DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1108
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli operai addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento, stipulato in data 18 luglio 1959 tra l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Manufatti in Cemento e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), con l'assistenza della Confederazione Generale italiana, del Lavoro (C.G.I.L.); la Federazione italiana Lavoratori Costruttori e Affini (F.I.L.C.A.), con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L); la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.), con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro (U.I.L.); ed in pari data tra la Associazione Nazionale fra i Produttori di Manufatti in Cemento e la Federazione Nazionale Lavoratori della Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L.;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relative tabelle, per gli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento, stipulato in data 24 luglio 1959 tra le predette organizzazioni sindacali;
Vista in pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 dell'11 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle aziende produttrici dei manufatti in cemento, del 18 luglio 1959 e del 24: luglio 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici dei manufatti in cemento.
GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1960
Registro n. 129 Atti del Governo, f. n. 91. - VILLA
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE AZIENDE PRODUTTRICI DEI MANUFATTI IN CEMENTO Addi' 18 luglio 1959 in Roma tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI MANUFATTI IN CEMENTO rappresentata dal proprio Presidente ingegnere Angelo Gardenghi, assistito dagli industriali: comm. Ovidio Vignoni, ing. Gianni Vignoni, ing. Alarico Gorgosalice, ing. Valerio Avogadro, comm. Giuseppe Antinucci, ing. Ezio Micheloni, cav. Antoniazzi, rag. Aldo Fumagalli, rag. Umberto Rosanelli, dottor Guido Gelmi, ing. Annibale Apreda, dott. Giacomo Tropea, dott. Blasco Roxas e dal Segretario dell'Associazione stessa; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale dott. Elio Capodaglio, dai Segretari sigg. Arvedo Forni, Carlo Corri e Giorgio Segretari sig Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, assistiti dai sigg. Gastone Materassi, Sanle Fancli, Progresso Soldi, Bruno Romano, Otello Mancini, Alfio Cutellani e Bolzanello, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (CGIL) nelle persone degli On.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli e de sig. Eugenio Guidi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CONVENZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.) rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali sigg. Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con la partecipazione dei sigg. Ferdinando Baini, Giuseppe Buelli, Sergio Ferotti, Vincenzo Lettera, Ferdinando Locatelli, Angelo Lusci, Raffaele Papa, Gianmaria Sartori, Silvio Sardi, Francesco Scuotto, Giuseppe Sivori, Clemente Tiberti, Ivo Zonardi, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L. - nelle persone del dott. Paolo Cavezzali, Segretario confederale, e sig. Mario Pinna; e la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO (FENEAL), rappresentata dal Segretario Nazionale dott. Giordano Gattamorta e dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale con la partecipazione dei sigg. Franco Rossi di Ferrara e Di Nuzzo Antonio di Milano - con l'assistenza della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) nella persona del sig. Raffaele Vanni, Segretario Confederale; Addi' 18 luglio 1959, tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI MANUFATTI IN CEMENTO rappresentata dal proprio Presidente dott. ing. Angelo Gardenghi, assistito dal Segretario dell'Associazione stessa e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI dell'EDILIZIA ED AFFINI - CISNAL - rappresentata per delega dal signor Bruno Scheggi delegato confederale per l'Alta Italia e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per tutte le aziende produttrici di manufatti in cemento e per gli operai da esse dipendenti. Art. 1. ASSUNZIONE Gli operai dovranno essere assunti tramite l'Ufficio di Collocamento, secondo le norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a comunicare all'operaio, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la qualifica, la categoria alla quale viene assegnato, nonche' la relativa retribuzione.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 2
Art. 2. DOCUMENTI E RESIDENZA Per l'assunzione, l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera e libretto di assicurazioni; 4) stato di famiglia per il capo famiglia; 5) documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto). Il datore di lavoro potra' anche eventualmente richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi e i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro, sempreche' l'interessato ne sia in possesso. L'operaio dovra' dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro - sia questo dovuto a licenziamento o a dimissioni - l'azienda mettera' a disposizione dell'operaio i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, e l'operaio dovra' ritirarli rilasciando regolare ricevuta. L'azienda esporra' in luogo visibile da parte degli operai copia del presente Contratto di Lavoro.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 3
Art. 3. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 4
Art. 4. AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge. Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente nell'azienda sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta, per il tempo per il quale vi restano adibite, la paga contrattuale prevista per l'uomo, per il lavoro ad economia. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 5
Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro dell'operaio e' subordinata ad un periodo prova di sei giorni di lavoro, prorogabile di comune accordo fino a 12 giorni. Durante il periodo di prova la retribuzione non potra' essere inferiore a quella minima stabilita per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante tale periodo e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. L'operaio che non venga confermato o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascera' senz'altro l'azienda la quale dovra' corrispondergli la retribuzione per le ore di lavoro compiuto; superato il periodo di prova l'anzianita' decorrera' dal primo giorno dell'assunzione. Saranno esenti da tale periodo di prova gli operai che abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con le stesse mansioni nell'anno precedente la riassunzione. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro, l'operaio sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 6
