esemplificazione vi appartengono - Manovratori di macchine levigatrici e lucidatrici. - Addetti alla conduzione di grue elettriche mobili e grue semoventi. - Motocarristi. - Manovratori di saldatrici automatiche. - Addetti alla conduzione di macchine automatiche e semiautomatiche per la produzione di materiali da pavimentazione. - Addetti alla preparazione delle miscele per materiali da pavimentazione. - Operaio che cura la distribuzione del calcestruzzo nelle forme per pali o tubi centrifugati. - Operaio che cura la formazione delle gabbie di armatura dei pali o tubi centrifugati. - Operai addetti alla costruzione delle armature per manufatti in serie. - Addetto alla misurazione ed al taglio dei tondini. - Vice conduttore di macchine non automatiche per la centrifugazione di pali e tubi. - Manovratori di betoniere. - Aiuto ripassatori di pali e manufatti semplici. Manovali comuni. - Si intendono tutti coloro che compiono lavori di manovalanza in genere o che comunque sono adibiti a lavori od operazioni di elementare esecuzione e che non comportano e che non comportano particolare pratica e conoscenza. A titolo di esemplificazione vi appartengono: - Gabbisti, tranciatori, spiralatori. - Vibratori, impastatori, frantoristi. - Serventi alle centrifughe, agli argani elettrici, alle grue. - Serventi al riempimento ed alla sformatura delle forme di pali, tubi, ecc. - Addetti ai trasporti in genere e pulizia. - Cavallanti. - Guardiani e custodi. DONNE - Operaie di 1ª Categoria. - Sono coloro che compiono determinati lavori od operazioni che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche di mestiere conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esemplificazione vi appartengono: - Modelliste, mosaiciste ad intarso, piastrellaie a disegno con uso di divisionale e con impasti a piu' colori. Operaie di 2ª Categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono delle attitudini e conoscenze di mestiere-conseguite con breve tirocinio. A titolo di esemplificazione vi appartengono: - Piastrellaie che eseguono lavori a mano o a macchina automatica e semi-automatica. - Levigatrici con macchine di vecchio tipo a disco. Operaie di 3ª Categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni elementari che non comportano particolare pratica o conoscenza di mestiere. A titolo di esemplificazione vi appartengono: - Stuccatrici a mano e macchina, lucidatrici e levigatrici con macchine automatiche. - Addette alla manovalanza in genere (pulizia, trasporti leggeri, nei limiti consentiti dalla [legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653), ecc.).
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 7
Art. 7. ABITI DA LAVORO Agli operai non in prova e per i quali non sia gia' provveduto per disposizione di legge, verra' dato dalla azienda, gratuitamente, un indumento di lavoro. L'azienda provvedera' pure gratuita mente alla sostituzione, di anno in anno, dell'indumento usato, che l'operaio e' tenuto a restituire.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 8
Art. 8. ORARIO DI LAVORO L'orario di lavoro e' regolato dalle norme di legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le deroghe previste dalla legge stessa. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' di un massimo di 10 ore giornaliere o di 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento o nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi nuclei i quali vigono le norme di cui agli accordi interconfederali. L'azienda deve esporre in luogo accessibile una tabella indicante l'orario di lavoro (inizio intervalli e termine).
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 9
Art. 9. INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolata come segue: a) il primo segnale sara' dato 15 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro ed a questo segnale sara' aperto l'accesso allo stabilimento; b) il secondo segnale sara', dato 5 minuti prima dell'ora fissata, per l'inizio del lavoro; c) il terzo segnale sara' dato all'ora fissata per l'inizio del lavoro ed a questo segnale ogni operaio deve trovarsi al suo posto in condizioni di iniziare il lavoro. Trascorsi 5 minuti dal segnale dell'inizio del lavoro, resta in facolta' della Direzione di ammettere i ritardatari. Al ritardatario, il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nell'azienda, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa. La cessazione del lavoro e' indicata, da due segnali; il primo dato cinque minuti prima della cessazione stessa, il secondo all'ora della cessazione. Nessun operaio deve cessare il lavoro, ne' comunque lasciare il proprio posto, prima del segnale di cessazione di lavoro.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 10
Art. 10. PERMESSI All'operaio che ne faccia domanda, per giustificati motivi, verranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei brevi permessi che l'azienda non e' tenuta a retribuire.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 11
Art. 11. SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste - nel loro complesso - non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora la azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Restano ferme le norme silla Cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende. In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 12
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