Art. 6. CLASSIFICHE OPERAI UOMINI - Specializzati. - Sono gli operai adibiti a mansioni superiori a quelle degli operai qualificati, che richiedono una particolare perizia ed una completa conoscenza dei mezzi di lavoro inerenti alla propria specializzazione e, ove e' necessario, del disegno tecnico e compiono a regola d'arte sempre nell'ambito della, loro specializzazione tutti i lavori che necessitino di speciale competenza tecnico-pratica conseguita con adeguato periodo di tirocinio. A titolo di esemplificazione vi appartengono: - Meccanici provetti che eseguono la riparazione delle macchine (grue elettriche e semoventi, beloniere, saldatrici, centrifughe, vibratori, automezzi, ecc.). - Elettricisti che eseguono riparazioni di motori, saldatrici e macchine elettriche in genere. - Falegnami provetti che eseguono su disegno lavori di particolare difficolta'. - Fabbri che eseguono anche su disegno qualsiasi lavoro di forgiatura e saldature di particolare difficolta'. - Ferraioli che eseguono e pongono in opera su disegno qualunque tipo di armatura in ferro per manufatti in cemento armato di non facile esecuzione. - Modellisti che eseguono con gesso, legno o cemento, su disegno architettonico, modelli di particolare rilievo. - Formatori che eseguono, su modelli di non facile riproduzione, forme in gesso, cemento, ecc. - Pavimentatori di particolari capacita'. - Operaio preposto alla conduzione di macchine non automatiche per la centrifugazione di pali o tubi che cura anche la manutenzione e provvede alla riparazione delle stesse. - Cementisti che eseguono getti per manufatti artistici di particolare complessita' e finezza e ne curano la rifinitura. - Cementisti formatori che eseguono su modello o disegno motivi di non facile riproduzione, di qualsiasi tipo, forme in gesso e cemento. - Piastrellai che eseguono lavori a disegno a piu' colori condivisionali complessi. Qualificati. Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di una capacita' pratica e specifica di mestiere conseguita con adeguato periodo di tirocinio. A titolo di esemplificazione vi appartengono: - Meccanici, elettricisti, falegnami, autisti, muratori, fabbri di normale capacita'. - Operaio preposto alla conduzione di macchine non automatiche per la centrifugazione di pali o tubi. - Operaio preposto alla sformatura ed alla ripassatura di pali o tubi centrifugati. - Piastrellai addetti a stampi a mano e banchi semplici che eseguono qualsiasi tipo di piastrelle. - Cementisti che eseguono, getti decorativi in cemento armato e pietre artificiali curando i piani di lavoro. - Martellinisti che eseguono lavori a martellina a pietre artificiali a forme e disegni ornamentali. - Operaio preposto al caricamento e stivaggio di pali o tubi centrifugati sui mezzi di trasporto. - Ferraioli che eseguono lavori di armatura per manufatti in cemento armato esclusi gli addetti alla costruzione di armature per manufatti di serie. - Ferraioli preposti alla costruzione di gabbie per l'armatura di pali, mensole, pensiline, tubi e d'altri manufatti di serie. - Preposti alla posa in opera dei tubi e pali, chioschi e pensiline. - Pavimentatori comuni. Comuni (manovali specializzati). - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita', ma attitudini e conoscenze conseguibili con brevi periodi di assestamento. A titolo di esemplificazione vi appartengono - Manovratori di macchine levigatrici e lucidatrici. - Addetti alla conduzione di grue elettriche mobili e grue semoventi. - Motocarristi. - Manovratori di saldatrici automatiche. - Addetti alla conduzione di macchine automatiche e semiautomatiche per la produzione di materiali da pavimentazione. - Addetti alla preparazione delle miscele per materiali da pavimentazione. - Operaio che cura la distribuzione del calcestruzzo nelle forme per pali o tubi centrifugati. - Operaio che cura la formazione delle gabbie di armatura dei pali o tubi centrifugati. - Operai addetti alla costruzione delle armature per manufatti in serie. - Addetto alla misurazione ed al taglio dei tondini. - Vice conduttore di macchine non automatiche per la centrifugazione di pali e tubi. - Manovratori di betoniere. - Aiuto ripassatori di pali e manufatti semplici. Manovali comuni. - Si intendono tutti coloro che compiono lavori di manovalanza in genere o che comunque sono adibiti a lavori od operazioni di elementare esecuzione e che non comportano e che non comportano particolare pratica e conoscenza. A titolo di esemplificazione vi appartengono: - Gabbisti, tranciatori, spiralatori. - Vibratori, impastatori, frantoristi. - Serventi alle centrifughe, agli argani elettrici, alle grue. - Serventi al riempimento ed alla sformatura delle forme di pali, tubi, ecc. - Addetti ai trasporti in genere e pulizia. - Cavallanti. - Guardiani e custodi. DONNE - Operaie di 1ª Categoria. - Sono coloro che compiono determinati lavori od operazioni che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche di mestiere conseguite con adeguato tirocinio. A titolo di esemplificazione vi appartengono: - Modelliste, mosaiciste ad intarso, piastrellaie a disegno con uso di divisionale e con impasti a piu' colori. Operaie di 2ª Categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono delle attitudini e conoscenze di mestiere-conseguite con breve tirocinio. A titolo di esemplificazione vi appartengono: - Piastrellaie che eseguono lavori a mano o a macchina automatica e semi-automatica. - Levigatrici con macchine di vecchio tipo a disco. Operaie di 3ª Categoria. - Sono coloro che compiono lavori od operazioni elementari che non comportano particolare pratica o conoscenza di mestiere. A titolo di esemplificazione vi appartengono: - Stuccatrici a mano e macchina, lucidatrici e levigatrici con macchine automatiche. - Addette alla manovalanza in genere (pulizia, trasporti leggeri, nei limiti consentiti dalla [legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653), ecc.).
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 7
Art. 7. ABITI DA LAVORO Agli operai non in prova e per i quali non sia gia' provveduto per disposizione di legge, verra' dato dalla azienda, gratuitamente, un indumento di lavoro. L'azienda provvedera' pure gratuita mente alla sostituzione, di anno in anno, dell'indumento usato, che l'operaio e' tenuto a restituire.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 8
Art. 8. ORARIO DI LAVORO L'orario di lavoro e' regolato dalle norme di legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le deroghe previste dalla legge stessa. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' di un massimo di 10 ore giornaliere o di 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento o nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi nuclei i quali vigono le norme di cui agli accordi interconfederali. L'azienda deve esporre in luogo accessibile una tabella indicante l'orario di lavoro (inizio intervalli e termine).
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 9
Art. 9. INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolata come segue: a) il primo segnale sara' dato 15 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro ed a questo segnale sara' aperto l'accesso allo stabilimento; b) il secondo segnale sara', dato 5 minuti prima dell'ora fissata, per l'inizio del lavoro; c) il terzo segnale sara' dato all'ora fissata per l'inizio del lavoro ed a questo segnale ogni operaio deve trovarsi al suo posto in condizioni di iniziare il lavoro. Trascorsi 5 minuti dal segnale dell'inizio del lavoro, resta in facolta' della Direzione di ammettere i ritardatari. Al ritardatario, il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nell'azienda, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa. La cessazione del lavoro e' indicata, da due segnali; il primo dato cinque minuti prima della cessazione stessa, il secondo all'ora della cessazione. Nessun operaio deve cessare il lavoro, ne' comunque lasciare il proprio posto, prima del segnale di cessazione di lavoro.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 10
Art. 10. PERMESSI All'operaio che ne faccia domanda, per giustificati motivi, verranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei brevi permessi che l'azienda non e' tenuta a retribuire.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 11
Art. 11. SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a cause di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste - nel loro complesso - non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora la azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Restano ferme le norme silla Cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende. In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 12
Art. 12. RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE E' consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall'art. 11 (sospensioni e interruzioni di lavoro) nonche' di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purche' il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 12 giorni lavorativi susseguenti al periodo in cui e' avvenuta l'interruzione.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 13
Art. 13. PASSAGGI DI MANSIONI L'operaio in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente adibito a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua qualifica purche' cio' non comporti una diminuzione del suo salario. All'operaio che sia adibito a mansioni rientranti nella qualifica superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la paga base individuale di fatto ed il minimo di paga base della predetta qualifica superiore. In detto compenso sara' compresa la differenza per la quota di contingenza prevista dagli accordi interconfederali. Qualora, il suddetto passaggio di mansioni superi i 45 giorni lavorativi entro due mesi e mezzo consecutivi, operaio acquista il diritto alla qualifica relativa alle nuove mansioni salvo che l'esplicazione di tali mansioni avvenga per sostituzione di altro operaio assente per malattia o infortunio, ferie, chiamata o richiamo alle armi, gravidanza e puerperio, ecc., nel qual caso non avra' luogo il passaggio di qualifica per tutta la durata della sostituzione, pur spettando nello stesso periodo di tempo, ma con decorrenza dal secondo giorno, il diritto al compenso di cui al capoverso precedente. In caso di temporaneo passaggio a mansioni inerenti alla qualifica inferiore, all'operaio saranno mantenuti tutti i diritti alla sua qualifica. Qualora il passaggio a mansioni inferiori si prolunghi oltre il periodo di due settimane, l'operaio avra' la facolta' di chiedere la risoluzione del rapporto con diritto al trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento normale ivi compreso il preavviso. Tutti i passaggi definitivi di categoria dovranno risultare da regolare registrazione sui libretti di lavoro con indicazione della decorrenza.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 14
Art. 14. MANSIONI PROMISCUE L'operaio che sia adibito con carattere di continuita' a mansioni relative a diverse qualifiche, sara' classificato nella qualifica superiore e ne percepira' la retribuzione quando le mansioni inerenti a tale qualifica abbiano carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo rispetto al complesso delle altre mansioni. In caso diverso se ne dovra' tenere obiettivamente conto nella determinazione della paga.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 15
Art. 15. APPRENDISTATO Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere, entro il 28 febbraio 1960, alla regolamentazione dell'apprendistato con successivo accordo che formera' parte integrante di questo contratto.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 16
Art. 16. PASSAGGIO ALLA CATEGORIA SPECIALE O A QUELLA IMPIEGATIZIA Per il caso di passaggio dell'operaio alla categoria speciale o a quella impiegatizia, si fa riferimento alle norme contrattuali che regolamentano la materia.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 17
Art. 17. RIPOSO SETTIMANALE L'operaio ha diritto ogni settimana ad un giorno di riposo, che cadra' normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Nei casi in cui e' ammessa la prestazione di lavoro nel giorno domenicale, e' dovuto il riposo compensativo in altri giorni della settimana. Gli operai ai quali venga richiesta la prestazione in giorno domenicale dovranno essere preavvisati almeno 24 ore prima. Qualora il preavviso non avvenga nel termine anzidetto o lo spostamento della giornata di riposo compensativo non sia comunicato almeno 24 ore prima, agli operai sara' corrisposta, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere il riposo, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo. Analogo trattamento dovra' essere praticato agli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ed ai turnisti ai quali venga richiesta la prestazione di lavoro nel giorno destinato al riposo compensativo.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 18
Art. 18. GIORNI FESTIVI Sono considerate festivita' quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e piu' precisamente: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) i giorni: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre; c) le seguenti feste infrasettimanali: 1) Capodanno: 1 gennaio; 2) Epifania: 6 gennaio; 3) San Giuseppe: 19 marzo; 4) Lunedi di Pasqua; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; 8) Assunzione: 15 agosto; 9) Ognissanti 1 novembre; 10) Immacolata Concezione: 8 dicembre; 11) S. Natale: 25 dicembre; 12) S. Stefano: 26 dicembre; 13) La riccorrenza del Santo Patrono della localita', ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico delle festivita' indicate ai punti b) e c) si fa riferimento alle norme di [legge 31 marzo 1954, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-03-31;90).
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 19
Art. 19. DEFINIZIONE DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione e' composta, dai seguenti elementi: a) minimo di paga base; b) eventuale superminimo attribuito ad personam; c) indennita' di contingenza e terzo elemento ove esista; d) per gli operai lavoranti a cottimo la percentuale minima contrattuale di cottimo o l'utile medio di cottimo.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 20
Art. 20. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO Il lavoro straordinario e' quello effettuato oltre gli orari normali di cui all'art. 8 (orario di lavoro) del presente Contratto. E' lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. E' lavoro festivo quello effettuato di domenica o nei giorni destinati al riposo compensativo oppure nelle festivita' nazionali. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge, fermo restando quanto previsto nell'art. 17 (riposo settimanale). L'operaio e' tenuto a prestare - su richiesta della azienda - nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (paga base, indennita' di contingenza) maggiorata, per i lavoranti a cottimo, della percentuale minima contrattuale di cottimo: 1) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 2) lavoro notturno non compreso in turni. . . . . . . . . . . . . 25% 3) lavoro festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% 4) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 40% 5) lavoro straordinario festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% 6) lavoro straordinario festivo notturno. . . . . . . . . . . . . 50% Le percentuali di maggiorazione sopradette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge. La prestazione dei guardiani notturni qualificati tali non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro notturno.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 21
Art. 21. LAVORO A TURNO L'azienda potra' stabilire dei turni di lavoro. Gli operai dovranno prestare l'opera loro ne turno loro stabilito. Essi potranno essere avvicendati in turni anche ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte. Per il lavoro eseguito in ore notturne comprese in turni periodici, non competono all'operaio le percentuali di maggiorazione previste dall'art. 20 per il lavoro notturno. Considerato peraltro il disagio risentito dagli operai che lavorano nei suddetti turni, sulla retribuzione degli stessi sara' applicata una maggiorazione in ragione dell'8% per le ore lavorate di notte. Restano ferme le norme previste dagli articoli 17 e 18 per quanto riguarda, il riposo settimanale ed i giorni festivi.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 22
Art. 22. CONTEGGIO DELLA PAGA - La paga sara' effettuata secondo le consuetudini aziendali a settimana, a quattordicina, a quindicina od a mese, mediante buste od altri stampati individuali su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono, nonche' le eventuali trattenute che gravano su di essa. Nel caso in cui la paga sia effettuata a quattordicina, quindicina o mese, su richiesta dell'operaio, a secondo le consuetudini aziendali, dovranno essere corrisposti congrui acconti non superiori al 90% della retribuzione maturata. La paga dovra' essere materialmente liquidata ai singoli periodi non oltre 7 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui si riferisce. Nel caso in cui l'operaio presti la sua opera fuori dello stabilimento, l'azienda provvedera' a che la paga gli venga corrisposta regolarmente come per gli altri operai, senza perdita di ore lavorative. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla busta paga, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro 3 giorni da quello di paga affinche l'azienda possa provvedere al piu' presto al regolamento dell'eventuale differenza. Le differenze segnalate dopo tale periodo, saranno regolate con la paga del periodo successivo.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 23
Art. 23. CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE L'operaio dovra' conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato. L'azienda, da parte sua dovra' porre l'operaio in condizioni di poter conservare quanto ha dato in consegna. L'operaio e' responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e rispondera' delle perdite eventuali vino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovra' interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprieta'. Nessuna modifica potra' essere apportata dall'operaio agli oggetti a lui affidati senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio, prima di lasciare lo stabilimento, dovra' riconsegnare tutto cio' che gli era stato affidato. Qualora non lo restituisca tutto od in parte, l'azienda tratterra' l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennita' spettanti all'operaio a qualsiasi titolo. Qualora l'operaio lavorasse con utensili di sua proprieta', l'azienda dovra' corrispondergli una indennita' di consumo ferri, la, cui misura verra' concordata, fra le parti direttamente interessate. L'azienda ha sempre facolta' di sostituire con propri utensili quelli di proprieta' dell'operaio e in tal caso non corrispondera' piu' l'indennita' ferri di cui al comma precedente.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 24
Art. 24. RISARCIMENTO DANNI I danni derivanti da colpa del lavoratore devono essere contestati all'interessato, appena possibile. L'ammontare del risarcimento sara' determinato in relazione alla entita' del danno arrecato ed alle circostanze in cui si e' verificato. In mancanza di accordo si seguira' la procedura stabilita dall'art. 55 (reclami e controversie).
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 25
Art. 25. LAVORO A COTTIMO Nel caso che l'azienda disponga il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, valgono le norme di cui appresso. Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire all'operaio di normale capacita' ed operosita', nei periodi normalmente considerati, il conseguimento di un utile non inferiore al 10% del minimo di paga base. Tale condizione si presume adempiuta quando un complesso di operai lavoranti a cottimo, con la medesima tariffa di cottimo riferita alla stessa lavorazione, nei periodi sopra indicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 10%. Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo contrattuale di cui sopra per ragioni indipendenti dalle sue capacita' o volonta', il suo guadagno di cottimo verra' integrato fino al raggiungimento di detto minimo. Agli operai interessati dovranno essere comunicate per affissione, all'inizio del lavoro, le relative tariffe di cottimo. La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi sara' fatta dall'azienda, agli operai che vi hanno lavorato, in misura proporzionale ai rispettivi minimi di paga base ed al numero complessivo delle ore singolarmente prestate nella esecuzione del lavoro a cottimo. L'operaio che lavora a cottimo alle dipendenze di una azienda non puo' assumere in proprio altri operai direttamente da lui retribuiti. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avra' diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui restando inalterate le condizioni di lavoro l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale. Eventuali controversie nell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, saranno esaminate secondo la procedura, per la risoluzione delle controversie di lavoro di cui all'art. 55.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 26
Art. 26. TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO In caso di malattia od infortunio, l'operaio non in prova, avra' diritto alla conservazione del posto senza interruzione di anzianita' per un periodo massimo di sei mesi. Trascorso tale periodo l'azienda potra' risolvere il rapporto di lavoro liquidando all'operaio le indennita' previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'art. 43 (licenziamento per mancanze). Nel caso in cui avvenga una menomazione fisica in conseguenza di infortunio o malattia, l'azienda poi - esaminare l'opportunita', di occupare l'operaio con mansioni adeguate alle sue nuove capacita' con il salario proprio alle sue nuove mansioni. In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia dell'operaio dal medico di sua fiducia. Per il trattamento di malattia od infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 27
Art. 27. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio valgono le disposizioni di cui al Concordato interconfederale 31 maggio 1941, in base il quale all'operaio compete un congedo della durata di 8 giorni consecutivi anche non lavorativi. Si conviene peraltro che l'assegno che in tale occasione deve essere anticipato dall'azienda all'operaio per conto dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, sara' integrato dall'azienda stessa fino a raggiungere un importo globale non inferiore a 60 ore di retribuzione.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 28
Art. 28. GRAVIDANZA E PUERPERIO Per le operaie in stato di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 29
Art. 29. CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI Nel caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti. Per l'operaio che abbia una anzianita' di servizio antecedente alla chiamata non inferiore a sei mesi e sempreche' l'operaio stesso non si dimetta prima dello scadere di sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro, il periodo da lui trascorso per servizio militare di leva sara' considerato come anzianita' di servizio presso la azienda ai soli effetti dell'indennita' di licenziamento. Nel caso di chiamata di leva, l'operaio e' tenuto a mettersi a disposizione dell'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto di che l'operaio sara' considerato dimissionario. Per i richiamati alle armi si fa riferimento alla [legge 3 maggio 1955, n. 370](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-03;370).
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 30
Art. 30. CARICHE SINDACALI Agli operai che sono membri di organi direttivi nelle Organizzazioni sindacali nazionali o provinciali saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale o comunque pregiudizievoli all'andamento del lavoro. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative, dovranno essere comunicate per iscritto, dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 31
Art. 31. ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI Agli operai che nel corso del rapporto di lavoro vengono chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali nella Organizzazioni nazionali operaie del settore, oppure la carica di sindaco nelle Amministrazioni comunali, verra' accordata una aspettativa per un periodo minimo di I anno e massimo di 2 anni, senza diritto alla corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' a nessun effetto contrattuale. L'aspettativa per cariche sindacali sara' accordata su richiesta scritta della Organizzazione sindacale interessata. E' fatto obbligo agli operai cui e' accordata l'aspettativa di ripresentarsi in servizio entro 7 giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato la aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considerera' risolto per dimissioni dell'operaio. L'operaio che ha fruito di un periodo di aspettativa non potra' chiedere una nuova aspettativa prima di due anni dal ritorno in servizio.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 32
Art. 32. FERIE L'operaio che abbia una anzianita' di servizio di un anno presso l'azienda in cui e' occupato, avra' diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera nella misura di: 12 giorni (96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti 14 giorni (112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da oltre 5 e sino a 12 anni compiuti; 15 giorni (120 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre gli anni 12. Per i cottimisti la retribuzione sara' ragguagliata alla paga base maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo piu' indennita' di contingenza. In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato un anno di servizio spettera' il godimento delle ferie in ragione di un giorno per ogni mese di servizio prestato. Nel primo anno di assunzione l'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere all'epoca, in cui le ferie vengono normalmente usufruite dagli operai dell'azienda, potra' essere ammesso al godimento delle ferie frazionate, in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato; in caso diverso le frazioni di cui sopra si aggiungeranno alle ferie dell'anno successivo. L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'interesse degli operai. Qualora per esigenze aziendali non sia possibile il godimento delle ferie annuali, verra' corrisposta all'operaio l'equivalente indennita' sostitutiva. Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni: a) all'operaio che abbia maturato il diritto alle ferie competera' l'indennita' sostitutiva delle ferie stesse; b) all'operaio che non abbia raggiunto il diritto alle ferie competera' l'indennita' sostitutiva corrispondente ad un dodicesimo delle ferie per ogni mese di servizio prestato. A tale effetto la frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata come mese intero. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 33
Art. 33. GRATIFICA NATALIZIA Ai sensi dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, in occasione della ricorrenza del Natale sara' corrisposta agli operai una gratifica natalizia nella misura di 200 ore di retribuzione. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, all'operaio saranno concessi tanti dodicesimi della gratifica natalizia, per quanti sono i mesi di servizio prestati presto l'azienda.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 34
Art. 34. TRASFERTE Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza sara' rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalita', liquidate in base a nota documentata, salvo accordi forfettari tra le parti interessate, nei limiti della normalita'. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 35
Art. 35. TRASFERIMENTI All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita' e sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora sara' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari, conviventi a carico, che con lui si trasferiscono, nonche' per le masserizie. Limitatamente all'operaio l'azienda riconoscera' una speciale indennita' di trasferimento, nella misura di 100 ore di retribuzione di fatto se celibe e di 200 ore se con familiari a carico. Tale indennita' sara' ridotta alla meta' se l'azienda provvede a procurare la disponibilita' di un alloggio nel luogo di destinazione. L'operaio ha inoltre diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione del contratto di affitto, se dovute, per il massimo comunque di 3 mesi. Nel caso in cui l'operaio non accetti il trasferimento il rapporto di lavoro potra' essere risolto, previa pero' corresponsione della indennita' prevista dall'art. 45 (indennita' di anzianita). Se il luogo di destinazione si trova in zona riconosciuta malarica, accertati i motivi di salute che impediscono all'operaio di trasferirsi in detta zona, il mancato raggiungimento della sede, non potra' in tal caso costituire motivo di licenziamento.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 36
Art. 36. MENSE Per le mense aziendali o indennita' sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 37
Art. 37. ASSENZE Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo, salvo i casi di provata impossibilita'. Ogni assenza ingiustificata potra' essere punita ai sensi dell'art. 42.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 38
Art. 38. INTERRUZIONE DI ANZIANITA' Le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, chiamata e richiamo alle armi, nei limiti previsti dai rispettivi articoli per la conservazione del posto, nonche' le assenze giustificate ed i brevi permessi non interrompono l'anzianita' di servizio agli effetti del presente Contratto.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 39
Art. 39. VISITE D'INVENTARIO Nessun operaio potra' rifiutarsi a qualsiasi visita di inventario che, per ordine della ditta, venisse fatta agli oggetti affidatigli e neppure ad eventuali visite personali anche all'uscita dello stabilimento.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 40
Art. 40. REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA Il regolamento interno di azienda non dovra', contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente Contratto.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 41
Art. 41. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Le infrazioni al presente Contratto ed alle altre norme potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con i seguenti provvedimenti: 1) richiamo verbale o scritto; 2) multa fino all'importo di tre ore di retribuzione; 3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni; 4) licenziamento ai sensi dell'art. 43. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio dovranno essere portati a conoscenza dell'interessato.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 42
Art. 42. MULTE E SOSPENSIONI Incorre nel provvedimento della multa o della sospensione il lavoratore che: a) non si presenti al lavoro senza giustificato motivo; b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo; c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute (sempreche' nella mancanza non si riscontri una insubordinazione) o lo esegua con negligenza; d) arrechi per distrazione lievi danni al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione; l'irregolarita' di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui e' adibito; f) sia trovato addormentato; g) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente Contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizi alla disciplina, alla morale e all'igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 43. La multa verra' applicata, per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe per motivi disciplinari sara' devoluto alle Istituzioni assistenziali e previdenziali interne o in mancanza di queste alla Cassa Mutua di Malattia.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 43
Art. 43. LICENZIAMENTO PER MANCANZE L'azienda potra' procedere al licenziamento senza preavviso ne' indennita' nei seguenti casi: 1) insubordinazione verso superiori e gravi offese, verso i compagni di lavoro; 2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; 3) rissa nell'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione; 4) recidiva in una qualunque mancanza che abbia dato luogo a piu' sospensioni; 5) atti colposi che possono compromettere la stabilita' delle opere anche provvisionali, la sicurezza dello stabilimento e la incolumita' del personale o del pubblico; 6) trafugamento di schizzi, di utensili o di altri oggetti di proprieta' dell'azienda; 7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi; 8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento; 9) assenza ingiustificata per 4 giorni di seguito o per 4 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 44
Art. 44. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 43 (licenziamento per mancanze) o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: sei giorni lavorativi (48 ore) per anzianita' di servizio da 1 a 8 anni compiuti; otto giorni lavorativi (64 ore) per anzianita' di servizio oltre gli 8 anni compiuti. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'operaio un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto. L'azienda puo' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato come ferie.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 45
Art. 45. INDENNITA' DI LICENZIAMENTO All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 43 sara' corrisposta per ogni anno compiuto di anzianita' ininterrotta presso l'azienda una indennita' nella seguente misura: a) giorni 5 (40 ore) di retribuzione dal 1° al 5° anno compiuto; b) giorni 7 (56 ore) di retribuzione dal 6° al 10° anno compiuto; c) giorni 9 (72 ore) di retribuzione dall'11° al 15° anno compiuto; d) giorni 11 (88 ore) di retribuzione oltre il 15° anno compiuto. Trascorso il primo anno di anzianita' di servizio presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennita' le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con la esclusione delle frazioni di mese. Le indennita' di cui sopra non verranno corrisposta per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 gennaio 1952; detta anzianita' sara' pero' utile per il calcolo delle maggiori indennita' di cui sopra per il periodo di servizio successivo alla anzidetta data del 1 gennaio 1952. L'anzianita' precedente al 1 gennaio 1952 verra' liquidata in base a quanto previsto dall'art. 28 del Contratto di lavoro 10 giugno 1937. Per le aziende che interrompono totalmente il lavoro o riducono parzialmente la loro normale attivita' non consentendo agli operai di raggiungere l'anzianita' minima di un anno necessaria ai fini della maturazione del diritto alla indennita' di licenziamento, questa sara' corrisposta anche per l'anzianita' inferiore all'anno. Essa sara' pari a tanti dodicesimi di quattro giorni di retribuzione quanti sono i mesi interi di servizio prestato. La misura dell'indennita' di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianita' complessiva dell'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati dai comma 1 e 3 od attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissate per lo scaglione relativo. Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai singoli scaglioni si e' inteso attenersi al principio di proporzionalita' sancito dall'[art. 2120 del c. c.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2120) mediamente favorendo le anzianita' piu' elevate.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 46
Art. 46. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI All'operaio dimissionario sara' corrisposta la sotto indicata percentuale dell'indennita' di licenziamento di cui all'art. 45: 50% per gli aventi anzianita' da 1 ai 6 anni compiuti; 75% per gli aventi anzianita' da oltre 6 e fino ai 12 anni compiuti; 100% per gli aventi anzianita' oltre i 12 anni compiuti. L'intera indennita' sara' corrisposta a chi si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, ovvero del 55° anno di eta', se donna, come pure alle operaie dimissionarie a causa di matrimonio (con le modalita' di cui all'art. 11 del Contratto nazionale di lavoro 31 maggio 1941), di gravidanza e di puerperio (in conformita' alle norme della [legge 26 giugno 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-26;860)) ed ai dimissionari per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, oliando sia trascorso il periodo di conservazione obbligatoria del posto di cui all'art. 26.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 47
Art. 47. INDENNITA' IN CASO DI MORTE DECESSO DELL'OPERAIO IN TRASFERTA In caso di morte dell'operaio le indennita' di cui agli articoli 4 e 15 (preavviso-licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell'[art. 2122 Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122). In caso di morte conseguente a malattia dell'operalo che si trovi in trasferta, l'azienda assumera' a suo carico le spese di trasporto della salma al comune di residenza.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 48
Art. 48. COMMISSIONI INTERNE Per i compiti delle Commissioni Interne e dei Delegati di Impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 49
Art. 49. TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, FALLIMENTO E CESSAZIONE DELL'AZIENDA Il trapasso o trasferimento dell'azienda non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ad essa addetto conserva i suoi diritti e i suoi obblighi nei confronti del nuovo titolare, salvo che il cedente non provveda all'integrale liquidazione dell'operaio stesso. La trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, intendendosi per tale il mutamento integrale del genere di produzione, non risolve il contratto di lavoro e l'operaio conserva i suoi diritti ed i suoi obblighi nei confronti dell'azienda stessa, salvo che questa non provveda all'integrale liquidazione dell'operaio. In caso di fallimento seguito da licenziamento dell'operaio od in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avra' diritto, oltre che al normale preavviso, all'indennita' di licenziamento ed a quant'altro gli compete in base al presente Contratto.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 50
Art. 50. IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate. In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e doccie, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica dell'operaio, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del Regolamento generale per l'igiene del lavoro.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 51
Art. 51. PREVIDENZE SOCIALI L'azienda provvedera' alle previdenze di legge attualmente in vigore a favore degli operai, nonche' a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 52
Art. 52. PRONTO SOCCORSO Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, che dovranno essere rigorosamente osservate. In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l'infortunio - consenta la continuazione dell'attivita' lavorativa, l'operaio dovra' immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvedera' a che vengano prestate le cure di pronto soccorso. Quando l'infortunio sul lavoro accade all'operaio comandato fuori stabilimento, la denuncia verra' estesa ai piu' vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze. Il materiale sanitario in dotazione agli stabilimenti sara' dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che, all'occorrenza, sara' incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sara' fornito il testo delle istruzioni per l'uso del materia le sanitario.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 53
Art. 53. ACCORDI INTERCONFEDERALI Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente Contratto dove questo non disponga espressamente.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 54
Art. 54. ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Il presente Contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti preesistenti per le categorie di operai cui si riferisce la regolamentazione del Contratto stesso. Le disposizioni di cui al presente Contratto, nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente Contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli gia' acquisite dall'operaio. Per quanto non regolato dal presente Contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 55
Art. 55. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovra' essere sottoposta per esperimentare il tentativo di conciliazione, alle locali competenti Associazioni Sindacali degli Industriali e dei Lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorita' giudiziaria, alle competenti Associazioni Sindacali centrali.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 56
Art. 56. MINIMI SALARIALI NAZIONALI I minimi tabellari, per ciascuna categoria di operai e per le varie zone, sono fissati nelle tabelle allegate che fanno parte integrante a tutti gli effetti della presente regolamentazione.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-art. 57
Art. 57. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto decorre dal 1 luglio 1959 ed avra' durata fino al 30 settembre 1961 intendendosi successivamente a tale data tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da una delle parti due mesi prima della sua scadenza, con lettera raccomandata con R. R. Qualora le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e le loro organizzazioni periferiche dovessero stipulare, per il settore dei manufatti in cemento, contratti di lavoro contenenti condizioni normative meno onerose, queste s'intenderanno estese alle aziende che applicano il presente contratto, previa comunicazione da parte delle Associazioni degli industriali stipulanti il presente contratto, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
CCNL 18 luglio 1959 per gli operai-Tabelle
OPERAI ADDETTI Al MANUFATTI IN CEMENTO IN GENERE, ESCLUSO LA LAVORAZIONE DELLE PIASTRELLE UOMINI - Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico OPERAI ADDETTI AI MANUFATTI IN CEMENTO IN GENERE, ESCLUSO LA LAVORAZIONE DELLE PIASTRELLE DONNE - Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE PIASTRELLE UOMINI - Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE PIASTRELLE DONNE - Paga minima oraria Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL - art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALLE AZIENDE PRODUTTRICI DEI MANUFATTI IN CEMENTO In Firenze, addi' 24 luglio 1959. tra L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI MANUFATTI IN CEMENTO, rappresentata dal proprio Presidente ing. Angelo Gtardenghi, assistito dai sigg.: commendatore Ovidio Viynoni, ing. Gianni Vignoni, ingegnere Alarico Gorgosalice, ing. Valerio Avogadro, comm. Giuseppe Antinucci, ing. Ezio Micheloni, ragioniere Aldo Fumagalli, mg. Annibale Apreda, dottore Blasco Roxas, conte Nicolo' Dona' Dalle Rose, avvocato Palomba, rag. Umberto Rosanelli dott. Guido Gelmi, cav. Antoniazzi e dai Segretario dell'Associazione stessa; e LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, EDILIZIA E INDUSTRIA AFFINI (F.I.L.L.E.A.), rappresentata dal suo Segretario Generale dott. Elio Capodaglio, dai Segretari sigg. Arvedo Forni, Carlo Cerri e Giorgio Guerri, con la partecipazione dei sigg. Gastone Materassi e Cesare Martinelli, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.), nelle persone degli on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli e del sig. Eugenio Guidi; e LA FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (F.I.L.C.A.), rappresentata dal Segretario Generale sig. Stelvio Ravizza e dai Segretari Nazionali signori: Alfredo Messere e Luigi Sbarra, con la partecipazione dei sigg.: Piero Russo e Nino Bonilauri con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), nelle persone del dott. Paolo Carezzali, Segretario Confederale, e sig. Mario Pinna; e LA FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI, AFFINI E DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.), rappresentata dal Segretario Nazionale dott. Giordano Guttamorta e dal dott. Natale Petitti della Segreteria Nazionale, con la partecipazione dei sigg. Franco Rossi e Antonio Di Nuzzo, con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), nella persona del sig. Raffaele Vanni, Segretario Confederale; Addi' 24 luglio 1959 L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI MANUFATTI IN CEMENTO rappresentata dal proprio Presidente dott. ing. Angelo Gardenghi, assistito dal Segretario dell'Associazione stessa; e LA FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'EDILIZIA ED AFFINI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi delegato confederale per l'Alta Italia; e' stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutte le aziende produttrici di manufatti in cemento e per gli impiegati da esse dipendenti. Art. 1. ASSUNZIONE Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di legge. Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'azienda deve specificare: la data di assunzione; la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; la durata dell'eventuale periodo di prova; la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato; il trattamento iniziale.
CCNL - art. 2
Art. 2. DOCUMENTI All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: la carta da id entita' o altro documento equipollente; il libretto di lavoro; I documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni familiari; la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie ed il libretto personale. I documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia. Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari. L'azienda deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio ed a notificarne i successivi cambiamenti. Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda deve restituire all'impiegato che ne rilascera' ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza. Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
CCNL - art. 3
Art 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 5 mesi per gli impiegati di 1ª categoria, a 4 mesi per gli impiegati di 2ª categoria e a 2 mesi per quelli di 3ª categoria. Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Nona sono ammesse ne' la protrazione, ne' la rinnovazione del periodo di prova. La malattia sospende il periodo di prova purche' non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso: nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto puo' essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita'. L'impiegato che, in epoca precedente di non oltre un anno, abbia prestato servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto e' esonerato dal periodo di prova. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato, si intendera' confermato in servizio con anzianita', dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
CCNL - art. 4
Art. 4. CATEGORIE E QUALIFICHE L'assegnazione delle categorie e delle relative qualifiche e' fatta, in base ai seguenti criteri: Impiegati di 1ª categoria (tecnici o amministrativi). - Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive o che richiedono una specifica preparazione e capacita' professionale, con discrezionalita' di poteri e con facolta' di decisione ed autonoma di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda. Impiegati di 2ª categoria (tecnici o amministrativi). - Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto. Impiegati di 3ª categoria (tecnici o amministrativi): GRUPPO A) appartengono alla 3° categoria, gruppo A), gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale. GRUPPO B): appartengono alla 3ª categoria, gruppo B), gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio (accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946). Resta fermo che l'assegnazione degli impiegati alle diverse categorie e gruppi deve essere effettuata in base alle mansioni degli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.
CCNL - art. 5
Art. 5. TRATTAMENTO LAUREATI O DIPLOMATI I laureati non possono essere assegnati a categoria inferiore alla seconda, ed i diplomati non possono essere assegnati a categoria inferiore alla, terza a), sempreche' siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio. Il titolo di studio deve essere documentato all'atto dell'assunzione o del conseguimento.
CCNL - art. 6
Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione. All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale nella predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di 5 mesi continuativi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti nella categoria superiore. Tuttavia agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima azienda puo' essere effettuato anche non continuativamente. In tale caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore, deve raggiungere, entro un periodo di tre anni, rispettivamente 6 mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria e 4 mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria. La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc. non da' luogo al passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni.
CCNL - art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impigatizia nella stessa azienda, l'operaio diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerere assunto "ex novo" con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una anzianita' convenzionale quale impiegato, pari a 6 mesi per ogni due anni di anzianita' con la qualifica di operaio. In ogni caso l'impiegato ha diritto a conservare il trattamento economico goduto da operaio, qualora tale Trattamento risulti superiore a quello derivante dalla applicazione del presente contratto.
CCNL - art. 8
Art. 8. ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi: a) stipendio (minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianita', eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sui minimo contrattuale); b) indennita' di' contingenza, c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato; c) 13 mensilita'. L'impiegato puo' anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazione agli utili nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del mezzo e dell'eta' dello impiegato nonche' del grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b), c) del primo comma, del presente articolo. Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti comma del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno. Per retribuzione si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
CCNL - art. 9
Art. 9. PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese; all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, l' impiegato ha facolta' di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione delle indennita' di mancato preavviso o di anzianita', come in caso di licenziamento. In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'azienda deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non puo' mai superare il 10% dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL - art. 10
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